CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21832/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 46396/23 NICOTRA + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.340 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso comuni ad entrambi gli imputati; Ritenuto che le censure dei ricorrenti che denunziano la violazione di legge con riguardo alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], nonché dei tabulati telefonici, oltre che formulate in termini generici, sono meramente riproduttive di doglianze già adeguatamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche, laddove fa riferimento alla superfluità di entrambi gli elementi di prova a fronte dei risultati acquisiti aliunde; Ritenuto inoltre che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono aspecifiche, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice (v. pag. 4); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis