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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17859/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28142/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54B60 A662S) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 38P25 A048O), elettivamente domiciliati in Roma, viale Pasteur n. 5, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentati e difesi con procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bari; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]: Domanda di condanna al pagamento di compensi professionali di avvocato-Prestazione svolta disgiuntivamente da due avvocati per lo stesso cliente-Rinuncia alla corresponsione del doppio onorario Comune di Taranto ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Pontefici n.3. presso lo studio legale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – controricorrente– avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 71/2017, depositata il 31 maggio2017 e non notificata.

Uditala relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - con ricorso depositato il 16 dicembre 2016, ai sensi degli artt. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 e 28 legge n. 794 del 1942, dinanzi alla Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano il Comune di Taranto per ottenerne la condanna alla corresponsione degli onorari a ciascuno di es si spettanti per averlo difeso nei giudizi di secondo grado – poi riuniti - contraddistinti da gli R.G. n. 196 e n. 197 del 2009 , celebrati in contraddittorio con Banca I nfrastrutture, Innovazione e [OSCURATO:PERSONA] di P uglia e B asilicata, che i richiedenti ritenevano spettanti, ai sensi dell’art. 6 L.794/1942, nonché dell’art. 7 D.M. n.127/2004, nella misura di circa euro 3.200.000,00, facendo applicazione dei medi tariffari, con aumento del 20% dell’onorario unico per i giudizi riuniti ex art 5, comma 4 di cui al D.M. 127/2004; -la Corte di appello di Lecce, nella resistenza del Comune, con ordinanza del 31 maggio 2017, accoglieva le domande dei ricorrenti, liquidando la minor somma di euro 1.104.040,00, complessiva per entrambi, oltre ad accessori.

Nel dettaglio, il giudice adito riconosceva l’esistenza di un mandato difensionale rilasciato in via disgiunta ai ricorrenti, evidenziando l’assenza di contestazione quanto allo svolgimento dell’attività professionale posta in essere da ciascuno di essi ed accertava che il valore della causa di appello per la quale chiedevano gli onorari ammontava a 350.000.000,00 euro, pari alla somma degli importi del prestito obbligatorio e dell’apertura di credito oggetto del giudizio di appello.

Statuiva, quindi, che le prestazioni professionali dedotte si dovevano quantificare in base alle tariffe professionali di cui al D.M. n.127/2004, sia pure secondo l’accordo contrattuale intercorso fra le parti e riportato nelle due “determine” dirigenziali n. 208 del 09.06.2009 e n. 280 del 22.07.2009, nelle quali era stato previsto che in caso di esito anche parzialmente negativo del giudizio di appello – come nella specie – le competenze legali sarebbero state liquidate “secondo i minimi di tariffa decurtati del 20%”.

Ne conseguiva che il compenso doveva essere determinato nei minimi tariffari, pari ad euro 1.380.050,00, ridotto poi del 20%.

Né poteva essere riconosciuto l’incremento del 20% dai ricorrenti richiesto ai sensi dell’art. 5, comma 4 D.M. n. 127 del 2004 per avere assistito e difeso il Comune contro due parti per essere l’incremento escluso innanzitutto dalla pattuizione della liquidazione degli onorari nei minimi tariffari; inoltre, i professionisti avrebbero dovuto provare lo svolgimento di un’attività in qualche modo maggiore proprio per la presenza di più parti, circostanza neanche allegata.

Il giudice di secondo grado rilevava, infine, l’intervenuta rinunzia da parte dei due ricorrenti a uno dei due onorari ad essi spettante, alla luce della nota del 19.03.2015 sottoscritta dai difensori con la quale manifestavano la volontà di “accettare un solo onorario”; -avverso la richiamata ordinanza proponevano ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , articolato in sei motivi, cui ha resistito con controricorso il Comune di Taranto; - in prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha curato anche il deposito di memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.

Considerato che: - con il primo motivo i ricorrenti lamentano la nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 112 e 702 bis, IV comma c.p.c., nella parte in cui il giudice adito non indica alcuna circostanza che consenta di comprendere come e quando si sarebbe verificata l’estinzione parziale dell’obbligazione azionata in giudizio, invocata dalla controparte, impedendo inoltre ai ricorrenti qualsiasi possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa sul punto, anche in assenza di una vera e propria eccezione in tal senso da parte del Comune, il quale ha sempre fatto riferimento alla “propria volontà”, senza indicare alcun fatto specifico.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 115 e 702 bis c.p.c. in quanto anche nella denegata ipotesi in cui si fosse considerata ammissibile l’ipotesi di rinuncia, la stessa avrebbe dovuto essere rigettata non essendovi alcuna indicazione di specifici documenti o mezzi di prova idonei da porre a base dell’eccepita rinuncia.

Con il terzo motivo, articolato in via subordinata, i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 1324 e 1363 c.c. per avere la Corte distrettuale ravvisato la volontà di rinunciare dei ricorrenti in un documento interpretato in palese violazione delle regole di diritto poste da tali norme.

Invero il giudice avrebbe estrapolato otto parole da un testo che nel suo insieme era costituito da almeno diciotto righe, così stravolgendo la reale volontà degli stessi autori della nota.

Nel dettaglio, nella prima pagina si afferma “Egregio dott. [OSCURATO:PERSONA] aggiungiamo ai conteggi inviatile ieri quelli relativi ai giudizi di appello per la controversia con [OSCURATO:PERSONA].

Come vedrà, anche per questo applichiamo il criterio indicato dalla stessa Corte di Appello (fare riferimento ai valori medi di tariffa all’epoca vigente).

Ciò ci consente di accettare un solo onorario, pur essendo l’incarico disgiunto (come già detto, la richiesta di due onorari basati sui minimi sarebbe più gravosa per l’Ente”, dove l’espressione verbale citata dalla Corte di merito, retta da Ciò ci consente di… costituisce solo l’inizio del periodo nel quale è contenuta detta espressione, sicché l’omessa lettura di ciò che consentiva di accettare un solo onorario, contenuta nel periodo immediatamente precedente la parziale frase riportata nella decisione, nel trascurare il paragone proposto subito dopo, ha decontestualizzato i termini dell’accordo proposto che non era rappresentato da una rinuncia priva di riferimenti ad altri dati.

Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano –in un’unica censura - sia la violazione dell’art 112 c.p.c., per essere la decisione del giudice di merito basata su circostanza non dedotta ed anzi espressamente esclusa da attori e convenuto nella parte in cui ha statuito l’intervenuta pattuizione quanto ai compensi, circostanza, di converso, esclusa non solo dai ricorrenti, anche alla luce della giurisprudenza che ha sempre affermato che l’Amministrazione esercita le funzioni in assenza di una preventiva intesa, ma dallo stesso resistente che non ha mai invocato la natura contrattuale delle determinazioni dirigenziali in questione (v. punto indicato come IV a), sia la violazione dell’art. 115 c.p.c. laddove viene riconosciuta ai ricorrenti l’allegazione dell’insussistenza di una specifica pattuizione di determinazione dei compensi professionali richiesti, allegazione che non era stata mai contestata dal convenuto (v. punto indicato come IV b).

I primi quattro motivi – che vanno esaminati congiuntamente per la connessione argomentativa che li avvince quanto alla circostanza della intervenuta rinuncia dei professionisti ad uno dei compensi –sono fondati.

La Corte di appello per escludere la debenza del “doppio onorario” previsto dagli artt. 6 legge n. 794 del 1942 e 7 D.M. n. 127 del 2004, a norma dei quali se la parte ha incaricato più avvocati, ciascuno di loro ha diritto agli onorari per l’opera prestata, ha richiamato il contenuto della nota del 19 marzo 2015, sottoscritta dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Dentamaro, prodotta in atti dallo stesso Comune, in cui i due professionisti manifestavano la volontà di “accettare un solo onorario, pur essendo l’incarico disgiunto”, nonché del progetto di parcella, allegato alla medesima nota, in cui faceva riferimento ad un “solo onorario”.

In particolare – secondo la Cort e distrettuale – i professionisti sulla base della lettera inviata al Comune avevano rinunciato al “doppio onorario”.

Di qui la conclusione, alla quale è pervenuta la Corte di appello, che il compenso da liquidarsi ammontava ad euro 1.380.050,00, considerando che il valore della causa di appello, da applicarsi ai sensi dell’art. 13 della tariffa forense di cui al D.M. n. 127 del 2004.

Tanto premesso, va richiamato il costante indirizzo di questa Corte, secondo cui il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire la forma scritta ad substantiame l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo provarsi, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza( a pena di nullità) con la forma scritta, precisando che la volontà dell'ente pubblico, la quale deve essere manifestata all'esterno e dall'organo autorizzato a rappresentarlo, deve tradursi in un unico documento, sottoscritto da entrambi i contraenti e contenente tutte le clausole disciplinanti il rapporto (cfr Cass. n. 11465 del 2020; Cass. n. 27910del 2018; Cass. n. 6555 del 2014).

Ciò posto, poiché, nella specie, dall e formal i letter e di incarico risulta l’affidamento ad entrambi i professionisti della difesa dell’Amministrazione locale nei giudizi di appello relativi alla restituzione degli importi del prestito obbligazionario e dell’apertura di credito, di cui alle “proposte” contrattuali del Comune (determine dirigenziali n. 208 e n. 280 del 2009), accettate dai ricorrenti con la sottoscrizione dell’atto di appello e quello di costituzione in appello che richiamavano le medesime determine, con le quali era previsto che i compensi dovevano essere liquidati nella misura dei minimi di tariffa decurtati del 20 %, l’errore della Corte di appello consiste nell’avere ritenuto che i due avvocati nel formulare l'offerta abbiano rinunciato al doppio compenso.

I ricorrenti censura no tale affermazione, riconducendo l’accettazione di un unico compenso contenuta nella nota de qua in ipotesi di liquidazione dei valori medi di tariffa, seguendo il criterio indicato dalla stessa Corte distrettuale nel giudizio presupposto.

In tal senso è il tenore della lettera in cui si afferma; “Egregio dott. [OSCURATO:PERSONA] (rectius: segretario generale dell’ente territoriale) aggiungiamo ai conteggi inviateLe ieri quelli relativi ai giudizi di appello per la controversia con [OSCURATO:PERSONA].

Come vedrà, anche per questo applichiamo il criterio indicato dalla stessa Corte di appello (fare riferimento ai valori medi di tariffa all’epoca vigente).

Ciò ci consente di accettare un solo onorario, pur essendo l’incarico disgiunto”.

È infatti certamente vero che il diritto dell'avvocato al compenso è un diritto disponibile e, pertanto, può costituire oggetto di valida rinuncia, la quale può essere non solo successiva ma anche preventiva all'insorgere del diritto al compenso (Cass. n. 1680del 1983).

Ma la questione non è se un avvocato poss a rinunciare al proprio diri tto al compenso in tutto (prestazione gratuita) o in parte (prestazione retribuita con importiben inferiori ai minimi di legge); tale possibil i tà è, infatti, fuori discussione (da ultimo, cfr. Cass. 8539 del 20 18, dove, peraltro, si sottolinea come l'esi s tenza dei motivi giustificativi della rinuncia debba formare oggetto di accertamento da parte del giudice di merito).

La questione è se possa essere ravvisata una valida rinuncia nella nota del 19.03.2015 che contiene la possibilità di corrispondere un solo compenso ove si computi lo stesso seguendo i parametri utilizzati dalla Corte di appello.

In primo luogo, perché la rinuncia deve postula re la piena consapevolezza, da parte del rinunciante, dell'oggetto della rinuncia medesima (si veda Cass. n. 20269 del 20 10, in motivazione); in secondo luogo perché questa, per costituire manifestazione della volontà, deve contenere pur sempre una volizione ulteriore e distinta rispetto a quella espressa nella pattuizione che fissa il compenso (si veda, in proposito, Cass., Sez.

Un., n. 2672 del 19 66 , che seppure pronunciata per i minimi tariffari, ha afferma t o il principio di diritto che «la convenzione tra cliente e professionista con la quale questi rinunzia parzialmente, o in relazione a determinate controversiesoltanto, ai suoi compensi è valida quando risulti che la rinunzia sia a sé stante, in modo che in relazione ad essa soltanto possa parlarsi di una convenzione con presupposti causali autonomi e gratuiti»).

Da quanto sopra esposto emerge evidente che nella specie non vi è prova di una intervenuta rinuncia per avere i professionisti con la nota in esame formulato al più una “controproposta”, alternativa alla originaria pattuizione del criterio di liquidazione dei compensi, comunque non accettata dall’Ente locale; - il quinto motivo (con il quale i ricorrenti deducono, sempre in via subordinata, la violazione degli artt. 191 e 192 TUEL e 1326 c.c. per l’erronea statuizione in merito alla sussistenza di accordi intercorsi tra le parti relativamente alla quantificazione degli onorari) ed il sesto mezzo (con il quale lamentano la violazione degli artt.5, comma 4 Cap. 1 DM 127/2004 e 115 c.p.c. per essere stata la richiesta dei due professionisti ricorrenti dell’aumento del 20% degli onorari ad ognuno spettante per l’attività svolta, rigettata dalla sentenza impugnata in violazione del DM 127/2004) riguardando il quantum del compenso rimangono assorbiti dal pregiudiziale accoglimento dei motivi relativi alla configurata rinuncia.

In definitiva il ricorso va accolto e l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla C orte di appello di Lecce che nel riesaminare la vicenda si atterrà ai principi sopra illustrati in fatto di rinuncia dell'avvocato al diritto al compenso.

Il giudice di rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio dilegittimità.

P. Q .

M .

La Corte accoglie il ricorso, cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28142/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54B60 A662S) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 38P25 A048O), elettivamente domiciliati in Roma, viale Pasteur n. 5, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentati e difesi con procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bari; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]: Domanda di condanna al pagamento di compensi professionali di avvocato-Prestazione svolta disgiuntivamente da due avvocati per lo stesso cliente-Rinuncia alla corresponsione del doppio onorario Comune di Taranto ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Pontefici n.3. presso lo studio legale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – controricorrente– avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 71/2017, depositata il 31 maggio2017 e non notificata. Uditala relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - con ricorso depositato il 16 dicembre 2016, ai sensi degli artt. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 e 28 legge n. 794 del 1942, dinanzi alla Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano il Comune di Taranto per ottenerne la condanna alla corresponsione degli onorari a ciascuno di es si spettanti per averlo difeso nei giudizi di secondo grado – poi riuniti - contraddistinti da gli R.G. n. 196 e n. 197 del 2009 , celebrati in contraddittorio con Banca I nfrastrutture, Innovazione e [OSCURATO:PERSONA] di P uglia e B asilicata, che i richiedenti ritenevano spettanti, ai sensi dell’art. 6 L.794/1942, nonché dell’art. 7 D.M. n.127/2004, nella misura di circa euro 3.200.000,00, facendo applicazione dei medi tariffari, con aumento del 20% dell’onorario unico per i giudizi riuniti ex art 5, comma 4 di cui al D.M. 127/2004; -la Corte di appello di Lecce, nella resistenza del Comune, con ordinanza del 31 maggio 2017, accoglieva le domande dei ricorrenti, liquidando la minor somma di euro 1.104.040,00, complessiva per entrambi, oltre ad accessori. Nel dettaglio, il giudice adito riconosceva l’esistenza di un mandato difensionale rilasciato in via disgiunta ai ricorrenti, evidenziando l’assenza di contestazione quanto allo svolgimento dell’attività professionale posta in essere da ciascuno di essi ed accertava che il valore della causa di appello per la quale chiedevano gli onorari ammontava a 350.000.000,00 euro, pari alla somma degli importi del prestito obbligatorio e dell’apertura di credito oggetto del giudizio di appello. Statuiva, quindi, che le prestazioni professionali dedotte si dovevano quantificare in base alle tariffe professionali di cui al D.M. n.127/2004, sia pure secondo l’accordo contrattuale intercorso fra le parti e riportato nelle due “determine” dirigenziali n. 208 del 09.06.2009 e n. 280 del 22.07.2009, nelle quali era stato previsto che in caso di esito anche parzialmente negativo del giudizio di appello – come nella specie – le competenze legali sarebbero state liquidate “secondo i minimi di tariffa decurtati del 20%”. Ne conseguiva che il compenso doveva essere determinato nei minimi tariffari, pari ad euro 1.380.050,00, ridotto poi del 20%. Né poteva essere riconosciuto l’incremento del 20% dai ricorrenti richiesto ai sensi dell’art. 5, comma 4 D.M. n. 127 del 2004 per avere assistito e difeso il Comune contro due parti per essere l’incremento escluso innanzitutto dalla pattuizione della liquidazione degli onorari nei minimi tariffari; inoltre, i professionisti avrebbero dovuto provare lo svolgimento di un’attività in qualche modo maggiore proprio per la presenza di più parti, circostanza neanche allegata. Il giudice di secondo grado rilevava, infine, l’intervenuta rinunzia da parte dei due ricorrenti a uno dei due onorari ad essi spettante, alla luce della nota del 19.03.2015 sottoscritta dai difensori con la quale manifestavano la volontà di “accettare un solo onorario”; -avverso la richiamata ordinanza proponevano ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , articolato in sei motivi, cui ha resistito con controricorso il Comune di Taranto; - in prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha curato anche il deposito di memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. Considerato che: - con il primo motivo i ricorrenti lamentano la nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 112 e 702 bis, IV comma c.p.c., nella parte in cui il giudice adito non indica alcuna circostanza che consenta di comprendere come e quando si sarebbe verificata l’estinzione parziale dell’obbligazione azionata in giudizio, invocata dalla controparte, impedendo inoltre ai ricorrenti qualsiasi possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa sul punto, anche in assenza di una vera e propria eccezione in tal senso da parte del Comune, il quale ha sempre fatto riferimento alla “propria volontà”, senza indicare alcun fatto specifico. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 115 e 702 bis c.p.c. in quanto anche nella denegata ipotesi in cui si fosse considerata ammissibile l’ipotesi di rinuncia, la stessa avrebbe dovuto essere rigettata non essendovi alcuna indicazione di specifici documenti o mezzi di prova idonei da porre a base dell’eccepita rinuncia. Con il terzo motivo, articolato in via subordinata, i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 1324 e 1363 c.c. per avere la Corte distrettuale ravvisato la volontà di rinunciare dei ricorrenti in un documento interpretato in palese violazione delle regole di diritto poste da tali norme. Invero il giudice avrebbe estrapolato otto parole da un testo che nel suo insieme era costituito da almeno diciotto righe, così stravolgendo la reale volontà degli stessi autori della nota. Nel dettaglio, nella prima pagina si afferma “Egregio dott. [OSCURATO:PERSONA] aggiungiamo ai conteggi inviatile ieri quelli relativi ai giudizi di appello per la controversia con [OSCURATO:PERSONA]. Come vedrà, anche per questo applichiamo il criterio indicato dalla stessa Corte di Appello (fare riferimento ai valori medi di tariffa all’epoca vigente). Ciò ci consente di accettare un solo onorario, pur essendo l’incarico disgiunto (come già detto, la richiesta di due onorari basati sui minimi sarebbe più gravosa per l’Ente”, dove l’espressione verbale citata dalla Corte di merito, retta da Ciò ci consente di… costituisce solo l’inizio del periodo nel quale è contenuta detta espressione, sicché l’omessa lettura di ciò che consentiva di accettare un solo onorario, contenuta nel periodo immediatamente precedente la parziale frase riportata nella decisione, nel trascurare il paragone proposto subito dopo, ha decontestualizzato i termini dell’accordo proposto che non era rappresentato da una rinuncia priva di riferimenti ad altri dati. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano –in un’unica censura - sia la violazione dell’art 112 c.p.c., per essere la decisione del giudice di merito basata su circostanza non dedotta ed anzi espressamente esclusa da attori e convenuto nella parte in cui ha statuito l’intervenuta pattuizione quanto ai compensi, circostanza, di converso, esclusa non solo dai ricorrenti, anche alla luce della giurisprudenza che ha sempre affermato che l’Amministrazione esercita le funzioni in assenza di una preventiva intesa, ma dallo stesso resistente che non ha mai invocato la natura contrattuale delle determinazioni dirigenziali in questione (v. punto indicato come IV a), sia la violazione dell’art. 115 c.p.c. laddove viene riconosciuta ai ricorrenti l’allegazione dell’insussistenza di una specifica pattuizione di determinazione dei compensi professionali richiesti, allegazione che non era stata mai contestata dal convenuto (v. punto indicato come IV b). I primi quattro motivi – che vanno esaminati congiuntamente per la connessione argomentativa che li avvince quanto alla circostanza della intervenuta rinuncia dei professionisti ad uno dei compensi –sono fondati. La Corte di appello per escludere la debenza del “doppio onorario” previsto dagli artt. 6 legge n. 794 del 1942 e 7 D.M. n. 127 del 2004, a norma dei quali se la parte ha incaricato più avvocati, ciascuno di loro ha diritto agli onorari per l’opera prestata, ha richiamato il contenuto della nota del 19 marzo 2015, sottoscritta dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Dentamaro, prodotta in atti dallo stesso Comune, in cui i due professionisti manifestavano la volontà di “accettare un solo onorario, pur essendo l’incarico disgiunto”, nonché del progetto di parcella, allegato alla medesima nota, in cui faceva riferimento ad un “solo onorario”. In particolare – secondo la Cort e distrettuale – i professionisti sulla base della lettera inviata al Comune avevano rinunciato al “doppio onorario”. Di qui la conclusione, alla quale è pervenuta la Corte di appello, che il compenso da liquidarsi ammontava ad euro 1.380.050,00, considerando che il valore della causa di appello, da applicarsi ai sensi dell’art. 13 della tariffa forense di cui al D.M. n. 127 del 2004. Tanto premesso, va richiamato il costante indirizzo di questa Corte, secondo cui il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire la forma scritta ad substantiame l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo provarsi, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza( a pena di nullità) con la forma scritta, precisando che la volontà dell'ente pubblico, la quale deve essere manifestata all'esterno e dall'organo autorizzato a rappresentarlo, deve tradursi in un unico documento, sottoscritto da entrambi i contraenti e contenente tutte le clausole disciplinanti il rapporto (cfr Cass. n. 11465 del 2020; Cass. n. 27910del 2018; Cass. n. 6555 del 2014). Ciò posto, poiché, nella specie, dall e formal i letter e di incarico risulta l’affidamento ad entrambi i professionisti della difesa dell’Amministrazione locale nei giudizi di appello relativi alla restituzione degli importi del prestito obbligazionario e dell’apertura di credito, di cui alle “proposte” contrattuali del Comune (determine dirigenziali n. 208 e n. 280 del 2009), accettate dai ricorrenti con la sottoscrizione dell’atto di appello e quello di costituzione in appello che richiamavano le medesime determine, con le quali era previsto che i compensi dovevano essere liquidati nella misura dei minimi di tariffa decurtati del 20 %, l’errore della Corte di appello consiste nell’avere ritenuto che i due avvocati nel formulare l'offerta abbiano rinunciato al doppio compenso. I ricorrenti censura no tale affermazione, riconducendo l’accettazione di un unico compenso contenuta nella nota de qua in ipotesi di liquidazione dei valori medi di tariffa, seguendo il criterio indicato dalla stessa Corte distrettuale nel giudizio presupposto. In tal senso è il tenore della lettera in cui si afferma; “Egregio dott. [OSCURATO:PERSONA] (rectius: segretario generale dell’ente territoriale) aggiungiamo ai conteggi inviateLe ieri quelli relativi ai giudizi di appello per la controversia con [OSCURATO:PERSONA]. Come vedrà, anche per questo applichiamo il criterio indicato dalla stessa Corte di appello (fare riferimento ai valori medi di tariffa all’epoca vigente). Ciò ci consente di accettare un solo onorario, pur essendo l’incarico disgiunto”. È infatti certamente vero che il diritto dell'avvocato al compenso è un diritto disponibile e, pertanto, può costituire oggetto di valida rinuncia, la quale può essere non solo successiva ma anche preventiva all'insorgere del diritto al compenso (Cass. n. 1680del 1983). Ma la questione non è se un avvocato poss a rinunciare al proprio diri tto al compenso in tutto (prestazione gratuita) o in parte (prestazione retribuita con importiben inferiori ai minimi di legge); tale possibil i tà è, infatti, fuori discussione (da ultimo, cfr. Cass. 8539 del 20 18, dove, peraltro, si sottolinea come l'esi s tenza dei motivi giustificativi della rinuncia debba formare oggetto di accertamento da parte del giudice di merito). La questione è se possa essere ravvisata una valida rinuncia nella nota del 19.03.2015 che contiene la possibilità di corrispondere un solo compenso ove si computi lo stesso seguendo i parametri utilizzati dalla Corte di appello. In primo luogo, perché la rinuncia deve postula re la piena consapevolezza, da parte del rinunciante, dell'oggetto della rinuncia medesima (si veda Cass. n. 20269 del 20 10, in motivazione); in secondo luogo perché questa, per costituire manifestazione della volontà, deve contenere pur sempre una volizione ulteriore e distinta rispetto a quella espressa nella pattuizione che fissa il compenso (si veda, in proposito, Cass., Sez. Un., n. 2672 del 19 66 , che seppure pronunciata per i minimi tariffari, ha afferma t o il principio di diritto che «la convenzione tra cliente e professionista con la quale questi rinunzia parzialmente, o in relazione a determinate controversiesoltanto, ai suoi compensi è valida quando risulti che la rinunzia sia a sé stante, in modo che in relazione ad essa soltanto possa parlarsi di una convenzione con presupposti causali autonomi e gratuiti»). Da quanto sopra esposto emerge evidente che nella specie non vi è prova di una intervenuta rinuncia per avere i professionisti con la nota in esame formulato al più una “controproposta”, alternativa alla originaria pattuizione del criterio di liquidazione dei compensi, comunque non accettata dall’Ente locale; - il quinto motivo (con il quale i ricorrenti deducono, sempre in via subordinata, la violazione degli artt. 191 e 192 TUEL e 1326 c.c. per l’erronea statuizione in merito alla sussistenza di accordi intercorsi tra le parti relativamente alla quantificazione degli onorari) ed il sesto mezzo (con il quale lamentano la violazione degli artt.5, comma 4 Cap. 1 DM 127/2004 e 115 c.p.c. per essere stata la richiesta dei due professionisti ricorrenti dell’aumento del 20% degli onorari ad ognuno spettante per l’attività svolta, rigettata dalla sentenza impugnata in violazione del DM 127/2004) riguardando il quantum del compenso rimangono assorbiti dal pregiudiziale accoglimento dei motivi relativi alla configurata rinuncia. In definitiva il ricorso va accolto e l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla C orte di appello di Lecce che nel riesaminare la vicenda si atterrà ai principi sopra illustrati in fatto di rinuncia dell'avvocato al diritto al compenso. Il giudice di rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio dilegittimità. P. Q . M . La Corte accoglie il ricorso, cassa
Sentenza Cassazione n. 17859/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris