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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 giugno 2021

Cassazione n. 47435/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 1° giugno 2021, e depositata in data 22 giugno 2021, il Tribunale di Napoli, pronunciando in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli che aveva applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di: -) associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di frode fiscale, riciclaggio e indebita compensazione; -) emissione di fatture per operazioni inesistenti; -) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti; -) riciclaggio; -) intestazione fittizia di beni; -) contrabbando doganale.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolato in quattro motivi.

Con il primo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, per l'erroneità della qualificazione dell'odierno ricorrente come amministratore di fatto delle società che hanno emesso o utilizzato le fatture per operazioni inesistenti.

Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta assunzione della qualità di gestore di fatto della società "[OSCURATO:SOCIETA].", ai fini dell'affermazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per la fattispecie di falso per induzione di dichiarazioni doganali.

Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al fumus commissi delicti del reato di associazione per delinquere, per l'assenza di motivazione in ordine alla esistenza di una struttura associativa, ed all'omesso esame degli elementi indicati dalla difesa.

Con il quarto motivo si denuncia violazione di legge in riferimento alle esigenze cautelari e, in particolare, alla ritenuta inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari.

3. Il ricorso è inammissibile perché tardivo.

Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in ipotesi di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Sez.

U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167-01).

Nella specie, l'avviso di deposito dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli è stato notificato all'odierno ricorrente ed al suo difensore di fiducia il 30 giugno 2021, mentre il ricorso è stato depositato nella cancelleria del Tribunale di Salerno il 9 luglio 2021, e da questo Ufficio giudiziario trasmesso via posta raccomandata al Tribunale di Napoli, dove è pervenuto il 22 luglio 2021.

Risulta quindi evidente che il ricorso è tardivo, perché pervenuto nella cancelleria del giudice che ha emesso l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Napoli, molto oltre i dieci giorni previsti dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. 4.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 1° giugno 2021, e depositata in data 22 giugno 2021, il Tribunale di Napoli, pronunciando in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli che aveva applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di: -) associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di frode fiscale, riciclaggio e indebita compensazione; -) emissione di fatture per operazioni inesistenti; -) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti; -) riciclaggio; -) intestazione fittizia di beni; -) contrabbando doganale. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolato in quattro motivi. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, per l'erroneità della qualificazione dell'odierno ricorrente come amministratore di fatto delle società che hanno emesso o utilizzato le fatture per operazioni inesistenti. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta assunzione della qualità di gestore di fatto della società "[OSCURATO:SOCIETA].", ai fini dell'affermazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per la fattispecie di falso per induzione di dichiarazioni doganali. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al fumus commissi delicti del reato di associazione per delinquere, per l'assenza di motivazione in ordine alla esistenza di una struttura associativa, ed all'omesso esame degli elementi indicati dalla difesa. Con il quarto motivo si denuncia violazione di legge in riferimento alle esigenze cautelari e, in particolare, alla ritenuta inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari. 3. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in ipotesi di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167-01). Nella specie, l'avviso di deposito dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli è stato notificato all'odierno ricorrente ed al suo difensore di fiducia il 30 giugno 2021, mentre il ricorso è stato depositato nella cancelleria del Tribunale di Salerno il 9 luglio 2021, e da questo Ufficio giudiziario trasmesso via posta raccomandata al Tribunale di Napoli, dove è pervenuto il 22 luglio 2021. Risulta quindi evidente che il ricorso è tardivo, perché pervenuto nella cancelleria del giudice che ha emesso l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Napoli, molto oltre i dieci giorni previsti dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.
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