CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 1974
Cassazione n. 48472/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/05/1974 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa diretta a ribadire la ammissibilità del ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché attinge un profilo, il mancato riconoscimento delle attenuanti atipiche, sorretto da un argomentare all'evidenza non illogico reso all'esito di un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto divenute recessive rispetto agli elementi di segno contrario valorizzati dalla Corte territoriale, correlati alla connotazioni della vicenda a giudizio e tali da porre la decisione di merito al riparo da vizi prospettabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022.