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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15583/2026

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rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]come in atti domiciliato,CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 1250/23 della Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, pubblicata in data12 dicembre 2023.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.1.

Con sentenza n. 1250/23, pubblicata in data 12 dicembre2023, la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] dellaNumero registro generale 13145/2024Numero sezionale 3703/2026Numero di raccolta generale 15583/2026Data pubblicazione 21/05/2026Toscana ha accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzan. 16/23 della Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] diGrosseto, con la quale era stato rigettato il ricorso delcontribuente avverso l’avviso di liquidazione n.2009/IT/002401/00, con il quale, in relazione ad un atto diacquisto -avvenuto con rogito del 2 marzo 2009- di terreniagricoli, destinati a costituire un compendio unico, ai sensidell’art. 5-bis d.lgs. n. 228 del 2001, erano state recuperate atassazione ordinaria le imposte di registro, ipotecaria ecatastale, pari -rispettivamente- all’8%, al 2% ed all’1% delvalore imponibile, con riferimento a due particelle concesse inaffitto a terzi, nonostante la fruizione dell’agevolazionerichiedesse -tra gli altri requisiti previsti- la coltivazione direttadei terreni da parte dell’acquirente ed il divieto di renderlidisponibili a terzi prima di almeno dieci anni dall’acquisto.2.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento ad ununico motivo di impugnazione.3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito, depositando controricorso e,successivamente, memoria, concludendo per la reiezione delleavverse argomentazioni e richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è fondato ed, in quanto tale, meritaaccoglimento.2.

Con l’unico motivo addotto a sostegno dell’impugnazionela ricorrente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3,c.p.c., ha prospettato la violazione o falsa applicazione degliartt. 5-bis d.lgs. n. 228 del 2001, 5-bis, comma 2, legge n. 97del 1994, 55 d.P.R. n. 131 del 1986, 6, comma 2, d.m. 21maggio 2009, 1, comma 1-bis 1, della Tariffa allegata al d.P.R.Numero registro generale 13145/2024Numero sezionale 3703/2026Numero di raccolta generale 15583/2026Data pubblicazione 21/05/2026n. 642 del 1972 e 14 disp. prel. c.c., per avere la Corteregionale toscana erroneamente esteso l’applicazionedell’agevolazione oltre il dato normativo, a mente del quale èsufficiente la sola sussistenza di un frazionamento per untrasferimento per atto tra vivi, nel decennio, per lamaturazione della decadenza.

Né era possibile reputareapplicabile l’agevolazione -contrariamente a quanto sostenutodai giudici di secondo grado- sulla scorta di elementi -qualil’unicità “sostanziale” del compendio, rimasto “in famiglia”,ovvero ai “rapporti padre-figlio”, entrambi coltivatori dellaterra- del tutto estranei al testo di legge e, quindi, irrilevanti.3.

Il motivo è fondato.3.1.

L’art. 5-bis d.lgs. n. 228 del 2001 prevede -ai commi 1e 2- che al trasferimento, a qualsiasi titolo, di terreni agricoli acoloro che si impegnano a costituire un compendio unico ed acoltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o diimprenditore agricolo professionale per un periodo di almenodieci anni dal trasferimento si applichino le disposizioni di cuiall’art. 5-bis, commi 1 e 2, legge n. 97 del 1994 e che per“compendio unico” debba intendersi, ove non diversamentedisposto dalle leggi regionali, l’estensione di terreno necessariaal raggiungimento del livello minimo di redditività determinatodai piani regionali di sviluppo rurale per l’erogazione delsostegno agli investimenti previsti dal reg.

CE n. 1257 del 1999e dal reg.

CE n. 1260 del 1999 e successive modificazioni.L’art. 5-bis legge n. 97 del 1994, invece, prevede -ai commi1 e 2- che, nei territori delle comunità montane, iltrasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatoridiretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che siimpegnano a costituire un compendio unico ed a coltivarlo o aNumero registro generale 13145/2024Numero sezionale 3703/2026Numero di raccolta generale 15583/2026Data pubblicazione 21/05/2026condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimentonon si applichi l’imposta di registro, ipotecaria, catastale, dibollo e di ogni altro genere e che, in caso di violazione di taliobblighi, si verifichi la decadenza dal regime agevolato (con laconseguenza che, oltre alle imposte non pagate ed agliinteressi, sono dovute maggiori imposte pari al 50% di quellepreviste per legge).Inoltre, l’art. 5-bis, comma 4, legge n. 97 del 1994 prevedeche i terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati,integranti il compendio unico, costituiscano unità indivisibili perdieci anni dal momento della costituzione e che, durante taleperiodo, non possano essere frazionati per effetto ditrasferimenti a causa di morte o per atto tra vivi, tanto è veroche il succitato vincolo di indivisibilità deve essereespressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli attidi costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri,essendo nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie cheabbiano come effetto il frazionamento del compendio unico.3.2.

In caso di dismissione di parte dei terreni, occorredistinguere le ipotesi in cui la dismissione a terzi abbiadeterminato in capo all’acquirente la formazione di unaporzione agricola inferiore alla superficie minima indivisibilestabilita dalla legge, nel qual caso l’agevolazione è esclusa intoto, dalle ipotesi in cui, invece, non abbia determinato laformazione di una porzione inferiore alla superficie minimaindivisibile, nel qual caso l’agevolazione continua a spettare inrapporto alla sola porzione non dismessa dall’acquirente edoggetto di coltivazione diretta da parte sua (cfr. Cass. n.21617/16).Numero registro generale 13145/2024Numero sezionale 3703/2026Numero di raccolta generale 15583/2026Data pubblicazione 21/05/2026E, quindi, la sentenza impugnata, laddove sostiene che nonsarebbe stata pregiudicata l’unicità del fondo agricolo, noncoglie nel segno, perché è in contrasto con i suddetti principi,in quanto la dismissione di una parte del compendio unico,anche relativa ad un singolo terreno, comporta, quanto menoin relazione ad esso, il recupero a tassazione ordinaria.3.3.

Non è possibile dubitare, d’altro canto, che pure lacessione in godimento dei beni o di parte di essi comporti laviolazione dell’impegno assunto -per un periodoindefettibilmente decennale (ed anche in ciò si rivelanoimmeritevoli di condivisione le circostanze evocate nellasentenza impugnata relative al poco tempo rimanente per lospirare del termine prescritto dalla legge)- e sia idonea adeterminare la decadenza dall’agevolazione.Ed, infatti, è necessario che il compendio unico sia nelladisponibilità diretta dell’acquirente, giacché l’impegno dicoltivare e condurre direttamente i fondi si iscrive nel solcotracciato dall’esigenza -coincidente con la ratio che ispiral’agevolazione- di preservare una superficie minima disfruttamento, quale determinata a livello regionale, aprescindere dalle modalità concrete attraverso le quali avvengaquello sfruttamento, che, in una prospettiva funzionale efinalistica, dia corpo proprio a quell’impegno, che l’acquirentedeve assumere al momento dell’acquisto, di sfruttareunitariamente e direttamente il compendio unico (cfr., inordine alla ratio dell’agevolazione ed alla finalità sottesa digarantire lo sfruttamento, per almeno un determinato periododi tempo, dei fondi, da parte di un unico soggetto, Cass. n.21847/16).Numero registro generale 13145/2024Numero sezionale 3703/2026Numero di raccolta generale 15583/2026Data pubblicazione 21/05/2026La necessità dello sfruttamento diretto dei terreni, oltretutto, è stata recentemente ribadita -richiamando anche ladisciplina operante nella presente fattispecie- da questa Corte,secondo la quale la reazione sanzionatoria, con il recupero atassazione ordinaria degli atti di acquisto, discende dalladismissione della -diretta- coltivazione o conduzione dei fondiagricoli oggetto di acquisto a condizioni agevolate,configurabile anche in caso di affitto a terzi (cfr. Cass. n.22556/22).3.4.

Non si rivela dirimente, inoltre, il riferimento -rinvenibilenella sentenza impugnata- al soggetto in favore del quale eraavvenuta la dismissione (e, cioè, il figlio dell’acquirente),perché la norma che disciplina l’agevolazione de qua nonprevede eccezioni sulla base del legame familiare tral’acquirente dei beni -il quale si sia impegnato a costituire uncompendio unico ed a coltivarlo o condurlo direttamente- ed ilcessionario di diritti, reali o di godimento, inerenti a tutti oparte dei terreni, trattandosi comunque di soggetti diversi e,dunque, tali da determinare la decadenza dalla fruizione deibenefici per colui il quale, al momento dell’acquisto, si eraassunto il suddetto impegno.Questa disciplina, infatti, è incentrata specificamente sullarilevanza del compendio unico e sull’impegno dell’acquirente, ilquale lo assume personalmente, a non frazionarlo, essendol’agevolazione finalizzata a preservare la coltivazione o laconduzione dei terreni ricompresi nel compendio unico, in capoad un unico soggetto, il quale non li può cedere a terzi, pena ladecadenza dal regime agevolato.3.5.

Né è possibile ipotizzare -e fermo restando che il temanon è stato affatto dibattuto nel gradi di merito- l’applicabilità,Numero registro generale 13145/2024Numero sezionale 3703/2026Numero di raccolta generale 15583/2026Data pubblicazione 21/05/2026in subiecta materia, dell’art. 11, comma 3, d.lgs. n. 228 del2001, rubricato “Attenuazione dei vincoli in materia diproprietà coltivatrice”, a mente del quale non incorre nelladecadenza dai benefici l’acquirente che, durante il periodostabilito dalla legge, alieni il fondo o ne conceda il godimento alconiuge, a parenti entro il terzo grado o ad affini entro ilsecondo grado, sempre che esercitino, ai sensi dell’art. 2135c.c., l’attività di imprenditore agricolo.Tale norma, invero, si riferisce esclusivamente allaformazione ed all’arrotondamento della piccola proprietàcontadina ed ai relativi benefici, oggetto di una autonomadisciplina, quella dettata dalla legge n. 604 del 1954, che hatrovato applicazione, dopo essere stata più volte prorogata nelcorso degli anni, fino al 31 dicembre 2009 e non può essere,proprio per i caratteri di autonomia ai quali si è poc’anzi fattocenno, indebitamente accomunata -anche sul pianoermeneutico, non essendo consentita una lettura congiuntadelle due discipline, né esplicativa dell’una attraverso l’altra-non solo a quella contemplata dall’art. 2, comma 4-bis, d.l. n.194 del 2009, conv. dalla legge n. 25 del 2010 (cfr. Cass. n.14540/26), ma anche a quella che tutela la formazione e laconservazione del compendio unico (rinvenibile neisummenzionati artt. 5-bis legge n. 97 del 1994 e 5-bis d.lgs. n.228 del 2001, che escludono ogni frazionamento, anche insede successoria, del compendio unico).Non è superfluo rammentare, a tal proposito, che, in tema diagevolazioni fiscali, vige un principio di simmetria nellainterpretazione delle disposizioni che ne prevedono l’istituzionee di quelle che si occupano delle relative decadenze, per cuiqueste ultime, come le prime, devono ritenersi sottoposte “adNumero registro generale 13145/2024Numero sezionale 3703/2026Numero di raccolta generale 15583/2026Data pubblicazione 21/05/2026interpretazione rigida ed anelastica, in quanto rigorosamentelegata al dato letterale” e sono, pertanto, insuscettibili diinterpretazione estensiva (cfr., ex multis, Cass. n. 4351/16).4.

Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deveessere cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria diSecondo Grado della Toscana, in diversa composizione,affinché, sulla scorta dei principi testé enunciati, effettui unnuovo giudizio ed attenda, altresì, alla regolamentazione dellespese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenzaimpugnata; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di SecondoGrado della Toscana, in diversa composizione, affinché, sullascorta dei principi enunciati in motivazione, effettui un nuovogiudizio ed attenda, altresì, alla regolamentazione delle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile2026.Il PresidenteMilena Balsamo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]come in atti domiciliato,CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 1250/23 della Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, pubblicata in data12 dicembre 2023.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.1. Con sentenza n. 1250/23, pubblicata in data 12 dicembre2023, la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] dellaNumero registro generale 13145/2024Numero sezionale 3703/2026Numero di raccolta generale 15583/2026Data pubblicazione 21/05/2026Toscana ha accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzan. 16/23 della Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] diGrosseto, con la quale era stato rigettato il ricorso delcontribuente avverso l’avviso di liquidazione n.2009/IT/002401/00, con il quale, in relazione ad un atto diacquisto -avvenuto con rogito del 2 marzo 2009- di terreniagricoli, destinati a costituire un compendio unico, ai sensidell’art. 5-bis d.lgs. n. 228 del 2001, erano state recuperate atassazione ordinaria le imposte di registro, ipotecaria ecatastale, pari -rispettivamente- all’8%, al 2% ed all’1% delvalore imponibile, con riferimento a due particelle concesse inaffitto a terzi, nonostante la fruizione dell’agevolazionerichiedesse -tra gli altri requisiti previsti- la coltivazione direttadei terreni da parte dell’acquirente ed il divieto di renderlidisponibili a terzi prima di almeno dieci anni dall’acquisto.2. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento ad ununico motivo di impugnazione.3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito, depositando controricorso e,successivamente, memoria, concludendo per la reiezione delleavverse argomentazioni e richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è fondato ed, in quanto tale, meritaaccoglimento.2. Con l’unico motivo addotto a sostegno dell’impugnazionela ricorrente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3,c.p.c., ha prospettato la violazione o falsa applicazione degliartt. 5-bis d.lgs. n. 228 del 2001, 5-bis, comma 2, legge n. 97del 1994, 55 d.P.R. n. 131 del 1986, 6, comma 2, d.m. 21maggio 2009, 1, comma 1-bis 1, della Tariffa allegata al d.P.R.Numero registro generale 13145/2024Numero sezionale 3703/2026Numero di raccolta generale 15583/2026Data pubblicazione 21/05/2026n. 642 del 1972 e 14 disp. prel. c.c., per avere la Corteregionale toscana erroneamente esteso l’applicazionedell’agevolazione oltre il dato normativo, a mente del quale èsufficiente la sola sussistenza di un frazionamento per untrasferimento per atto tra vivi, nel decennio, per lamaturazione della decadenza. Né era possibile reputareapplicabile l’agevolazione -contrariamente a quanto sostenutodai giudici di secondo grado- sulla scorta di elementi -qualil’unicità “sostanziale” del compendio, rimasto “in famiglia”,ovvero ai “rapporti padre-figlio”, entrambi coltivatori dellaterra- del tutto estranei al testo di legge e, quindi, irrilevanti.3. Il motivo è fondato.3.1. L’art. 5-bis d.lgs. n. 228 del 2001 prevede -ai commi 1e 2- che al trasferimento, a qualsiasi titolo, di terreni agricoli acoloro che si impegnano a costituire un compendio unico ed acoltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o diimprenditore agricolo professionale per un periodo di almenodieci anni dal trasferimento si applichino le disposizioni di cuiall’art. 5-bis, commi 1 e 2, legge n. 97 del 1994 e che per“compendio unico” debba intendersi, ove non diversamentedisposto dalle leggi regionali, l’estensione di terreno necessariaal raggiungimento del livello minimo di redditività determinatodai piani regionali di sviluppo rurale per l’erogazione delsostegno agli investimenti previsti dal reg. CE n. 1257 del 1999e dal reg. CE n. 1260 del 1999 e successive modificazioni.L’art. 5-bis legge n. 97 del 1994, invece, prevede -ai commi1 e 2- che, nei territori delle comunità montane, iltrasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatoridiretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che siimpegnano a costituire un compendio unico ed a coltivarlo o aNumero registro generale 13145/2024Numero sezionale 3703/2026Numero di raccolta generale 15583/2026Data pubblicazione 21/05/2026condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimentonon si applichi l’imposta di registro, ipotecaria, catastale, dibollo e di ogni altro genere e che, in caso di violazione di taliobblighi, si verifichi la decadenza dal regime agevolato (con laconseguenza che, oltre alle imposte non pagate ed agliinteressi, sono dovute maggiori imposte pari al 50% di quellepreviste per legge).Inoltre, l’art. 5-bis, comma 4, legge n. 97 del 1994 prevedeche i terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati,integranti il compendio unico, costituiscano unità indivisibili perdieci anni dal momento della costituzione e che, durante taleperiodo, non possano essere frazionati per effetto ditrasferimenti a causa di morte o per atto tra vivi, tanto è veroche il succitato vincolo di indivisibilità deve essereespressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli attidi costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri,essendo nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie cheabbiano come effetto il frazionamento del compendio unico.3.2. In caso di dismissione di parte dei terreni, occorredistinguere le ipotesi in cui la dismissione a terzi abbiadeterminato in capo all’acquirente la formazione di unaporzione agricola inferiore alla superficie minima indivisibilestabilita dalla legge, nel qual caso l’agevolazione è esclusa intoto, dalle ipotesi in cui, invece, non abbia determinato laformazione di una porzione inferiore alla superficie minimaindivisibile, nel qual caso l’agevolazione continua a spettare inrapporto alla sola porzione non dismessa dall’acquirente edoggetto di coltivazione diretta da parte sua (cfr. Cass. n.21617/16).Numero registro generale 13145/2024Numero sezionale 3703/2026Numero di raccolta generale 15583/2026Data pubblicazione 21/05/2026E, quindi, la sentenza impugnata, laddove sostiene che nonsarebbe stata pregiudicata l’unicità del fondo agricolo, noncoglie nel segno, perché è in contrasto con i suddetti principi,in quanto la dismissione di una parte del compendio unico,anche relativa ad un singolo terreno, comporta, quanto menoin relazione ad esso, il recupero a tassazione ordinaria.3.3. Non è possibile dubitare, d’altro canto, che pure lacessione in godimento dei beni o di parte di essi comporti laviolazione dell’impegno assunto -per un periodoindefettibilmente decennale (ed anche in ciò si rivelanoimmeritevoli di condivisione le circostanze evocate nellasentenza impugnata relative al poco tempo rimanente per lospirare del termine prescritto dalla legge)- e sia idonea adeterminare la decadenza dall’agevolazione.Ed, infatti, è necessario che il compendio unico sia nelladisponibilità diretta dell’acquirente, giacché l’impegno dicoltivare e condurre direttamente i fondi si iscrive nel solcotracciato dall’esigenza -coincidente con la ratio che ispiral’agevolazione- di preservare una superficie minima disfruttamento, quale determinata a livello regionale, aprescindere dalle modalità concrete attraverso le quali avvengaquello sfruttamento, che, in una prospettiva funzionale efinalistica, dia corpo proprio a quell’impegno, che l’acquirentedeve assumere al momento dell’acquisto, di sfruttareunitariamente e direttamente il compendio unico (cfr., inordine alla ratio dell’agevolazione ed alla finalità sottesa digarantire lo sfruttamento, per almeno un determinato periododi tempo, dei fondi, da parte di un unico soggetto, Cass. n.21847/16).Numero registro generale 13145/2024Numero sezionale 3703/2026Numero di raccolta generale 15583/2026Data pubblicazione 21/05/2026La necessità dello sfruttamento diretto dei terreni, oltretutto, è stata recentemente ribadita -richiamando anche ladisciplina operante nella presente fattispecie- da questa Corte,secondo la quale la reazione sanzionatoria, con il recupero atassazione ordinaria degli atti di acquisto, discende dalladismissione della -diretta- coltivazione o conduzione dei fondiagricoli oggetto di acquisto a condizioni agevolate,configurabile anche in caso di affitto a terzi (cfr. Cass. n.22556/22).3.4. Non si rivela dirimente, inoltre, il riferimento -rinvenibilenella sentenza impugnata- al soggetto in favore del quale eraavvenuta la dismissione (e, cioè, il figlio dell’acquirente),perché la norma che disciplina l’agevolazione de qua nonprevede eccezioni sulla base del legame familiare tral’acquirente dei beni -il quale si sia impegnato a costituire uncompendio unico ed a coltivarlo o condurlo direttamente- ed ilcessionario di diritti, reali o di godimento, inerenti a tutti oparte dei terreni, trattandosi comunque di soggetti diversi e,dunque, tali da determinare la decadenza dalla fruizione deibenefici per colui il quale, al momento dell’acquisto, si eraassunto il suddetto impegno.Questa disciplina, infatti, è incentrata specificamente sullarilevanza del compendio unico e sull’impegno dell’acquirente, ilquale lo assume personalmente, a non frazionarlo, essendol’agevolazione finalizzata a preservare la coltivazione o laconduzione dei terreni ricompresi nel compendio unico, in capoad un unico soggetto, il quale non li può cedere a terzi, pena ladecadenza dal regime agevolato.3.5. Né è possibile ipotizzare -e fermo restando che il temanon è stato affatto dibattuto nel gradi di merito- l’applicabilità,Numero registro generale 13145/2024Numero sezionale 3703/2026Numero di raccolta generale 15583/2026Data pubblicazione 21/05/2026in subiecta materia, dell’art. 11, comma 3, d.lgs. n. 228 del2001, rubricato “Attenuazione dei vincoli in materia diproprietà coltivatrice”, a mente del quale non incorre nelladecadenza dai benefici l’acquirente che, durante il periodostabilito dalla legge, alieni il fondo o ne conceda il godimento alconiuge, a parenti entro il terzo grado o ad affini entro ilsecondo grado, sempre che esercitino, ai sensi dell’art. 2135c.c., l’attività di imprenditore agricolo.Tale norma, invero, si riferisce esclusivamente allaformazione ed all’arrotondamento della piccola proprietàcontadina ed ai relativi benefici, oggetto di una autonomadisciplina, quella dettata dalla legge n. 604 del 1954, che hatrovato applicazione, dopo essere stata più volte prorogata nelcorso degli anni, fino al 31 dicembre 2009 e non può essere,proprio per i caratteri di autonomia ai quali si è poc’anzi fattocenno, indebitamente accomunata -anche sul pianoermeneutico, non essendo consentita una lettura congiuntadelle due discipline, né esplicativa dell’una attraverso l’altra-non solo a quella contemplata dall’art. 2, comma 4-bis, d.l. n.194 del 2009, conv. dalla legge n. 25 del 2010 (cfr. Cass. n.14540/26), ma anche a quella che tutela la formazione e laconservazione del compendio unico (rinvenibile neisummenzionati artt. 5-bis legge n. 97 del 1994 e 5-bis d.lgs. n.228 del 2001, che escludono ogni frazionamento, anche insede successoria, del compendio unico).Non è superfluo rammentare, a tal proposito, che, in tema diagevolazioni fiscali, vige un principio di simmetria nellainterpretazione delle disposizioni che ne prevedono l’istituzionee di quelle che si occupano delle relative decadenze, per cuiqueste ultime, come le prime, devono ritenersi sottoposte “adNumero registro generale 13145/2024Numero sezionale 3703/2026Numero di raccolta generale 15583/2026Data pubblicazione 21/05/2026interpretazione rigida ed anelastica, in quanto rigorosamentelegata al dato letterale” e sono, pertanto, insuscettibili diinterpretazione estensiva (cfr., ex multis, Cass. n. 4351/16).4. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deveessere cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria diSecondo Grado della Toscana, in diversa composizione,affinché, sulla scorta dei principi testé enunciati, effettui unnuovo giudizio ed attenda, altresì, alla regolamentazione dellespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenzaimpugnata; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di SecondoGrado della Toscana, in diversa composizione, affinché, sullascorta dei principi enunciati in motivazione, effettui un nuovogiudizio ed attenda, altresì, alla regolamentazione delle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile2026.Il PresidenteMilena Balsamo