CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31216/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste, che ha confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado nei suoi confronti in relazione al reato di cui all'art. 495 cod. pen. 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso è volto a contestare la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, sottolineando l'irrilevanza della dichiarazione sul proprio nominativo rilasciata su un bigliettino manoscritto consegnato alla polizia giudiziaria nel corso del controllo subito, e risultata poi falsa, visto che l'identificazione è avvenuta tramite i documenti ritrovati nel portafogli del ricorrente, sito nell'autovettura su cui viaggiava. Tuttavia, gli argomenti evidenziati non possono formare oggetto di sindacato in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici ed una ampia ricostruzione della prova e delle circostanze della contestazione delittuosa da parte dei giudici d'appello. 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 gi