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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 luglio 2025

Cassazione n. 25638/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1011-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA]; -intimato– avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, del 09/11/2022 R.G.N. 20434/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di lite R.G.N.1011/2023 Cron.

Rep.

Ud08/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Napoli dichiarava cessata la materia del contendere sul ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], in quanto la prestazione era stata riconosciuta e liquidata dall’Inps in corso di giudizio.

Compensava per metà le spese di lite, e poneva la residua metà a carico dell’Inps.

Avverso l’ordinanza ricorre [OSCURATO:PERSONA] per un motivo, mentre l’Inps è rimasto intimato.

All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.92 e 132 c.p.c., per avere il Tribunale compensato parzialmente le spese nonostante ella fosse vittoriosa e l’Inps avesse riconosciuto il diritto ed erogato laprestazione solo dopo la notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo.

Il motivo è fondato.

In causa analoga alla presente, dove era stata dichiarata cessata la materia del contendere in quanto l’Inps aveva riconosciuto la spettanza del diritto in corso di causa, ed erano state compensate parzialmente le spese in ragione della cessazione della materia del contendere, questa Corte (Cass.14036/24) ha affermato che il riconoscimento della pretesa solo in corso di causa non può costituire una ragione valida per la compensazione integrale delle spese di lite, atteso che detta compensazione (fondata esclusivamente sul mero fatto del riconoscimento della pretesa, senza considerazione di ulteriori elementi, legati ad esempio al tempo intercorso tra lo scadere infruttuoso dei termini del procedimento amministrativo e il successivo esperimento dell'azione giudiziale) non tiene conto del c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite giudiziaria e della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione da parte del convenuto, né del la necessità dell'attività defensionale svolta nel processo sino al momento del detto riconoscimento della pretesa.

Il principio suesposto non è in contrasto con la decisione assunta da questa Corte (Cass.803/21)di conferma della pronuncia di compensazione delle spese, poiché in quel caso il riconoscimento del diritto era avvenuto prima della notifica del ricorso per a.t.p.

Il provvedimento impugnatodeve in conclusione essere cassato in accoglimento del motivo; per l’effetto la causa va rinviata a diverso giudice del m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1011-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA]; -intimato– avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, del 09/11/2022 R.G.N. 20434/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di lite R.G.N.1011/2023 Cron. Rep. Ud08/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Napoli dichiarava cessata la materia del contendere sul ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], in quanto la prestazione era stata riconosciuta e liquidata dall’Inps in corso di giudizio. Compensava per metà le spese di lite, e poneva la residua metà a carico dell’Inps. Avverso l’ordinanza ricorre [OSCURATO:PERSONA] per un motivo, mentre l’Inps è rimasto intimato. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.92 e 132 c.p.c., per avere il Tribunale compensato parzialmente le spese nonostante ella fosse vittoriosa e l’Inps avesse riconosciuto il diritto ed erogato laprestazione solo dopo la notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo. Il motivo è fondato. In causa analoga alla presente, dove era stata dichiarata cessata la materia del contendere in quanto l’Inps aveva riconosciuto la spettanza del diritto in corso di causa, ed erano state compensate parzialmente le spese in ragione della cessazione della materia del contendere, questa Corte (Cass.14036/24) ha affermato che il riconoscimento della pretesa solo in corso di causa non può costituire una ragione valida per la compensazione integrale delle spese di lite, atteso che detta compensazione (fondata esclusivamente sul mero fatto del riconoscimento della pretesa, senza considerazione di ulteriori elementi, legati ad esempio al tempo intercorso tra lo scadere infruttuoso dei termini del procedimento amministrativo e il successivo esperimento dell'azione giudiziale) non tiene conto del c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite giudiziaria e della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione da parte del convenuto, né del la necessità dell'attività defensionale svolta nel processo sino al momento del detto riconoscimento della pretesa. Il principio suesposto non è in contrasto con la decisione assunta da questa Corte (Cass.803/21)di conferma della pronuncia di compensazione delle spese, poiché in quel caso il riconoscimento del diritto era avvenuto prima della notifica del ricorso per a.t.p. Il provvedimento impugnatodeve in conclusione essere cassato in accoglimento del motivo; per l’effetto la causa va rinviata a diverso giudice del m
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