CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43118/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; éCi\ Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione degli artt. 81 e 89 cod. peri., lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere (omogeneità delle condotte, trattandosi sempre di reati contro la persona, e commissione di alcune condotte nell'arco di appena cinque mesi tra luglio 2000 e gennaio 2001, nonché irrilevanza della seminfermità mentale ai fini della programmazione unitaria) - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Catanzaro (che a p. 2 del provvedimento impugnato, a fronte della richiesta di unificazione dei delitti di rapina ed altro, commessi tra il 2012 e il 2015, e di estorsione commesso il 23.10.08, di cui alla prima sentenza, i reati di rapina ed altro commessi il 10.7.00 di cui alla seconda sentenza, e di violazione di domicilio, lesioni ed altro commessi tra 11 e il 6 gennaio 2001, di cui alla terza sentenza, evidenzia che trattasi di condotte afferenti a reati non omogenei, distanziati tra loro da un certo lasso temporale, commessi con violenza sulle persone e sulle cose da Lucci, spinto verosimilmente da impulsi che non è riuscito a controllare in ragione della alterazione psichica riscontrata, che escludono qualunque programmazione anticipata ed unitaria). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 ottobr