CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10236/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli attì e la sentenza impugnata, confermativa della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 75, comma 2, cod. antimafia; esaminati í motivi di ricorso; Ritenuto, quanto al primo motívo,Ià sentenza in questione ha congruamente rgomentato, ai fini della recidiva, sulle ragioni di maggiore riprovevoiezza e colpevolezza concretamente insite nella ricaduta delittuosa che, quanto al secondo motivo, la Corte di merito ha escluso di poter valutare l'istanza di continuazione, stante la genericità delle sottostanti allegazioniie il rilievo risulta allo stato insuperato; che le censure in tema di attenuanti generiche, oggetto del terzo motivo, appaiono di puro merito, a fronte di diniego adeguatamente giustificato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il