CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34997/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18620/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in VICENZA G. G. CAPPELLARI 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n.180/2023 depositata i l 03/02/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA], oggi incorporata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ha impugnato l’atto di contestazione n. THHCO9D01313/2018, emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] di Modena dell’Agenzia delle Entrate, con cui veniva irrogata una sanzione pari al 100% dell’imposta relativa alle operazioni non imponibili effettuate nel 2014, per omessa trasmissione telematica della dichiarazione d’intento ricevuta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] di Modena, con sentenza n. 351/2019, ha accolto il ricorso, ritenendo la violazione meramente formale e non punibile ai sensi dell’art. 6, comma 5-bis, del D.lgs. n. 472/1997. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, con sentenza n. 180/2023, ha confermato la decisione di primo grado, rilevando l’assenza di evasione d’imposta, la regolare annotazione della dichiarazione nei registri contabili e la disponibilità della documentazione da parte dell’Ufficio, escludendo quindi qualsiasi pregiudizio all’attività di controllo. Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione incentrato su un solo motivo. La società [OSCURATO:SOCIETA]. si è costituita in giudizio mediante controricorso. È stata depositata PDA in corso di giudizio, che ha dichiarato la tardività del ricorso per cassazione. La PDA è stata opposta. [OSCURATO:PERSONA] Con l’ unico motivo di ricorso , l’Agenzia delle Entrate denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, del D.lgs. n. 472/1997, in relazione all’art. 7, comma 4-bis, del D.lgs. n. 471/1997. L’Ufficio sostiene che l’omessa trasmissione della dichiarazione d’intento costituisce una violazione sostanziale, idonea a pregiudicare l’attività di controllo, e che la sanzione proporzionale irrogata sia conforme alla normativa vigente ratione temporis. In via preliminare va rilevato che dalla lettura degli atti emerge che la controricorrente ha sommariamente dichiarato di aver aderito alla definizione delle “violazioni formali” ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 119/2018, allegando un modello F24 di disagevole interpretazione, dal quale non si evince un chiaro e inequivoco collegamento con l’atto oggetto del presente giudizio. L’Agenzia ricorrente, per converso, pur a fronte della deduzione anzidetta, non ha fornito alcuna chiara indicazione sul punto. In tale contesto, permangono irrisolti i seguenti profili: la pertinenza della definizione agevolata rispetto all’oggetto dell’odierno processo; il perfezionamento dei presupposti della fattispecie estintiva invocata. Si rende pertanto necessario acquisire dalle parti informazioni sulla predetta allegazione in ordine all’accesso alla definizione agevolata sui seguenti profili: (i) riferibilità del pagamento indicato dalla contribuente al perimetro della definizione agevolata; (ii) sussistenza dei presupposti per l’eventuale estinzione della lite ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 119/2018. P.Q.M Rinvia la causa a nuovo ruolo; assegna alle parti termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di eventualememoria sui profili enucleati in motivazione. Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza in camera di consiglio tenuta in data 14 ottobre 2025 dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cass