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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04434/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2019 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Firenze, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Grosseto in data 13 ottobre 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando estinti per prescrizione i reati di truffa e sostituzione di persona originariamente ascritti, confermando l'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione e rideterminando le pene inflitte.

2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione della legge penale, in riferimento all'art. 648 cod. pen., e vizio della motivazione (in quanto illogica) quanto al giudizio di responsabilità per il delitto di ricettazione della tessera identificativa del codice fiscale, ritrovata nella disponibilità dell'imputato.

La sentenza impugnata aveva omesso di verificare la sussistenza della prova riguardante il presupposto negativo della partecipazione dell'imputato alla condotta di falsificazione della tessera oggetto della contestata ricettazione, elemento della fattispecie che deve essere provato dall'accusa.

Era illogica l'affermazione della decisione secondo la quale la carenza di elementi identificativi dell'apparente titolare della tessera (come un'immagine o una fotografia) impediva di ritenere che l'imputato avesse concorso nella falsificazione del documento, tenendo altresì conto del contestuale rinvenimento di una carta d'identità intestata allo stesso apparente titolare, fatto per il quale il Desideri era stato giudicato separatamente venendo condannato per il delitto di falsificazione della carta d'identità.

2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, per l'omessa qualificazione del fatto contestato come reato di falso materiale, e la conseguente declaratoria di prescrizione.

La Corte territoriale aveva escluso l'attribuibilità della falsificazione dei documenti ancorando il giudizio alla diversa situazione accertata in relazione alla carta d'identità e all'omessa indicazione da parte dell'imputato delle circostanze e delle modalità dell'operata falsificazione, in contrasto con le regole sull'onere della prova del fatto di reato.

Era stata ignorata l'intervenuta prescrizione del reato, anche in relazione al contestato delitto di ricettazione in quanto solo all'udienza del 13 dicembre 2016 il P.M. aveva contestato la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, quando il reato commesso il 10 dicembre 2007 era già prescritto.

2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in riferimento all'art. 648, comma 2, cod. pen. quanto all'esclusione dell'ipotesi attenuata, erroneamente motivata considerati l'obiettivo modesto valore dell'oggetto ricettato e l'assenza di danni patrimoniali per la persona offesa.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.Gli argomenti che la difesa ha indicato, per sostenere la tesi dell'inclusione, tra gli elementi che devono formare oggetto di prova da parte della pubblica accusa, del fatto costituito dalla clausola di sussidiarietà prevista dall'art. 648 cod. pen. (ossia, l'esclusione della partecipazione a titolo di concorso nel reato presupposto da parte dell'imputato) non sono condivisibili.

Va, in primo luogo, osservato che l'oggetto della clausola di riserva contenuta nell'art. 648 cod. pen., al pari di altre analoghe previsioni ispirate al principio di sussidiarietà, non può essere considerato elemento costitutivo della fattispecie tipica, trattandosi semmai di limite di operatività della norma incriminatrice (cui l'ordinamento attribuisce carattere residuale, rispetto all'applicazione di altre disposizioni di legge, ovvero al potenziale concorso dell'agente in altro reato che rappresenta il presupposto logico o storico del delitto contestato, come per le ipotesi di reato previste dagli artt. 378, 379 e 418 cod. pen.).

E' stato affermato a questo riguardo che la clausola indicata «- lungi dal delineare un elemento costitutivo del reato di ricettazione - è finalizzata soltanto ad escludere il ricorso al criterio di specialità, applicando in sua vece quello di sussidiarietà e così preventivamente risolvendo, a monte, un concorso apparente di norme.

Se, dunque, l'estraneità al delitto presupposto non è elemento costitutivo della ricettazione, ma mera clausola di riserva a fini di preventiva risoluzione di concorso apparente di norme, l'accusa non è onerata della relativa prova» (Sez. 2, n. 23047 del 14/05/2010, Pompeo, Rv. 247430 - 01, nella motivazione, § 2); con la conseguenza che «ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non occorre la prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario» (Sez. 2, n. 10850 del 20/02/2014, Montesanti, Rv. 259428 - 01).

Una tale ricostruzione non si pone in conflitto con il generale principio della ripartizione dell'onere della prova dei fatti costitutivi della responsabilità penale: come già osservato proprio in relazione alla struttura del delitto di ricettazione, con specifico riguardo alla dimostrazione della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene acquistato o ricevuto, la prova di tale elemento - desunta dall'omessa attendibile indicazione dell'acquisita disponibilità del bene, da parte dell'imputato - «non costituisce una deroga ai consueti principi che informano l'onere della prova ma prende atto che la fattispecie incriminatrice non può prescindere dall'accertamento delle modalità acquisitive della res al fine dell'indagine sulla consapevolezza circa la derivazione della stessa.

Se, dunque, la prova del dolo può essere desunta, alla stregua degli ordinari criteri, da qualsiasi elemento anche indiretto, in detto ambito può legittimamente valutarsi la mancanza di indicazioni del soggetto agente, senza alcun vulnus alle guarentigie difensive» (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 0).Si può, dunque, affermare che l'onere della prova che grava sulla pubblica accusa riguarda certamente tutti gli elementi della fattispecie; taluni di essi sono integrati dalla rilevazione di situazioni di fatto (il possesso di beni di illecita provenienza; di strumenti e oggetti per i quali è necessaria una specifica autorizzazione ovvero la presenza di motivi che ne giustifichino il lecito possesso; il mancato ritrovamento di beni affidati all'imputato con obblighi di custodia, restituzione, destinazione) che sono sufficienti per ritenere raggiunta la prova di taluni elementi della fattispecie.

Al contrario, l'onere probatorio posto a carico della parte pubblica non include elementi negativi (quali le clausole di riserva o le cause di giustificazione), fatti giuridici che escludano la rilevanza penale della condotta (come la caduta in pubblico dominio dell'opera tutelata dal diritto di autore: Sez. 3, n. 2000 del 15/11/2019, Canzian, Rv. 278015 - 01) o dati fattuali che siano in grado di contrastare l'evidenza desumibile dalla rilevazione delle indicate relazioni di fatto (l'indicazione del titolo della conseguita disponibilità di cose di provenienza delittuosa; la giustificazione della mancata restituzione di cose, ricevute con l'obbligo di restituirle - Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, Baroni, Rv. 259245 - 0; il motivo che rende legittimo il possesso di oggetti atti a forzare e aprire serrature - Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Chicchi, Rv. 268410-0; ) o di evidenze documentali (l'inesistenza di elementi attivi indicati nelle scritture contabili dell'impresa fallita: Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710 - 0; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262740); l'esistenza di tali condizioni, in grado di contrastare le prove già offerte dalla pubblica accusa nei termini su indicati, può essere allegata dall'imputato - sostanzialmente quale prova contraria rispetto a quella dedotta e allegata dall'accusa - e per effetto di tale deduzione, assistita da un adeguato margine di attendibilità, la parte pubblica è nuovamente onerata della prova del fatto, attraverso la dimostrazione dell'inattendibilità dei fatti allegati dall'imputato.

In questa prospettiva trovano collocazione i principi ribaditi ancora di recente dalla giurisprudenza di legittimità proprio con riguardo alla questione in esame, quando si è affermato che l'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione «richiede la prova dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto, allorché questo deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile» (Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277594 - 01; Sez. 6, n. 34679 del 07/07/2016, Storto, Rv. 268098 - 01).

La sentenza impugnata ha correttamente valutato il dato obiettivo della disponibilità in capo all'imputato della tessera attributiva del codice fiscale, risultata integralmente falsa; ha preso in considerazione la circostanza fattuale del contestuale ritrovamento nella disponibilità del ricorrente di una carta d'identità, anch'essa falsa, recante le stesse indicazioni anagrafiche riportate sulla tessera (fatto per il quale era stata provata la responsabilità del ricorrente in ordine al reato ex art. 497 bis cod. pen., in ragione dell'apposizione di una sua fotografia sulla carta d'identità rubata); ha escluso il coinvolgimento del ricorrente nella falsificazione della tessera, osservando che né il ricorrente aveva dedotto la compartecipazione alla falsificazione, né dagli atti risultavano elementi per dimostrare tale circostanza (mancando alcun elemento personale del ricorrente inserito nella tessera).

1.2. Il secondo motivo è anch'esso infondato.

Poste le premesse logiche e di fatto, apprezzate nei termini ricordati nel paragrafo che precede, nessuna violazione di legge è ravvisabile nell'omessa diversa qualificazione del fatto in termini di condotta di falso.

Quanto al profilo dell'eccepita prescrizione del delitto di ricettazione, il ricorrente non tiene conto delle indicazioni contenute nella sentenza d'appello che ha specificato sia i periodi di sospensione del corso della prescrizione, sia l'esistenza sin dall'origine della contestazione della recidiva, pur se solo specifica (che comportava un aumento della metà del tempo necessario per la prescrizione del reato), restando pertanto irrilevante il dato dell'ipotizzata tardiva contestazione della recidiva reiterata.

1.3. Il terzo motivo è reiterativo delle censure formulate con l'atto di appello, senza considerare la valutazione condotta dalla Corte territoriale che ha messo in rilievo la dirimente circostanza - rispetto al dedotto scarso valore della tessera in sé considerata - dell'uso della cosa ricettata, utilizzata per la commissione di un considerevole numero di truffe mediante sostituzione di persona resa possibile attraverso il ricorso al documento ricettato (Sez. 2 , n. 14895 del 18/12/2019, dep. 2020, Mahmoud, Rv. 279194 - O per la ricettazione di documenti di identità; Sez. 2, Sentenza n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118 - 0).

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 24/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2019 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Firenze, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Grosseto in data 13 ottobre 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando estinti per prescrizione i reati di truffa e sostituzione di persona originariamente ascritti, confermando l'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione e rideterminando le pene inflitte. 2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione della legge penale, in riferimento all'art. 648 cod. pen., e vizio della motivazione (in quanto illogica) quanto al giudizio di responsabilità per il delitto di ricettazione della tessera identificativa del codice fiscale, ritrovata nella disponibilità dell'imputato. La sentenza impugnata aveva omesso di verificare la sussistenza della prova riguardante il presupposto negativo della partecipazione dell'imputato alla condotta di falsificazione della tessera oggetto della contestata ricettazione, elemento della fattispecie che deve essere provato dall'accusa. Era illogica l'affermazione della decisione secondo la quale la carenza di elementi identificativi dell'apparente titolare della tessera (come un'immagine o una fotografia) impediva di ritenere che l'imputato avesse concorso nella falsificazione del documento, tenendo altresì conto del contestuale rinvenimento di una carta d'identità intestata allo stesso apparente titolare, fatto per il quale il Desideri era stato giudicato separatamente venendo condannato per il delitto di falsificazione della carta d'identità. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, per l'omessa qualificazione del fatto contestato come reato di falso materiale, e la conseguente declaratoria di prescrizione. La Corte territoriale aveva escluso l'attribuibilità della falsificazione dei documenti ancorando il giudizio alla diversa situazione accertata in relazione alla carta d'identità e all'omessa indicazione da parte dell'imputato delle circostanze e delle modalità dell'operata falsificazione, in contrasto con le regole sull'onere della prova del fatto di reato. Era stata ignorata l'intervenuta prescrizione del reato, anche in relazione al contestato delitto di ricettazione in quanto solo all'udienza del 13 dicembre 2016 il P.M. aveva contestato la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, quando il reato commesso il 10 dicembre 2007 era già prescritto. 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in riferimento all'art. 648, comma 2, cod. pen. quanto all'esclusione dell'ipotesi attenuata, erroneamente motivata considerati l'obiettivo modesto valore dell'oggetto ricettato e l'assenza di danni patrimoniali per la persona offesa. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.Gli argomenti che la difesa ha indicato, per sostenere la tesi dell'inclusione, tra gli elementi che devono formare oggetto di prova da parte della pubblica accusa, del fatto costituito dalla clausola di sussidiarietà prevista dall'art. 648 cod. pen. (ossia, l'esclusione della partecipazione a titolo di concorso nel reato presupposto da parte dell'imputato) non sono condivisibili. Va, in primo luogo, osservato che l'oggetto della clausola di riserva contenuta nell'art. 648 cod. pen., al pari di altre analoghe previsioni ispirate al principio di sussidiarietà, non può essere considerato elemento costitutivo della fattispecie tipica, trattandosi semmai di limite di operatività della norma incriminatrice (cui l'ordinamento attribuisce carattere residuale, rispetto all'applicazione di altre disposizioni di legge, ovvero al potenziale concorso dell'agente in altro reato che rappresenta il presupposto logico o storico del delitto contestato, come per le ipotesi di reato previste dagli artt. 378, 379 e 418 cod. pen.). E' stato affermato a questo riguardo che la clausola indicata «- lungi dal delineare un elemento costitutivo del reato di ricettazione - è finalizzata soltanto ad escludere il ricorso al criterio di specialità, applicando in sua vece quello di sussidiarietà e così preventivamente risolvendo, a monte, un concorso apparente di norme. Se, dunque, l'estraneità al delitto presupposto non è elemento costitutivo della ricettazione, ma mera clausola di riserva a fini di preventiva risoluzione di concorso apparente di norme, l'accusa non è onerata della relativa prova» (Sez. 2, n. 23047 del 14/05/2010, Pompeo, Rv. 247430 - 01, nella motivazione, § 2); con la conseguenza che «ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non occorre la prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario» (Sez. 2, n. 10850 del 20/02/2014, Montesanti, Rv. 259428 - 01). Una tale ricostruzione non si pone in conflitto con il generale principio della ripartizione dell'onere della prova dei fatti costitutivi della responsabilità penale: come già osservato proprio in relazione alla struttura del delitto di ricettazione, con specifico riguardo alla dimostrazione della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene acquistato o ricevuto, la prova di tale elemento - desunta dall'omessa attendibile indicazione dell'acquisita disponibilità del bene, da parte dell'imputato - «non costituisce una deroga ai consueti principi che informano l'onere della prova ma prende atto che la fattispecie incriminatrice non può prescindere dall'accertamento delle modalità acquisitive della res al fine dell'indagine sulla consapevolezza circa la derivazione della stessa. Se, dunque, la prova del dolo può essere desunta, alla stregua degli ordinari criteri, da qualsiasi elemento anche indiretto, in detto ambito può legittimamente valutarsi la mancanza di indicazioni del soggetto agente, senza alcun vulnus alle guarentigie difensive» (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 0).Si può, dunque, affermare che l'onere della prova che grava sulla pubblica accusa riguarda certamente tutti gli elementi della fattispecie; taluni di essi sono integrati dalla rilevazione di situazioni di fatto (il possesso di beni di illecita provenienza; di strumenti e oggetti per i quali è necessaria una specifica autorizzazione ovvero la presenza di motivi che ne giustifichino il lecito possesso; il mancato ritrovamento di beni affidati all'imputato con obblighi di custodia, restituzione, destinazione) che sono sufficienti per ritenere raggiunta la prova di taluni elementi della fattispecie. Al contrario, l'onere probatorio posto a carico della parte pubblica non include elementi negativi (quali le clausole di riserva o le cause di giustificazione), fatti giuridici che escludano la rilevanza penale della condotta (come la caduta in pubblico dominio dell'opera tutelata dal diritto di autore: Sez. 3, n. 2000 del 15/11/2019, Canzian, Rv. 278015 - 01) o dati fattuali che siano in grado di contrastare l'evidenza desumibile dalla rilevazione delle indicate relazioni di fatto (l'indicazione del titolo della conseguita disponibilità di cose di provenienza delittuosa; la giustificazione della mancata restituzione di cose, ricevute con l'obbligo di restituirle - Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, Baroni, Rv. 259245 - 0; il motivo che rende legittimo il possesso di oggetti atti a forzare e aprire serrature - Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Chicchi, Rv. 268410-0; ) o di evidenze documentali (l'inesistenza di elementi attivi indicati nelle scritture contabili dell'impresa fallita: Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710 - 0; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262740); l'esistenza di tali condizioni, in grado di contrastare le prove già offerte dalla pubblica accusa nei termini su indicati, può essere allegata dall'imputato - sostanzialmente quale prova contraria rispetto a quella dedotta e allegata dall'accusa - e per effetto di tale deduzione, assistita da un adeguato margine di attendibilità, la parte pubblica è nuovamente onerata della prova del fatto, attraverso la dimostrazione dell'inattendibilità dei fatti allegati dall'imputato. In questa prospettiva trovano collocazione i principi ribaditi ancora di recente dalla giurisprudenza di legittimità proprio con riguardo alla questione in esame, quando si è affermato che l'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione «richiede la prova dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto, allorché questo deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile» (Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277594 - 01; Sez. 6, n. 34679 del 07/07/2016, Storto, Rv. 268098 - 01). La sentenza impugnata ha correttamente valutato il dato obiettivo della disponibilità in capo all'imputato della tessera attributiva del codice fiscale, risultata integralmente falsa; ha preso in considerazione la circostanza fattuale del contestuale ritrovamento nella disponibilità del ricorrente di una carta d'identità, anch'essa falsa, recante le stesse indicazioni anagrafiche riportate sulla tessera (fatto per il quale era stata provata la responsabilità del ricorrente in ordine al reato ex art. 497 bis cod. pen., in ragione dell'apposizione di una sua fotografia sulla carta d'identità rubata); ha escluso il coinvolgimento del ricorrente nella falsificazione della tessera, osservando che né il ricorrente aveva dedotto la compartecipazione alla falsificazione, né dagli atti risultavano elementi per dimostrare tale circostanza (mancando alcun elemento personale del ricorrente inserito nella tessera). 1.2. Il secondo motivo è anch'esso infondato. Poste le premesse logiche e di fatto, apprezzate nei termini ricordati nel paragrafo che precede, nessuna violazione di legge è ravvisabile nell'omessa diversa qualificazione del fatto in termini di condotta di falso. Quanto al profilo dell'eccepita prescrizione del delitto di ricettazione, il ricorrente non tiene conto delle indicazioni contenute nella sentenza d'appello che ha specificato sia i periodi di sospensione del corso della prescrizione, sia l'esistenza sin dall'origine della contestazione della recidiva, pur se solo specifica (che comportava un aumento della metà del tempo necessario per la prescrizione del reato), restando pertanto irrilevante il dato dell'ipotizzata tardiva contestazione della recidiva reiterata. 1.3. Il terzo motivo è reiterativo delle censure formulate con l'atto di appello, senza considerare la valutazione condotta dalla Corte territoriale che ha messo in rilievo la dirimente circostanza - rispetto al dedotto scarso valore della tessera in sé considerata - dell'uso della cosa ricettata, utilizzata per la commissione di un considerevole numero di truffe mediante sostituzione di persona resa possibile attraverso il ricorso al documento ricettato (Sez. 2 , n. 14895 del 18/12/2019, dep. 2020, Mahmoud, Rv. 279194 - O per la ricettazione di documenti di identità; Sez. 2, Sentenza n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118 - 0). 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04434/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris