CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2025
Cassazione n. 15521/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione di legge sulla decorrenza ex tunc della revoca dell'affidamento - non sono consentite in sede di legittimità perché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Napoli. Invero, detto Tribunale, confrontandosi con tutti i rilievi difensivi svolti in quella sede, osserva che: - il condannato non ha dato prova di una fattiva partecipazione all'opera di rieducazione, avendo, pochi mesi prima della cessazione della misura, posto in essere ulteriori reati in concorso con altri; - non può essere dichiarata validamente espiata la pena in affidamento, dal momento che i fatti di reato accertati nel gennaio 2022, per come valutati nella loro materialità e nella loro prossimità temporale con la scadenza dell'affidamento, inducono a ritenere che il percorso trattamentale non ha consentito al ricorrente di conseguire risultati positivi di recupero. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2025.