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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 agosto 1959

Cassazione n. 30861/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 30/08/1959 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile dei delitti di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate e di truffa; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di norme processuali ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), per omessa notifica della fissazione dell'udienza preliminare, oltre a non essere consentito in sede di legittimità perché inedito in quanto non sollevato in appello, è altresì manifestamente infondato in quanto dall'esame degli atti processuali, consentito in questa sede attesa la natura della censura formulata, emerge che l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare è stato notificato al difensore di fiducia, Avv.to Velocci, a mezzo pec il 10 gennaio 2019; considerato che parimenti inammissibili, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., sono sia il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione alla falsità delle banconote consegnate alla persona offesa, sia il quarto motivo di ricorso, con il quale lamenta la violazione della legge in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio, sia, infine, il sesto motivo, con cui denunzia l'inosservanza della legge penale per mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Anche tali censure risultano, infatti, come si evince dall'esposizione dei motivi di impugnazione riportati nella sentenza impugnata (si veda pag. 3), e non specificatamente contestati, del tutto inediti e quindi, inammissibili, a norma di quanto disposto dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen; considerato che il terzo ed il quinto motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura la violazione della legge, rispettivamente, per mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. e per l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sono anch'essi inammissibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere letipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 giugno 2024 Il Consi9jiere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 30/08/1959 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile dei delitti di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate e di truffa; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di norme processuali ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), per omessa notifica della fissazione dell'udienza preliminare, oltre a non essere consentito in sede di legittimità perché inedito in quanto non sollevato in appello, è altresì manifestamente infondato in quanto dall'esame degli atti processuali, consentito in questa sede attesa la natura della censura formulata, emerge che l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare è stato notificato al difensore di fiducia, Avv.to Velocci, a mezzo pec il 10 gennaio 2019; considerato che parimenti inammissibili, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., sono sia il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione alla falsità delle banconote consegnate alla persona offesa, sia il quarto motivo di ricorso, con il quale lamenta la violazione della legge in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio, sia, infine, il sesto motivo, con cui denunzia l'inosservanza della legge penale per mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Anche tali censure risultano, infatti, come si evince dall'esposizione dei motivi di impugnazione riportati nella sentenza impugnata (si veda pag. 3), e non specificatamente contestati, del tutto inediti e quindi, inammissibili, a norma di quanto disposto dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen; considerato che il terzo ed il quinto motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura la violazione della legge, rispettivamente, per mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. e per l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sono anch'essi inammissibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere letipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il Consi9jiere est
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