CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 30374/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta da! consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile per vizio originario, relativo alla tempestività dell'impugnazione. L'inammissibilità, pertanto, deve essere dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.. Risulta che l'ordinanza impugnata è stata notificata in data 3 giugno 2022 e 31 maggio 2022 , rispettivamente, all'indagato ricorrente e al difensore e che l'odierno ricorso per cassazione, depositato presso il Tribunale di gela il 10 giugno 2022 è pervenuto al Tribunale di Caltanissetta il 16 giugno 2022 e, quindi, oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 3, cod. proc. pen. per la tempestività dell'impugnazione. Deve rammentarsi in proposito che l'art. 311, comma 3, cod. proc. pen. contiene una specifica disciplina per la presentazione del ricorso per cassazione, che deroga alle norme che regolano, in via generale, la presentazione dell'impugnazione e dalla quale discende che il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale del riesame, deve essere presentato nella cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167). Irrilevante, pertanto, ai fini della regolare e tempestiva proposizione dell'odierna impugnazione, il deposito del ricorso presso il Tribunale di Gela. 2.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Roma, 7 luglio 2022 Il C