CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2026
Cassazione n. 15215/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2025 del TRIBUNALE di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];36315/25 Ritenuto che con sentenza del 15 settembre 2025 il Tribunale di Milano ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1.800,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Milano 1'8 luglio 2025, e ha ordinato, ai sensi degli artt. 85-bis e 87, d.P.R. n. 309 del 1990, la confisca e distruzione della sostanza stupefacente in sequestro nonché la confisca del denaro in sequestro; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un motivo di impugnazione con cui è stato lamentato vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di ricorso è manifestamente infondato; che, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, il Tribunale non doveva dare conto delle ragioni per le quali il denaro è stato ritenuto provento o profitto del reato di detenzione di stupefacenti nella forma lieve né rileva che non sia stato provato il nesso di pertinenzialità tra il denaro sequestrato e l'attività illecita contestata. Infatti, dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che la somma di denaro è stata confiscata ai sensi dell'art. 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990 poiché la sua detenzione «non trova alcuna giustificazione lecita, anche alla luce delle condizioni di vita dell'imputato, privo di documentata attività lavorativa». Inoltre, è errato in diritto il richiamo del ricorrente all'esclusione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 dal menzionato art. 85-bis poiché tale esclusione è stata soppressa dall'art. 4, comma 3-bis, del di. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla I. 13 novembre 2023, n. 159, sicché, trattandosi di fatto commesso 1'8 luglio 2025, l'art. 240-bis cod. pen., richiamato dal citato art. 85-bis, è stato correttamente applicato; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.M36315/25 processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ndrea 9erí ti li 47-, 28 7AR 2026 ti Fur , le• .Limità