CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 ottobre 2025
Cassazione n. 29388/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta,l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 31 ottobre 2025 il Tribunale di Arezzo,quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'incidente di esecuzione proposto dallas.p.a. doValue avverso la confisca di un immobile di proprietà dapprima di HongZimian e poi di [OSCURATO:PERSONA], condannati per il reato di cui all'art. 11 d.lgs. n.74/2000, disposta con la sentenza emessa dal Tribunale di Arezzo in data 06dicembre 2016, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Firenze in data08 novembre 2018 e divenuta definitiva in data 22 febbraio 2019.Il giudice, ritenendo che l'art. 52 d.lgs. n. 159/2011, come modificato dallalegge n. 161/2017, imponga al terzo creditore di dimostrare in ogni caso lapropria buona fede, anche se il suo credito non è strumentale all'attività illecita,ha ritenuto non provata quest'ultima in quanto, pur essendo l'istante titolare,quale cessionario, di un credito verso lo [OSCURATO:PERSONA] per un mutuo concesso il[OSCURATO:DATA_NASCITA] per l'acquisto di un immobile e garantito con ipoteca volontaria, invirtù del quale era stato trascritto il pignoramento in data 31/10/2023, quando laconfisca era già definitiva ma non ancora trascritta, la banca mutuante nonaveva concesso tale prestito in buona fede, in quanto avrebbe dovuto rendersiconto, con l'ordinaria diligenza, dell'attività criminosa di violazione fiscalecommessa dal mutuatario, anche se non poteva prefigurarsi la concreta condottadi reato per la quale è stata poi disposta la misura ablativa.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso la doValue s.p.a., per mezzo delsuo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.2.1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce la violazione di leggein relazione all'art. 52 d.lgs. n. 159/2011.Il giudice ha escluso la buona fede del creditore applicando al caso l'art. 52d.lgs. n. 159/2011 nella versione modificata dalla legge n. 161/2017,interpretata come richiedente che il requisito della buona fede debba sempreessere provato dal creditore terzo, indipendentemente dalla strumentalità delsuo credito, ma tale applicazione è errata. Il credito della ricorrente, infatti, èsorto il 26/03/2008 e l'ipoteca fu iscritta due giorni dopo, ben prima delsequestro preventivo dell'immobile, finalizzato alla sua confisca, che risale al13/05/2013, nonché prima della citata modifica normativa. La posizione delcreditore, pertanto, si è cristallizzata in epoca anteriore ad essa, e addiritturaanteriore anche alla confisca, intervenuta con la sentenza emessa il 06/12/2016.La modifica introdotta con la legge n. 161/2017 è palesemente peggiorativaper il terzo creditore, venendogli richiesto di provare sempre la propria buonafede, e in mancanza di una previsione legislativa non può, perciò, essereapplicata retroattivamente, in contrasto con l'art. 11 preleggi e con l'art. 25Cost., essendosi il rapporto tra il terzo e lo Stato instaurato, in termini definitivi,prima della modifica stessa. L'epoca in cui il creditore ha deciso di esercitare ilproprio diritto è irrilevante, non essendo stato stato egli mai citato nelprocedimento a carico del debitore e non avendo potuto, perciò, esercitare talediritto in precedenza. Il ritardo, inoltre, è stato determinato da una ulteriorecondotta non addebitabile al creditore, cioè la tardiva trascrizione della confiscaderivante dalla definitività della sentenza che l'ha disposta, effettuata solo indata 13/02/2024, informando così solo in quel momento il creditore ipotecariodel vincolo formatosi sul bene.2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il viziodi motivazione, quanto all'interpretazione del concetto di buona fede.Il giudice ha sostanzialmente ricondotto l'esame della buona fede delcreditore ad una valutazione di ortodossia del comportamento dell'istitutobancario nel concedere il mutuo, quale la valutazione della capacità direstituzione del prestito, e ad una condotta illecita del debitore che, in realtà, eradiversa rispetto al delitto per il quale egli è stato poi condannato e che hadeterminato la confisca dell'immobile, cioè l'evasione fiscale, per l'accertamentodella quale furono compiute le indagini che lo indussero a vendere l'immobileipotecato, al fine di sottrarlo a procedure coattive.Secondo la giurisprudenza di legittimità, la buona fede significa l'assenza dicollusioni del terzo con l'illecito commesso dal soggetto colpito dall'ablazione,ovvero l'assenza di una negligenza inescusabile nell'individuare un possibilenesso di strumentalità del credito con detto illecito, per cui essa sussiste nel casodella ignoranza scusabile di tale strumentalità, con riferimento alla specificasussistenza della buona fede del terzo creditore deve essere valutata conriferimento al reato in ragione del quale è stata disposta la confisca del bene,cioè la violazione dell'art. 11 d.lgs. n. 74/2000: le violazioni fiscali che hannoportato il debitore a commettere tale reato restano sullo sfondo, ed anzi deveritenersi che esse non abbiano avuto rilevanza penale, dal momento che nonhanno portato ad una condanna. Il rigetto dell'istanza è pertanto illogicamentemotivato, in quanto fondato su un ipotizzato coinvolgimento del creditore solo incondotte estranee al delitto per il quale vi è stata condanna.La motivazione, peraltro, è errata nel merito sia perché afferma laincapienza del debitore, e la sua incapacità di restituire il mutuo se non tenendocondotte di evasione fiscale, alla luce del reddito da lui dichiarato nel 2005,mentre lo stesso Tribunale riconosce che tale reddito, nell'anno successivo, eraraddoppiato, sia perché ritiene l'importo erogato identico al prezzo dell'immobile,deducendo dall'inferiorità del mutuo rispetto al valore di questo una collusione,mentre non è insolito che il mutuo venga chiesto, ed erogato, solo per una partedel prezzo di un immobile, prezzo che nel presente caso è rimasto ignoto.La banca, inoltre, aveva acquisito la visura Cerved della ditta dello [OSCURATO:PERSONA],da cui non emergevano criticità. Nessun elemento, quindi, consente di affermareche la banca mutuante potesse ipotizzare che il debitore fosse un evasorefiscale, circostanza che, tra l'altro, nel 2008 non era stata ancora accertata,risalendo al 2011 l'accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamentodell'ordinanza impugnata, con rinvio per un nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.2. L'art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 stabilisceche la confisca non pregiudica i diritti di credito e i diritti di garanzia dei terzi,provati da atti aventi data certa anteriore al sequestro, a condizione che ilcredito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce ilfrutto o il reimpiego, «sempre che» il creditore dimostri la propria buona fede el'inconsapevole affidamento; il testo antecedente alla modifica introdotta dallalegge n. 161/2017 utilizzava la diversa formula «a meno che il creditore dimostridi aver ignorato in buona fede il nesso di strumentalità».L'indicata modifica non ha apportato, in realtà, una difformità sostanziale. Lanorma, infatti, ha mantenuto la medesima struttura: il diritto di credito del terzonon è pregiudicato se il credito stesso non è strumentale all'attività illecita cheha determinato il sequestro e la successiva confisca, dovendo il creditore invecedimostrare, in caso di accertata strumentalità, la propria buona fede el'incolpevole ignoranza della finalizzazione di quel credito all'attività illecita cheha determinato la successiva confisca. La norma individua, quindi, un dupliceonere probatorio, diversamente distribuito tra le parti: all'autorità giudiziariaspetta accertare la natura strumentale del credito, dimostrando che esso erafinalizzato al compimento dell'attività illecita, e al terzo creditore spetta provare,al fine di non essere pregiudicato dal sequestro o dalla confisca, di avere inbuona fede ignorato tale strumentalità e di avere fatto affidamento, in modoincolpevole, sulla regolarità del rapporto creditizio. Secondo questa Corte,infatti, «la buona fede del creditore …. ha ad oggetto, nella previsione dell'art.52, comma 1, lett. b) come precedentemente illustrata, l'assenza distrumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto o a quella che necostituisce il frutto o il reimpiego» (Sez. U, n. 29847 del 31/05/2018, [OSCURATO:SOCIETA]. e altro, Rv. 272978, in motivazione).La strumentalità rappresenta, pertanto, una indefettibile precondizione delsuccessivo scrutinio relativo alla buona fede del creditore, e il giudice è tenuto adeffettuare un preciso e pregiudiziale accertamento del nesso sussistente tra leragioni dell'applicazione della misura ablativa e la finalizzazione del creditovantato dal terzo; solo in caso di accertata strumentalità il terzo creditore hal'onere di dimostrare la propria buona fede, per ottenere la tutela del propriodiritto. Secondo questa Corte, infatti, non può ritenersi che la nuovaformulazione introdotta dalla legge n. 161/2017 preveda una sorta dipresunzione di strumentalità del credito: tale strumentalità è la ragione chelegittima il pregiudizio del credito del terzo in presenza di una misura ablatoria,dovendo le esigenze di ordine e di interesse pubblico prevalere sul diritto delsingolo, quando questo è stato esercitato finalizzandolo a supportare l'attivitàillecita. Essa, perciò, deve essere attentamente accertata, dal momento che ilsacrificio del diritto del terzo sulla base di una mera presunzione presenterebbeevidenti profili di incostituzionalità. Solo in presenza di un credito strumentale silegittima l'imposizione, a carico del terzo creditore, dell'onere di provare lapropria buona fede: «il credito strumentale innalza, infatti, l'interesse dellacollettività considerato dalla disposizione e al contempo rende parzialmenterecessiva la posizione del terzo titolare della pretesa oppositiva, che divienemeritevole di una tutela attenuata, accordata dall'ordinamento solo in presenzadel requisito soggettivo» (Sez. 6, n. 30153 del 18/05/2023, Rv. 285079, inmotivazione). La previsione della possibilità, per il terzo creditore, di provare lapropria buona fede in ordine a detta strumentalità ne tempera le conseguenze,così da evitare che l'esigenza dell'interesse pubblico di mantenere l'efficacia diuna misura ablatoria venga soddisfatta, sempre e comunque, con il sacrificio deldiritto del terzo. Secondo una lettura costituzionalmente orientata dell'attualetesto dell'art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011, pertanto, «il "sempreche" adottato dal legislatore appare finalizzato, sul piano pratico, a rendereindifferente il giudizio sulla strumentalità solo laddove il creditore, per cautelarsida ogni rischio, abbia comunque offerto elementi probatori tali da comprovaresenza incertezze la propria buona fede» (ibidem, in motivazione).3. La motivazione dell'ordinanza impugnata, pertanto, è errata nella partein cui il giudice ha interpretato la norma dell'art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. n.159/2011 come attributiva, a carico del terzo creditore, dell'onere di provare inogni caso la propria buona fede, anche in assenza di un accertamento circa lastrumentalità del suo credito.Essa, nella prima parte del provvedimento, valuta esplicitamente la modificanormativa apportata dalla legge n. 161/2017, e la interpreta come un interventodiretto a cumulare il profilo della buona fede a quello della non strumentalità delcredito, nel senso di chiedere, per la tutela del diritto del terzo, non solo la nonstrumentalità del suo credito, ma anche la buona fede di questi, intesa come «lanon conoscibilità – con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta –che la propria posizione soggettiva si troverà in rapporto di derivazione con ilreato o comunque con la condotta illecita posta in essere dal condannato» (pag.4 dell'ordinanza). In conseguenza di tale interpretazione, il Tribunale ha respintol'istanza della cessionaria del credito doValue s.p.a. per la tutela del propriodiritto di ipoteca avverso la confisca disposta in sede penale, affermando nonprovata la buona fede del creditore cedente, pur in assenza di strumentalità delcredito rispetto al delitto che ha determinato detta confisca.L'ordinanza, infatti, ha esplicitamente escluso la natura strumentale delcredito vantato dalla società ricorrente. Essa ha precisato che tale credito derivada un mutuo ipotecario concesso nel 2008 da un istituto bancario (essendo lasocietà ricorrente l'ultima cessionaria dello stesso) a tale [OSCURATO:PERSONA] perl'acquisto di un immobile; nel 2011 il mutuatario, temendo conseguenzeablatorie da un accertamento iniziato a suo carico per un'ipotizzata evasionefiscale, vendette l'immobile ad un terzo con modalità fraudolente e al fine disottrarlo ad una procedura coattiva. Egli e il terzo acquirente sono stati perciòcondannati per il reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74/2000, con sentenza divenutadefinitiva in data 22 febbraio 2019; l'immobile fu sottoposto a sequestropreventivo in data 13/05/2013, e confiscato all'esito della condanna, anche se laconfisca è stata trascritta solo in data 13/02/2024. La forte anteriorità delcontratto di mutuo rispetto alla data di commissione del reato che hadeterminato la confisca del bene, ed anche l'oggetto del contratto, relativoesclusivamente all'acquisto dell'immobile, sono stati ritenuti, dal giudice,dimostrativi dell'assenza di strumentalità del credito ipotecario sorto nei confrontidel mutuatario. L'ordinanza evidenzia anche che, nel periodo di contrazione delmutuo, il mutuatario stava compiendo attività illecite successivamente accertate,quali l'emissione di fatture per operazioni inesistenti con cui evadere il fisco, masottolinea che non vi sono elementi per affermare che l'acquisto dell'immobile sicollocasse all'interno del disegno illecito, apparendo anzi non plausibile che unevasore fiscale acquisti un bene immobile, ben sapendo che esso potrà essereaggredito in caso di accertamento di un obbligo tributario non soddisfatto, e nonplausibile l'ipotesi che questi abbia ipotizzato, sin al momento di tale acquisto, dicompiere in seguito atti fraudolenti per sottrarre tale bene a detta garanzia.Il primo motivo del ricorso proposto dalla doValue s.p.a., pertanto, è fondatonon in relazione all'asserita applicazione di una norma successiva a quellavigente all'epoca di insorgenza del credito vantato, ma in relazione alla erroneainterpretazione della norma di cui all'art. 52 d.lgs. n. 159/2011, dovendosiritenere che, sia nella formulazione originaria, sia in quella apportata dalla leggen. 161/2017, essa richieda la prova della buona fede, da parte del terzocreditore, solo in presenza di una accertata strumentalità del credito.4. Pur valutando il credito vantato dalla società ricorrente non strumentalealla commissione del delitto di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74/2000, a seguito delquale è stata disposta la confisca del bene già ipotecato, l'ordinanza hacomunque ritenuto necessaria, da parte del terzo creditore, la prova della suabuona fede intesa, come detto, come la non conoscibilità, con l'ordinariadiligenza, del rapporto di derivazione della propria posizione con il reato ovverocon la condotta illecita posta in essere dal condannato. Ha perciò valutato lasussistenza di tale “buona fede”, e l'ha esclusa affermando che l'istitutomutuante avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza, rendersi conto che ilmutuatario stava commettendo illeciti di natura fiscale, e che quindi «se anchenon poteva prefigurarsi con precisione la vendita, poteva però prefigurarsi che loZimian versava nell'illecito accumulando il debito tributario e la volontà disottrarvisi» (pagg. 5-6 dell'ordinanza), circostanza che escluderebbe il suoaffidamento incolpevole alla condotta del reo.Questa motivazione è manifestamente illogica, e contraddittoria.L'ordinanza stessa interpreta il concetto di “buona fede” come l'impossibilitàdi conoscere, pur applicando la diligenza dovuta nel caso concreto, ilcollegamento del proprio credito con l'attività illecita del debitore, ma poi, puravendo escluso la sussistenza di un simile collegamento, ritenendo che il mutuoconcesso per l'acquisto di un immobile non avesse alcun rapporto con lacondotta fraudolenta da questi tenuta tre anni dopo per sottrarre tale immobileall'intervento ablatorio del fisco, ha affermato insussistente la buona fede delcreditore in relazione ad una diversa attività criminosa del mutuatario, peraltrosolo ipotizzata sulla base di una asserita sproporzione reddituale di questi.Tale valutazione è in evidente contraddizione con l'affermazione del concettodi “buona fede” come conoscibilità del rapporto tra il credito e il reato che hadeterminato la confisca: la già accertata assenza di strumentalità del credito,rispetto al reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 159/2011, rende dimostrata la “buonafede” del creditore rispetto ad esso, ovvero la sua impossibilità di conoscerequella specifica attività illecita del debitore, avendo il giudice stesso ritenuto chefosse impossibile per il creditore, nel 2008, ipotizzare che alcuni anni dopo ilmutuatario avrebbe utilizzato l'immobile così acquistato per commettere il reatodi fraudolenta sottrazione dello stesso alla procedura coattiva conseguenteall'evasione fiscale.La motivazione è, altresì, manifestamente illogica nella parte in cui collega la“buona fede” alla capacità di conoscere la diversa attività illecitapresumibilmente commessa dal debitore. E' manifestamente illogico affermareche la buona fede che il creditore terzo deve provare attenga non al nesso checollega il credito al reato che determina la confisca, ma ad una generica condottaillecita del debitore. La diligenza richiesta al creditore attiene al credito vantato,non potendo questo essere tutelato se è finalizzato a supportare l'attività illecitache ha determinato la confisca. Tale diligenza non può però estendersi ad unaverifica dell'intera condotta del debitore, quasi che questi debba risultare deltutto estraneo a condotte potenzialmente criminose, benché mai accertate, né ilcredito può essere privato di tutela solo perché il debitore ha commesso altrireati, non collegati al credito stesso.L'ordinanza, inoltre, esclude la “buona fede” dell'ente mutuante perchéquesto, stante la sproporzione reddituale del mutuatario, avrebbe dovutoipotizzare che le rate del mutuo sarebbero state pagate mediante l'evasione delleimposte: tale ipotesi è in realtà del tutto congetturale, in quanto il mutuatarioavrebbe potuto possedere altri redditi lecitamente non dichiarati, mentre la solaesiguità dei redditi dichiarati non consentiva una sicura affermazione dell'essereil mutuatario un evasore fiscale. In ogni caso, la concessione di un prestito perl'acquisto di un immobile era una condotta del tutto non incidente sulla eventualefinalizzato, così come il mutuo non era finalizzato a proseguire nell'attivitàcriminale in questione. L'ordinanza stessa, contraddittoriamente, ha evidenziatoche il fatto di acquistare ed intestarsi un immobile non è conforme alla condottadi un evasore fiscale, il quale tende ad occultare i beni che possiede,consapevole del fatto che il proprio patrimonio è posto a garanzia delsoddisfacimento coattivo degli oneri fiscali, ed è soggetto al conseguente rischiodi procedure ablative su tutti i beni a lui appartenenti.Infine, è manifestamente illogico sostenere che la ipotizzabile attività dievasione fiscale da parte del mutuatario escluda la “buona fede” del mutuante,dovendo questi essere consapevole della presumibile provenienza illecita dellesomme impiegate per il pagamento dei ratei, non essendo una mera congetturacirca la sottrazione di redditi all'imposizione fiscale sufficiente per far ritenereillecita la provenienza di tali somme, tanto da giustificare o il rifiuto della stipuladel mutuo o l'assenza di tutela del credito, in caso di confisca del bene acquistatocon il prestito concesso.Anche il secondo motivo di ricorso, pertanto, è fondato, stante la manifestaillogicità e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, in ordineal concetto di “buona fede”. L'ordinanza, infatti, avrebbe dovuto precisare i limitidi tale concetto e chiarire, nel presente caso, quale avrebbe dovuto esserel'oggetto della verifica che il creditore originario avrebbe dovuto compiere con lanecessaria diligenza, ovvero per quale ragione l'ipotizzabile commissione, daparte del debitore, di un'attività criminosa non collegata al mutuo avrebbedovuto indurre il creditore a non concedergli alcun prestito, e rende il suo creditonon meritevole di tutela.5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere,pertanto, accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio adal Tribunale di Arezzo per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertàvalutativa ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati, in relazione siaall'interpretazione della norma in merito alla richiesta sussistenza del nesso distrumentalità tra il credito vantato e il reato che ha determinato la confisca, siain merito al concetto di buona fede del terzo creditore. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diArezzoCosì deciso il 07 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]