Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25918/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 27 aprile 2023, il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto, su richiesta del pubblico ministero, l'archiviazione del procedimento iscritto a carico di ignoti, in relazione agli artt. 479 cod. pen. e 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, disattendendo l'opposizione della persona offesa.

Con successiva ordinanza del 2 ottobre 2024 si è rigettato il reclamo proposto dall'interessato avverso l'archiviazione.

2. Avverso quest'ultima ordinanza la persona offesa ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, ricordando di avere presentato denuncia-querela nei confronti dei responsabili dell'ufficio tecnico comunale e del corpo di polizia municipale.

Si sostiene che la relazione del comando dei vigili urbani su cui l'archiviazione si basa è non veritiera e contraddetta dal provvedimento di rigetto della SCIA relativa ai lavori da parte del dirigente del competente settore urbanistica comunale.

Tale rigetto si pone in contrasto - nella prospettazione del ricorrente - con l'affermazione dei vigili urbani secondo cui vi erano opere di demolizione che erano cominciate e continuate in modo legittimo.

Non si sarebbe considerato: che la persona offesa ricorrente aveva denunciato tali lavori, in corso di svolgimento da parte di [OSCURATO:PERSONA], suo vicino; che le varie richieste di permessi di costruire da parte di quest'ultimo erano state rigettate, in quanto non conformi agli strumenti urbanistici; che le opere erano continuate, come risultava da documentazione fotografica; che la richiesta urgente di ispezione presentata dalla persona offesa era rimasta senza esito; che vi erano state diffide e richieste di accesso agli atti da parte del ricorrente, le quali non avevano impedito la prosecuzione abusiva dei lavori; che ogni altro sollecito era rimasto senza riscontro.

La difesa ha depositato memoria, con cui ribadisce quanto già dedotto. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente non censura vizi procedurali relativi alla partecipazione al procedimento - che peraltro è stata piena ed effettiva, anche con la presentazione di una memoria difensiva - ma lamenta, attraverso una ricostruzione puramente congetturale e suggestiva - basata su una personale interpretazione della valenza di atti di indagine e documenti genericamente richiamati - la falsità della relazione tecnica posta alla base dell'archiviazione, la quale ha riscontrato l'inesistenza di abusi edilizi o altri fatti penalmente rilevanti.

Deve ricordarsi che l'unico caso di nullità rilevante dell'ordinanza di archiviazione contemplato dall'art. 410-bis cod. proc. pen. è quello di cui all'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., che, richiamando i commi 1, 3 e 4 del medesimo art. 127, sanziona la violazione delle norme relative all'instaurazione del contraddittorio nella procedura camerale conseguente alla presentazione dell'opposizione all'archiviazione.

Non sono dunque consentite censure riferite alle valutazioni espresse dal giudice a fondamento della risposta archiviazione, quali quelle proposte nel caso di specie.

4. Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 aprile 2023, il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto, su richiesta del pubblico ministero, l'archiviazione del procedimento iscritto a carico di ignoti, in relazione agli artt. 479 cod. pen. e 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, disattendendo l'opposizione della persona offesa. Con successiva ordinanza del 2 ottobre 2024 si è rigettato il reclamo proposto dall'interessato avverso l'archiviazione. 2. Avverso quest'ultima ordinanza la persona offesa ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, ricordando di avere presentato denuncia-querela nei confronti dei responsabili dell'ufficio tecnico comunale e del corpo di polizia municipale. Si sostiene che la relazione del comando dei vigili urbani su cui l'archiviazione si basa è non veritiera e contraddetta dal provvedimento di rigetto della SCIA relativa ai lavori da parte del dirigente del competente settore urbanistica comunale. Tale rigetto si pone in contrasto - nella prospettazione del ricorrente - con l'affermazione dei vigili urbani secondo cui vi erano opere di demolizione che erano cominciate e continuate in modo legittimo. Non si sarebbe considerato: che la persona offesa ricorrente aveva denunciato tali lavori, in corso di svolgimento da parte di [OSCURATO:PERSONA], suo vicino; che le varie richieste di permessi di costruire da parte di quest'ultimo erano state rigettate, in quanto non conformi agli strumenti urbanistici; che le opere erano continuate, come risultava da documentazione fotografica; che la richiesta urgente di ispezione presentata dalla persona offesa era rimasta senza esito; che vi erano state diffide e richieste di accesso agli atti da parte del ricorrente, le quali non avevano impedito la prosecuzione abusiva dei lavori; che ogni altro sollecito era rimasto senza riscontro. La difesa ha depositato memoria, con cui ribadisce quanto già dedotto. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente non censura vizi procedurali relativi alla partecipazione al procedimento - che peraltro è stata piena ed effettiva, anche con la presentazione di una memoria difensiva - ma lamenta, attraverso una ricostruzione puramente congetturale e suggestiva - basata su una personale interpretazione della valenza di atti di indagine e documenti genericamente richiamati - la falsità della relazione tecnica posta alla base dell'archiviazione, la quale ha riscontrato l'inesistenza di abusi edilizi o altri fatti penalmente rilevanti. Deve ricordarsi che l'unico caso di nullità rilevante dell'ordinanza di archiviazione contemplato dall'art. 410-bis cod. proc. pen. è quello di cui all'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., che, richiamando i commi 1, 3 e 4 del medesimo art. 127, sanziona la violazione delle norme relative all'instaurazione del contraddittorio nella procedura camerale conseguente alla presentazione dell'opposizione all'archiviazione. Non sono dunque consentite censure riferite alle valutazioni espresse dal giudice a fondamento della risposta archiviazione, quali quelle proposte nel caso di specie. 4. Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Ca
Sentenza Cassazione n. 25918/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris