Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:757
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑487/06 P
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Impugnazione — Aiuto di Stato — Tassa ambientale sugli aggregati nel [OSCURATO:PERSONA]»
Massime della sentenza
1.
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente
(Artt. 88, nn. 2 e 3, CE e 230, quarto comma, CE)
2.
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente
(Artt. 88 CE e 230, quarto comma, CE)
3.
Aiuti concessi dagli [OSCURATO:PERSONA] — Nozione — Carattere selettivo del provvedimento — Ecotassa sulla vendita degli aggregati
(Art. 87, n. 1, CE)
4.
Aiuti concessi dagli [OSCURATO:PERSONA] — Nozione — Carattere giuridico — Interpretazione sulla base di elementi obiettivi — Sindacato
giurisdizionale
(Art. 87, n. 1, CE)
5.
Impugnazione — Motivi di ricorso — Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale — Irricevibilità
— Contestazione dell’interpretazione o dell’applicazione del diritto comunitario effettuata dal Tribunale — Ricevibilità
[Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1,
lett. c)]
6.
Ricorso di annullamento — Competenza del giudice comunitario — Interpretazione della motivazione di un atto amministrativo
— Limiti
(Artt. 230 CE e 231 CE)
1.
Nell’ambito del procedimento di controllo degli aiuti di Stato di cui all’art. 88 CE, si deve distinguere, da un lato, la
fase preliminare di esame degli aiuti disciplinata al n. 3 di tale articolo, che ha soltanto lo scopo di consentire alla [OSCURATO:PERSONA]
di formarsi una prima opinione sulla compatibilità parziale o totale dell’aiuto di cui trattasi e, dall’altro, la fase di
esame prevista al n. 2 di questo stesso articolo. È solo nell’ambito di quest’ultima fase, la quale è diretta a consentire
alla [OSCURATO:PERSONA] di disporre di un’informazione completa su tutti i dati del caso, che il Trattato prevede l’obbligo, per
la [OSCURATO:PERSONA], di intimare agli interessati di presentare le proprie osservazioni.
Qualora la [OSCURATO:PERSONA], senza promuovere il procedimento formale di esame di cui all’art. 88, n. 2, CE, rilevi, con una decisione
adottata sulla base del n. 3 dello stesso articolo, la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, i beneficiari di tali
diritti procedurali possono ottenerne il rispetto solamente ove abbiano la possibilità di contestare detta decisione dinanzi
al giudice comunitario. Per tali motivi, quest’ultimo dichiara ricevibile un ricorso diretto all’annullamento di una simile
decisione, proposto da un interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, qualora l’autore di tale ricorso intenda, con la sua
proposizione, far rispettare i diritti procedurali che gli derivano da quest’ultima disposizione. Orbene, gli interessati
ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, che quindi conformemente all’art. 230, quarto comma, CE, possono promuovere ricorsi, sono
le persone, le imprese o le associazioni eventualmente lese nei loro interessi dalla concessione di un aiuto, vale a dire,
in particolare, le imprese concorrenti dei beneficiari di tale aiuto e le organizzazioni di categoria.
Al contrario, se il ricorrente mette in discussione la fondatezza della decisione di valutazione dell’aiuto in quanto tale,
il semplice fatto che esso possa essere considerato come interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE non può bastare ad ammettere
la ricevibilità del ricorso. Esso deve quindi provare di beneficiare di uno status particolare a prescindere dalla natura,
individuale o generale, del provvedimento di aiuto, ossia che la decisione lo riguarda a causa di determinate qualità sue
personali o di una situazione di fatto che lo caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, lo distingue in modo analogo
ai destinatari. Ciò si verifica in particolare nel caso in cui la posizione del ricorrente sul mercato è sostanzialmente danneggiata
dall’aiuto oggetto della decisione controversa. Il fatto che un atto abbia un carattere generale in quanto applicabile alla
totalità degli operatori economici interessati non esclude che esso possa interessare individualmente taluni di essi.
È ricevibile il ricorso proposto da un’associazione di imprese che agisce in nome e per conto di uno o più dei suoi membri
che avrebbero potuto essi stessi proporre un ricorso ricevibile, che contesti la fondatezza di una decisione della [OSCURATO:PERSONA]
di non sollevare obiezioni in esito al procedimento d’esame preliminare nei confronti di una misura statale, qualora tale
misura sia in grado di pregiudicare in maniera sostanziale la posizione sul mercato di almeno uno dei suoi membri.
(v. punti 26-30, 32-33, 35, 39, 55)
2.
La semplice circostanza che una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che dichiara un aiuto compatibile con il mercato comune possa
influire in una certa misura sui rapporti concorrenziali nel mercato rilevante e che un’impresa si trovi in qualche modo in
concorrenza con il beneficiario di tale atto non è comunque sufficiente a far ritenere che quest’ultimo la riguardi individualmente.
Pertanto, un’impresa non può avvalersi unicamente della sua qualità di concorrente rispetto all’impresa beneficiaria, ma deve
provare inoltre di trovarsi in una situazione di fatto che la identifica alla stessa stregua del destinatario.
A tale riguardo, la concessione di un aiuto può arrecare pregiudizio alla situazione concorrenziale di un operatore, in particolare,
provocando un mancato guadagno o un’evoluzione meno favorevole di quella che sarebbe stata registrata in mancanza di tale
aiuto. Analogamente, la gravità di tale pregiudizio può variare secondo un gran numero di fattori come, in particolare, la
struttura del mercato considerato o la natura dell’aiuto di cui trattasi. La prova di un pregiudizio sostanziale arrecato
alla posizione di un concorrente sul mercato non può, quindi, essere limitata alla presenza di taluni elementi che indicano
un peggioramento delle sue prestazioni commerciali o finanziarie.
(v. punti 47-48, 53)
3.
Per valutare la selettività di una misura statale occorre accertare se, nell’ambito di un dato regime giuridico, la suddetta
misura rappresenti un vantaggio per talune imprese rispetto ad altre che si trovano in una situazione fattuale e giuridica
analoga. Tuttavia, la nozione di aiuto di Stato non riguarda i provvedimenti che stabiliscono una differenziazione tra imprese
in materia di tributi, qualora tale differenziazione risulti dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale in questione.
Peraltro, lo scopo degli interventi statali non è sufficiente a sottrarli ipso facto alla qualificazione come «aiuti» ai sensi
dell’art. 87 CE. Infatti, l’art. 87, n. 1, CE non distingue a seconda delle cause o degli obiettivi degli interventi statali,
ma li definisce in funzione dei loro effetti.
Di conseguenza, il Tribunale disattende tale disposizione, affermando che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono liberi, nell’ambito di una
ponderazione dei diversi interessi in gioco, di definire le loro priorità in materia di tutela ambientale e di determinare
di conseguenza i beni o servizi che decidono di assoggettare ad un’ecotassa, ragion per cui la circostanza che una tassa del
genere non sia applicabile all’insieme delle attività analoghe che esercitano un impatto comparabile sull’ambiente non permette
di ritenere che le attività analoghe, non assoggettate a tale ecotassa, beneficino di un vantaggio selettivo. Un simile approccio,
basato unicamente sulla considerazione dell’obiettivo ambientale perseguito, esclude a priori la possibilità di qualificare
come vantaggio selettivo il fatto che operatori che si trovano in situazioni analoghe rispetto all’obiettivo non vengano assoggettati
alla tassa, e ciò a prescindere dagli effetti della misura fiscale in questione.
Benché la tutela dell’ambiente costituisca uno degli obiettivi essenziali della Comunità, la necessità di tener conto delle
esigenze di detta tutela non giustifica l’esclusione di misure selettive, fossero anche specifiche come le ecotasse, dall’ambito
di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE, poiché la considerazione degli obiettivi ambientali può in ogni caso intervenire in
modo utile in sede di valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune, conformemente all’art. 87,
n. 3, CE.
(v. punti 82-87, 91-92)
4.
La nozione di aiuto di Stato, quale definita nel Trattato, ha carattere giuridico e deve essere interpretata sulla base di
elementi obiettivi. Per tale ragione il giudice comunitario deve esercitare, in linea di principio e tenuto conto sia degli
elementi concreti della causa sottopostagli sia del carattere tecnico o complesso delle valutazioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA],
un controllo completo per quanto riguarda la questione se una misura rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE.
Infatti, non vi sono presupposti perché la [OSCURATO:PERSONA] goda, in sede di decisione adottata in forza dell’art. 88, n. 3, CE,
di un «ampio margine di discrezionalità» riguardo alla qualificazione di una misura come «aiuto di Stato» ai sensi dell’art. 87,
n. 1, CE, il che comporterebbe che il controllo giurisdizionale sulle valutazioni della [OSCURATO:PERSONA] non sia in linea di principio
completo. Ciò è tanto più vero in quanto la [OSCURATO:PERSONA], qualora non possa acquisire la convinzione − al termine di un primo
esame nell’ambito del procedimento di cui all’art. 88, n. 3, CE − che la misura statale di cui trattasi non sia un «aiuto»
ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE o, se è un aiuto, che la detta misura sia compatibile con il Trattato, ovvero qualora il detto
procedimento non le abbia consentito di risolvere tutti i problemi posti dalla valutazione della compatibilità della misura
in esame, è tenuta ad avviare il procedimento previsto all’art. 88, n. 2, CE «senza disporre a tal proposito di alcun margine
di discrezionalità». Inoltre, sebbene il controllo giurisdizionale sulla questione se una misura rientri nell’ambito di applicazione
dell’art. 87, n. 1, CE sia, quando le valutazioni apportate dalla [OSCURATO:PERSONA] hanno un carattere tecnico o complesso, limitato,
occorre però che il Tribunale lo constati nel caso di specie.
(v. punti 111-114, 185-186)
5.
Non risponde ai requisiti di motivazione stabiliti dagli artt. 225 CE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia,
e 112, n. 1, lett. c), del suo regolamento di procedura, un ricorso di impugnazione che si limiti a ripetere o a riprodurre
pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo
espressamente disattesi. Infatti, un’impugnazione di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice
riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte.
Tuttavia, qualora un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto comunitario effettuata dal Tribunale,
i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nell’ambito di un’impugnazione. Infatti, se un
ricorrente non potesse così basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento
d’impugnazione sarebbe privato di una parte di significato.
(v. punti 122-123)
6.
Nell’ambito del controllo di legittimità di cui all’art. 230 CE, la Corte e il Tribunale sono competenti a pronunciarsi sui
ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del Trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa
alla sua applicazione ovvero per sviamento di potere. L’art. 231 CE prevede che, se il ricorso è fondato, l’atto impugnato
è dichiarato nullo e non avvenuto. La Corte e il Tribunale non possono quindi, in ogni caso, sostituire la loro propria motivazione
a quella dell’autore dell’atto impugnato.
Se, nell’ambito di un ricorso di annullamento, il Tribunale può essere indotto ad interpretare la motivazione di un atto impugnato
in maniera diversa da quella del suo autore, o addirittura, in taluni casi, persino a respingere la motivazione formale adottata
da quest’ultimo, esso non può farlo quando nessun elemento sostanziale lo giustifichi.
Il Tribunale incorre quindi in un errore di interpretazione qualora sostituisca la propria interpretazione a quella che deriva
direttamente dalla decisione controversa, benché nessun elemento sostanziale lo giustifichi.
(v. punti 141-142, 144)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
22 dicembre 2008 (
*
)
«Impugnazione – Aiuto di Stato – Tassa ambientale sugli aggregati nel [OSCURATO:PERSONA]»
Nel procedimento C‑487/06 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 27 novembre 2006,
[OSCURATO:PERSONA]
, rappresentata dal sig. C. Pouncey, solicitor, assistito dall’avv. L. Van den Hende, advocat,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
, rappresentata dai sigg. J. Flett, B. Martenczuk e T. Scharf, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord
, rappresentato dalle sig.re T. Harris, M. Hall e dal sig. G. Facenna, in qualità di agenti,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Ó Caoimh, J. N. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), U. Lõhmus e A. Arabadjiev,
giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig. R. Grass
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 luglio 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la presente impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «BAA» o la «ricorrente») chiede l’annullamento
della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 13 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (causa
T‑210/02, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2789; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso
diretto ad ottenere l’annullamento parziale della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 24 aprile 2002, C (2002) 1478 def., relativa
al fascicolo in materia di aiuti di Stato N 863/01 – [OSCURATO:PERSONA]/Tassa sugli aggregati (in prosieguo: la «decisione controversa»).
Fatti
2
I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti 1‑25 della sentenza impugnata nei termini seguenti:
«1 [OSCURATO:PERSONA] è un’associazione che raggruppa piccole imprese indipendenti che coltivano cave nel [OSCURATO:PERSONA]. Essa conta 55 membri, che coltivano più di 100 cave.
2 Gli aggregati sono materiali granulosi, chimicamente inerti, utilizzati nel settore dell’edilizia e dei lavori pubblici. Essi
possono essere utilizzati come tali, ad esempio come materiali da riporto o per massicciate, o mescolati a leganti come il
cemento (il che permette di ottenere il calcestruzzo) o il bitume. Taluni materiali naturalmente granulosi come la sabbia
e la ghiaia possono essere ottenuti tramite vagliatura. Altri materiali, come la roccia dura, devono essere frantumati prima
della vagliatura. Gli aggregati utilizzati per diversi usi devono rispondere alle specifiche corrispondenti e le proprietà
fisiche del materiale d’origine determinano se esso si confà all’impiego voluto. Così, le specifiche per i terrapieni sono
meno [rigorose] di quelle per i sottofondi stradali, che a loro volta lo sono meno di quelle per le superfici ad uso intensivo
come la pavimentazione stradale o le massicciate ferroviarie. Una più grande varietà di materiali può essere utilizzata come
aggregati per gli usi in cui le sollecitazioni sono minori, mentre i materiali che rispondono alle sollecitazioni più elevate
sono meno numerosi.
[OSCURATO:PERSONA] 2001
3 Gli artt. 16‑49 della seconda parte del [OSCURATO:PERSONA] 2001 (legge finanziaria per l’anno 2001; in prosieguo: la «legge») ed
i suoi allegati 4‑10 istituiscono un’[OSCURATO:PERSONA] (tassa sugli aggregati; in prosieguo: l’«AGL» o la «tassa») nel [OSCURATO:PERSONA].
4 Le disposizioni che prevedono l’istituzione dell’AGL sono entrate in vigore il 1° aprile 2002, in applicazione del regolamento
di esecuzione della legge.
5 La legge è stata modificata dagli artt. 129‑133 e dall’allegato 38 del [OSCURATO:PERSONA] 2002 (legge finanziaria per l’anno 2002).
Le disposizioni così modificate prevedono esenzioni a favore degli scarti (spoils) che derivano dall’estrazione di taluni
minerali, in particolare l’ardesia, lo scisto, la ball clay e il caolino. Peraltro, esse aggiungono un periodo transitorio
per l’introduzione della tassa in [OSCURATO:PERSONA] del Nord.
6 L’AGL è applicata nella misura di 1,60 sterline inglesi (GBP) per tonnellata di aggregati che costituiscono oggetto di sfruttamento
commerciale (art. 16, n. 4, della legge).
7 L’art. 16, n. 2, della legge come modificata dispone che l’AGL è dovuta non appena un quantitativo di aggregati soggetti alla
tassa costituisce oggetto di uno sfruttamento commerciale nel [OSCURATO:PERSONA], a partire dalla data di entrata in vigore della
legge. Essa riguarda dunque sia gli aggregati importati sia quelli estratti nel [OSCURATO:PERSONA].
8 L’art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento di esecuzione permette a chi commercializza gli aggregati soggetti alla tassa di
beneficiare di uno sgravio fiscale quando sono esportati o trasportati fuori del [OSCURATO:PERSONA] senza ricevere altro trattamento.
9 L’art. 17, n. 1, della legge come modificata così dispone:
“Nella presente parte, ‘aggregati’ designa (fatto salvo l’art. 18 infra) la roccia, la ghiaia o la sabbia, nonché tutti i
materiali che vi sono provvisoriamente incorporati o naturalmente mescolati”.
10 L’art. 17, n. 2, della legge prevede che un aggregato non è tassabile in quattro ipotesi: se è espressamente esentato; se
è stato precedentemente utilizzato per scopi di costruzione; se è già stato assoggettato ad una tassa sugli aggregati, o se,
alla data di entrata in vigore della legge, non si trova nel suo luogo di origine.
11 L’art. 17, nn. 3 e 4, della legge come modificata prevede taluni casi di esenzione dalla tassa.
12 Peraltro, l’art. 18, nn. 1, 2 e 3, della legge come modificata designa i processi esentati dalla tassa e i materiali che godono
di tale esenzione.
Procedimento amministrativo e contenzioso dinanzi al giudice nazionale
13 Con lettera del 24 settembre 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto una [prima] denuncia (...) proveniente da due imprese che non
avevano alcun legame con la ricorrente e che chiedevano che la loro identità non fosse rivelata allo Stato membro interessato,
in conformità dell’art. 6, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione
dell’articolo [88] del trattato CE (GU L 83, pag. 1). I denuncianti ritenevano in buona sostanza che costituissero aiuti di
Stato l’esclusione di taluni materiali dall’ambito di applicazione dell’AGL, l’esenzione delle esportazioni e le deroghe riguardanti
l’[OSCURATO:PERSONA] del Nord.
14 Con lettera del 20 dicembre 2001 il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] il regime
di aiuto di Stato denominato “Introduzione per fasi della tassa sugli aggregati in [OSCURATO:PERSONA] del Nord”.
15 Con lettera del 6 febbraio 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato una sintesi della prima denuncia a tale Stato membro e lo ha
invitato, da una parte, a presentare le proprie osservazioni su tale denuncia e, dall’altra, a fornire supplementi di informazione
sull’AGL, cosa che esso ha fatto con lettera del 19 febbraio 2002.
16 L’11 febbraio 2002 la ricorrente ha proposto un ricorso contro l’AGL dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of Justice (…). Essa faceva valere
in particolare la violazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. Con sentenza 19 aprile 2002 la [OSCURATO:PERSONA]
of Justice ha respinto il ricorso, autorizzando la ricorrente ad interporre appello dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (…). A seguito
dell’appello effettivamente interposto dalla [BAA], la [OSCURATO:PERSONA] of Appeal ha ordinato la sospensione del procedimento, tenendo
conto della proposizione del presente ricorso dinanzi al Tribunale.
17 Con lettera del 15 aprile del 2002 la ricorrente aveva nel frattempo depositato una denuncia presso la [OSCURATO:PERSONA] contro
l’AGL (...). Essa faceva valere, in sostanza, che l’esclusione di taluni materiali dall’ambito di applicazione dell’AGL nonché
l’esenzione delle esportazioni costituivano aiuti di Stato. Quanto alle deroghe riguardanti l’[OSCURATO:PERSONA] del Nord, notificate
dalle autorità del [OSCURATO:PERSONA], esse sarebbero incompatibili con il mercato comune.
Decisione [controversa]
18 Il 24 aprile 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato [la decisione controversa mirante a] non sollevare obiezioni contro l’AGL (...).
19 Il 2 maggio 2002 la decisione [controversa] è stata comunicata alla ricorrente dalle autorità del [OSCURATO:PERSONA] e le è stata
notificata formalmente dalla [OSCURATO:PERSONA] con lettera del 27 giugno 2002.
20 Nella sua decisione (‘considerando’ 43), la [OSCURATO:PERSONA] considera che la tassa non comporta elementi di aiuto di Stato ai
sensi dell’art. 87, n. 1, CE, in quanto il suo ambito di applicazione è giustificato dalla logica e dalla natura del regime
fiscale. Peraltro, essa ritiene che l’esenzione accordata all’[OSCURATO:PERSONA] del Nord, che è stata notificata alla [OSCURATO:PERSONA], sia
compatibile con il mercato comune.
21 Nel descrivere l’ambito di applicazione dell’AGL, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea, in sostanza, che tale tassa sarà prelevata sugli
aggregati vergini, “definiti come aggregati prodotti a partire da depositi naturali di minerali che sono oggetto di una prima
estrazione” e composti “di frammenti di rocce, di sabbie e di ghiaie che possono essere utilizzati allo stato grezzo o dopo
trattamento meccanico come la frantumazione, il processo di arricchimento e la vagliatura” (‘considerando’ 8 e 9). Quanto
ai materiali esclusi e agli obiettivi perseguiti, essa indica nei ‘considerando’ 11-13 della decisione impugnata:
“L’AGL non sarà riscossa su materiali che sono sottoprodotti o scarti di altri processi. Secondo le autorità britanniche,
figurano tra tali materiali gli scarti di scisto e di caolino, lo sterile, le ceneri, le scorie generate dagli altiforni,
gli scarti di vetro e di gomma. Allo stesso modo, essa non colpirà gli aggregati riciclati, categoria in cui rientrano le
rocce, sabbie e ghiaie che sono state oggetto di almeno un primo utilizzo (generalmente nel settore dell’edilizia e dei lavori
pubblici).
Secondo le autorità britanniche, l’esclusione di tali materiali dall’ambito di applicazione dell’AGL mira ad incoraggiare
il loro impiego in quanto materiali da costruzione e a ridurre l’estrazione eccessiva di aggregati vergini, incoraggiando
così una gestione razionale delle risorse.
Le proiezioni iniziali delle autorità britanniche fanno assegnamento sull’ipotesi che l’AGL permetterà di ridurre il volume
della domanda di aggregati vergini di 20 milioni di tonnellate per anno in media, da riferire ad una domanda annuale nel [OSCURATO:PERSONA] dell’ordine di 230‑250 milioni di tonnellate”.
22 Per quanto riguarda la valutazione relativa all’ambito di applicazione dell’AGL, la decisione [controversa] così recita nei
‘considerando’ 29 e 31:
“[OSCURATO:PERSONA] rileva che l’AGL colpirà soltanto lo sfruttamento commerciale di rocce, sabbie e ghiaie utilizzate in quanto
aggregati. Essa non colpirà tali materiali se sono usati per altri fini. L’AGL sarà riscossa soltanto sugli aggregati vergini.
L’AGL non sarà riscossa né sugli aggregati estratti in quanto sottoprodotti o scarti di altri processi (aggregati secondari)
né sugli aggregati riciclati. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’AGL riguardi soltanto taluni settori di attività
e talune imprese. Essa nota dunque che occorre valutare se l’ambito di applicazione dell’AGL sia giustificato dalla logica
e dalla struttura del sistema fiscale.
(…) [I]l [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito dell’esercizio della sua libertà di determinare il proprio regime fiscale nazionale, ha
concepito l’AGL in modo da massimizzare il ricorso ad aggregati riciclati o ad altri prodotti di sostituzione rispetto agli
aggregati vergini e da promuovere un uso razionale degli aggregati vergini, risorsa naturale non rinnovabile. I danni ambientali
rappresentati dall’estrazione degli aggregati, che il [OSCURATO:PERSONA] intende limitare mediante l’AGL, comprendono le immissioni
sonore, le polveri, i danni alla biodiversità e il degrado visivo”.
23 [OSCURATO:PERSONA] ne deduce, nel ‘considerando’ 32, che “l’AGL è una tassa specifica, il cui ambito di applicazione è molto limitato,
definito dallo Stato membro in funzione delle caratteristiche proprie del settore di attività interessato” e che “[l]a struttura
e la portata della tassa riflettono la netta distinzione tra l’estrazione di aggregati vergini, che comporta conseguenze indesiderabili
per l’ambiente, e la produzione di aggregati secondari o riciclati, che rappresenta un contributo importante al trattamento
delle rocce, ghiaie e sabbie che risultano dall’escavazione, da altri lavori o da trattamenti effettuati legalmente per scopi
diversi”.
24 Per quanto riguarda l’esenzione degli aggregati esportati senza aver subito alcuna trasformazione sul territorio del [OSCURATO:PERSONA], la decisione [controversa] afferma quanto segue al ‘considerando’ 33:
“(…) una tale soluzione si giustifica per il fatto che gli aggregati possono essere esentati nel [OSCURATO:PERSONA] se sono utilizzati
nei processi di fabbricazione esentati (ad esempio la produzione del vetro, di plastiche, di carta, di fertilizzanti e di
pesticidi). Poiché le autorità britanniche non possono esercitare un controllo sull’impiego degli aggregati al di fuori del
loro territorio, l’esenzione delle esportazioni è necessaria per la certezza del diritto degli esportatori di aggregati e
per evitare una disparità di trattamento delle esportazioni di aggregati che potrebbero altrimenti beneficiare di un’esenzione
all’interno del [OSCURATO:PERSONA]”.
25 [OSCURATO:PERSONA] così conclude nel ‘considerando’ 34:
“[È] nella natura e nella sistematica di una tale tassa che essa non sia applicabile agli aggregati secondari, né agli aggregati
riciclati. L’imposizione di una tassa sull’estrazione di aggregati vergini contribuirà alla diminuzione dell’estrazione di
aggregati primari, a quella dell’impiego di risorse non rinnovabili e delle conseguenze dannose per l’ambiente. [OSCURATO:PERSONA]
è quindi dell’avviso che i vantaggi che possono generarsi a beneficio di talune imprese a seguito della determinazione dell’ambito
di applicazione dell’AGL siano giustificati dalla natura e dalla struttura generale del regime fiscale”».
Il ricorso dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata
3
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 luglio 2002, la BAA proponeva un ricorso volto all’annullamento
parziale della decisione controversa.
4
Con ordinanza 28 novembre 2002 il [OSCURATO:PERSONA] veniva ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
5
La ricorrente, a sostegno del suo ricorso, deduce, in primo luogo, la violazione dell’art. 87, n. 1, CE, in secondo luogo,
il difetto di motivazione, in terzo luogo, la violazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’obbligo di avviare il procedimento
d’indagine formale e, in quarto luogo, l’inosservanza da parte di tale istituzione dei suoi obblighi in sede di esame preliminare.
6
Senza sollevare un’eccezione di irricevibilità formale, la [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato la ricevibilità del ricorso sostenendo
che la decisione controversa non riguardava «individualmente» la ricorrente, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.
7
Con la sentenza impugnata, il Tribunale dichiarava ricevibile il ricorso in base ai motivi di cui ai punti 45‑68 della suddetta
sentenza. Respingeva, peraltro, la prima e la seconda censura, esaminate congiuntamente, e quindi la terza e la quarta censura
per le ragioni indicate rispettivamente ai punti 104‑156, 163‑173 e 177‑180 della sentenza impugnata. Pertanto, il Tribunale
respingeva integralmente il ricorso.
Conclusioni delle parti
8
La BAA chiede che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione incidentale;
– annullare la sentenza impugnata;
– annullare la decisione controversa, salvo nella parte che riguarda l’esenzione dell’[OSCURATO:PERSONA] del Nord;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] e la parte interveniente alle spese dei due procedimenti.
9
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata e dichiarare che il ricorso era irricevibile o, in subordine,
– respingere l’impugnazione in quanto irricevibile e/o infondata;
– condannare la BAA alle spese dei due procedimenti.
10
Il governo del [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia respingere integralmente il ricorso.
Sull’impugnazione incidentale
11
Occorre esaminare dapprima l’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA], giacché verte sulla ricevibilità del ricorso presentato
dalla BAA dinanzi al Tribunale, problema questo che precede le questioni di merito sollevate nel ricorso principale.
12
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale è incorso in errori di diritto dichiarando il ricorso ricevibile. L’eccezione consta
di due parti.
Sulla prima parte dell’eccezione d’irricevibilità
Argomenti delle parti
13
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale è incorso in un errore di diritto ignorando il carattere di provvedimento di portata
generale dell’AGL. Siffatto provvedimento istituirebbe un prelievo fiscale le cui condizioni sono formulate in termini oggettivi
e astratti e costituirebbe dunque un provvedimento normativo di portata generale che riguarda un numero potenzialmente illimitato
di operatori all’interno del [OSCURATO:PERSONA].
14
Se il provvedimento di aiuto ha una portata diretta e generale, anche la decisione della [OSCURATO:PERSONA] che lo approva deve avere
una portata generale e, conseguentemente, non può essere considerata alla stregua di un atto che riguarda «individualmente»
i beneficiari del provvedimento o i loro concorrenti, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, contrariamente a quanto avrebbe
ritenuto il Tribunale.
15
[OSCURATO:PERSONA] rammenta a tale riguardo che, quando, come nel caso di specie, la ricorrente contesta la fondatezza della decisione
di non sollevare obiezioni, la giurisprudenza assoggetta la ricevibilità di tale contestazione alla condizione che la posizione
della ricorrente sul mercato sia pregiudicata in maniera sostanziale dall’aiuto che costituisce l’oggetto della decisione
in questione. Al contrario, qualora la ricorrente volesse contestare una decisione di non avviare il procedimento di indagine
formale al fine di proteggere i propri diritti procedurali garantiti dall’art. 88, n. 2, CE, è sufficiente che sia «parte
interessata» ai sensi di quest’ultima disposizione per poter contestare tale decisione (v., in tal senso, sentenze 19 maggio
1993, causa C‑198/91, Cook/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2487, punto 23, e 15 giugno 1993, causa C‑225/91, Matra/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3203, punto 17).
16
Dovrebbe essere applicata una prova più rigorosa di quella della sostanziale incidenza sulla posizione della ricorrente nel
mercato allo scopo di verificare se quest’ultima sia individualmente interessata quando, come nel caso di specie, il regime
di aiuti è di ordine generale (v., in tal senso, sentenza della Corte 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85,
Kwekerij van der Kooy e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 219, punto 15; sentenze del Tribunale 5 giugno 1996, causa T‑398/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑477, punti 39‑41, e 11 febbraio 1999, causa T‑86/96, [OSCURATO:PERSONA]Unternehmen e Hapag-Lloyd/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑179, punto 45).
17
[OSCURATO:PERSONA] osserva altresì che, malgrado il carattere generale della misura, il Tribunale, ai punti 58‑66 della sentenza
impugnata, si è basato interamente sugli asseriti effetti dell’AGL sulla situazione concorrenziale di tre membri della BAA.
La scelta di tali membri non sarebbe giustificata da nessuna circostanza che sia loro propria.
18
Inoltre, i membri della BAA non sarebbero le uniche imprese a subire gli effetti negativi della tassa. Molte altre imprese
ne sarebbero colpite e, in virtù del modo oggettivo e astratto in cui sarebbe definita l’obbligazione tributaria, il numero
delle imprese interessate sarebbe potenzialmente illimitato. Conseguentemente, la decisione che approva l’AGL non riguarderebbe
individualmente nessuna delle imprese interessate.
19
Sancire l’approccio seguito dal Tribunale condurrebbe a importanti implicazioni sistemiche, nel senso che le decisioni della
[OSCURATO:PERSONA] relative a misure che si affermano essere aiuti di portata generale, segnatamente in forma di misure fiscali,
diventerebbero impugnabili da un numero potenzialmente illimitato di persone con la conseguenza di privare di senso la condizione
dell’interesse individuale di cui all’art. 230, quarto comma, CE.
20
La BAA, da parte sua, osserva innanzi tutto che il Tribunale ha deciso che essa soddisfaceva il criterio della sostanziale
incidenza sulla sua posizione nel mercato interessato. Il Tribunale non avrebbe dunque dovuto esaminare se il fatto che essa
sia una «parte interessata» a norma dell’art. 88, n. 2, CE fosse sufficiente per dichiarare la ricevibilità del ricorso quando
la ricorrente sollevava motivi diversi da quello relativo alla violazione della [OSCURATO:PERSONA] del proprio obbligo di avviare
il procedimento d’indagine formale.
21
Secondo la BAA il Tribunale non è incorso in errori di diritto per non aver tenuto conto della portata generale dell’AGL.
La giurisprudenza non distinguerebbe fra carattere generale o individuale del provvedimento in questione nell’esame della
ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto da un concorrente avverso una decisione adottata a norma dell’art. 88,
n. 3, CE.
22
Peraltro, anche se il carattere di provvedimento di portata generale o di decisione individuale di una misura d’aiuto potrebbe
costituire un requisito per la ricevibilità dell’azione proposta da uno dei beneficiari del suddetto provvedimento, ciò non
può accadere per un ricorso presentato da un concorrente. La natura che assume una misura d’aiuto non dovrebbe avere alcuna
influenza sul numero di concorrenti interessati, né sulla maniera in cui lo sono. Pertanto, secondo la BAA, una sovvenzione
«individuale» erogata a una determinata impresa può incidere su un numero indefinito di concorrenti, tutti in grado di essere
colpiti nella loro qualità di concorrenti.
23
Le citate sentenze Kwekerij van der Kooy e a./[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]‑Unternehmen e Hapag‑Lloyd/[OSCURATO:PERSONA]
sarebbero manifestamente irrilevanti in quanto riguardavano ricorsi intentati da beneficiari potenziali avverso decisioni
ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE. Nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], le conseguenze della misura d’aiuto sulla
situazione concorrenziale della ricorrente non erano dimostrate, mentre, nella fattispecie, il Tribunale ha constatato che
le conseguenze della misura d’aiuto sulla situazione concorrenziale dei membri della BAA sono sostanziali.
Giudizio della Corte
24
Con la prima parte di tale eccezione, la [OSCURATO:PERSONA] contesta la valutazione del Tribunale sulla ricevibilità del ricorso
nella parte in cui ha concluso che la decisione controversa riguarda la BAA «individualmente», ai sensi dell’art. 230, quarto
comma, CE, mentre la portata generale di tale decisione avrebbe dovuto indurre il Tribunale a concludere che la BAA non fosse
individualmente interessata da quest’ultima.
25
Ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, una persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione presa
nei confronti di altre persone soltanto se la detta decisione la riguarda direttamente e individualmente.
26
Secondo una costante giurisprudenza, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda
individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto
che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari (v., in particolare,
sentenze 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 197, in particolare pag. 223; 19 maggio 1993, Cook/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 20; 15 giugno 1993, Matra/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 14; 13 dicembre 2005, causa C‑78/03 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10737, punto 33, e 11 settembre 2008, cause riunite C‑75/05 P e C‑80/05 P, Germania e a./Kronofrance,
non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 36).
27
Poiché il ricorso in esame verte su una decisione della [OSCURATO:PERSONA] in materia di aiuti di Stato, va rilevato che, nell’ambito
del procedimento di controllo degli aiuti di Stato di cui all’art. 88 CE, si deve distinguere, da un lato, la fase preliminare
di esame degli aiuti disciplinata al n. 3 di tale articolo, che ha soltanto lo scopo di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di formarsi
una prima opinione sulla compatibilità parziale o totale dell’aiuto di cui trattasi e, dall’altro, la fase di esame prevista
al n. 2 del medesimo articolo. È solo nell’ambito di tale fase, la quale è diretta a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di disporre
di un’informazione completa su tutti i dati del caso, che il Trattato CE prevede l’obbligo, per la [OSCURATO:PERSONA], di intimare
agli interessati di presentare le proprie osservazioni (v. sentenze Cook/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 22; Matra/[OSCURATO:PERSONA], cit.,
punto16; 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1719, punto 38; [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 34, nonché Germania e a. /Kronofrance, cit., punto 37).
28
Ne deriva che, qualora la [OSCURATO:PERSONA], senza promuovere il procedimento formale di esame di cui all’art. 88, n. 2, CE, rilevi,
con una decisione adottata sulla base del n. 3 dello stesso articolo, la compatibilità di un aiuto con il mercato comune,
i beneficiari di tali diritti procedurali possono ottenerne il rispetto solamente ove abbiano la possibilità di contestare
detta decisione dinanzi al giudice comunitario. Per tali motivi, quest’ultimo dichiara ricevibile un ricorso diretto all’annullamento
di una simile decisione, proposto da un interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, qualora l’autore di tale ricorso intenda,
con la sua proposizione, far rispettare i diritti procedurali che gli derivano da quest’ultima disposizione (citate sentenze
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA], punto 35 e giurisprudenza ivi citata, nonché Germania e a./Kronofrance,
punto 38).
29
La Corte ha avuto occasione di precisare che simili interessati sono le persone, le imprese o le associazioni eventualmente
lese nei loro interessi dalla concessione di un aiuto, vale a dire, in particolare, le imprese concorrenti dei beneficiari
di tale aiuto e le organizzazioni di categoria (citate sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], punto 41, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA], punto 36, nonché Germania e a. /Kronofrance, punto 39).
30
Al contrario, se il ricorrente mette in discussione la fondatezza della decisione di valutazione dell’aiuto in quanto tale,
il semplice fatto che esso possa essere considerato come «interessato» ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE non può bastare a far
ammettere la ricevibilità del ricorso. Esso deve quindi provare di beneficiare di uno status particolare ai sensi della citata
sentenza Plaumann/[OSCURATO:PERSONA]. Ciò si verificherebbe in particolare nel caso in cui la posizione della ricorrente sul mercato
fosse sostanzialmente danneggiata dal provvedimento d’aiuto oggetto della decisione in questione (sentenze 28 gennaio 1986,
causa 169/84, Cofaz e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 391, punti 22‑25, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA], cit.,
punto 37, nonché Germania e a./Kronofrance, cit., punto 40).
31
Contrariamente alla tesi sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], la portata generale della decisione controversa, che risulta dal fatto
che lo scopo di quest’ultima è quello di autorizzare un regime fiscale applicabile a una categoria di operatori economici
designata in via generale e astratta, non può ostacolare l’applicazione della citata giurisprudenza.
32
La Corte ha più volte affermato che il fatto che una disposizione contestata abbia, per natura e portata, un carattere generale
in quanto applicabile alla totalità degli operatori economici interessati non esclude che essa possa tuttavia interessare
individualmente taluni di essi (v., in particolare, sentenze 18 maggio 1994, causa C‑309/89, Codorníu/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1853,
punto 19, e 22 giugno 2006, cause riunite C‑182/03 e C‑217/03, Belgio e Forum 187/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5479, punto 58).
33
Riguardo alla ricevibilità di un ricorso d’annullamento avverso un regime generale di aiuti, la Corte ha di recente affermato,
in particolare, che un’associazione costituita per promuovere gli interessi collettivi di categoria di singoli può essere
considerata come individualmente interessata solo se «la posizione sul mercato dei suoi membri è sostanzialmente compromessa»
dal regime di aiuti che costituisce oggetto della decisione impugnata (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] und
[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 70).
34
Per il resto, come ha osservato l’avvocato generale ai paragrafi 40‑43 delle sue conclusioni, dalla giurisprudenza citata
dalla [OSCURATO:PERSONA] non può dedursi la tesi sostenuta da quest’ultima secondo cui dal momento che la decisione controversa riguarda
un regime generale di aiuti dovrebbe essere applicato un criterio più rigoroso di quello della sostanziale incidenza sulla
posizione nel mercato interessato.
35
Da quanto sopra esposto discende che, indipendentemente dalla natura individuale o generale della misura d’aiuto in questione,
qualora il ricorrente metta in discussione la fondatezza della decisione di valutazione dell’aiuto in quanto tale, egli deve
provare di beneficiare di uno «status particolare» ai sensi della citata sentenza Plaumann/[OSCURATO:PERSONA], il che si verifica,
in particolare, quando la posizione del ricorrente sul mercato è sostanzialmente danneggiata dal provvedimento d’aiuto oggetto
della decisione in questione.
36
Pertanto, chiedendo la prova che la posizione della BAA sul mercato interessato era stata sostanzialmente danneggiata dall’adozione
della decisione controversa, il Tribunale ha applicato esattamente la giurisprudenza richiamata al punto 30 della presente
sentenza.
37
Infatti, al punto 54 della sentenza impugnata, il Tribunale ha osservato, senza essere contraddetto dalla [OSCURATO:PERSONA], che
la BAA non si accontentava di contestare il rifiuto della suddetta istituzione di avviare il procedimento d’indagine formale,
ma metteva altresì in discussione la fondatezza della decisione controversa.
38
Il Tribunale ha avuto ancora una volta ragione quando, per verificare il rispetto della condizione secondo cui l’impresa interessata
dev’essere danneggiata individualmente ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, ha controllato che la BAA avesse indicato
in modo pertinente le ragioni per cui l’AGL sarebbe stata idonea a incidere sostanzialmente sulla posizione di almeno uno
dei suoi membri sul mercato degli aggregati.
39
Contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] e come correttamente rilevato dal Tribunale al punto 47 della sentenza
impugnata, è ricevibile il ricorso proposto da un’associazione che agisce in nome e per conto di uno o più dei suoi membri
che avrebbero potuto essi stessi proporre un ricorso ricevibile (v., in particolare, in tal senso, ordinanza 18 dicembre 1997,
causa C‑409/96 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7531, punti 46 e 47).
40
Va quindi respinta anche la censura della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla scelta arbitraria e ingiustificata dei tre membri della
BAA la cui situazione concorrenziale è stata presa in considerazione per verificare se la ricorrente dovesse essere considerata
come «individualmente» interessata ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.
41
Alla luce di quanto precede, la prima parte dell’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] va respinta.
Sulla seconda parte dell’eccezione di irricevibilità
Argomenti delle parti
42
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto non analizzando correttamente se la situazione
concorrenziale dei membri della BAA era stata pregiudicata in modo significativo, in quanto ha considerato che tale condizione
era soddisfatta sulla base di informazioni isolate e senza tenere conto della situazione globale del mercato.
43
Per quanto riguarda le tre imprese cui si riferisce la BAA, il Tribunale avrebbe rilevato in ciascun caso che una certa parte
della loro produzione è soggetta all’AGL e che i prodotti tassati sono in concorrenza con altri prodotti non tassati. Tuttavia,
il Tribunale non avrebbe indicato le ragioni per cui le imprese interessate sarebbero state «danneggiate in modo significativo
riguardo alla loro situazione concorrenziale» in base alla giurisprudenza. In particolare, il Tribunale non avrebbe indicato
le conseguenze di tale concorrenza in termini di prezzo, di quote di mercato o di redditività delle imprese, contrariamente
alle prescrizioni derivanti dalla giurisprudenza secondo cui un’impresa non può avvalersi della semplice qualità di concorrente
dell’impresa beneficiaria, ma dovrebbe provare anche di trovarsi in una situazione che l’identifica alla stessa stregua del
destinatario.
44
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], è possibile che la quota di mercato dei prodotti assoggettati all’AGL possa ridursi rispetto ad altri
prodotti e settori e non è impossibile che tale calo globale della quota di mercato possa altresì danneggiare qualsiasi impresa
del [OSCURATO:PERSONA] che produca aggregati. Tale effetto avrebbe, tuttavia, un carattere settoriale e non sarebbe dovuto a una
circostanza particolare tipica della singola impresa rispetto ad altre imprese del settore interessato. Per questi motivi,
l’interpretazione del Tribunale, secondo cui un’impresa può essere danneggiata in modo significativo anche se la sua situazione
non è assolutamente diversa da quella di molte altre imprese, sarebbe incompatibile con l’art. 230, quarto comma, CE, come
interpretato dalla Corte.
45
La BAA sostiene che quand’anche il criterio applicabile per la ricevibilità fosse, nella fattispecie, quello – più severo
– della sostanziale incidenza sulla posizione della ricorrente nel mercato interessato, criterio stabilito dal Tribunale,
quest’ultimo ha correttamente concluso che i membri della ricorrente sono danneggiati in modo significativo. La BAA avrebbe
fornito informazioni precise circa le conseguenze dell’AGL sulla situazione concorrenziale di alcuni dei suoi membri e il
Tribunale si sarebbe basato su tali precisazioni per concludere che la situazione concorrenziale dei membri della BAA era
stata pregiudicata in modo significativo. La valutazione del Tribunale rappresenterebbe una questione di merito non sindacabile
dalla Corte nell’ambito di un ricorso d’impugnazione.
Giudizio della Corte
46
Con la seconda parte dell’eccezione di irricevibilità, la [OSCURATO:PERSONA] contesta l’analisi in base alla quale il Tribunale ha
concluso per l’esistenza di una sostanziale incidenza sulla posizione della ricorrente nel mercato. [OSCURATO:PERSONA] addebita
in sostanza al Tribunale di non aver indicato le ragioni per cui le imprese interessate sarebbero state danneggiate in modo
significativo riguardo alla loro situazione concorrenziale e, in particolare, di non aver indicato le conseguenze di tale
concorrenza in termini di prezzo, di quote di mercato o di redditività delle imprese, contrariamente alle prescrizioni derivanti
dalla giurisprudenza secondo cui un’impresa non può avvalersi della semplice qualità di concorrente rispetto all’impresa beneficiaria.
47
Deve osservarsi che, per quanto riguarda la determinazione della «sostanziale incidenza sulla posizione» della ricorrente
nel mercato interessato, la Corte ha avuto modo di precisare che la semplice circostanza che un atto possa influire in una
certa misura sui rapporti concorrenziali nel mercato rilevante e che l’impresa interessata si trovasse in qualche modo in
concorrenza con il beneficiario dell’atto non è comunque sufficiente a far ritenere che quest’ultimo la riguardi individualmente
(v., in particolare, sentenza 22 novembre 2007, causa C‑525/04 P, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9947, punto 32).
48
Pertanto, un’impresa non può avvalersi unicamente della sua qualità di concorrente rispetto all’impresa beneficiaria, ma deve
provare inoltre di trovarsi in una situazione di fatto che la identifica alla stessa stregua del destinatario (v., in particolare,
sentenza Spagna/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 33).
49
Nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non si è limitato ad affermare l’esistenza
di un semplice rapporto di concorrenza tra i membri della BAA e le imprese non assoggettate all’AGL.
50
Invero, dai punti 55‑62 della sentenza impugnata emerge che il Tribunale si è basato sui seguenti elementi prima di concludere,
al punto 63 della suddetta sentenza, che la misura statale controversa era tale da pregiudicare la situazione concorrenziale
di taluni dei suoi membri e che tale «pregiudizio rivestiva un carattere sostanziale»:
– l’AGL ha per finalità di spostare una parte della domanda degli aggregati vergini verso altri prodotti, i quali sono esentati
al fine di incoraggiarne l’utilizzo come aggregati e di ridurre l’estrazione di aggregati vergini. Secondo le proiezioni delle
autorità britanniche, riprese nella decisione controversa e non contestate, tale tassa permetterebbe di ridurre la domanda
di aggregati vergini in media di circa l’8 o 9% all’anno (punto 55 della sentenza impugnata);
– secondo indicazioni la cui esattezza non è contestata né dalla [OSCURATO:PERSONA] né dal governo del [OSCURATO:PERSONA], taluni membri della
BAA, in particolare la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA]. Ltd e la [OSCURATO:PERSONA], si trovano in concorrenza diretta
con produttori di materiali esentati, diventati competitivi grazie all’instaurazione dell’AGL (punto 58 della sentenza impugnata);
– la [OSCURATO:PERSONA], che gestisce una cava nel Devon, produceva pietra da costruzione non tagliata e pietra da rivestimento,
vendute in media tra [riservato] (1) GBP per tonnellata, alla partenza dalla cava, nonché pietra da costruzione tagliata,
venduta in media a [riservato] GBP per tonnellata, alla partenza dalla cava. Tali prodotti rappresentano dal 3 al 5% del volume
della roccia estratta. Il rimanente 95% è dato da prodotti derivati o da sottoprodotti, costituiti, in questo caso, da materiale
di riporto ordinario (venduto in media a [riservato] GBP per tonnellata, alla partenza dalla cava) e da materiale di riporto
frantumato (venduto in media a [riservato] GBP per tonnellata, alla partenza dalla cava). Soltanto la pietra da costruzione
tagliata non è assoggettata all’AGL. Prima dell’introduzione di tale tassa, i materiali di riporto erano venduti in un raggio
di km 50. Dopo tale introduzione, fanno loro concorrenza in tale zona materiali derivati provenienti in particolare dalle
cave di caolino situate a più di km 80, che non sono assoggettati all’AGL (punto 59 della sentenza impugnata);
– la [OSCURATO:PERSONA]. Ltd, che gestisce in particolare una cava nello Yorkshire, produceva materiali di elevate caratteristiche
tecniche destinati alla produzione di calcestruzzo ad alte prestazioni. Tali prodotti, che costituiscono il 50% delle rocce
estratte e il cui prezzo di vendita medio ammonta a [riservato] GBP per tonnellata, alla partenza dalla cava, sono assoggettati
all’AGL. A partire dal 50% restante di roccia estratta, [OSCURATO:PERSONA]. Ltd produce filler e residui argillosi, utilizzabili
per terrapieni e venduti in media a [riservato] GBP per tonnellata, alla partenza dalla cava. Dopo l’instaurazione dell’AGL,
la vendita di tali prodotti derivati diventerebbe sempre più difficile e le loro scorte sarebbero divenute ingestibili (punto
60 della sentenza impugnata);
– la [OSCURATO:PERSONA], che gestisce una cava in Scozia, aveva orientato la propria produzione verso aggregati ad alto tenore che
potevano sopportare costi di trasporto più elevati. Tutti i suoi prodotti sono assoggettati all’AGL. Il pietrisco rosso e
il granito di elevate caratteristiche tecniche, prodotti da tale impresa e impiegati in particolare come massicciata o nel
calcestruzzo ad alte prestazioni e con asfalto, venduti ad un prezzo medio di [riservato] GBP per tonnellata, alla partenza
dalla cava, non subiscono la concorrenza di materiali non assoggettati alla tassa, derivati dalla produzione di caolino o
di ardesia. Per contro, il 25% dei prodotti derivati estratti dalla cava della [OSCURATO:PERSONA], che consistono soprattutto
in filler, venduti al prezzo medio di [riservato] GBP per tonnellata, alla partenza dalla cava, per servire da terrapieno,
sono in concorrenza con materiali non soggetti alla tassa (punto 61 della sentenza impugnata);
– l’attività di tali imprese sul mercato degli aggregati non è puramente marginale, rispetto alla loro attività principale,
e dai dati numerici menzionati risulta che lo sfruttamento commerciale dei prodotti derivati, in quanto aggregati, costituisce
una quota relativamente importante dell’attività delle imprese menzionate (punto 62 della sentenza impugnata).
51
Inoltre, il Tribunale si è basato sui seguenti elementi per concludere che la misura statale controversa, nella parte in cui
riguardava l’esenzione delle esportazioni, era tale da pregiudicare la situazione concorrenziale di taluni dei suoi membri
e che tale pregiudizio rivestiva un carattere sostanziale:
– la BAA afferma che tale esenzione ha un’incidenza negativa sulla posizione concorrenziale dei suoi membri che esportano molto
poco o per niente, contrariamente ai loro concorrenti più importanti sul mercato del [OSCURATO:PERSONA]. L’esenzione delle esportazioni
conferirebbe a tali concorrenti, in particolare al coltivatore della cava di Glensanda, da cui proverrebbe più del 90% degli
aggregati esportati, il vantaggio di non avere perdite da ripercuotere sul prezzo dei suoi prodotti commercializzati nel [OSCURATO:PERSONA]. I membri della ricorrente sarebbero per contro costretti a vendere i loro aggregati tassati in perdita e a ripercuotere
l’onere della tassa su tutti i loro prodotti (punto 65 della sentenza impugnata);
– la posizione concorrenziale di almeno uno dei membri della ricorrente è tale da essere sostanzialmente pregiudicata dall’esenzione
delle esportazioni, nel senso che la ricorrente indica, senza essere contraddetta dalla [OSCURATO:PERSONA] né dall’interveniente,
che, sul mercato del granito a elevate caratteristiche tecniche impiegato in particolare come massicciata per le strade ferrate
(assoggettato all’AGL), la [OSCURATO:PERSONA] si trova in un rapporto di concorrenza diretta con la cava di Glensanda, situata,
come quella coltivata dalla [OSCURATO:PERSONA], in Scozia. Orbene, come rileva la BAA nella sua replica senza essere contraddetta
dalle altre parti, la cava di Glensanda esporta il 50% della sua produzione. L’esenzione delle esportazioni di materiali con
basse caratteristiche tecniche offre quindi all’impresa che coltiva tale cava un vantaggio concorrenziale sul mercato degli
aggregati con elevate caratteristiche tecniche in Scozia, in quanto – contrariamente alla [OSCURATO:PERSONA] che vende in perdita
i suoi aggregati con basse caratteristiche tecniche nel [OSCURATO:PERSONA] e ripercuote tale perdita sul prezzo dei materiali con
elevate caratteristiche tecniche – l’ammontare totale dell’AGL che la cava di Glensanda deve trasferire sui suoi clienti nel
mercato interno è proporzionalmente ridotto della metà rispetto all’ammontare trasferito da un concorrente che non esporta
(punto 66 della sentenza impugnata).
52
Da quanto sopra esposto discende che il Tribunale, lungi dal limitarsi a dimostrare l’esistenza di un semplice rapporto di
concorrenza tra i membri della BAA e le imprese non soggette all’AGL, ha puntualmente verificato se la misura statale controversa
fosse tale da pregiudicare la situazione concorrenziale di taluni dei suoi membri e che tale pregiudizio rivestisse un carattere
sostanziale.
53
Contrariamente a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA], dalla giurisprudenza della Corte non risulta che uno status particolare, che
caratterizza un «soggetto diverso dai destinatari di una decisione», nel senso di cui alla citata sentenza Plaumann/[OSCURATO:PERSONA],
rispetto a qualsiasi altro operatore economico, debba necessariamente essere dedotto da elementi come una diminuzione significativa
del fatturato, perdite finanziarie non trascurabili ovvero una riduzione significativa delle quote di mercato in seguito alla
concessione dell’aiuto di cui trattasi. La concessione di un aiuto di Stato può arrecare pregiudizio alla situazione concorrenziale
di un operatore anche in altri modi, in particolare, provocando un mancato guadagno o un’evoluzione meno favorevole di quella
che sarebbe stata registrata in mancanza di tale aiuto. Analogamente, la gravità di tale danno può variare secondo un gran
numero di fattori come, in particolare, la struttura del mercato considerato o la natura dell’aiuto di cui trattasi. La prova
di un danno sostanziale arrecato alla posizione di un concorrente sul mercato non può, quindi, essere limitata alla presenza
di taluni elementi che indicano un peggioramento delle sue prestazioni commerciali o finanziarie (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punti 34 e 35).
54
[OSCURATO:PERSONA] censura inoltre il Tribunale per aver deciso che la BAA è danneggiata in modo significativo, benché la sua
situazione non sia assolutamente diversa da quella di molte altre imprese, mentre avrebbe dovuto applicare un criterio più
severo per dimostrare, in presenza di un regime generale di aiuti come quello di cui trattasi, una ripercussione sulla posizione
concorrenziale.
55
Tuttavia, come rilevato al punto 35 della presente sentenza, da una giurisprudenza ben consolidata della Corte risulta che,
indipendentemente dalla natura individuale o generale della misura d’aiuto in questione, il ricorrente, quando mette in discussione
la fondatezza della decisione di valutazione dell’aiuto in quanto tale, deve provare di beneficiare di uno «status particolare»
ai sensi della citata sentenza Plaumann/[OSCURATO:PERSONA], il che si verifica, in particolare, quando la posizione del ricorrente
sul mercato è sostanzialmente danneggiata dal provvedimento d’aiuto oggetto della decisione controversa (v., in particolare,
sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 70).
56
Qualora tale danno sia dimostrato, la circostanza che un numero non definito di altri concorrenti possa eventualmente invocare
un danno analogo non osta alla ricevibilità del ricorso dell’impresa ricorrente. Come peraltro rilevato dall’avvocato generale
al paragrafo 65 delle sue conclusioni, l’AGL si pone quale obiettivo esplicito quello di influenzare la struttura del mercato
in questione spostando una parte della domanda di aggregati dagli aggregati vergini a prodotti sostitutivi, con la conseguenza
che tale tassa mira proprio a incidere sulla posizione concorrenziale delle imprese attive sul mercato.
57
Il Tribunale non è quindi incorso in errore di diritto nell’esame della condizione secondo cui la ricorrente dev’essere individualmente
interessata.
58
Alla luce delle considerazioni che precedono, la seconda parte dell’eccezione di irricevibilità va respinta e, pertanto, l’impugnazione
incidentale dev’essere integralmente respinta.
Sull’impugnazione principale
59
La BAA solleva sei motivi a sostegno dell’impugnazione. Essa censura il Tribunale per essere incorso in errori di diritto:
– affermando l’esistenza di un aiuto di Stato in modo non obiettivo;
– applicando una «norma di controllo» scorretta;
– valutando in maniera erronea la «natura e la struttura generale» dell’AGL;
– riguardo all’esenzione delle esportazioni;
– confermando che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta ad avviare il procedimento formale di indagine;
– affermando che la decisione controversa era sufficientemente motivata.
Sul primo motivo, relativo all’erronea valutazione dell’esistenza di un aiuto di Stato
60
La BAA deduce tre censure a sostegno di questo motivo. Innanzi tutto, il Tribunale non avrebbe applicato una nozione obiettiva
di aiuto di Stato come deriverebbe in particolare dal punto 117 della sentenza impugnata. Avrebbe poi ingiustificatamente
distinto, ai punti 120 e 121 di tale sentenza, i fatti della controversia di cui trattasi da quelli della causa definita con
la sentenza 8 novembre 2001, causa C‑143/99, Adria-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8365).
Infine, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto ammettendo che un’ecotassa non è selettiva se riguarda un settore
specifico senza disporre di una definizione precisa di tale settore.
Sulla prima e seconda parte del primo motivo
61
Poiché la prima e la seconda parte del primo motivo sono strettamente connesse, occorre esaminarle congiuntamente.
– Argomenti delle parti
62
La BAA ritiene che il Tribunale abbia valutato l’esistenza di un aiuto di Stato in modo non obiettivo. Secondo la consolidata
giurisprudenza, dev’essere qualificata aiuto di Stato una misura fiscale applicata in maniera selettiva a settori analoghi,
tenuto conto dell’obiettivo perseguito (v., in tal senso, sentenza 17 giugno 1999, causa C‑75/97, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3671,
punto 31).
63
La circostanza che una misura fiscale persegua obiettivi di politica generale non costituisce un ostacolo alla sua qualificazione
come aiuto di Stato. Conseguentemente, le distinzioni operate da un’ecotassa possono sottrarsi alla qualificazione di aiuto
di Stato solo a condizione che risultino giustificate dalla logica ambientale propria della tassa.
64
Orbene, secondo la BAA, il Tribunale avrebbe adottato un approccio diverso al punto 117 della sentenza impugnata, confermato
ai punti 115 e 128 di quest’ultima, da cui deriva che non vi è selettività se uno Stato membro istituisce ecotasse in alcuni
settori o su alcuni beni o servizi specifici ma non nel complesso delle attività analoghe che esercitano un «impatto comparabile»
sull’ambiente o nel complesso dei settori di sfruttamento delle cave e delle miniere che hanno lo «stesso impatto» sull’ambiente.
65
In altri termini, il Tribunale avrebbe dichiarato espressamente che le imprese tassate e non tassate si trovano in una situazione
analoga rispetto all’obiettivo ambientale perseguito dalla misura in questione, senza però concludere che tali differenze
conducono a una selettività e a un aiuto di Stato, anche se, come stabilito dal Tribunale al punto 128 della sentenza impugnata,
la scelta è motivata dalla preoccupazione di tutelare la competitività internazionale di taluni settori.
66
Il Tribunale sarebbe peraltro incorso in un errore di diritto ai punti 120 e 121 della sentenza impugnata distinguendo i fatti
della controversia di cui trattasi da quelli della causa definita con la citata sentenza Adria-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
& [OSCURATO:PERSONA], che riguardava una esenzione parziale da una tassa sul consumo di elettricità e di gas naturale concessa
ad alcune imprese.
67
A tale riguardo, la BAA sostiene che ciò che è rilevante è solo l’effetto di una misura fiscale e che non vi è differenza
tra l’esenzione da una tassa definita in modo generale e l’esclusione dall’ambito di applicazione di una tassa rigorosamente
delimitata. L’effetto sarebbe identico, in quanto favorisce alcune imprese o alcune produzioni.
68
La ricorrente sostiene la propria tesi confermando che le cave e le miniere da cui si estraggono materiali come l’ardesia,
il caolino, la ball clay, il carbone e la lignite sono state escluse dall’ambito di applicazione dell’AGL allo scopo preciso
di tutelare la loro competitività internazionale.
69
[OSCURATO:PERSONA] e il governo del [OSCURATO:PERSONA] respingono tali censure.
70
L’affermazione secondo cui una misura fiscale applicata in maniera selettiva a settori analoghi dev’essere qualificata aiuto
di Stato non sarebbe suffragata né dal punto 31 della citata sentenza Belgio/[OSCURATO:PERSONA], né dalla giurisprudenza in generale.
Un’ecotassa come l’AGL imporrebbe un onere eccezionale e non conferirebbe alcun vantaggio selettivo a talune imprese, bensì
uno svantaggio selettivo per i produttori di aggregati. Tutte le imprese del [OSCURATO:PERSONA] diverse dai produttori di aggregati
non sarebbero assoggettate a questa tassa, per cui il suddetto «vantaggio» non sarebbe in alcun senso selettivo.
71
Secondo il governo del [OSCURATO:PERSONA], un’ecotassa è diversa da una misura di sgravio fiscale in quanto la prima impone un onere
eccezionale a un settore di attività e la seconda procura un vantaggio selettivo che deroga a un sistema di oneri normalmente
gravanti sulle imprese.
72
Il Tribunale avrebbe constatato che le asserite incoerenze sono giustificate dalla logica e dagli obiettivi dell’AGL quali
determinati dal [OSCURATO:PERSONA]. Non spetterebbe alla [OSCURATO:PERSONA] sostituirsi allo Stato membro riguardo alla definizione degli
obiettivi ambientali da perseguire con una misura fiscale autonoma quale un’ecotassa.
73
Contrariamente a quanto sostiene la BAA, il Tribunale, al punto 117 della sentenza impugnata, non formulerebbe una nozione
non obiettiva di aiuto di Stato, bensì rammenterebbe, innanzi tutto, il contenuto dell’art. 6 CE, che prevede che le esigenze
collegate alla tutela ambientale devono essere integrate nelle politiche comunitarie previste all’art. 3 CE, tra cui la politica
di concorrenza.
74
[OSCURATO:PERSONA] osserva inoltre che, contrariamente a quanto afferma la BAA, il Tribunale, al punto 115 della sentenza impugnata,
non ha cercato di giustificare l’esenzione dall’AGL di cui beneficiano alcuni prodotti o imprese che, secondo gli obiettivi
della misura fiscale di cui trattasi, avrebbero dovuto esservi assoggettati. Il Tribunale avrebbe piuttosto richiamato la
prerogativa propria di ciascuno Stato membro di determinare, allo stato attuale del diritto comunitario, gli obiettivi prioritari
che, con l’istituzione di ecotasse, intende perseguire in materia di tutela dell’ambiente.
75
Replicando alle critiche espresse dalla BAA riguardo al punto 128 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che la
questione se una misura costituisca o meno un aiuto di Stato dev’essere esaminata in base agli effetti da essa prodotti e
non in funzione delle cause o degli obiettivi di quest’ultima. Peraltro, la ricorrente ancora una volta non terrebbe conto
del fatto che una tassa è uno svantaggio e non un vantaggio, ragion per cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri resterebbero in linea di principio
liberi di astenersi da imporre oneri fiscali eccezionali alle loro imprese.
76
Inoltre, il Tribunale avrebbe correttamente distinto la presente controversia da quella definita con la citata sentenza Adria-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, alla luce degli obiettivi ambientali della misura di cui
trattasi nella presente causa, il limite della riduzione dell’imposta in questione al settore manifatturiero – escludendo
quello dei servizi – non poteva essere giustificato in base alla natura o alla logica generale del sistema.
77
Una tale contraddizione non sussisterebbe nella controversia di cui trattasi. Se è vero che, in quest’ultima, era innegabile
che l’estrazione di carbone o di lignite poteva avere anche alcune implicazioni ambientali, non può dirsi che siffatte implicazioni
siano identiche a quelle relative all’estrazione di aggregati e, conseguentemente, che esse richiedano l’imposizione di un
identico onere fiscale. L’esclusione di tali attività dall’ambito di applicazione della tassa sarebbe conforme alla logica
generale di quest’ultima.
78
Il governo del [OSCURATO:PERSONA] osserva inoltre che la citata sentenza Adria-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]
riguardava un’esenzione selettiva di un’ecotassa che sarebbe stata altrimenti applicabile. In altri termini, si trattava di
un vantaggio selettivo, mentre l’esclusione di taluni settori di attività dall’ambito di applicazione dell’AGL sarebbe il
risultato della logica e dell’ambito di applicazione di quest’ultima e non un’esenzione da una tassa che sarebbe stata altrimenti
applicabile.
– Giudizio della Corte
79
Con la prima e la seconda parte del presente motivo, la BAA sostiene che la sentenza impugnata viola l’art. 87, n. 1, CE,
in quanto il Tribunale, pur constatando che le imprese assoggettate all’AGL e quelle che non lo sono si trovano in una situazione
analoga rispetto all’obiettivo ambientale perseguito da tale tassa, conclude per l’assenza di selettività della misura controversa.
A tale riguardo, la BAA richiama i punti 115, 117 e 128 della sentenza impugnata. Censura altresì i punti 120 e 121 della
suddetta sentenza, ove il Tribunale avrebbe a torto distinto la presente controversia da quella che ha dato luogo alla citata
sentenza Adria-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA].
80
I punti della sentenza impugnata considerati in questa parte del primo motivo sono i seguenti:
«115 Occorre sottolineare a tale riguardo che gli [OSCURATO:PERSONA] membri – che allo stato attuale del diritto comunitario conservano, in
mancanza di coordinamento in tale settore, la loro competenza in materia di politica ambientale – sono legittimati ad istituire
ecotasse settoriali, al fine di raggiungere taluni obiettivi ambientali, menzionati al punto precedente. [OSCURATO:PERSONA] membri
sono in particolare liberi, nell’ambito di una ponderazione dei diversi interessi in gioco, di definire le loro priorità in
materia di tutela ambientale e di determinare di conseguenza i beni o servizi che decidono di assoggettare ad un’ecotassa.
Ne deriva, in linea di principio, che la sola circostanza che un’ecotassa costituisca una misura circoscritta, che ha ad oggetto
alcuni beni o servizi specifici e non è riconducibile ad un sistema generale di tassazione applicabile all’insieme delle attività
analoghe che esercitano un impatto comparabile sull’ambiente, non permette di ritenere che le attività analoghe, non assoggettate
a tale ecotassa, beneficino di un vantaggio selettivo.
(…)
117 In tale contesto giuridico, siccome le ecotasse costituiscono per loro natura misure specifiche adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri
nell’ambito delle loro politiche ambientali, settore in cui essi restano competenti in mancanza di misure di armonizzazione,
spetta alla [OSCURATO:PERSONA], in sede di valutazione di un’ecotassa alla luce delle norme comunitarie relative agli aiuti di Stato,
prendere in considerazione le esigenze collegate alla tutela ambientale di cui all’art. 6 CE. Infatti, il detto articolo prevede
che tali esigenze devono essere integrate nella definizione e nell’applicazione, in particolare, di un regime che assicuri
che la concorrenza non venga falsata nel mercato interno.
(…)
120 A tale riguardo, la controversia di cui trattasi si distingue dalla controversia decisa dalla citata sentenza Adria-[OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], fatta valere dalla ricorrente. In quella sentenza, la Corte era stata chiamata ad
esaminare non la delimitazione dell’ambito di applicazione ratione materiae di un’ecotassa, come nel caso di specie, bensì
l’esenzione parziale dal pagamento di una tale tassa – adottata, in quel caso, nell’ambito del Strukturanpassungsgesetz (legge
austriaca sull’adattamento delle strutture) del 1996, sul consumo di gas naturale e di energia elettrica da parte delle imprese
– concessa alle sole imprese produttrici di beni materiali.
121 Nella sentenza menzionata, la differenziazione contestata non verteva dunque sul tipo di prodotto assoggettato all’ecotassa
considerata, ma sugli utenti industriali a seconda che essi operassero o meno nel settore primario e secondario dell’economia
nazionale. La Corte ha constatato che la concessione di vantaggi alle imprese la cui attività principale è la fabbricazione
di beni materiali non trovava giustificazione nella natura o nella struttura generale del sistema di imposizione instaurato
ai sensi del Strukturanpassungsgesetz. Essa ha stabilito in sostanza che, poiché il consumo di energia da parte del settore
delle imprese produttrici di beni materiali e da parte di quello delle imprese fornitrici di servizi era parimenti dannoso
per l’ambiente, le considerazioni di ordine ecologico alla base del Strukturanpassungsgesetz non giustificavano un trattamento
diverso di quei due settori. È in questo contesto che la Corte ha respinto in particolare l’argomento del governo austriaco,
ispirato all’idea di salvaguardia della competitività delle imprese produttrici di beni materiali, secondo cui il rimborso
parziale delle tasse ambientali di cui trattasi a queste sole imprese era giustificato dal fatto che esse sarebbero state
proporzionalmente più gravate delle altre dalle suddette tasse (punti 44, 49 e 52 della sentenza).
(…)
128 In primo luogo, occorre constatare che i materiali commercializzati per un uso diverso da quello degli aggregati non rientrano
nel settore assoggettato all’AGL. Contrariamente alla tesi della ricorrente, la loro esenzione non presenta dunque alcun carattere
derogatorio rispetto al sistema dell’ecotassa considerata. In particolare, la decisione di istituire un’ecotassa nel solo
settore degli aggregati – e non in modo generale nel complesso dei settori di coltivazione delle cave e delle miniere che
hanno lo stesso impatto sull’ambiente che ha l’estrazione degli aggregati – rientra nella competenza dello Stato membro interessato
di stabilire le sue priorità in materia di politiche economica, fiscale e ambientale. Una tale scelta, anche se motivata dalla
preoccupazione di tutelare la competitività internazionale di taluni settori, non permette quindi di mettere in dubbio la
coerenza dell’AGL con gli obiettivi ambientali perseguiti (v. punto 115 sopra)».
81
Per rispondere alle censure sollevate dalla ricorrente si deve ricordare la giurisprudenza della Corte sulla valutazione del
requisito della selettività, che è un elemento costitutivo della nozione di aiuto di Stato (sentenza 6 settembre 2006, causa
C‑88/03, Portogallo/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7115, punto 54).
82
L’art. 87, n. 1, CE vieta gli aiuti di Stato che «favoriscono talune misure o talune produzioni», vale a dire gli aiuti selettivi.
Per valutare la selettività di una misura occorre accertare se, nell’ambito di un dato regime giuridico, la suddetta misura
rappresenti un vantaggio per talune imprese rispetto ad altre che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga
(v., in particolare, sentenze 13 febbraio 2003, causa C‑409/00, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1487, punto 47; Portogallo/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 54, nonché 11 settembre 2008, cause riunite da C‑428/06 a C‑434/06, UGT‑Rioja e a., non ancora pubblicata nella
Raccolta, punto 46).
83
È parimenti giurisprudenza costante che la nozione di aiuto di Stato non riguarda i provvedimenti statali che stabiliscono
una differenziazione tra imprese e, pertanto, selettivi a priori, qualora tale differenziazione risulti dalla natura o dalla
struttura del sistema fiscale in cui tali provvedimenti si inseriscono (v. in tal senso, in particolare, le citate sentenze
Adria-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], punto 42, nonché Portogallo/[OSCURATO:PERSONA], punto 52).
84
Peraltro, la Corte ha dichiarato in più occasioni che lo scopo degli interventi statali non è sufficiente a sottrarli ipso
facto alla qualificazione come aiuti ai sensi dell’art. 87 CE (v., in particolare, sentenze 26 settembre 1996, causa C‑241/94,
Francia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4551, punto 21; 29 aprile 1999, causa C‑342/96, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2459, punto
23, nonché 17 giugno 1999, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 25).
85
Infatti, l’art. 87, n. 1, CE non distingue a seconda delle cause o degli obiettivi di una misura statale, ma definisce tale
misura in funzione dei suoi effetti (sentenze 29 febbraio 1996, causa C‑56/93, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑723, punto
79; 26 settembre 1996, Francia/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 20; 17 giugno 1999, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 25, nonché 13
febbraio 2003, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 46).
86
Alla luce della suddetta giurisprudenza, è giocoforza concludere che il Tribunale ha violato l’art. 87, n. 1, CE, come interpretato
dalla Corte, affermando al punto 115 della sentenza impugnata che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono liberi, nell’ambito di una ponderazione
dei diversi interessi in gioco, di definire le loro priorità in materia di tutela ambientale e di determinare di conseguenza
i beni o servizi che decidono di assoggettare ad un’ecotassa, ragion per cui la circostanza che un’ecotassa non sia applicabile
all’insieme delle attività analoghe che esercitano un impatto comparabile sull’ambiente non permette di ritenere che le attività
analoghe, non assoggettate a tale ecotassa, beneficino di un vantaggio selettivo.
87
Come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 98 delle sue conclusioni, tale approccio, basato unicamente sulla considerazione
dell’obiettivo ambientale perseguito, esclude a priori la possibilità di qualificare «vantaggio selettivo» il fatto che operatori
che si trovano in situazioni analoghe rispetto all’obiettivo non vengano assoggettati alla tassa, e ciò a prescindere dagli
effetti della misura fiscale in questione, sebbene l’art. 87, n. 1, CE non distingua a seconda delle cause o degli obiettivi
di una misura statale, ma definisca tale misura in funzione dei suoi effetti.
88
Tale conclusione si impone a maggior ragione riguardo al punto 128 della sentenza impugnata, secondo cui eventuali incoerenze
nella definizione dell’ambito di applicazione dell’AGL rispetto agli obiettivi ambientali perseguiti sono giustificabili,
anche se sono motivate da obiettivi estranei alla tutela dell’ambiente, come la preoccupazione di tutelare la competitività
internazionale di taluni settori. Pertanto, non può più ritenersi che la differenziazione tra imprese sia giustificata dalla
natura o dalla struttura generale del sistema nel quale si inserisce (v., in tal senso, in particolare, la sentenza Adria-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 54).
89
Ancora una volta a torto il Tribunale, ai punti 120 e 121 della sentenza impugnata, ha operato una distinzione tra la controversia
di cui trattasi e quella decisa dalla citata sentenza Adria-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], per il fatto
che quest’ultima riguardava non la delimitazione dell’ambito di applicazione ratione materiae di un’ecotassa, come nel caso
di specie, bensì l’esenzione parziale dal pagamento di una tale tassa concessa a una determinata categoria di imprese. Invero,
l’art. 87, n. 1, CE definisce le misure statali in funzione dei loro effetti e, dunque, indipendentemente dalle tecniche impiegate.
90
È vero che, come rilevato dal Tribunale al punto 117 della sentenza impugnata, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] – in sede di valutazione,
alla luce delle regole comunitarie relative agli aiuti di Stato, di una misura specifica quale è un’ecotassa adottata dagli
[OSCURATO:PERSONA] membri in un settore in cui essi restano competenti in mancanza di misure di armonizzazione – prendere in considerazione
le esigenze collegate alla tutela ambientale contemplate all’art. 6 CE, secondo cui tali esigenze devono essere integrate
nella definizione e nell’applicazione, in particolare, di un regime che assicuri che la concorrenza non venga falsata nel
mercato interno.
91
Occorre altresì ricordare che la tutela dell’ambiente costituisce uno degli obiettivi essenziali della Comunità. In tal senso,
l’art. 2 CE dispone che la Comunità ha il compito di promuovere «un elevato livello di protezione dell’ambiente ed il miglioramento
della qualità di quest’ultimo» e, a tal fine, l’art. 3, n. 1, lett. l), CE prevede l’attuazione di una «politica nel settore
dell’ambiente» (v. sentenze 7 febbraio 1985, causa 240/83, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 531, punto 13; 20 settembre 1988, causa 302/86,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4607, punto 8; 2 aprile 1998, causa C‑213/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1777, punto 32, e
13 settembre 2005, causa C‑176/03, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7879, punto 41).
92
Tuttavia, la necessità di tener conto delle esigenze di tutela dell’ambiente, per legittime che siano, non giustifica l’esclusione
di misure selettive, fossero anche specifiche come le ecotasse, dall’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE (v. in
tal senso, in particolare, sentenza 13 febbraio 2003, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 54), poiché la considerazione degli
obiettivi ambientali può in ogni caso intervenire in modo utile in sede di valutazione della compatibilità della misura di
aiuto di Stato con il mercato comune, conformemente all’art. 87, n. 3, CE.
93
Per tutte le suddette ragioni, la prima e la seconda parte del primo motivo sono fondate.
Sulla terza parte del primo motivo
– Argomenti delle parti
94
Secondo la BAA, il Tribunale non avrebbe stabilito una definizione precisa e obiettiva del «settore degli aggregati». La ricorrente
addebita in particolare al Tribunale di avere confermato che alcuni tipi di rocce geologicamente diverse, quali l’ardesia,
lo scisto, la ball clay o il caolino, non appartengono al settore degli aggregati e lo censura per non aver preso in considerazione
gli elementi di prova che aveva a tal fine presentato per dimostrare che la definizione del settore degli aggregati considerata
dal Tribunale non poteva spiegare la differenza di trattamento fiscale tra imprese che si trovano in una situazione analoga.
95
[OSCURATO:PERSONA] e il governo del [OSCURATO:PERSONA] ritengono che la BAA erroneamente affermi che il Tribunale non ha stabilito una
definizione precisa del settore interessato. Peraltro, il Tribunale avrebbe assai ben compreso l’ambito di applicazione dell’AGL
e il settore delle attività interessate. Il Tribunale avrebbe espressamente indicato che materiali quali, in particolare,
l’ardesia e lo scisto di qualità superiore non possono, in linea di principio, essere impiegati come aggregati a causa delle
loro caratteristiche fisiche. In ogni caso, si tratterebbe di una valutazione di fatto compiuta dal Tribunale che la BAA non
può contestare nell’ambito di un’impugnazione.
– Giudizio della Corte
96
Risulta dagli artt. 225 CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia che il Tribunale è il solo competente,
da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti
del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti. Una volta che il Tribunale abbia accertato o valutato
i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell’art. 225 CE, ad effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali
fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (v., in particolare, sentenze 6 aprile 2006, causa C‑551/03 P,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3173, punto 51, nonché 22 maggio 2008, causa C‑266/06 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
e Consiglio, punto 72).
97
La Corte non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha
basato il proprio accertamento dei fatti stessi. Infatti, una volta che tali prove siano state acquisite regolarmente e che
i principi generali del diritto e le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova siano
stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti.
Questa valutazione non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento di tali elementi, una questione di diritto, come
tale soggetta al controllo della Corte (v., in particolare, le citate sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 52, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, punto 73).
98
Occorre peraltro ricordare che siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che
sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti né delle prove (v., in particolare, le citate sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
punto 54, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, punto 74).
99
La ricorrente rimprovera sostanzialmente al Tribunale di non aver preso in considerazione gli elementi di prova da lei presentati
per dimostrare che non vi erano ragioni oggettive per cui alcuni tipi di rocce geologicamente diverse, quali l’ardesia, lo
scisto, la ball clay o il caolino, non appartenessero al «settore degli aggregati» e che, conseguentemente, non esisteva un
settore del genere definito con precisione tale da distinguerlo da quelli non assoggettati all’imposta.
100
Orbene, come risulta dalla giurisprudenza richiamata ai punti 96‑98 della presente sentenza, il Tribunale è l’unico competente
ad interpretare gli elementi di prova e a valutarne il valore probatorio. Poiché nessuno snaturamento di tali elementi di
prova è stato dimostrato né dedotto dalla BAA, questa parte del primo motivo dev’essere respinta in quanto irricevibile.
101
Alla luce delle considerazioni che precedono, la prima e la seconda parte del primo motivo devono essere accolte, mentre la
terza parte dev’essere respinta.
Sul secondo motivo, relativo alla portata del controllo giurisdizionale esercitato dal Tribunale
Argomenti delle parti
102
La BAA asserisce che il Tribunale è incorso in un errore di diritto limitando il proprio sindacato, come precisato al punto
118 della sentenza impugnata, alla verifica dell’assenza di errore manifesto di valutazione nella decisione controversa invece
di esercitare un controllo completo nel merito. L’approccio del Tribunale, che sarebbe corretto nel caso di decisione che
dichiari un aiuto compatibile con il mercato comune ai sensi dell’art. 87, n. 3, CE, non lo sarebbe se si trattasse di qualificare
una misura come «aiuto di Stato» ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE (v., in particolare, sentenza 16 maggio 2000, causa C‑83/98
P, Francia/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3271, punto 25).
103
Secondo la BAA, non avendo applicato la corretta norma di controllo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto che vizia
l’intera analisi nel merito della sentenza impugnata. Riferendosi all’«ampio margine di discrezionalità» della [OSCURATO:PERSONA],
il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che la nozione di aiuto di Stato è di natura oggettiva.
104
Secondo la [OSCURATO:PERSONA] e il governo del [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente trascura il fatto che, al punto 118 della sentenza impugnata,
il Tribunale non discute la nozione di «aiuto» ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, né la valutazione della «compatibilità» ai
sensi dell’art. 87, n. 3, CE, bensì il livello di controllo di una decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] conformemente all’art. 88,
n. 3, CE di non avviare il procedimento di indagine formale di cui all’art. 88, n. 2, CE.
105
Essi ritengono che il livello di controllo mostrato dal Tribunale al punto 118 della sentenza impugnata sia conforme alla
giurisprudenza (sentenza Matra, cit., punti 45 e 46). Il fatto che l’aiuto di Stato sia una nozione oggettiva non pregiudicherebbe
questo livello di controllo fondamentale che si applica alle decisioni adottate conformemente all’art. 88, n. 3, CE.
106
Essi osservano, inoltre, che i motivi invocati in primo grado dalla BAA stessa miravano a dimostrare che la decisione controversa
era viziata da una serie di errori manifesti di valutazione.
107
Il governo del [OSCURATO:PERSONA] rileva altresì che, in ogni caso, il Tribunale non ha attuato un controllo giurisdizionale limitato,
ma ha provveduto a un controllo esaustivo della questione di diritto di cui trattasi.
Giudizio della Corte
108
Con il presente motivo la BAA contesta al Tribunale di avere esercitato un controllo marginale, circoscritto all’assenza di
errori manifesti di valutazione, sulla decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non qualificare l’AGL come «aiuto di Stato» ai sensi
dell’art. 87, n. 1, CE.
109
Al punto 118 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che nel controllare una decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non
avviare il procedimento d’indagine formale previsto dall’art. 88, n. 2, CE, il giudice comunitario deve limitarsi,»in considerazione
dell’ampio margine di discrezionalità di cui gode la [OSCURATO:PERSONA] nell’applicazione dell’art. 88, n. 3, CE», a verificare il
rispetto delle norme di procedura e di motivazione, l’esattezza materiale dei fatti presi in considerazione per effettuare
la scelta contestata, l’insussistenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti, nonché l’assenza di sviamento di
potere.
110
Come giustamente osservato dalla BAA, dalla lettura della sentenza impugnata, in particolare dei punti 134, 139, 154 o 171,
risulta che il Tribunale si è effettivamente limitato a controllare le valutazioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla questione
se l’AGL rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE.
111
Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di aiuto statale, quale definita nel Trattato, ha carattere giuridico
e deve essere interpretata sulla base di elementi obiettivi. Per tale ragione il giudice comunitario deve esercitare, in linea
di principio e tenuto conto sia degli elementi concreti della causa sottopostagli sia del carattere tecnico o complesso delle
valutazioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA], un controllo completo per quanto riguarda la questione se una misura rientri nell’ambito
di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE (v., in particolare, sentenza Francia/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 25).
112
Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 144 delle sue conclusioni, non vi sono presupposti perché la [OSCURATO:PERSONA]
goda, in sede di decisione adottata in forza dell’art. 88, n. 3, CE, di un «ampio margine di discrezionalità» riguardo alla
qualificazione di una misura come «aiuto di Stato» ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, il che comporterebbe che, contrariamente
a quanto emerge dalla giurisprudenza citata al punto precedente della presente sentenza, il controllo giurisdizionale sulle
valutazioni della [OSCURATO:PERSONA] non sia in linea di principio completo.
113
Ciò è tanto più vero in quanto è giurisprudenza costante che la [OSCURATO:PERSONA], qualora non possa acquisire la convinzione –
al termine di un primo esame nell’ambito del procedimento di cui all’art. 88, n. 3, CE – che la misura statale di cui trattasi
sia un «aiuto» ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, o, se è un aiuto, che la detta misura sia compatibile con il Trattato, ovvero
qualora il detto procedimento non le abbia consentito di risolvere tutti i problemi posti dalla valutazione della compatibilità
dell’aiuto con il mercato comune, è tenuta ad avviare il procedimento previsto all’art. 88, n. 2, CE «senza disporre a tal
proposito di alcun margine di discrezionalità» (v. in tal senso, in particolare, sentenze Matra/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 33,
e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 39). Come osservato dal Tribunale al punto 165 della sentenza impugnata,
tale obbligo è del resto espressamente confermato dal combinato disposto degli artt. 4, n. 4, e 13, n. 1, del regolamento
n. 659/1999.
114
È vero che la Corte ha altresì affermato che, quando le valutazioni apportate dalla [OSCURATO:PERSONA] hanno un carattere tecnico
o complesso, il controllo giurisdizionale sulla questione se una misura rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 87,
n. 1, CE è limitato (v., in particolare, sentenze Francia/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 25; Matra/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punti 29 e 30; 29 febbraio 1996, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 10 e 11, nonché Spagna/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 56). Tuttavia,
il Tribunale non ha constatato che ciò valesse nella fattispecie.
115
Pertanto, come giustamente sostenuto dalla BAA, non esercitando un controllo completo sulle valutazioni apportate dalla [OSCURATO:PERSONA]
circa la questione se l’AGL rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE, il Tribunale è incorso in errore di
diritto che vizia l’intera analisi nel merito della decisione controversa.
116
Alla luce delle considerazioni che precedono, il secondo motivo dev’essere accolto.
Sul terzo motivo, relativo ad errori di diritto commessi nella valutazione della natura e della struttura generale dell’AGL
117
La BAA afferma che il Tribunale è incorso in diversi errori di diritto nella valutazione della natura e della struttura generale
dell’AGL. Tali affermazioni riguardano alcune pretese incoerenze nella definizione della portata materiale della tassa che
sarebbero dovute all’esclusione di alcuni materiali o prodotti.
118
La ricorrente ritiene che la giustificazione teorica delle distinzioni operate dall’AGL non corrisponde al vero ambito di
applicazione di quest’ultima. Il Tribunale avrebbe sviluppato una sua propria logica circa la natura e la struttura generale
dell’AGL e, così facendo, avrebbe erroneamente applicato gli artt. 88, n. 3, e 253 CE e avrebbe snaturato le prove disponibili.
119
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che questo motivo debba essere dichiarato irricevibile nella parte in cui solleva diverse questioni
di fatto piuttosto che di diritto. La BAA sosterrebbe che il Tribunale ha snaturato i fatti e contesterebbe le conclusioni
fattuali da quest’ultimo formulate nel quadro della discussione sull’ambito di applicazione dell’AGL. In sostanza, il presente
motivo equivarrebbe a una domanda di riesame, che esulerebbe dalla competenza della Corte nel quadro di un’impugnazione.
120
Anche il governo del [OSCURATO:PERSONA] ritiene che questo motivo debba essere dichiarato irricevibile, poiché la valutazione degli
elementi di prova effettuata dal Tribunale, nonché l’individuazione delle circostanze di fatto e le conclusioni che esso trae
dalle prove di cui dispone sono questioni di fatto sottratte al controllo della Corte. Anche se dichiarato parzialmente ricevibile,
esso sarebbe manifestamente infondato. Invero, ad avviso del suddetto governo, il Tribunale avrebbe potuto validamente procedere
alle constatazioni fattuali da esso operate circa l’ambito di applicazione dell’AGL e che sono perfettamente motivate in relazione
agli elementi di prova a disposizione.
Considerazioni preliminari
121
In via preliminare, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, dagli artt. 225 CE, 58, primo comma, dello
Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte risulta che un ricorso deve
indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto
dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v., in particolare, sentenza 19 gennaio 2006, causa C‑240/03 P, Comunità montana
della Valnerina/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑731, punto 105).
122
Non risponde dunque ai requisiti di motivazione stabiliti da queste disposizioni un ricorso di impugnazione che si limiti
a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti
di fatto da questo espressamente disattesi. Un’impugnazione di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere
un semplice riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (v., in particolare,
sentenza Comunità montana della Valnerina/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 106).
123
Tuttavia, qualora un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto comunitario effettuata dal Tribunale,
i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso di un’impugnazione. Se un ricorrente
non potesse quindi basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento d’impugnazione
sarebbe privato di una parte di significato (v., in particolare, sentenza Comunità montana della Valnerina/[OSCURATO:PERSONA], cit.,
punto 107).
124
Questo è effettivamente quanto accade nel caso di specie sia riguardo alla prima parte, sia riguardo alla seconda e terza
parte del presente motivo, per cui, contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], il terzo motivo è interamente ricevibile.
Sulla prima parte del terzo motivo, relativa all’assoggettamento all’AGL di alcuni materiali vergini che non vengono impiegati
come aggregati e per i quali non esistono materiali sostitutivi
– Argomenti delle parti
125
Con la prima parte, la BAA contesta al Tribunale di aver ritenuto giustificato, ai punti 135 e 136 della sentenza impugnata,
in virtù del principio «chi inquina paga», l’assoggettamento all’AGL di taluni materiali denominati «vergini», come il granito
impiegato per le massicciate o il pietrisco rosso impiegato come rivestimento di vie pedonali, per i quali non esistono sostituti,
nonostante la decisione controversa abbia ritenuto che la sabbia, la roccia e la ghiaia, che sono estratte come materiali
vergini, siano esonerate dalla tassa se non impiegate come aggregati, per il fatto che, per tali usi, non sono rimpiazzabili
con materiali di sostituzione più ecologici.
126
Poiché la decisione controversa ha considerato la non sostituibilità come una circostanza idonea a sottrarre dall’ambito di
applicazione della tassa taluni impieghi di materiali vergini altrimenti soggetti alla tassa, il Tribunale, basandosi sul
principio «chi inquina paga», avrebbe sostituito la propria motivazione a quella della [OSCURATO:PERSONA] per giustificare la tassazione
di materiali non sostituibili. Esso avrebbe altresì applicato il suddetto principio in modo selettivo e non avrebbe motivato
sufficientemente le sue conclusioni.
127
[OSCURATO:PERSONA] replica che la BAA non tiene conto della circostanza che l’AGL è una tassa settoriale, limitata all’unico settore
degli aggregati, il che spiega il motivo per cui prodotti non sostituibili come la sabbia, la roccia e la ghiaia, che non
sono venduti né impiegati come aggregati, possano essere esentati dalla tassa di cui trattasi. Qualora questi stessi prodotti
venissero impiegati come aggregati, il relativo assoggettamento all’AGL risponderebbe all’obiettivo di internalizzare i costi
ambientali collegati alla produzione degli aggregati vergini. La suddetta censura sarebbe pertanto infondata.
– Giudizio della Corte
128
Al punto 124 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che la lettera di notifica e la decisione impugnata mirano,
da un lato, in modo esplicito, a massimizzare il ricorso ad aggregati riciclati o ad altri materiali di sostituzione rispetto
agli aggregati vergini e a promuovere un utilizzo razionale degli aggregati vergini, risorsa naturale non rinnovabile, e,
dall’altro, in maniera implicita, si riferiscono all’internalizzazione dei costi ambientali in conformità del principio «chi
inquina paga», quando affermano, nell’ambito della determinazione degli obiettivi dell’AGL, che «i costi per l’ambiente dell’estrazione
di aggregati oggetto della tassa comprendono le emissioni sonore, le polveri, i danni alla biodiversità e il degrado visivo».
Il Tribunale aggiunge allo stesso punto che tali obiettivi sono chiariti nella lettera del [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] del
19 febbraio 2002.
129
Anche ammesso che il Tribunale abbia sostituito la propria motivazione a quella della decisione controversa facendo riferimento,
al punto 124 della sentenza impugnata, al principio «chi inquina paga» e giustificando, ai punti 135 e 136 della stessa sentenza,
la tassazione di prodotti che non sarebbero idonei ad essere rimpiazzati con prodotti sostitutivi stante l’obiettivo di «internalizzare
i costi ambientali collegati alla produzione degli aggregati vergini», non potrebbe comunque essere accolta la censura secondo
cui il Tribunale, ai punti 135 e 136 della suddetta sentenza, avrebbe sviluppato la propria logica in merito alla natura e
alla struttura generale dell’AGL, poiché il rigetto della censura dedotta in primo grado appare fondato per altri motivi (v.,
in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 47).
130
Infatti, come giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], le affermazioni della BAA a cui il Tribunale ha risposto ai punti 135
e 136 della sentenza impugnata, si fondano sulla premessa erronea secondo cui l’esclusione dall’ambito di applicazione dell’AGL
dei materiali vergini non utilizzati come aggregati era giustificata dall’assenza di materiali di sostituzione. Orbene, come
altresì osservato dall’avvocato generale al paragrafo 108 delle sue conclusioni, emerge dai motivi della decisione controversa
che l’esclusione di detti materiali si spiega in realtà con la volontà delle autorità britanniche di assoggettare alla tassa
di cui trattasi solo i materiali appartenenti al settore degli aggregati.
131
Conseguentemente, la censura relativa a un’applicazione selettiva del principio «chi inquina paga» dev’essere dichiarata inoperante
e, inoltre, la motivazione dei punti della sentenza impugnata che qui vengono in considerazione, benché fondata su una premessa
erronea, non appare insufficiente.
132
Pertanto, la prima parte del terzo motivo dev’essere interamente respinta.
Sulla seconda parte del motivo, relativa all’assoggettamento all’AGL di alcuni prodotti derivati dall’estrazione di materiali
primari non sostituibili che non sono soggetti alla tassa
– Argomenti delle parti
133
Con la seconda parte del terzo motivo, la BAA contesta, in particolare, le valutazioni del Tribunale formulate ai punti 112
e 137 della sentenza impugnata, con le quali quest’ultimo ha respinto le affermazioni di incoerenza con gli obiettivi dell’AGL
dell’imposizione di taluni prodotti derivati dall’estrazione di materiali primari non sostituibili, neppure essi tassati.
Secondo la BAA tali sottoprodotti non devono essere tassati poiché si tratta di aggregati «secondari».
134
Al punto 112 della sentenza impugnata, il Tribunale non avrebbe fornito un’interpretazione corretta del punto 29 della motivazione
della decisione impugnata affermando che la nozione di granulati «secondari» riguardava in maniera generale i materiali non
assoggettati alla tassa. Così facendo, il Tribunale avrebbe sostituito la sua motivazione a quella della [OSCURATO:PERSONA], motivando
in maniera insufficiente le proprie conclusioni.
135
Peraltro, il Tribunale sarebbe incorso in diversi errori di diritto al punto 137 della sentenza impugnata accettando la giustificazione
della distinzione operata tra gli aggregati secondari per quanto riguarda il relativo assoggettamento all’AGL. In particolare,
la BAA censura il Tribunale per avere applicato in modo selettivo la logica ambientale del principio «chi inquina paga», di
avere confermato, senza la benché minima prova, che l’impossibilità di ridurre il volume dei sottoprodotti giustifica la suddetta
distinzione, di essersi fondato su una pretesa differenza di prezzo relativamente esigua tra gli aggregati di qualità inferiore
e i materiali non sostituibili di cui essi sono i sottoprodotti e di aver erroneamente richiamato, in tale contesto, i punti
4.10‑4.15 della lettera del [OSCURATO:PERSONA] del 19 febbraio 2002.
136
[OSCURATO:PERSONA] replica che la BAA contesta erroneamente la sentenza impugnata nella parte in cui conclude che la tassazione
degli aggregati di qualità inferiore, che sono i prodotti derivati dall’estrazione di materiali non tassati, quali gli aggregati
risultanti dall’estrazione di calcare, pietre da taglio o di sabbia silicea, è compatibile con la natura e la struttura generale
dell’AGL.
137
Innanzi tutto, per quanto riguarda la censura mossa al punto 112 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, quando
al punto 29 della decisione controversa viene fatto riferimento ad aggregati primari, si tratta di un riferimento ai prodotti
che sono tassati, mentre il riferimento ad aggregati secondari riguarda quelli esenti elencati dalla legge. Pertanto, la conclusione
fattuale a cui il Tribunale giunge al citato punto 112 non conterrebbe alcun errore.
138
Riguardo al punto 137 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, contrariamente a quanto afferma la BAA, il principio
«chi inquina paga» non comporta necessariamente l’assoggettamento all’AGL dei sottoprodotti di certi altri prodotti non tassati,
quali la roccia d’ardesia, giacché rientra nella scelta politica degli [OSCURATO:PERSONA] membri imporre la tassa ai prodotti del settore
degli aggregati e non agli altri settori che non producono abitualmente aggregati, quali l’estrazione di ardesia e dei sottoprodotti
che ne derivano.
139
Come il Tribunale avrebbe rilevato al punto 137 della sentenza impugnata, la differenza di prezzo relativamente esigua tra
gli aggregati di qualità inferiore e i materiali non sostituibili, di cui essi sono i sottoprodotti, giustificherebbe l’assoggettamento
degli aggregati derivati, in modo da diminuire la proporzione di aggregati di qualità inferiore. Sarebbero infondate le critiche
mosse dalla BAA sia riguardo alle constatazioni del Tribunale sul rapporto di prezzo tra i prodotti in questione, sia riguardo
al richiamo della lettera del [OSCURATO:PERSONA] del 19 febbraio 2002.
– Giudizio della Corte
140
La BAA censura innanzi tutto il Tribunale per aver affermato al punto 112 della sentenza impugnata che, nella decisione controversa,
in particolare al punto 29 di quest’ultima, la nozione di aggregati secondari riguarda in maniera generale i materiali non
assoggettati all’AGL, mentre, in realtà, essa riguarda i prodotti derivati, risultanti dall’estrazione dei materiali «primari»,
che sono i prodotti che costituiscono l’oggetto dell’attività principale di una cava. Pertanto, il Tribunale avrebbe sostituito
la propria motivazione a quella della [OSCURATO:PERSONA].
141
Al riguardo si deve ricordare che, nell’ambito del controllo di legittimità di cui all’art. 230 CE, la Corte e il Tribunale
sono competenti a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del Trattato o
di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione ovvero per sviamento di potere. L’art. 231 CE prevede che, se
il ricorso è fondato, l’atto impugnato è dichiarato nullo e non avvenuto. La Corte e il Tribunale non possono quindi, in ogni
caso, sostituire la loro propria motivazione a quella dell’autore dell’atto impugnato (v., in particolare, sentenza 27 gennaio
2000, causa C‑164/98 P, DIR [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑447, punto 38).
142
Se, nell’ambito di un ricorso di annullamento, il Tribunale può essere indotto ad interpretare la motivazione dell’atto impugnato
in maniera diversa dal suo autore, o addirittura, in taluni casi, persino a respingere la motivazione formale adottata da
quest’ultimo, esso non può farlo quando nessun elemento sostanziale lo giustifichi (sentenza DIR [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 42).
143
Secondo la formulazione stessa del punto 29 della decisione controversa «[L]’AGL sarà riscossa soltanto sugli aggregati vergini.
L’AGL non sarà riscossa né sugli aggregati estratti in quanto sottoprodotti o scarti di altri processi (aggregati secondari)
né sugli aggregati riciclati». Peraltro, al punto 32 di tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che [l]a struttura e la portata
della tassa riflettono la netta distinzione tra l’estrazione di aggregati vergini, che comporta conseguenze indesiderabili
per l’ambiente, e la produzione di aggregati secondari o riciclati, che rappresenta un contributo importante al trattamento
delle rocce, ghiaie e sabbie derivanti dall’escavazione, da altri lavori o da trattamenti effettuati legalmente per scopi
diversi.
144
Pertanto, dichiarando al punto 112 della sentenza impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto in tutta la decisione controversa,
in particolare al punto 29 di quest’ultima, che i termini «aggregati primari» designano essenzialmente gli aggregati «assoggettati
all’AGL», mentre i termini «aggregati secondari» si riferiscono essenzialmente agli aggregati «esenti» elencati dalla legge,
per dedurne, in particolare, che la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata ad affermare al suddetto punto che «l’AGL non sarà riscossa
sui prodotti derivati o sugli scarti di prima estrazione, quando sono esentati dalla legge», il Tribunale è incorso in un
errore di interpretazione e ha sostituito la propria interpretazione a quella che deriva direttamente dalla decisione controversa,
benché nessun elemento sostanziale lo giustificasse.
145
Ciò premesso, la prima censura della seconda parte del terzo motivo dev’essere accolta.
146
La BAA censura poi il Tribunale per aver considerato giustificato l’assoggettamento all’AGL di alcuni prodotti derivanti dall’estrazione
di materiali non soggetti a detta tassa. La ricorrente invoca, a tale riguardo, una sostituzione di motivazione, errori di
valutazione e snaturamento di elementi di prova.
147
Al punto 137 della sentenza impugnata, il Tribunale osserva innanzi tutto che «[i]l principio “chi inquina paga” permetteva
del pari di giustificare l’assoggettamento dei prodotti derivati dall’estrazione di materiali non rimpiazzabili con prodotti
di sostituzione, in particolare l’assoggettamento degli aggregati di qualità inferiore (…), come risulta dalla lettera delle
autorità del [OSCURATO:PERSONA] del 19 febbraio 2002».
148
Il Tribunale rileva in seguito che «la tassazione di tali prodotti può anche giustificarsi con l’obiettivo – anch’esso sostenuto
dall’interveniente nella lettera menzionata – di incoraggiare un’estrazione ed un trattamento più razionali degli aggregati,
in modo da ridurre la proporzione di aggregati di qualità inferiore. Infatti, tale proporzione, seppur variabile da una cava
all’altra, come sottolineato dalla ricorrente, può comunque essere modificata per una stessa cava. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA]
ha sottolineato a tale riguardo, in particolare nel suo controricorso, senza essere contraddetta dalla ricorrente, la differenza
di prezzo relativamente esigua tra gli aggregati di qualità inferiore e i materiali non sostituibili di cui essi sono i sottoprodotti».
149
Per quanto riguarda, innanzi tutto, le censure relative al fatto che il Tribunale avrebbe accettato senza la benché minima
prova che l’impossibilità di ridurre il volume dei sottoprodotti giustifica la tassazione, nel senso che il Tribunale si sarebbe
erroneamente fondato su una pretesa differenza di prezzo relativamente esigua tra gli aggregati di qualità inferiore e i materiali
non sostituibili di cui essi sono i sottoprodotti e avrebbe erroneamente richiamato i punti 4.10‑4.15 della lettera del [OSCURATO:PERSONA] del 19 febbraio 2002, è sufficiente constatare che tali censure pongono nuovamente in discussione valutazioni di fatto.
Orbene, non essendo stato dimostrato lo snaturamento degli elementi di fatto e di prova a disposizione del Tribunale, le suddette
censure sono irricevibili e devono essere respinte.
150
Quanto al resto, si deve constatare che la motivazione del Tribunale si fonda non solo sul principio «chi inquina paga», bensì
anche sull’obiettivo di incoraggiare un’estrazione ed un trattamento più razionali degli aggregati vergini, di cui è pacifica
l’appartenenza agli obiettivi indicati al punto 31 della decisione controversa, ragion per cui non vi è alcuna sostituzione
di motivazione da parte del Tribunale.
151
Per tutte le suddette ragioni, la seconda parte del secondo motivo va accolta per quanto riguarda il punto 112 della sentenza
impugnata e va respinta per il resto.
Sulla terza parte del terzo motivo, relativa all’esenzione dall’AGL di alcuni tipi di aggregati vergini
– Argomenti delle parti
152
Con la terza parte, la BAA censura il Tribunale per aver ritenuto giustificata l’esenzione di alcuni tipi di aggregati vergini
quali l’ardesia, lo scisto, la ball clay, il caolino, l’argilla, il carbone o la lignite.
153
Il Tribunale avrebbe sostituito la propria motivazione a quella enunciata nella decisione controversa affermando, ai punti
130, 131, 133 e 134 della sentenza impugnata, che la suddetta esenzione mirava a incoraggiare l’impiego di tali aggregati
vergini come prodotti sostitutivi rispetto agli aggregati vergini assoggettati all’AGL. Secondo la BAA, il perseguimento di
siffatto scopo comprometterebbe la «natura e la struttura generale» ambientale dell’AGL.
154
La valutazione del Tribunale sarebbe il risultato dello snaturamento delle prove prodotte nel corso del procedimento, in particolare
della lettera del [OSCURATO:PERSONA] del 19 febbraio 2002, e violerebbe i diritti della difesa della ricorrente in quanto non avrebbe
potuto prendere posizione riguardo a tale nuova interpretazione delle suddette prove.
155
[OSCURATO:PERSONA] osserva che l’esenzione di alcuni materiali primari quali l’ardesia, lo scisto, la ball clay, il caolino, l’argilla,
il carbone o la lignite, è giustificata dal fatto che essi non vengono normalmente impiegati come aggregati e, conseguentemente,
non appartengono al settore degli aggregati, come riconosciuto dal Tribunale ai punti 128 e 129 della sentenza impugnata.
156
Il Tribunale avrebbe altresì correttamente affermato, ai punti 130, 131, 133 e 134 della suddetta sentenza, che il [OSCURATO:PERSONA]
era libero di incoraggiare l’impiego di residui di scavo di ardesia e di materiali simili quali prodotti sostitutivi degli
aggregati vergini. Il Tribunale, infine, basandosi in particolare sulla lettera del [OSCURATO:PERSONA] del 19 febbraio 2002, non
sarebbe incorso in errori di diritto dichiarando, al punto 133 della sentenza impugnata, che l’estrazione è considerata la
principale fonte di degrado dell’ambiente considerata dalla misura.
157
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], non spetta alle istituzioni comunitarie esaminare l’importanza dei problemi ambientali trattati confrontandoli
con altri problemi analoghi che potrebbero sussistere all’interno dello stesso Stato membro. Pertanto, conoscere quale sia
la percentuale precisa di estrazione di aggregati rispetto all’attività globale di estrazione di minerali nel [OSCURATO:PERSONA]
sarebbe irrilevante nel caso di specie.
– Giudizio della Corte
158
Al punto 130 della sentenza impugnata, il Tribunale ammettere, come giustificazione per gli obiettivi ambientali perseguiti,
l’esenzione di alcuni materiali, in particolare lo scisto e l’ardesia di cattiva qualità, l’argilla e gli scarti di caolino
e di ball clay, anche impiegati come aggregati, in quanto, secondo una constatazione di fatto del Tribunale, essi sono [stati]
«fino ad oggi poco impiegati come aggregati per i loro elevati costi di trasporto».
159
Allo stesso punto della sentenza impugnata, il Tribunale ha dedotto che l’esenzione dall’AGL di tali materiali permette il
loro impiego come surrogati degli aggregati vergini e può quindi contribuire ad una razionalizzazione dell’estrazione e dell’impiego
di questi ultimi.
160
Contrariamente alle affermazioni della BAA, il Tribunale, così facendo, non ha compiuto alcuna sostituzione di motivazione,
giacché la razionalizzazione dell’estrazione e dell’impiego di aggregati vergini figura tra gli obiettivi elencati nella decisione
controversa, come osservato al punto 150 della presente sentenza.
161
Poiché l’incoraggiamento all’impiego di materiali vergini fino ad oggi poco impiegati come aggregati è coerente con l’obiettivo
di razionalizzare l’impiego degli aggregati, come osservato dal Tribunale senza incorrere in errori di diritto, l’incoraggiamento
all’utilizzo dei suddetti materiali non compromette nemmeno la natura e la struttura generale ambientale dell’AGL.
162
Infine, riguardo all’argomento invocato in questa sede circa lo snaturamento delle prove prodotte nel corso del procedimento,
in particolare della lettera del [OSCURATO:PERSONA] del 19 febbraio 2002, tale snaturamento non emerge dagli atti processuali, per
cui non può essere accolta la presente censura né, pertanto, quella relativa alla violazione dei diritti della difesa.
163
La terza parte del terzo motivo dev’essere di conseguenza integralmente respinta.
Sul quarto motivo, relativo a errori di diritto nella valutazione dell’esenzione delle esportazioni
164
La BAA sostiene che il Tribunale, affermando ai punti 147 e seguenti della sentenza impugnata che l’esenzione dall’AGL degli
aggregati destinati all’esportazione è giustificata dalla natura di tassa «indiretta» dell’AGL medesima, ha violato, da un
lato, gli artt. 91 CE e 92 CE, nonché l’obbligo di motivazione e, dall’altro, ha permesso un miglioramento retroattivo della
motivazione della decisione controversa.
165
Si deve innanzi tutto esaminare la seconda parte di questo motivo.
Sulla seconda parte del quarto motivo
– Argomenti delle parti
166
La BAA sostiene che, con l’adozione, ai punti 150 e 151 della sentenza impugnata, della motivazione basata sulla natura di
tassa indiretta dell’AGL, stata avanzata per la prima volta dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale, quest’ultimo
ha permesso un miglioramento retroattivo della decisione controversa, che non sarebbe consentito dal diritto comunitario (v.,
in tal senso, sentenza 24 ottobre 1996, cause riunite C‑329/93, C‑62/95 e C‑63/95, Germania e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5151,
punti 47 e 48).
167
In effetti, la spiegazione fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 33 della decisione controversa per giustificare l’esenzione
degli aggregati esportati da tale tassa sarebbe irrilevante rispetto all’argomentazione fondata sull’art. 91 CE, sostenuta
dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal governo del [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale e che quest’ultimo avrebbe erroneamente considerato collegata
alla motivazione del suddetto punto 33.
168
[OSCURATO:PERSONA] e il governo del [OSCURATO:PERSONA] replicano che il Tribunale, basandosi sulla natura di tassa indiretta dell’AGL,
non ha permesso un «miglioramento retroattivo» della decisione controversa, bensì, semplicemente, una spiegazione più dettagliata
e uno sviluppo dei motivi enunciati al punto 33 di tale decisione.
169
Al punto 150 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe ammesso che la motivazione fondata sulla natura di tassa indiretta
dell’AGL dev’essere presa in considerazione in quanto si ricollegherebbe ai motivi esposti dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 33 della
decisione controversa.
170
L’art. 253 CE non escluderebbe che i motivi esposti in una decisione della [OSCURATO:PERSONA] siano poi spiegati in maniera più dettagliata.
171
Inoltre nella presente fattispecie appare chiaramente che le norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi
sono l’art. 91 CE e il principio della tassazione nel paese di destinazione. Di conseguenza, tale disposizione farebbe manifestamente
parte del contesto giuridico della decisione controversa.
– Giudizio della Corte
172
Per quanto riguarda l’obbligo di motivazione che incombe alla [OSCURATO:PERSONA], si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza,
la motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto e deve fare apparire in forma chiara
e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere
le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità
della motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della
natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo riguardate direttamente e
individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi
di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE
va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano
la materia (v., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 63).
173
Per quanto riguarda, più particolarmente, una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che dichiari insussistente un aiuto di Stato segnalato
da un denunciante, la [OSCURATO:PERSONA] è comunque tenuta ad esporre adeguatamente al denunciante le ragioni per le quali gli elementi
di fatto e di diritto esposti nella denuncia non sono stati sufficienti per dimostrare la sussistenza di un aiuto di Stato
(sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 64).
174
Nel caso di specie si deve necessariamente constatare che il punto 33 della decisione controversa giustifica l’esenzione degli
aggregati esportati per il fatto che essi possono essere esentati nel [OSCURATO:PERSONA] se sono utilizzati in processi di fabbricazione
esenti, quali, ad esempio, la produzione di vetro, di plastiche, di carta, di fertilizzanti e di pesticidi.
175
Poiché le autorità britanniche non possono esercitare un controllo sull’impiego degli aggregati al di fuori del loro territorio,
l’esenzione delle esportazioni è necessaria per la certezza del diritto degli esportatori di aggregati e per evitare una disparità
di trattamento delle esportazioni di aggregati che potrebbero altrimenti beneficiare di un’esenzione all’interno del [OSCURATO:PERSONA].
176
La motivazione esposta al punto 33 della decisione controversa si riferisce, quindi, alla disparità di trattamento che, in
mancanza di esenzione degli aggregati esportati, deriverebbe dal fatto che gli aggregati commercializzati nel [OSCURATO:PERSONA]
sono esenti se impiegati per determinati scopi, mentre gli aggregati impiegati per gli stessi scopi nello Stato di importazione
sarebbero assoggettati all’AGL a causa dell’assenza di mezzi di controllo delle autorità britanniche sull’impiego degli aggregati
al di fuori del territorio del [OSCURATO:PERSONA].
177
Siffatta motivazione non contiene alcun riferimento alla natura di «tassa indiretta» dell’AGL ai sensi dell’art. 91 CE, allo
scopo di giustificare l’esenzione degli aggregati esportati, la quale si fonda su una distinzione tra, da un lato, gli aggregati
commercializzati nel [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, gli aggregati esportati.
178
Pertanto, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale al punto 150 della sentenza impugnata, non può ritenersi che la
motivazione basata sull’art. 91 CE sia collegata ai motivi esposti nella decisione controversa, relativi all’assenza di mezzi
di controllo delle autorità britanniche sull’impiego dei materiali in quanto aggregati al di fuori del [OSCURATO:PERSONA]; essa rappresenta,
in realtà, una motivazione diversa, fornita dopo l’adozione di tale decisione. Pertanto, il Tribunale ha violato l’art. 253 CE
considerando siffatta motivazione tra i motivi esposti nella decisione controversa.
179
Conseguentemente, la seconda parte del quarto motivo va accolta.
Sulla prima parte del quarto motivo
180
Alla luce della risposta fornita alla seconda parte del presente motivo, non occorre esaminare la prima parte del medesimo.
Sul quinto motivo, relativo al mancato avvio del procedimento d’indagine formale previsto all’art. 88, n. 2, CE
Argomenti delle parti
181
La BAA sostiene che il Tribunale, pur richiamando correttamente la giurisprudenza pertinente ai punti 165‑167 della sentenza
impugnata, è incorso in un errore di diritto affermando, ai punti 171 e 172 della medesima sentenza, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva
a giusto titolo ritenuto di non avviare il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE.
182
Invero, secondo la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] non era in grado di «acquisire la convinzione» che l’AGL non costituisse un
aiuto di Stato sulla base di alcuni punti a tal fine dedicati nella decisione controversa. Di ciò costituirebbe prova, in
particolare, il fatto che la motivazione della sentenza impugnata è assai più dettagliata e lunga di quella della decisione
e che la motivazione della sentenza impugnata si fonderebbe su argomenti diversi da quelli enunciati nella decisione controversa.
183
[OSCURATO:PERSONA] e il governo del [OSCURATO:PERSONA] controbattono che il fatto che la sentenza impugnata sia più lunga della decisione
controversa non può di per sé consentire di concludere che la suddetta istituzione sia incorsa in un errore di diritto decidendo
di non avviare il procedimento d’indagine formale.
184
Il governo del [OSCURATO:PERSONA] osserva inoltre che il Tribunale ha correttamente riassunto e applicato la giurisprudenza pertinente
e ha concluso che gli unici argomenti utilmente invocati dalla BAA a sostegno del presente motivo, relativi alle asserite
incoerenze nella delimitazione dell’ambito di applicazione dell’AGL, coincidevano con quelli esposti nell’ambito del motivo
relativo alla violazione dell’art. 87, n. 1, CE. In definitiva, tale motivo non farebbe altro che ribadire gli argomenti esposti
dinanzi al Tribunale.
Giudizio della Corte
185
Come rilevato al punto 113 della presente sentenza, il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE risulta indispensabile quando
la [OSCURATO:PERSONA] incontra serie difficoltà per valutare se un aiuto sia compatibile con il mercato comune.
186
[OSCURATO:PERSONA] può quindi limitarsi alla fase preliminare prevista dall’art. 88, n. 3, CE per adottare una decisione favorevole
a una misura statale solo se è in grado di acquisire, al termine di un primo esame, la convinzione che tale misura non costituisce
un «aiuto» ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, o, se essa è qualificata come aiuto, che è compatibile con il mercato comune.
187
Se invece questo primo esame ha convinto la [OSCURATO:PERSONA] del contrario, oppure non le ha consentito di superare tutte le difficoltà
inerenti alla valutazione della compatibilità dell’aiuto con il mercato comune, essa è tenuta a chiedere tutti i pareri necessari
e ad avviare, a tale scopo, il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE.
188
Orbene, come hanno giustamente rilevato la [OSCURATO:PERSONA] e il governo del [OSCURATO:PERSONA], l’affermazione della BAA secondo cui
la motivazione della sentenza impugnata è diversa da quella della decisione controversa, nel senso che è più approfondita
e lunga rispetto alla motivazione di quest’ultima, non è di per sé idonea a dimostrare che il Tribunale abbia commesso un
errore di diritto concludendo, al punto 172 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] non ha ecceduto i limiti del suo
potere discrezionale ritenendo che il controllo, rispetto all’art. 87, n. 1, CE, sia della delimitazione dell’ambito di applicazione
ratione materiae dell’AGL sia dell’esenzione delle esportazioni non presentasse alcuna grave difficoltà tale da imporle l’obbligo
di avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’art. 88, n. 2, CE.
189
Poiché la BAA non ha specificato le gravi e concrete difficoltà di valutazione che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe incontrato, il quinto
motivo va respinto.
Sul sesto motivo, deduce relativo a un’insufficienza della motivazione della decisione controversa
Argomenti delle parti
190
A sostegno di questo motivo, la BAA deduce che la circostanza che il Tribunale abbia sviluppato un argomento diverso da quello
contenuto nella decisione controversa è sufficiente per constatare che il Tribunale non poteva concludere, al punto 146 della
sentenza impugnata, che tale decisione fosse sufficientemente motivata ai sensi di quanto prescritto dall’art. 253 CE.
191
[OSCURATO:PERSONA] rileva, da un lato, che la BAA non fa valere nessun argomento specifico in suffragio di tale motivo e sostiene,
dall’altro, che la decisione controversa era sufficientemente motivata. Il governo del [OSCURATO:PERSONA] osserva che la BAA si limita
a sostenere che il Tribunale ha analizzato gli argomenti esposti dalle parti nella causa di cui trattasi in maniera più approfondita
rispetto alla decisione controversa e che, pertanto, tale motivo deve essere respinto.
Giudizio della Corte
192
È vero che, come ricordato al punto 173 della presente sentenza, per quanto riguarda, più particolarmente, una decisione della
[OSCURATO:PERSONA] che dichiari insussistente un aiuto di Stato segnalato da un denunciante, la [OSCURATO:PERSONA] è comunque tenuta ad
esporre adeguatamente al denunciante le ragioni per le quali gli elementi di fatto e di diritto esposti nella denuncia non
sono stati sufficienti per dimostrare la sussistenza di un aiuto di Stato.
193
Tuttavia, la tesi della ricorrente secondo cui il Tribunale ha sviluppato una motivazione diversa e più approfondita di quella
adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] non è idonea a dimostrare che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto concludendo che
la decisione controversa era sufficientemente motivata alla luce dei motivi in essa contenuti.
194
Pertanto, il sesto motivo va parimenti respinto.
195
Risulta da tutte le precedenti considerazioni che, tenuto conto dei diversi errori di diritto constatati, si deve annullare
la sentenza impugnata.
Sul rinvio della causa al Tribunale
196
Conformemente all’art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, in caso di annullamento della decisione del
Tribunale, la Corte può statuire essa stessa definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure
rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.
197
Nella fattispecie, considerati gli errori di diritto constatati, rispettivamente, ai punti 86‑92 e 110‑115 della presente
sentenza, la causa va rinviata al Tribunale.
198
Poiché la causa è rinviata al Tribunale, occorre riservare le spese inerenti al presente procedimento d’impugnazione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:
1)
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 13 settembre 2006, causa T‑210/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
è annullata.
2)
La causa è rinviata al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
3)
Le spese sono riservate.
Firme
*
Lingua processuale: l’inglese.