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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 maggio 2022

Cassazione n. 17444/2022

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NTERLOCUTORIA sul ricorso 7410/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale mandatario e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], nonché quale erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso - ricorrente- contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 7410/2017 Numero sezionale 1724/2022 Numero di raccolta generale 17444/2022 Calzolaio, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale Data pubblicazione 30/05/2022 subordinato - controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale mandatario e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], nonché quale erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso al ricorso incidentale - controricorrente a ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 1093/2016 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, pubblicata il 20/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Ancona, pronunciando in via definitiva con la sentenza 1093/2016 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA] ed erede di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] inteso a conseguire il riconoscimento dell'indennità prevista in favore dei proprietari dall'art. 39 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 per la reiterazione del vincolo espropriativo a carico di un'area di loro proprietà da destinarsi in parte a parcheggio, richiamate le determinazioni adottate con la propria sentenza non definitiva 656/2014 – ove, rigettando le difese del Comune, era stata accertata la natura espropriativa del suddetto vincolo e si era riservata alla pronuncia definitiva la RG 7410/17 Forniconi-Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli 2 F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 7410/2017 Numero sezionale 1724/2022 Numero di raccolta generale 17444/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 determinazione del quantum – ha respinto la domanda degli attori per difetto di prova in ordine al pregiudizio sofferto.

In particolare, poiché nella specie l'istanza era stata motivata sul presupposto che per effetto della reiterata protrazione del vincolo l'area era stata privata della sua capacità edificatoria, in mancanza di ulteriori allegazioni in questo senso, non risultando per vero provato altrimenti se il valore dell'area si fosse ridotto in pendenza del vincolo e se ne fosse ridotto il valore locativo, detto pregiudizio andava nella specie escluso posto che la decadenza del vincolo insistente a suo tempo sull'area non comporta «automaticamente» il ripristino della sua edificabilità alla stregua delle aree limitrofe, giacché «l'obbligo di provvedere alla rideterminazione urbanistica di un'area, in relazione alla quale sono decaduti i vincoli espropriativi precedentemente in vigore, non comporta che essa riceva una destinazione urbanistica edificatoria in quanto aspetto rimesso al potere discrezionale dell'amministrazione rispetto alla tutela dell'interesse pubblico con riferimento all'utilizzo del territorio».

Per la cassazione di detta sentenza 1093/2016 i Formiconi si affidano a due motivi di ricorso, ai quali resiste con controricorso e ricorso incidentale indirizzato all'impugnazione della sentenza 656/2014 con tre motivi il Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Memorie di entrambe le parti ex art. 380-bis1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il primo motivo del ricorso principale lamenta la violazione dell'art. 39 d.P.R. 327/2001, dell'art. 1 del Primo protocollo aggiuntivo alla CEDU, dell'art. 42 Cost e dei principi enunciati da Corte Cost. 179/1999 sull'assunto che la Corte d'Appello, statuendo con la reclamata sentenza 1093/2016 nei termini dianzi riferiti, si sarebbe posta in urto RG 7410/17 Forniconi-Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli 3 F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 7410/2017 Numero sezionale 1724/2022 Numero di raccolta generale 17444/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 con le norme ed i principi rubricati; vero, infatti, che «lo ius aedificandi costituisce facoltà intrinseca ed intangibile del diritto di proprietà», che «l'imposizione di un vincolo di inedificabilità ... comporta una indubbia e grave restrizione del diritto dei privati di disporre della loro proprietà» e che la tutela a cui i ricorrenti potevano legittimamente aspirare nel caso concreto «è stata svuotata del suo contenuto», per essere stato riconosciuto il diritto, ma negato l'indennizzo.

3. Il secondo motivo di ricorso introdotto dai ricorrenti principali lamenta un vizio di perplessità, contraddittorietà ed apparenza della motivazione, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed ancora la violazione dell'art. 39 d.P.R. 327/2001 e prende le mosse dall'affermazione a cui ha proceduto il decidente di merito escludendo che, non potendo farsi consistere il danno nella denegata edificabilità dell'area, unico presupposto di esso allegato dagli interessati, nessun altro pregiudizio fosse stato dai medesimi allegato ed eventualmente dimostrato, così rigettando la domanda.

Osservano di contro i ricorrenti che in tal modo la Corte d'Appello avrebbe ignorato il fatto decisivo che «il danno è stato provato ed è dimostrato per tabulas non solo dalle CC.TT.U disposte per l'istruzione della causa, ma anche dalle perizie del CT di parte Formiconi», avrebbe disatteso i principi affermati dal diritto vivente in guisa dei quali si ritiene «lo ius aedificandi contenuto intrinseco del diritto di proprietà» ed avrebbe reso «una motivazione apparente, peraltro inconciliabile con la sentenza non definitiva n. 656/2014», riconoscendo e negando in pari tempo la sussistenza del diritto.

4. Riguardo al tema emergente dagli illustrati motivi di ricorso e, in particolare, se il danno effettivo di cui è menzione nell’art. 39 d.P.R. 327/2001, consistente nella perdita della capacità edificatoria del fondo inciso dalla reiterazione del vincolo, possa ritenersi sussistente in considerazione della sua natura intrinseca al diritto di proprietà e non RG 7410/17 Forniconi-Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli 4 F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 7410/2017 Numero sezionale 1724/2022 Numero di raccolta generale 17444/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 necessiti perciò di prova specifica, il collegio reputa di rimettere la trattazione della controversia alla pubblica udienza.

P.Q.M.

Rinvia la trattazione della controversia all’udienza pubblica della I sezione civile.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 29.4.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] RG 7410/17 Forniconi-Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli 5 F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NTERLOCUTORIA sul ricorso 7410/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale mandatario e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], nonché quale erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso - ricorrente- contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 7410/2017 Numero sezionale 1724/2022 Numero di raccolta generale 17444/2022 Calzolaio, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale Data pubblicazione 30/05/2022 subordinato - controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale mandatario e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], nonché quale erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso al ricorso incidentale - controricorrente a ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 1093/2016 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, pubblicata il 20/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Ancona, pronunciando in via definitiva con la sentenza 1093/2016 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA] ed erede di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] inteso a conseguire il riconoscimento dell'indennità prevista in favore dei proprietari dall'art. 39 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 per la reiterazione del vincolo espropriativo a carico di un'area di loro proprietà da destinarsi in parte a parcheggio, richiamate le determinazioni adottate con la propria sentenza non definitiva 656/2014 – ove, rigettando le difese del Comune, era stata accertata la natura espropriativa del suddetto vincolo e si era riservata alla pronuncia definitiva la RG 7410/17 Forniconi-Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 2 F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 7410/2017 Numero sezionale 1724/2022 Numero di raccolta generale 17444/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 determinazione del quantum – ha respinto la domanda degli attori per difetto di prova in ordine al pregiudizio sofferto. In particolare, poiché nella specie l'istanza era stata motivata sul presupposto che per effetto della reiterata protrazione del vincolo l'area era stata privata della sua capacità edificatoria, in mancanza di ulteriori allegazioni in questo senso, non risultando per vero provato altrimenti se il valore dell'area si fosse ridotto in pendenza del vincolo e se ne fosse ridotto il valore locativo, detto pregiudizio andava nella specie escluso posto che la decadenza del vincolo insistente a suo tempo sull'area non comporta «automaticamente» il ripristino della sua edificabilità alla stregua delle aree limitrofe, giacché «l'obbligo di provvedere alla rideterminazione urbanistica di un'area, in relazione alla quale sono decaduti i vincoli espropriativi precedentemente in vigore, non comporta che essa riceva una destinazione urbanistica edificatoria in quanto aspetto rimesso al potere discrezionale dell'amministrazione rispetto alla tutela dell'interesse pubblico con riferimento all'utilizzo del territorio». Per la cassazione di detta sentenza 1093/2016 i Formiconi si affidano a due motivi di ricorso, ai quali resiste con controricorso e ricorso incidentale indirizzato all'impugnazione della sentenza 656/2014 con tre motivi il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Memorie di entrambe le parti ex art. 380-bis1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il primo motivo del ricorso principale lamenta la violazione dell'art. 39 d.P.R. 327/2001, dell'art. 1 del Primo protocollo aggiuntivo alla CEDU, dell'art. 42 Cost e dei principi enunciati da Corte Cost. 179/1999 sull'assunto che la Corte d'Appello, statuendo con la reclamata sentenza 1093/2016 nei termini dianzi riferiti, si sarebbe posta in urto RG 7410/17 Forniconi-Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 3 F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 7410/2017 Numero sezionale 1724/2022 Numero di raccolta generale 17444/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 con le norme ed i principi rubricati; vero, infatti, che «lo ius aedificandi costituisce facoltà intrinseca ed intangibile del diritto di proprietà», che «l'imposizione di un vincolo di inedificabilità ... comporta una indubbia e grave restrizione del diritto dei privati di disporre della loro proprietà» e che la tutela a cui i ricorrenti potevano legittimamente aspirare nel caso concreto «è stata svuotata del suo contenuto», per essere stato riconosciuto il diritto, ma negato l'indennizzo. 3. Il secondo motivo di ricorso introdotto dai ricorrenti principali lamenta un vizio di perplessità, contraddittorietà ed apparenza della motivazione, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed ancora la violazione dell'art. 39 d.P.R. 327/2001 e prende le mosse dall'affermazione a cui ha proceduto il decidente di merito escludendo che, non potendo farsi consistere il danno nella denegata edificabilità dell'area, unico presupposto di esso allegato dagli interessati, nessun altro pregiudizio fosse stato dai medesimi allegato ed eventualmente dimostrato, così rigettando la domanda. Osservano di contro i ricorrenti che in tal modo la Corte d'Appello avrebbe ignorato il fatto decisivo che «il danno è stato provato ed è dimostrato per tabulas non solo dalle CC.TT.U disposte per l'istruzione della causa, ma anche dalle perizie del CT di parte Formiconi», avrebbe disatteso i principi affermati dal diritto vivente in guisa dei quali si ritiene «lo ius aedificandi contenuto intrinseco del diritto di proprietà» ed avrebbe reso «una motivazione apparente, peraltro inconciliabile con la sentenza non definitiva n. 656/2014», riconoscendo e negando in pari tempo la sussistenza del diritto. 4. Riguardo al tema emergente dagli illustrati motivi di ricorso e, in particolare, se il danno effettivo di cui è menzione nell’art. 39 d.P.R. 327/2001, consistente nella perdita della capacità edificatoria del fondo inciso dalla reiterazione del vincolo, possa ritenersi sussistente in considerazione della sua natura intrinseca al diritto di proprietà e non RG 7410/17 Forniconi-Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 4 F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 7410/2017 Numero sezionale 1724/2022 Numero di raccolta generale 17444/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 necessiti perciò di prova specifica, il collegio reputa di rimettere la trattazione della controversia alla pubblica udienza. P.Q.M. Rinvia la trattazione della controversia all’udienza pubblica della I sezione civile. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 29.4.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] RG 7410/17 Forniconi-Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 5 F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I