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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 giugno 1975

Cassazione n. 44025/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 28 gennaio 2021 la Corte d'appello di Trieste ha respinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta privazione della libertà personale (custodia in carcere dal 27 settembre 2018 al 25 novembre 2018; arresti domiciliari dal 26 novembre 2018 al 25 marzo 2019).

La misura era stata disposta per la ritenuta sussistenza dei gravi indizi del reato di cui agli artt. 56, 110, 628, comma 3, n. 1 e n. 3 bis cod. pen.

«commesso in Trieste il 3 luglio 2017», reato dal quale Morleo è stato assolto, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., il 22 luglio 2019 con sentenza del G.i.p. del Tribunale di Trieste, irrevocabile 1'11 ottobre 2019.

2. La Corte di appello di Trieste ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessato ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. rilevando che egli è stato assolto per non aver commesso il fatto, non essendo emersa la sua presenza sul luogo in cui fu tentata la rapina, e tuttavia, come la sentenza di assoluzione ha confermato, quando il tentativo fu attuato, egli si trovava a Trieste ove era giunto il 10 luglio 2017 e da dove ripartì il successivo 3 luglio, in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ritenuti responsabili di quel reato.

L'ordinanza osserva che, secondo quanto emerso nel giudizio di cognizione: - Morleo si recò a Trieste il 1° luglio 2017 in compagnia di [OSCURATO:PERSONA]; - che egli accompagnò Polmone a far visita ad [OSCURATO:PERSONA] guidando l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA], di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; - che il 3 luglio egli fece ritorno a Brindisi (dove risiede), in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla guida di un'auto diversa, presa a noleggio da Battisti; - che egli ha giustificato il viaggio, durato in tutto tre giorni, con la necessità di guidare la macchina, atteso che Polmone, pur avendo la patente, non era in grado di farlo; - che egli ha sostenuto di aver utilizzato un'auto diversa per rientrare a Brindisi perché lasciò la macchina allo zio [OSCURATO:PERSONA], ma Boccadamo non è lo zio di Morleo e la macchina era intestata a [OSCURATO:PERSONA] sicché tale comportamento è privo di ragionevole spiegazione; - che, durante tutto il periodo della permanenza a Trieste, Morleo si accompagnò con soggetti pregiudicati per reati contro il patrimonio (non solo Boccadamo, ma anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]);- che, in data in data 20 novembre 2015, Morleo era stato identificato dai Carabinieri di Salò insieme a Polmone e Boccadamo nei pressi di un istituto bancario e in quella occasione risultò avere disponibilità di attrezzi atti allo scasso.

3. Contro l'ordinanza, Morleo ha proposto ricorso per mezzo del proprio difensore, deducendo erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen.

Sostiene il ricorrente che la Corte d'appello avrebbe mal interpretato la norma che stabilisce i presupposti per l'equa riparazione e avrebbe ritenuto configurabile la colpa grave senza individuare le specifiche regole di condotta che sarebbero state violate e senza spiegare la rilevanza causale di tale ipotizzata violazione rispetto all'applicazione della misura.

Sottolinea, in particolare, che non possono essere considerate sufficienti a tal fine la breve durata di un viaggio da Brindisi a Trieste, il fatto che quel viaggio non sia stato giustificato, e neppure la non veritiera affermazione dell'esistenza di un rapporto di parentela con Boccadamo.

Riferisce, in proposito, che Morleo è il cognato di [OSCURATO:PERSONA] e quest'ultimo è nipote acquisito di Boccaclamo.

Il difensore del ricorrente ricorda che, fin da subito, Morleo si è dichiarato estraneo al tentativo di rapina del quale è stato accusato e che, come risulta dal servizio di osservazione eseguito dagli operanti, egli non fu individuato tra coloro che il 2 luglio 2017 furono visti aggirarsi nelle adiacenze dell'istituto bancario.

Sostiene che il quadro indiziario era ab origine inidoneo a giustificare l'applicazione di una misura cautelare.

Quanto alla segnalazione del possesso di arnesi atti allo scasso, accertato a Salò nel 2015 (richiamata nell'ordinanza del 4 ottobre 2018 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Trieste ha confermato la misura disposta il 19 settembre 2018 dal G.i.p. del Tribunale di Pordenone dichiaratosi incompetente per territorio), la difesa sottolinea che si tratta di una vicenda diversa, non accertata giudizialmente, e dunque inidonea ad integrare un comportamento colposo ai sensi dell'art. 314 comma 1 cod. proc. pen. 4.

Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso.

Analoga richiesta è stata formulata con memoria in data 13 settembre 2022 dall'Avvocatura generale dello Stato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato.

2. Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare.

Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo, peraltro, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez.

U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606).

Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663).

3. La motivazione del provvedimento impugnato sviluppa, sotto il profilo logico, un ragionamento coerente con queste premesse, non contraddittorio e scevro dai vizi che gli vengono addebitati.

La Corte territoriale ricorda, infatti, che nel corso del viaggio da Brindisi a Trieste, come durante la permanenza a Trieste e nei dintorni del capoluogo giuliano, Morleo si accompagnò con soggetti pregiudicati per reati contro il patrimonio; che la frequentazione con gli stessi non era occasionale tanto che, già nel 2015 (come risulta da una annotazione di servizio dei Carabinieri di Salò citata nell'ordinanza del G.i.p. di Trieste), egli fu identificato in compagnia di Polmone e Boccadamo; che in quella occasione egli era in possesso di arnesi da scasso.

Tali circostanze obiettive non sono controverse: non lo è la frequentazione di Polmone, Boccadamo, Battisti e [OSCURATO:PERSONA], perché Morte° l'ha ammessa; non lo è la detenzione, accertata nel 2015, di arnesi atto allo scasso in una situazione in cui Morleo si accompagnava a Polmone e Boccadamo.

Una condotta quest'ultima che può ritenersi provata, senza necessità di alcun accertamento giudiziale, in virtù del carattere fidefacente dell'annotazione di servizio cui fa riferimento l'ordinanza impugnata.

Ed invero, la Corte di appello attribuisce rilievo a tale condotta non perché illecita o rilevante a fini penali, ma perché imprudente e • perciò significativa del carattere gravemente colposo della frequentazione di Morleo con Polmone e Boccadamo.

Si rammenta in proposito che, come più volte sottolineato da questa Corte di legittimità, le frequentazioni ambigue con coloro che fanno parte dì una consorteria dedita a traffici illeciti, che siano idonee ad essere oggettivamente interpretate come complicità, sono segni certamente sufficienti a creare la falsa rappresentazione del reato posta a fondamento del provvedimento cautelare.

Si tratta, invero, di condotte che, per la loro prossimità all'ambiente criminale, possono facilmente indurre l'apparenza della partecipazione al reato, e che, in quanto macroscopicamente imprudenti e causalmente connesse con la decisione adottata nei confronti dell'interessato, ben possono essere inquadrate nella colpa grave.

4. Le argomentazioni della Corte territoriale sul punto appaiono conformi al principio di autoresponsabílità - più volte richiamato in materia dalla Corte di legittimità - in ragione del quale la regola solidaristica sottesa al diritto all'equa riparazione, non può essere invocata in presenza di una condotta volta alla realizzazione di un evento voluto confliggente con una prescrizione di legge, ma neppure a fronte di una condotta consapevole che - valutata dal giudice della riparazione secondo le ordinarie regole di esperienza - sia tale da creare una situazione di allarme sociale che imponga l'intervento dell'autorità giudiziaria.

In questo senso, è gravemente colposo quel comportamento che, pur non integrando il reato, ponga in essere - per grave negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari - una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (cfr. Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637).

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come in dispositivo.

P.QM.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 gennaio 2021 la Corte d'appello di Trieste ha respinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta privazione della libertà personale (custodia in carcere dal 27 settembre 2018 al 25 novembre 2018; arresti domiciliari dal 26 novembre 2018 al 25 marzo 2019). La misura era stata disposta per la ritenuta sussistenza dei gravi indizi del reato di cui agli artt. 56, 110, 628, comma 3, n. 1 e n. 3 bis cod. pen. «commesso in Trieste il 3 luglio 2017», reato dal quale Morleo è stato assolto, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., il 22 luglio 2019 con sentenza del G.i.p. del Tribunale di Trieste, irrevocabile 1'11 ottobre 2019. 2. La Corte di appello di Trieste ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessato ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. rilevando che egli è stato assolto per non aver commesso il fatto, non essendo emersa la sua presenza sul luogo in cui fu tentata la rapina, e tuttavia, come la sentenza di assoluzione ha confermato, quando il tentativo fu attuato, egli si trovava a Trieste ove era giunto il 10 luglio 2017 e da dove ripartì il successivo 3 luglio, in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ritenuti responsabili di quel reato. L'ordinanza osserva che, secondo quanto emerso nel giudizio di cognizione: - Morleo si recò a Trieste il 1° luglio 2017 in compagnia di [OSCURATO:PERSONA]; - che egli accompagnò Polmone a far visita ad [OSCURATO:PERSONA] guidando l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA], di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; - che il 3 luglio egli fece ritorno a Brindisi (dove risiede), in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla guida di un'auto diversa, presa a noleggio da Battisti; - che egli ha giustificato il viaggio, durato in tutto tre giorni, con la necessità di guidare la macchina, atteso che Polmone, pur avendo la patente, non era in grado di farlo; - che egli ha sostenuto di aver utilizzato un'auto diversa per rientrare a Brindisi perché lasciò la macchina allo zio [OSCURATO:PERSONA], ma Boccadamo non è lo zio di Morleo e la macchina era intestata a [OSCURATO:PERSONA] sicché tale comportamento è privo di ragionevole spiegazione; - che, durante tutto il periodo della permanenza a Trieste, Morleo si accompagnò con soggetti pregiudicati per reati contro il patrimonio (non solo Boccadamo, ma anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]);- che, in data in data 20 novembre 2015, Morleo era stato identificato dai Carabinieri di Salò insieme a Polmone e Boccadamo nei pressi di un istituto bancario e in quella occasione risultò avere disponibilità di attrezzi atti allo scasso. 3. Contro l'ordinanza, Morleo ha proposto ricorso per mezzo del proprio difensore, deducendo erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. Sostiene il ricorrente che la Corte d'appello avrebbe mal interpretato la norma che stabilisce i presupposti per l'equa riparazione e avrebbe ritenuto configurabile la colpa grave senza individuare le specifiche regole di condotta che sarebbero state violate e senza spiegare la rilevanza causale di tale ipotizzata violazione rispetto all'applicazione della misura. Sottolinea, in particolare, che non possono essere considerate sufficienti a tal fine la breve durata di un viaggio da Brindisi a Trieste, il fatto che quel viaggio non sia stato giustificato, e neppure la non veritiera affermazione dell'esistenza di un rapporto di parentela con Boccadamo. Riferisce, in proposito, che Morleo è il cognato di [OSCURATO:PERSONA] e quest'ultimo è nipote acquisito di Boccaclamo. Il difensore del ricorrente ricorda che, fin da subito, Morleo si è dichiarato estraneo al tentativo di rapina del quale è stato accusato e che, come risulta dal servizio di osservazione eseguito dagli operanti, egli non fu individuato tra coloro che il 2 luglio 2017 furono visti aggirarsi nelle adiacenze dell'istituto bancario. Sostiene che il quadro indiziario era ab origine inidoneo a giustificare l'applicazione di una misura cautelare. Quanto alla segnalazione del possesso di arnesi atti allo scasso, accertato a Salò nel 2015 (richiamata nell'ordinanza del 4 ottobre 2018 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Trieste ha confermato la misura disposta il 19 settembre 2018 dal G.i.p. del Tribunale di Pordenone dichiaratosi incompetente per territorio), la difesa sottolinea che si tratta di una vicenda diversa, non accertata giudizialmente, e dunque inidonea ad integrare un comportamento colposo ai sensi dell'art. 314 comma 1 cod. proc. pen. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso. Analoga richiesta è stata formulata con memoria in data 13 settembre 2022 dall'Avvocatura generale dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato. 2. Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo, peraltro, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). 3. La motivazione del provvedimento impugnato sviluppa, sotto il profilo logico, un ragionamento coerente con queste premesse, non contraddittorio e scevro dai vizi che gli vengono addebitati. La Corte territoriale ricorda, infatti, che nel corso del viaggio da Brindisi a Trieste, come durante la permanenza a Trieste e nei dintorni del capoluogo giuliano, Morleo si accompagnò con soggetti pregiudicati per reati contro il patrimonio; che la frequentazione con gli stessi non era occasionale tanto che, già nel 2015 (come risulta da una annotazione di servizio dei Carabinieri di Salò citata nell'ordinanza del G.i.p. di Trieste), egli fu identificato in compagnia di Polmone e Boccadamo; che in quella occasione egli era in possesso di arnesi da scasso. Tali circostanze obiettive non sono controverse: non lo è la frequentazione di Polmone, Boccadamo, Battisti e [OSCURATO:PERSONA], perché Morte° l'ha ammessa; non lo è la detenzione, accertata nel 2015, di arnesi atto allo scasso in una situazione in cui Morleo si accompagnava a Polmone e Boccadamo. Una condotta quest'ultima che può ritenersi provata, senza necessità di alcun accertamento giudiziale, in virtù del carattere fidefacente dell'annotazione di servizio cui fa riferimento l'ordinanza impugnata. Ed invero, la Corte di appello attribuisce rilievo a tale condotta non perché illecita o rilevante a fini penali, ma perché imprudente e • perciò significativa del carattere gravemente colposo della frequentazione di Morleo con Polmone e Boccadamo. Si rammenta in proposito che, come più volte sottolineato da questa Corte di legittimità, le frequentazioni ambigue con coloro che fanno parte dì una consorteria dedita a traffici illeciti, che siano idonee ad essere oggettivamente interpretate come complicità, sono segni certamente sufficienti a creare la falsa rappresentazione del reato posta a fondamento del provvedimento cautelare. Si tratta, invero, di condotte che, per la loro prossimità all'ambiente criminale, possono facilmente indurre l'apparenza della partecipazione al reato, e che, in quanto macroscopicamente imprudenti e causalmente connesse con la decisione adottata nei confronti dell'interessato, ben possono essere inquadrate nella colpa grave. 4. Le argomentazioni della Corte territoriale sul punto appaiono conformi al principio di autoresponsabílità - più volte richiamato in materia dalla Corte di legittimità - in ragione del quale la regola solidaristica sottesa al diritto all'equa riparazione, non può essere invocata in presenza di una condotta volta alla realizzazione di un evento voluto confliggente con una prescrizione di legge, ma neppure a fronte di una condotta consapevole che - valutata dal giudice della riparazione secondo le ordinarie regole di esperienza - sia tale da creare una situazione di allarme sociale che imponga l'intervento dell'autorità giudiziaria. In questo senso, è gravemente colposo quel comportamento che, pur non integrando il reato, ponga in essere - per grave negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari - una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (cfr. Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637). 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come in dispositivo. P.QM. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente c
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