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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 15991/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23016/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese, giusta procura a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA], domiciliate per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già Società per la Gestione di Attività - [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Velletri, n. 35 -controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimata - avverso la sentenza del la Corte d ’a ppello di Napoli n. 6277 /20 19 , pubblicata in data23 dicembre 20 19 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 aprile2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso il precetto con il quale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in proprio e quale mandataria della Società per la [OSCURATO:SOCIETA]., gli aveva intimato il pagamento della somma di euro 1.176.177,92, oltre interessi, in forza del decreto ingiuntivo n. 1304/1994, emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] su istanza del [OSCURATO:SOCIETA]., e della sentenza n. 1616/1998, resa dallo stesso Tribunale, con la quale era stata respinta l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dallo stesso opponente e da [OSCURATO:PERSONA], quale fideiussore.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettò l’opposizione.

2. La sentenza, impugnata da [OSCURATO:PERSONA], venne confermata dalla Corte d’appello di Napolicon sentenza n. 4315/15 .

3. Tale pronuncia è stata impugnata per revocazione da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella dichiarata qualità dieredi di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduto.La Corte d’appello napoletana ha rigettato la revocazione.

Ha, preliminarmente, rilevato che le ricorrenti, pur assumendo di essere eredi di [OSCURATO:PERSONA], non avevano prodotto né all’atto della costituzione in giudizio, né nella fase di trattazione documentazione idonea a comprovare tale qualità; solo con la comparsa conclusionale avevano depositato il certificato di morte del de cuius ed il certificato di stato di famiglia, dal quale si evinceva che la Gravina era coniuge del de cuius, mentre la Gentile era la figlia, oltre all e rinunzie alla eredità degli altri due figli, ma tale produzione era tardiva e, come tale, inutilizzabile.

La Corte ha inoltre osservato che, anche a voler valorizzare il comportamento della controparte, che non aveva formulato alcuna eccezione sul punto, l’impugnazione era comunque da rigettare.

In particolare, ha disatteso il primo motivo del ricorso per revocazione, con il quale le ricorrenti, lamenta ndo che la sentenza d’appello era affetta da errore revocatorio nella parte in cui aveva ritenuto che, in primo grado, non fosse stato eccepito il difetto di titolarità sostanziale in capo alla società che aveva intimato il precetto, avevano fatto rilevare che nelle conclusioni dell’atto di opposizione a precetto era stato eccepito ‹‹il difetto di titolarità attiva del rapporto controverso››.

Sul punto, la Corte d’appello ha ritenuto insussistente l’errore di fatto denunciato , rilevando che le stesse ricorrenti non ponevano in discussione ‹‹ che la “diversa doglianza” formulata con l’atto di appello – attinente, secondo l’impostazione della sentenza gravata, alla titolarità sostanziale del credito – si connota[va] del carattere di novità››, ma si limitavano ad evidenziare che, nelle conclusioni dell’atto di opposizione a precetto, era stata formulata anche l’eccezione di difetto di titolarità del credito.

In sostanza, secondo la Corte territoriale, ‹‹la circostanza che nelle conclusioni dell’atto di opposizione a precetto vi sia soltanto un accenno al “difetto di titolarità attiva del rapporto controverso”, non vale[va] ad integrare l’errore di fatto revocatorio perché non consente di affermare né che il giudice di secondo grado non abbia rilevato tale contenuto dell’atto, né che sarebbe pervenuto ad una diversa conclusione, trattandosi comunque di una eccezione generica supportata da argomentazioni difensive svolte soltanto in fase di gravame››.

Ha parimenti ritenuto infondato il secondo motivo del ricorso per revocazione, con il quale le ricorrenti lamentava no che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] era stato amministratore della società debitrice [OSCURATO:SOCIETA]., e non solo fideiussore della stessa e che, ove fosse stato rilevato che non ricorreva in capo al Gentile la duplice qualità di garante e di amministratore, ‹‹ sarebbe stata accertata la liberazione del fideiussore ex art. 1955 cod. civ. in conseguenza del pregiudizio subito per la perdita del diritto di surroga e di regresso››.

La Corte d’appello, al riguardo,ha osservato che l’errore di fatto denunciato non era decisivo, poiché la sentenza impugnata era pervenuta al rigetto dell’eccezione di estinzione della fideiussione per fatto del creditore ex art. 1955 cod. civ. facendo leva su altre motivazioni.

Ha, infine, respinto il terzo motivo di ricorso per revocazione, con il quale le ricorrenti denunciavano che la sentenza d’appello era incorsa in errore per avere supposto che l’importo per il quale era stata prestata fideiussione non fosse stato oggetto di accertamento nella sentenza che aveva definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Il giudice della revocazione ha ritenuto insussistente l’errore di fatto perché la sentenza d’appello aveva correttamente rilevato che la sentenza che aveva definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ormai passata in giudicato, nel r espin gere l’opposizionee conferma re il decreto ingiuntivo , aveva esaminato solo in via di eccezione la questione del limite dell’importo delle fideiussioni, con la conseguenza che il credito dell’istituto bancario era quello accertato con il decreto monitorio ed il titolo giudiziale non poteva essere posto in discussionecon l’opposizione a precetto.

4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione della suddetta decisione, con cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

5. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

Fissata l’adunanza camerale del 1° dicembre 2022, le parti ricorrenti hannodepositato memoria ex art. 380 - bis .1. cod. proc. civ., con allegati documenti. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, con ordinanza interlocutoria depositata in data 29 dicembre 2022, ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa dell’esito del giudizio di revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ., proposto dalle ricorrenti avverso la sentenza n. 32137/19, con cui questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 4315/2015 della Corte d’appello di Napoli, a sua volta oggetto della domanda di revocazione definita da quella Corte territoriale con la sentenza oggetto dell’odierno gravame.

Fissata l’adunanza camerale del 4 aprile 2023, le ricorrenti hanno depositato, in data 24 marzo 2023, memoria ex art 380 - bis .1. cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla data della decisione.

Ragioni della decisione

1. Preliminarmente, deve darsi atto che questa Corte, con sentenza n. 7973/2023, pubblicata il 20 marzo 2023, ha rigettato il ricorso per revocazione exart. 391 - bis cod. proc. civ., proposto dalle odierne ricorrenti avverso la sentenza n. 32137 del 2019, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 4315 del 4 novembre 2015 emessa dalla Corte d’appello di Napoli.

Al riguardo, va osservato che la sentenza n. 32137 del 2019, limitandosi a dichiarare l’inammissibilità del ricorso per avere rilevato l’irreperibilità agli atti dei documenti che le ricorrenti assumevano di avere allegato a dimostrazione della qualità di eredi, costituisce pronuncia “in rito”, non avente contenuto decisorio, e dà luogo soltanto al giudicato formale, con la conseguenza che essa produce effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito è stata emanata e non è, pertanto,idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale (Cass. sez. 3, 16/12/2014, n. 26377; Cass., sez. 3, 19/05/2021, n. 13603).

Infatti, la sentenza che ha definito il ricorso per cassazionenon ha esaminato e deciso sulla questione di merito della sussistenza della qualità di eredi e , pertanto, quella decisione , pur a fronte della definitività, in quel giudizio, dell’accertata carenza di prova documentale a suppor to di tale qualità , non può pregiudicare, né vincolare la decisione del presente ricorso , proposto avverso la sentenza pronunciata a seguito di ricorso per revocazione, perché l’errore di fatto qui prospettato con riguardo al difetto di prova della qualità di eredi , rilevato nella sentenza in questa sede impugnata, non può prescindere dall’esame della documentazione versata nel distinto ed autonomo giudizio di revocazione.

2. Passando all’esame del ricorso, con il primo motivo, rubricato: ‹‹Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. , degli artt. 110, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.››, le ricorrent i sostengono che, sebbene il giudice della revocazione abbia esaminato l’atto di impugnazione rigettandolo nel merito, come si evince dal dispositivo della sentenza, tuttavia, nella motivazione della decisione ha, implicitamente, affermato l’inammissibilità del mezzo di impugnazione per difetto di prova della qualità di eredi, rilevando la tardività del deposito della documentazione anagrafica del de cuius.

Evidenziano , al riguardo, che i documenti non eran o stati tardivamente prodotti con la comparsa conclusionale, perché già in precedenza allegati alla domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato , depositata in data 17 gennaio 2018 nel giudizio di revocazione, e che , in ogni caso, la qualità di eredi non era stata contestata dalla società [OSCURATO:SOCIETA].

3. Con il secondo motivo deducono la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 300 e 331 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. e nullità della sentenza.

Fanno rilevare che in primo grado [OSCURATO:PERSONA] era stato rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA], il quale, nel giudizio di revocazione, si era costituito nell’interesse delle odierne ricorrenti; di conseguenza, la Corte di merito, quand’anche avesse voluto ritenere non provata la qualità di eredi in capo alle appellanti, avrebbe dovuto considerare la dichiarazione resa dal procuratore nell’atto di costituzione, notificato alla controparte, quale atto di impulso del difensore ai fini dell’immediata interruzione del processo, ai sensi dell’art. 300 cod. proc. civ.4.

Con il terzo motivo, deducendo la ‹‹ violazion e e falsa applicazione dell’art. 394, n. 4 e dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c.- Violazione dell’art. 132 c.p.c. – Motivazione contraddittoria, perplessa ed incomprensibile in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. ›› , le ricorrenti censurano la decisione gravata nella parte in cui ha affermato che non sussiste errore di fatto revocatorio con riguardo alla statuizione di novità dell’eccezione di difetto di legittimazione sostanziale del creditore procedente.

Ribadiscono che con l’atto di citazione in opposizione al precetto [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato il difetto di legittimazione attiva della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in proprio e nella dedotta qualità di mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., nella duplice accezione di carenza di legittimazione formale (legittimatio ad causam) e sostanziale, come chiaramente emergeva dalle conclusioni dell’atto difensivo; l’eccezione era stata poi reiterata e meglio precisata nelle memorie depositate in corso di causa, ma il giudice di primo grado, pur da ndo atto che l’opponente aveva contestato la legittimazione attiva della società opposta, si era limitato ad affermare che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva incorporato [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 2002 sotto il vigore dell’art. 2504-bis cod. civ., omettendo di esaminare l’eccezione afferente il difetto di titolarità attiva del rapporto controverso in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] le ricorrenti ricordando che la Corte d’appello, pronunciandosi sul primo motivo di gravame con cui si denunciava il vizio di omessa pronuncia, aveva affermato che tale doglianza, attenendo al merito, risultava tardivamente avanzata solo con l’atto di appello.

Tale ultima pronuncia era stata impugnata per revocazione al fine di far rilevare la rituale proposizione , in primo grado, dell’eccezione.

Deducono, quindi, che i l ragionamento che h a condotto il giudice della revocazione ad escludere la sussistenza dell’errore revocatorio sarebbe errato perché la prova della svista materiale in cui era incorso il giudice di appello è dato proprio dal mancato rilievo dell’eccezione già sollevata in primo grado.

5. Con il quarto motivo denunciano la ‹‹ Violazione e falsa applicazione dell’art. 395 n. 4 c.p.c. e dell’art. 1955 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 c.p.c.- Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.›› e censurano la sentenza impugnata là dove, pur avendo accertato l’esistenza del denunciato errore revocatorio, ha affermato che tale errore non fosse decisivo .

Sostengono le ricorrenti che tale decisione sarebbe errata in quanto il giudice della revocazione non ha considerato che la sentenza n. 4315/2015 era stata impugnata con ricorso per cassazionee non era, quindi, definitiva.

Peraltro, proseguono le ricorrenti, il giudice della revocazione aveva omesso pure di considerare un fatto decisivo per il giudizi o rappresentato dal comportamento commissivo del creditore che, agendo per il recupero del credito nei confronti del debitore principale, aveva determinato, per sua colpa, un pregiudizio giuridico (oltre che economico) consistente nella definitiva perdita del diritto di surroga e regresso del fideiussore nei confronti del debitore principale, cosicché il riferimento alla ‹‹ mera inazione ›› o al ‹‹mancato assolvimento di un onere››, rinvenibile nei principi di diritto enunciati dalle pronunce (Cass., n. 9634/03 e Cass ., n. 4546/78) richiamate dalla sentenza n. 4315/2015, non era pertinente.

6. Con il quinto motivo si deduce la ‹‹ Violazione e falsa applicazione dell’art. 395 n. 4 e n. 5 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.››.

Assumono le ricorrenti che la sentenza impugnata merita di essere cassata nella parte in cui ha affermato che il limite di importo della fideiussione omnibus prestata dai coniugi Gentile e Gravina con atto del 22 gennaio 1990 e successiva integrazione del 15 gennaio 1993 sarebbe stato accertatodalla sentenza n. 4315/2015 solo in via incidentale e senza alcuna efficacia di giudicato.

Sostengono, al contrario, che, alla luce delle emergenze processuali, il limite di importo della garanzia fideiussoria era stato rilevato dal giudice proprio in sede di accertamento della validità ed efficacia della fideiussione ai sensi della legge n. 15 del 1992 e, quindi, con efficacia di giudicato.

7. Il primo motivo è infondato.

7.1. Varrà, in linea generale, premettere che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità,quello secondo il quale colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudizio pendente, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., per mezzo delle produzioni documentali consentite, oltre che del decesso della parte originaria, anche della qualità di erede di quest’ultima.

In difetto , il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare, nessun rilievo assumendo la mancata contestazione di tale legittimazione ad opera della controparte, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio (Cass., sez.

L, 27/01/2011, n. 1943; Cass., sez. 2, 29/01/2013, n. 2046; Cass. , sez. 1, 02/03/2016, n. 4116; Cass., sez. 6 - 3, 21/06/2017, n. 15414 ; Cass., sez. 6-3, 10/05/2018, n. 11276).

A tal fine, non è sufficiente la denuncia di successione, che ha valore solo fiscale e che fornisce un mero elemento indiziario liberamente valutabile dal giudice (Cass., sez. 3, 19/12/1978, n. 6103; Cass., sez.

U, 29/05/2014, n. 12065, in tema di inidoneità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a comprovare la qualità di erede), ma occorre produrre, oltre al certificato di morte comprovante l’avvenuto decesso del de cuius , anche la documentazione anagrafica attestante la relazione parentale ed i fatti da cui deriva quella qualità.

Il riscontro documentale va fornito non oltre la precisazione delle conclusioni e la rimessione della causa al collegio, ossia quando la trattazione orale della causa non è stata ancora chiusa e, pertanto, quando sulla prodotta documentazione possa compiutamente svolgersi il doveroso dibattito e contraddittorio processuale, eventualmente tramite la richiesta di termine per potere esaminare i nuovi atti e replicarvi; con la conseguenza che la produzione documentale attuata con il deposito della comparsa conclusionale si rivela tardiva e, quindi, inammissibile (Cass., sez. 1, 04/12/2014, n. 25655).

7.2. Posto ciò, le ricorrenti sostengono in questa sede – e lo ribadiscono anche con la memoria illustrativa depositata in data 18 novembre 2022 - che il certificato di morte di [OSCURATO:PERSONA], rilasciato dal Comune di Caserta in data 8 settembre 2015, e lo stato di famiglia storico di [OSCURATO:PERSONA], rilasciato dal Comune di Caserta in data 7 novembre 2016, dai quali dovrebbe desumersi la sussistenza della legittimazione ad agire, negata dalla sentenza qui impugnata, sono stati allegati alla domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e sono stati ritualmente depositati nel fascicolo del giudizio di revocazione (iscritto al n. 5246/2016) della Corte d’appello di Napoli in data 17 gennaio 2018, come s i evincerebbe dalla copia autentica degli atti estratta dal fascicolo telematico, depositata agli atti del presente giudizio ex art. 372 cod. proc. civ.

7.3. Si osserva, al riguardo, che, sebbene ne l fascicoletto degli atti e documenti depositati ex art. 372 cod. proc. civ. risulti prodotta copia del provvedimento, assunto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli in data 22 novembre 2016, prot. 9828/2016, di ammissione di [OSCURATO:PERSONA] al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, nonché copia del certificato di morte di [OSCURATO:PERSONA] e del certificato di stato di famiglia del Comune di Caserta del 7 novembre 2016, da tale produzione non è dato ricavare chei documenti attestanti la qualità di ered e siano stati effettivamente allegati alla predetta delibera e depositati, nel corso del giudizio svoltosi dinanzi alla Corte d’appello di Napoli, nel fascicolo telematicoin data 17 gennaio 2018.

A diversa conclusione non si perviene neppure in esito all’esame della documentazione prodotta a questa Corte nel fascicolo telematico, unitamente alla memoria illustrativa depositata in data 18 novembre 2022, come chiaramente emerge dall’elenco dei documenti ad essa allegati (1.

Ricorso per cassazione notificato a mezzo posta certificata in data 25 agosto 2020 con relative ricevute di accettazione e consegna con attestazione di conformità all’originale;

2. Delibere di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del COA di Napoli del 16 settembre 2020 con attestazione di conformità;

3. Ricorso per revocazione ex art. 391 - bis e 395 n. 4 c.p.c. avverso la sentenza n. 31137/2019 della Corte di cassazione;

4. Ordinanza n. 41505/21 della Corte di cassazione;

5. verbale di udienza del 28 giugno 2022 della Corte di appello di Napoli relativo al ricorso iscritto al n. 2271/2018 r.g. con attestazione di conformità): in particolare, non risultando dal documento descritto al n. 2 dell’elenco che ad esso fossero state allegate od accluse le ulteriori e diverse specifiche documentazioni comprovanti l’allegata qualità, solo presupposte dalla successiva delibera di ammissione, indispensabili ai fini della prova dell’allegata successione anche e soprattutto ai fini delgravame.

7.4. Piuttosto, come rilevato dalla Corte d’appello con la sentenza in questa sede impugnata, soltanto con il deposito della comparsa conclusionale, avvenuto telematicamente in data 12 novembre 2019, al fine di supportare la dichiarata qualità di coniuge superstite e di figlia del de cuius [OSCURATO:PERSONA], le odierne ricorrenti hanno , per la prima volta,dichiarato di deposita re agli atti del giudizio il certificato di morte ed il certificato di stato di famiglia storico, rilasciati dal Comune di Caserta.

Trattasi, come è evidente, di una produzione documentale tardiva, come tale non utilizzabile ai fini della dimostrazione della successione delle ricorrenti nella posizione dell’originario opponente, come, del tutto correttamente, rilevato dalla Corte d’appello ( Cass., sez.

L, 27/06/2006, n. 14784; Cass., sez.

L, 21/03/2006, n. 6238).

La sentenza impugnata si pone, dunque, in linea con la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, che esige che la documentazione comprovante la qualità di eredi debba essere tempestivamente prodotta in giudizio, in modo che possano averne legale conoscenza anche le controparti,a tutela del contraddittorio.

Da tanto discende che, non avendo le odierne ricorrenti fornito rituale prova dell ’allegata qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata si sottrae alle censure ad essa rivolte con il mezzo in esame.

Dal rilievo dell’infondatezza del primo motivo di ricorso non può che derivare il rigetto del ricorso, essendo rimasto indimostrato uno dei fatti costitutivi deldiritto di agire.

Gli altri motivi vanno, per quanto possa occorrere, qualificati assorbiti: a parte la considerazione che non può logicamente predicarsi l’idoneità della costituzione in prosecuzione ad opera del medesimo procuratore proprio perché non viè prova che coloro che si erano costituite fossero a tanto legittimate, quanto meno perché non può esaminarsi alcuna ulteriore questione logicamente successiva alla statuizione di inammissibilità dell’appello (per tutte: Cass., sez.

U, 20/02/2007, n. 3840 – Rv. 595555) derivante dalla preclusiva carenza di valida o rituale prova della legittimazione a proporlo.

8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono, in relazione al valore della controversia,la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.

M. La Corte rigetta il ricorso.

Condanna le ricorrenti al pagamento, in solido, in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 14.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23016/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese, giusta procura a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA], domiciliate per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già Società per la Gestione di Attività - [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Velletri, n. 35 -controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimata - avverso la sentenza del la Corte d ’a ppello di Napoli n. 6277 /20 19 , pubblicata in data23 dicembre 20 19 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 aprile2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso il precetto con il quale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in proprio e quale mandataria della Società per la [OSCURATO:SOCIETA]., gli aveva intimato il pagamento della somma di euro 1.176.177,92, oltre interessi, in forza del decreto ingiuntivo n. 1304/1994, emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] su istanza del [OSCURATO:SOCIETA]., e della sentenza n. 1616/1998, resa dallo stesso Tribunale, con la quale era stata respinta l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dallo stesso opponente e da [OSCURATO:PERSONA], quale fideiussore. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettò l’opposizione. 2. La sentenza, impugnata da [OSCURATO:PERSONA], venne confermata dalla Corte d’appello di Napolicon sentenza n. 4315/15 . 3. Tale pronuncia è stata impugnata per revocazione da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella dichiarata qualità dieredi di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduto.La Corte d’appello napoletana ha rigettato la revocazione. Ha, preliminarmente, rilevato che le ricorrenti, pur assumendo di essere eredi di [OSCURATO:PERSONA], non avevano prodotto né all’atto della costituzione in giudizio, né nella fase di trattazione documentazione idonea a comprovare tale qualità; solo con la comparsa conclusionale avevano depositato il certificato di morte del de cuius ed il certificato di stato di famiglia, dal quale si evinceva che la Gravina era coniuge del de cuius, mentre la Gentile era la figlia, oltre all e rinunzie alla eredità degli altri due figli, ma tale produzione era tardiva e, come tale, inutilizzabile. La Corte ha inoltre osservato che, anche a voler valorizzare il comportamento della controparte, che non aveva formulato alcuna eccezione sul punto, l’impugnazione era comunque da rigettare. In particolare, ha disatteso il primo motivo del ricorso per revocazione, con il quale le ricorrenti, lamenta ndo che la sentenza d’appello era affetta da errore revocatorio nella parte in cui aveva ritenuto che, in primo grado, non fosse stato eccepito il difetto di titolarità sostanziale in capo alla società che aveva intimato il precetto, avevano fatto rilevare che nelle conclusioni dell’atto di opposizione a precetto era stato eccepito ‹‹il difetto di titolarità attiva del rapporto controverso››. Sul punto, la Corte d’appello ha ritenuto insussistente l’errore di fatto denunciato , rilevando che le stesse ricorrenti non ponevano in discussione ‹‹ che la “diversa doglianza” formulata con l’atto di appello – attinente, secondo l’impostazione della sentenza gravata, alla titolarità sostanziale del credito – si connota[va] del carattere di novità››, ma si limitavano ad evidenziare che, nelle conclusioni dell’atto di opposizione a precetto, era stata formulata anche l’eccezione di difetto di titolarità del credito. In sostanza, secondo la Corte territoriale, ‹‹la circostanza che nelle conclusioni dell’atto di opposizione a precetto vi sia soltanto un accenno al “difetto di titolarità attiva del rapporto controverso”, non vale[va] ad integrare l’errore di fatto revocatorio perché non consente di affermare né che il giudice di secondo grado non abbia rilevato tale contenuto dell’atto, né che sarebbe pervenuto ad una diversa conclusione, trattandosi comunque di una eccezione generica supportata da argomentazioni difensive svolte soltanto in fase di gravame››. Ha parimenti ritenuto infondato il secondo motivo del ricorso per revocazione, con il quale le ricorrenti lamentava no che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] era stato amministratore della società debitrice [OSCURATO:SOCIETA]., e non solo fideiussore della stessa e che, ove fosse stato rilevato che non ricorreva in capo al Gentile la duplice qualità di garante e di amministratore, ‹‹ sarebbe stata accertata la liberazione del fideiussore ex art. 1955 cod. civ. in conseguenza del pregiudizio subito per la perdita del diritto di surroga e di regresso››. La Corte d’appello, al riguardo,ha osservato che l’errore di fatto denunciato non era decisivo, poiché la sentenza impugnata era pervenuta al rigetto dell’eccezione di estinzione della fideiussione per fatto del creditore ex art. 1955 cod. civ. facendo leva su altre motivazioni. Ha, infine, respinto il terzo motivo di ricorso per revocazione, con il quale le ricorrenti denunciavano che la sentenza d’appello era incorsa in errore per avere supposto che l’importo per il quale era stata prestata fideiussione non fosse stato oggetto di accertamento nella sentenza che aveva definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il giudice della revocazione ha ritenuto insussistente l’errore di fatto perché la sentenza d’appello aveva correttamente rilevato che la sentenza che aveva definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ormai passata in giudicato, nel r espin gere l’opposizionee conferma re il decreto ingiuntivo , aveva esaminato solo in via di eccezione la questione del limite dell’importo delle fideiussioni, con la conseguenza che il credito dell’istituto bancario era quello accertato con il decreto monitorio ed il titolo giudiziale non poteva essere posto in discussionecon l’opposizione a precetto. 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione della suddetta decisione, con cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede. 5. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Fissata l’adunanza camerale del 1° dicembre 2022, le parti ricorrenti hannodepositato memoria ex art. 380 - bis .1. cod. proc. civ., con allegati documenti. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, con ordinanza interlocutoria depositata in data 29 dicembre 2022, ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa dell’esito del giudizio di revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ., proposto dalle ricorrenti avverso la sentenza n. 32137/19, con cui questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 4315/2015 della Corte d’appello di Napoli, a sua volta oggetto della domanda di revocazione definita da quella Corte territoriale con la sentenza oggetto dell’odierno gravame. Fissata l’adunanza camerale del 4 aprile 2023, le ricorrenti hanno depositato, in data 24 marzo 2023, memoria ex art 380 - bis .1. cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente, deve darsi atto che questa Corte, con sentenza n. 7973/2023, pubblicata il 20 marzo 2023, ha rigettato il ricorso per revocazione exart. 391 - bis cod. proc. civ., proposto dalle odierne ricorrenti avverso la sentenza n. 32137 del 2019, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 4315 del 4 novembre 2015 emessa dalla Corte d’appello di Napoli. Al riguardo, va osservato che la sentenza n. 32137 del 2019, limitandosi a dichiarare l’inammissibilità del ricorso per avere rilevato l’irreperibilità agli atti dei documenti che le ricorrenti assumevano di avere allegato a dimostrazione della qualità di eredi, costituisce pronuncia “in rito”, non avente contenuto decisorio, e dà luogo soltanto al giudicato formale, con la conseguenza che essa produce effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito è stata emanata e non è, pertanto,idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale (Cass. sez. 3, 16/12/2014, n. 26377; Cass., sez. 3, 19/05/2021, n. 13603). Infatti, la sentenza che ha definito il ricorso per cassazionenon ha esaminato e deciso sulla questione di merito della sussistenza della qualità di eredi e , pertanto, quella decisione , pur a fronte della definitività, in quel giudizio, dell’accertata carenza di prova documentale a suppor to di tale qualità , non può pregiudicare, né vincolare la decisione del presente ricorso , proposto avverso la sentenza pronunciata a seguito di ricorso per revocazione, perché l’errore di fatto qui prospettato con riguardo al difetto di prova della qualità di eredi , rilevato nella sentenza in questa sede impugnata, non può prescindere dall’esame della documentazione versata nel distinto ed autonomo giudizio di revocazione. 2. Passando all’esame del ricorso, con il primo motivo, rubricato: ‹‹Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. , degli artt. 110, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.››, le ricorrent i sostengono che, sebbene il giudice della revocazione abbia esaminato l’atto di impugnazione rigettandolo nel merito, come si evince dal dispositivo della sentenza, tuttavia, nella motivazione della decisione ha, implicitamente, affermato l’inammissibilità del mezzo di impugnazione per difetto di prova della qualità di eredi, rilevando la tardività del deposito della documentazione anagrafica del de cuius. Evidenziano , al riguardo, che i documenti non eran o stati tardivamente prodotti con la comparsa conclusionale, perché già in precedenza allegati alla domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato , depositata in data 17 gennaio 2018 nel giudizio di revocazione, e che , in ogni caso, la qualità di eredi non era stata contestata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Con il secondo motivo deducono la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 300 e 331 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. e nullità della sentenza. Fanno rilevare che in primo grado [OSCURATO:PERSONA] era stato rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA], il quale, nel giudizio di revocazione, si era costituito nell’interesse delle odierne ricorrenti; di conseguenza, la Corte di merito, quand’anche avesse voluto ritenere non provata la qualità di eredi in capo alle appellanti, avrebbe dovuto considerare la dichiarazione resa dal procuratore nell’atto di costituzione, notificato alla controparte, quale atto di impulso del difensore ai fini dell’immediata interruzione del processo, ai sensi dell’art. 300 cod. proc. civ.4. Con il terzo motivo, deducendo la ‹‹ violazion e e falsa applicazione dell’art. 394, n. 4 e dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c.- Violazione dell’art. 132 c.p.c. – Motivazione contraddittoria, perplessa ed incomprensibile in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. ›› , le ricorrenti censurano la decisione gravata nella parte in cui ha affermato che non sussiste errore di fatto revocatorio con riguardo alla statuizione di novità dell’eccezione di difetto di legittimazione sostanziale del creditore procedente. Ribadiscono che con l’atto di citazione in opposizione al precetto [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato il difetto di legittimazione attiva della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in proprio e nella dedotta qualità di mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., nella duplice accezione di carenza di legittimazione formale (legittimatio ad causam) e sostanziale, come chiaramente emergeva dalle conclusioni dell’atto difensivo; l’eccezione era stata poi reiterata e meglio precisata nelle memorie depositate in corso di causa, ma il giudice di primo grado, pur da ndo atto che l’opponente aveva contestato la legittimazione attiva della società opposta, si era limitato ad affermare che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva incorporato [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 2002 sotto il vigore dell’art. 2504-bis cod. civ., omettendo di esaminare l’eccezione afferente il difetto di titolarità attiva del rapporto controverso in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] le ricorrenti ricordando che la Corte d’appello, pronunciandosi sul primo motivo di gravame con cui si denunciava il vizio di omessa pronuncia, aveva affermato che tale doglianza, attenendo al merito, risultava tardivamente avanzata solo con l’atto di appello. Tale ultima pronuncia era stata impugnata per revocazione al fine di far rilevare la rituale proposizione , in primo grado, dell’eccezione. Deducono, quindi, che i l ragionamento che h a condotto il giudice della revocazione ad escludere la sussistenza dell’errore revocatorio sarebbe errato perché la prova della svista materiale in cui era incorso il giudice di appello è dato proprio dal mancato rilievo dell’eccezione già sollevata in primo grado. 5. Con il quarto motivo denunciano la ‹‹ Violazione e falsa applicazione dell’art. 395 n. 4 c.p.c. e dell’art. 1955 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 c.p.c.- Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.›› e censurano la sentenza impugnata là dove, pur avendo accertato l’esistenza del denunciato errore revocatorio, ha affermato che tale errore non fosse decisivo . Sostengono le ricorrenti che tale decisione sarebbe errata in quanto il giudice della revocazione non ha considerato che la sentenza n. 4315/2015 era stata impugnata con ricorso per cassazionee non era, quindi, definitiva. Peraltro, proseguono le ricorrenti, il giudice della revocazione aveva omesso pure di considerare un fatto decisivo per il giudizi o rappresentato dal comportamento commissivo del creditore che, agendo per il recupero del credito nei confronti del debitore principale, aveva determinato, per sua colpa, un pregiudizio giuridico (oltre che economico) consistente nella definitiva perdita del diritto di surroga e regresso del fideiussore nei confronti del debitore principale, cosicché il riferimento alla ‹‹ mera inazione ›› o al ‹‹mancato assolvimento di un onere››, rinvenibile nei principi di diritto enunciati dalle pronunce (Cass., n. 9634/03 e Cass ., n. 4546/78) richiamate dalla sentenza n. 4315/2015, non era pertinente. 6. Con il quinto motivo si deduce la ‹‹ Violazione e falsa applicazione dell’art. 395 n. 4 e n. 5 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.››. Assumono le ricorrenti che la sentenza impugnata merita di essere cassata nella parte in cui ha affermato che il limite di importo della fideiussione omnibus prestata dai coniugi Gentile e Gravina con atto del 22 gennaio 1990 e successiva integrazione del 15 gennaio 1993 sarebbe stato accertatodalla sentenza n. 4315/2015 solo in via incidentale e senza alcuna efficacia di giudicato. Sostengono, al contrario, che, alla luce delle emergenze processuali, il limite di importo della garanzia fideiussoria era stato rilevato dal giudice proprio in sede di accertamento della validità ed efficacia della fideiussione ai sensi della legge n. 15 del 1992 e, quindi, con efficacia di giudicato. 7. Il primo motivo è infondato. 7.1. Varrà, in linea generale, premettere che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità,quello secondo il quale colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudizio pendente, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., per mezzo delle produzioni documentali consentite, oltre che del decesso della parte originaria, anche della qualità di erede di quest’ultima. In difetto , il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare, nessun rilievo assumendo la mancata contestazione di tale legittimazione ad opera della controparte, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio (Cass., sez. L, 27/01/2011, n. 1943; Cass., sez. 2, 29/01/2013, n. 2046; Cass. , sez. 1, 02/03/2016, n. 4116; Cass., sez. 6 - 3, 21/06/2017, n. 15414 ; Cass., sez. 6-3, 10/05/2018, n. 11276). A tal fine, non è sufficiente la denuncia di successione, che ha valore solo fiscale e che fornisce un mero elemento indiziario liberamente valutabile dal giudice (Cass., sez. 3, 19/12/1978, n. 6103; Cass., sez. U, 29/05/2014, n. 12065, in tema di inidoneità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a comprovare la qualità di erede), ma occorre produrre, oltre al certificato di morte comprovante l’avvenuto decesso del de cuius , anche la documentazione anagrafica attestante la relazione parentale ed i fatti da cui deriva quella qualità. Il riscontro documentale va fornito non oltre la precisazione delle conclusioni e la rimessione della causa al collegio, ossia quando la trattazione orale della causa non è stata ancora chiusa e, pertanto, quando sulla prodotta documentazione possa compiutamente svolgersi il doveroso dibattito e contraddittorio processuale, eventualmente tramite la richiesta di termine per potere esaminare i nuovi atti e replicarvi; con la conseguenza che la produzione documentale attuata con il deposito della comparsa conclusionale si rivela tardiva e, quindi, inammissibile (Cass., sez. 1, 04/12/2014, n. 25655). 7.2. Posto ciò, le ricorrenti sostengono in questa sede – e lo ribadiscono anche con la memoria illustrativa depositata in data 18 novembre 2022 - che il certificato di morte di [OSCURATO:PERSONA], rilasciato dal Comune di Caserta in data 8 settembre 2015, e lo stato di famiglia storico di [OSCURATO:PERSONA], rilasciato dal Comune di Caserta in data 7 novembre 2016, dai quali dovrebbe desumersi la sussistenza della legittimazione ad agire, negata dalla sentenza qui impugnata, sono stati allegati alla domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e sono stati ritualmente depositati nel fascicolo del giudizio di revocazione (iscritto al n. 5246/2016) della Corte d’appello di Napoli in data 17 gennaio 2018, come s i evincerebbe dalla copia autentica degli atti estratta dal fascicolo telematico, depositata agli atti del presente giudizio ex art. 372 cod. proc. civ. 7.3. Si osserva, al riguardo, che, sebbene ne l fascicoletto degli atti e documenti depositati ex art. 372 cod. proc. civ. risulti prodotta copia del provvedimento, assunto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli in data 22 novembre 2016, prot. 9828/2016, di ammissione di [OSCURATO:PERSONA] al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, nonché copia del certificato di morte di [OSCURATO:PERSONA] e del certificato di stato di famiglia del Comune di Caserta del 7 novembre 2016, da tale produzione non è dato ricavare chei documenti attestanti la qualità di ered e siano stati effettivamente allegati alla predetta delibera e depositati, nel corso del giudizio svoltosi dinanzi alla Corte d’appello di Napoli, nel fascicolo telematicoin data 17 gennaio 2018. A diversa conclusione non si perviene neppure in esito all’esame della documentazione prodotta a questa Corte nel fascicolo telematico, unitamente alla memoria illustrativa depositata in data 18 novembre 2022, come chiaramente emerge dall’elenco dei documenti ad essa allegati (1. Ricorso per cassazione notificato a mezzo posta certificata in data 25 agosto 2020 con relative ricevute di accettazione e consegna con attestazione di conformità all’originale; 2. Delibere di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del COA di Napoli del 16 settembre 2020 con attestazione di conformità; 3. Ricorso per revocazione ex art. 391 - bis e 395 n. 4 c.p.c. avverso la sentenza n. 31137/2019 della Corte di cassazione; 4. Ordinanza n. 41505/21 della Corte di cassazione; 5. verbale di udienza del 28 giugno 2022 della Corte di appello di Napoli relativo al ricorso iscritto al n. 2271/2018 r.g. con attestazione di conformità): in particolare, non risultando dal documento descritto al n. 2 dell’elenco che ad esso fossero state allegate od accluse le ulteriori e diverse specifiche documentazioni comprovanti l’allegata qualità, solo presupposte dalla successiva delibera di ammissione, indispensabili ai fini della prova dell’allegata successione anche e soprattutto ai fini delgravame. 7.4. Piuttosto, come rilevato dalla Corte d’appello con la sentenza in questa sede impugnata, soltanto con il deposito della comparsa conclusionale, avvenuto telematicamente in data 12 novembre 2019, al fine di supportare la dichiarata qualità di coniuge superstite e di figlia del de cuius [OSCURATO:PERSONA], le odierne ricorrenti hanno , per la prima volta,dichiarato di deposita re agli atti del giudizio il certificato di morte ed il certificato di stato di famiglia storico, rilasciati dal Comune di Caserta. Trattasi, come è evidente, di una produzione documentale tardiva, come tale non utilizzabile ai fini della dimostrazione della successione delle ricorrenti nella posizione dell’originario opponente, come, del tutto correttamente, rilevato dalla Corte d’appello ( Cass., sez. L, 27/06/2006, n. 14784; Cass., sez. L, 21/03/2006, n. 6238). La sentenza impugnata si pone, dunque, in linea con la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, che esige che la documentazione comprovante la qualità di eredi debba essere tempestivamente prodotta in giudizio, in modo che possano averne legale conoscenza anche le controparti,a tutela del contraddittorio. Da tanto discende che, non avendo le odierne ricorrenti fornito rituale prova dell ’allegata qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata si sottrae alle censure ad essa rivolte con il mezzo in esame. Dal rilievo dell’infondatezza del primo motivo di ricorso non può che derivare il rigetto del ricorso, essendo rimasto indimostrato uno dei fatti costitutivi deldiritto di agire. Gli altri motivi vanno, per quanto possa occorrere, qualificati assorbiti: a parte la considerazione che non può logicamente predicarsi l’idoneità della costituzione in prosecuzione ad opera del medesimo procuratore proprio perché non viè prova che coloro che si erano costituite fossero a tanto legittimate, quanto meno perché non può esaminarsi alcuna ulteriore questione logicamente successiva alla statuizione di inammissibilità dell’appello (per tutte: Cass., sez. U, 20/02/2007, n. 3840 – Rv. 595555) derivante dalla preclusiva carenza di valida o rituale prova della legittimazione a proporlo. 8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono, in relazione al valore della controversia,la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento, in solido, in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 14.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115
Decreto Cassazione n. 15991/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris