CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 04553/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 11915/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.25, ha eletto domicilio; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso gli uffici dell’Avvocatura regionale; -controricorrente - e RED Passion di PALMINI Daniela ([OSCURATO:PARTITA_IVA]) e Autorità d’Ambito n. 1 [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro –tempore; R.G.N. 11915/18 C.C.17/01/2023 Somministrazione –Acqua potabile –Rapporto utenza –Manleva verso la Regione -intimati - avversola sentenza del Tribunale di Viterbo n. 1002/2017, pubblicata il 10 ottobre 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 gennaio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con atto di citazione notificato il 28 gennaio 2014, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]., quale società partecipata dalla Provincia di Viterbo e dai relativi Comuni nonché gestore del S.I.I. ([OSCURATO:PERSONA]) nello stesso Ambito territoriale ottimale n. 1 [OSCURATO:PERSONA] – Viterbo, al fine di sentire condannare la convenuta: a) al pagamento della somma complessiva di euro 2.590,00, corrispondente all’importo corrisposto per l’installazione del dearsenificatore; b) nonché al pagamento della somma di euro 2.000,00, a titolo di danni morali comunque subiti dall’attrice per non aver usufruito del servizio previsto a carico di parte convenuta, così come per legge, nonché all’esito di una liquidazione in via equitativa, anche in considerazione delle spese future da sostenere, connesse alla manutenzione del dearsenificatore installato, alla sostituzione dei filtri necessari e all’uso della corrente elettrica. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale resisteva alla domanda avversaria, sollevando, in via pregiudiziale, le eccezioni di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e di carenza della propria legittimazione passiva; nel merito, contestava la fondatezza della domanda di parte attrice e formulava istanza di autorizzazione alla chiamata in causa della Regione [OSCURATO:PERSONA] e dell’Autorità d’Ambito n. 1 [OSCURATO:PERSONA] – Viterbo, al fine di essere manlevata e garantita da ogni eventuale conseguenza dannosa che fosse eventualmente derivata in relazione ai fatti di causa. Disposta la chiamata in causa dei terzi indicati, si costituivano, con separate comparse di risposta, la Regione [OSCURATO:PERSONA] nonché l’Autorità d’Ambito n. 1 [OSCURATO:PERSONA] –Viterbo, le quali eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva e la loro estraneità al giudizio risarcitorio incardinato da parte attrice e chiedevano, quindi, che la domanda di manleva spiegata dalla convenuta fosse disattesa. Quindi, con sentenza n. 11/2015, depositata il 13 gennaio 2015, il Giudice di Pace adito accoglieva, per quanto di ragione, la domanda risarcitoria spiegata e, per l’effetto, condannava la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 2.590,00 mentre respingeva la domanda di manleva avanzata dalla [OSCURATO:SOCIETA] verso la Regione [OSCURATO:PERSONA] e l’Autorità d’Ambito n. 1 [OSCURATO:PERSONA] –Viterbo. 2.–Con atto di citazione notificato il 13 luglio 2015, la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello, lamentando: il difetto di motivazione della pronuncia impugnata, il mancato esame della normativa vigente e della documentazione prodotta, il difetto assoluto di motivazione sul rigetto della domanda di manleva, la responsabilità in capo alla Regione [OSCURATO:PERSONA], la violazione del d.lgs. n. 31/2001 di Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, ulteriori profili di responsabilità in capo alla Regione [OSCURATO:PERSONA], la violazione e falsa applicazione degli artt. 148 e 154 del d.lgs. n. 152/2006. Nel corso del giudizio di impugnazione la [OSCURATO:SOCIETA] rinunciava alla domanda di manleva proposta verso l’Autorità d’Ambito n. 1 [OSCURATO:PERSONA] –Viterbo. Decidendo sul gravame interposto, cui resistevano la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e la Regione [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Viterbo, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava la pronuncia impugnata. A sostegno dell’adottata pronuncia, il Giudice d’appello rilevava: a) che l’utente aveva fatto valere un diritto soggettivo, sorto in virtù del rapporto contrattuale instaurato con la concessionaria per la somministrazione di acqua potabile; b) che la [OSCURATO:SOCIETA] era dunque obbligata a fornire agli utenti acqua potabile, con l’effetto che l’accertamento della non potabilità dell’acqua giustificava la tutela risarcitoria richiesta, con particolare riguardo alle spese sostenute per l’acquisto di un impianto di potabilizzazione volto all’eliminazione dell’arsenico; c) che non era stato richiesto alcun intervento sulla tariffa o canone, né altri provvedimenti inerenti all’esercizio del potere discrezionale della P.A.; d ) che la sentenza impugnata aveva, pertanto, adeguatamente illustrato le ragioni della condanna al risarcimento, individuando il suo fondamento in un rapporto privatistico contrattuale; e) che era stata altresì debitamente esclusa la fondatezza della domanda di manleva, alla stregua dell’affidamento alla [OSCURATO:SOCIETA] della completa gestione del servizio idrico, oltre che della non riferibilità degli atti del Commissario alla Regione [OSCURATO:PERSONA]. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la [OSCURATO:SOCIETA]. Ha resistito con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA]. Sono rimaste intimate la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e l’Autorità d’Ambito n. 1 [OSCURATO:PERSONA] – Viterbo. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 141 e ss. del d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) nonché degli artt. 9, 12 e 13 del d.lgs. n. 31/2001 (Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano) e della O.P.C.M. n. 3921/2011, rapportati all’art. 1218 c.c., per avere il Tribunale escluso la fondatezza della domanda di manleva proposta nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], senza considerare che essa avrebbe riguardato i profili civilistici della vicenda per cui ̀ causa, stante il documentato intervenuto regime emergenziale, disciplinato dalla richiamata normativa di settore, implicante la sostanziale impossibilità del soggetto gestore del S.I.I. di intervenire sulla qualità dell’acqua erogata agli utenti e, conseguentemente, il diritto ad essere tenuto indenne, al riguardo, da ogni responsabilità. In particolare, l’istante obietta che, in forza del descritto quadro normativo, sarebbe stato compito della Regione [OSCURATO:PERSONA] prevedere misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per far fronte a contingenti esigenze locali, così come sarebbe stato suo compito esercitare i poteri sostitutivi in caso di inerzia delle autorità locali e adempiere in casi eccezionali, adottando piani di intervento per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano. Ancora, soggiunge la ricorrente che la sentenza impugnata non avrebbe preso in considerazione che la Regione [OSCURATO:PERSONA] avrebbe gestito direttamente gli appalti per la realizzazione degli impianti di dearsenificazione nonché le fasi di adduzione e potabilizzazione del ciclo del [OSCURATO:PERSONA], mediante captazione, adduzione, distribuzione e depurazione, con ciò rompendo la catena di operatività del gestore, che si sarebbe trovato a distribuire acqua addotta a mezzo degli impianti di potabilizzazione gestiti dall’ente regionale. 2.– Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt.132 c.p.c. e 111 Cost., per avere il Tribunale omesso ogni effettiva motivazione sulle ragioni del rigetto della domanda di manleva, nonostante l’articolato e analitico appello proposto sul punto. In proposito, l’istante evidenzia la natura generica e apodittica delle motivazioni della pronuncia, che si sarebbero limitate a rappresentare l’esistenza del rapporto contrattuale tra utenti e gestore (non contestato nella fattispecie), senza individuare alcun percorso logico-argomentativo per la formazione del convincimento del Giudice in ordine al rigetto della diversa domanda di manleva, così da privare la ricorrente della stessa comprensione delle ragioni poste a suo fondamento. 3.–Con il terzo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere il Giudice del gravame mancato di valutare tutta la normativa richiamata e tutti i documenti offerti in comunicazione, in ordine al ruolo chiave rivestito dall’ente regionale nel suo complesso. Dalla disamina della normativa e dei documenti sarebbe, infatti, emerso, secondo l’istante, che la Regione [OSCURATO:PERSONA] avrebbe puntualmente svolto tutte quelle attività atte ad inquadrarla nell’ambito del soggetto che, operando in loco, avrebbe dovuto assicurare la tutela delle acque destinate al consumo umano e, quindi, non trascinare i gestori locali in situazioni di crisi di operatività, con ogni strascico giuridico nei confronti degli utenti; e ciò ai fini di ritenere fondata la pronuncia di manleva o di escludere la responsabilità del gestore. 4.–I motivi – che possono essere affrontati congiuntamente , in quanto logicamente e giuridicamente connessi – sono inammissibili. Nella specie, le censure muovono dall’implicito rilievo della ricorrenza di un rapporto contrattuale tra gestore e utenti, che ha legittimato la condanna in via principale del gestore al risarcimento dei danni. E ciò sulla premessa che l’attività di programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di fornitura di acqua posta in essere dalla P.A. costituisce solo il presupposto del non esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sul gestore in forza del rapporto individuale di utenza e della domanda, di natura esclusivamente risarcitoria, proposta dall’utente, come già statuito in altre controversie, che vedevano quale parte convenuta la medesima odierna ricorrente (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 17248del 27/05/2022; Sez. U, Sentenza n. 36897 del 26/11/2021; Sez. U, Sentenza n. 33209 del 21/12/2018; Sez. U, Sentenza n. 32780 del 19/12/2018). L’erogazione di acqua non conforme ai livelli di potabilità minimi costituisce, infatti, un inadempimento all’obbligazione, contrattualmente assunta, del gestore del servizio, imposta da norme di rango comunitario (art. 9 della Direttiva CEE 3 novembre 1998, n. 83) e nazionale (art. 13 del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, che della norma sovranazionale costituisce attuazione), ed attiene, quindi, unicamente al rapporto di utenza. Nondimeno, il gestore lamenta che erroneamente sarebbe stata esclusa la fondatezza della domanda di manleva verso la Regione [OSCURATO:PERSONA], non potendo il gestore provvedere a sanare la causa dei danni dedotti, alla stregua della rimessione di ogni iniziativa sulla potabilizzazione dell’acqua ai poteri esclusivi della Regione. In ordine a tale aspetto, la pronuncia impugnata – seppure con motivazione alquanto succinta – ha affermato che l’esclusione della manleva sarebbe giustificata per due concorrenti ragioni, da sole sufficienti a sorreggere la decisione: ossia, per un verso, dall’affidamento alla [OSCURATO:SOCIETA] della completa gestione del servizio idrico e, per altro verso, dalla non riferibilità degli attidel Commissario alla Regione [OSCURATO:PERSONA]. Ebbene, tutte le censure esposte dalla ricorrente si sono limitate a contestare la prima ratio decidendi, sostenendo – sulla premessa della sussistenza del rapporto contrattuale con gli utenti – che la società avrebbe a vuto diritto ad essere tenuta indenne dalla Regione, in forza dell’esclusivo potere di quest’ultima di assumere provvedimenti incidenti sulla potabilizzazione dell’acqua ad uso umano. Ma non risulta affatto aggredita la seconda ratio decidendi sinteticamente prospettata dalla sentenza d’appello, secondo cui la specifica nomina di un Commissario ad acta per affrontare l’emergenza avrebbe escluso che la Regione fosse tenuta ad approntare le misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico per far fronte a contingenti esigenze locali, così come non avrebbe ammesso che fosse suo compito esercitare i poteri sostitutivi in caso di inerzia delle autorità locali e adempiere in casi eccezionali, posto che degli atti del Commissario non avrebbe potuto rispondere la Regione. Ora, in tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, in conseguenza dell’esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13880 del 06/07/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019; Sez. 1, Sentenza n. 18641 del 27/07/2017; Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016). Evenienza, questa, perfettamente confacente al caso di specie. 5.– Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.615,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ve