CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 05254/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 292-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 00292 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -2- [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 773/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio il figlio [OSCURATO:PERSONA] per sentire pronunciare la revocazione per ingratitudine della donazione indiretta di un immobile sito in L’Aquila ai sensi dell’art. 801 c.c. Deducevano che il convenuto, unitamente alla sorella, aveva acquistato per la quota del 50% l’immobile oggetto di causa con atto del 2003, ma che il pagamento del prezzo era avvenuto con denaro messo a disposizione dei genitori, e che successivamente la sorella aveva alienato al fratello la restante quota, e che anche in tal caso il prezzo era stato pagato con denaro fornito dai genitori. Assumevano che però a far data dal 2011 era emersa una serie di comportamenti ingiuriosi da parte del convenuto, connotati da irriconoscenza ed immotivata avversione che avevano determinato una grave compromissione del patrimonio morale ed affettivo degli attori, il che Ric. 2022 n. 00292 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -3- legittimava la richiesta di revocazione della donazione per ingratitudine. Inoltre, assumevano di aver subito anche un grave pregiudizio economico, in quanto il convenuto, quale socio ed amministratore della società di famiglia, si era appropriato tramite un bonifico della somma di € 135.000,00 di spettanza della società, anche per la parte spettante agli altri soci, tra cui gli attori. Nella resistenza del convenuto, il Tribunale di L’Aquila, con la sentenza n. 894/2016, rigettava la domanda, e la pronuncia era fatta oggetto di gravame da parte degli attori. La Corte d’Appello di L’Aquila, con la sentenza n. 773 del 19 maggio 2021, ha rigettato l’appello. I giudici di secondo grado, richiamata la nozione di ingiuria grave richiesta ai fini della revocazione, quale delineata nella giurisprudenza di legittimità, escludevano che per la sua configurazione fosse sufficiente la sola presenza di aspri contrasti tra donante e donatario, rilevando che gli attori erano rimasti del tutto generici nell’individuazione dei fatti che avrebbero denotato la grave ingiuria posta in essere dal figlio nei loro confronti. In tal senso anche i capitoli di prova articolati dagli appellanti, e reiterati in appello, si palesavano del tutto generici, in parte irrilevanti o addirittura confermativi Ric. 2022 n. 00292 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -4- dell’assenza di contrarietà del figlio alla frequentazione dei nipoti con i nonni. Quanto al secondo motivo di appello che investiva la pretesa appropriazione di somme da parte dell’appellato, la Corte distrettuale escludeva che in tale condotta fosse individuabile il deliberato proposito di danneggiare i genitori, mancando la dimostrazione che la condotta fosse stata posta in essere per esclusivo spirito di animosità ed avversione. Infatti, emergeva che i soci avevano concordato di non procedere alla liquidazione della società familiare, avendo già in precedenza estinto tutte le passività, e non esistendo crediti verso terzi. Emergeva altresì che il capitale era stato restituito alla Aniballi per la quota di sua spettanza e che, successivamente al prelievo, anche la somma prelevata era stata dal figlio girata con bonifico alla madre. Inoltre, risultava che la metà della somma asseritamente sottratta con dolo dall’appellato era stata però girata alla sorella, nell’ambito di una regolamentazione dei rapporti tra i soci. Doveva quindi escludersi che vi fosse stata una indebita sottrazione di denaro, e quindi un pregiudizio economico in danno degli appellanti, la cui situazione patrimoniale, peraltro, si palesava come solida. Mancava quindi sia la prova del dolo del donatario che del pregiudizio per i donatari, il che trovava conferma anche Ric. 2022 n. 00292 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -5- nel fatto che il GIP presso il Tribunale di L’Aquila aveva archiviato la posizione dell’Aloisio, reputando che la vicenda si inquadrasse nei rapporti di carattere civilistico intercorrente tra i due germani Aloisio, quali scaturenti dalla qualità di soci. Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo. L’intimato resiste con controricorso. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dei principi generali regolamentati dall’art.2697 c.c., da cui la statuizione impugnata si sarebbe totalmente discostata. La violazione del principio regolatore del giusto processo, nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione. Si sostiene che la sentenza sarebbe affetta da gravi lacune argomentative nella parte in cui ha escluso la ricorrenza dei presupposti per la revocazione della donazione per ingratitudine, avendo altresì inopinatamente disatteso le richieste di prova testimoniale dei ricorrenti. Analogamente le conclusioni del giudice di appello circa la vicende del prelievo della somma appartenente alla società da parte del controricorrente non hanno riscontro nei fatti di causa di cui offre una lettura macroscopicamente errata, risultando invece come tale prelievo sia stato dolosamente Ric. 2022 n. 00292 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -6- operato dal figlio, senza che possa attribuirsi rilievo alla, peraltro tardiva, restituzione della somma. Il motivo è inammissibile. In disparte l’improprio riferimento alla vecchia formulazione dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., norma non più applicabile ratione temporis, va ancor più a monte rilevata l’inammissibilità della denuncia del vizio in esame, in ragione dell’applicabilità alla fattispecie della previsione di cui all’art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., che preclude la sua deducibilità ove la sentenza di appello abbia confermato quella di primo grado sulla base delle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto come emergenti dalla sentenza di prime cure. Quanto alla pretesa denuncia di violazione di legge, deve ribadirsi che la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, vizio questo che nemmeno risulta prospettato nel motivo in esame, posto che la denuncia dei ricorrenti si sostanzia unicamente nella critica all’apprezzamento delle emergenze istruttorie operato dal giudice di merito, in quanto ritenuto non appagante, quasi a voler surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. Ric. 2022 n. 00292 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -7- Il mezzo di impugnazione si risolve in una del tutto generica critica alle ragioni, pur adeguatamente espresse dal giudice di appello, circa l’inconferenza dei mezzi istruttori richiesti e non ammessi, senza che la medesima si confronti con le puntuali indicazioni di irrilevanza e superfluità delle prove articolate. Anche in questa sede manca la puntuale indicazione dei fatti che sarebbero idonei a configurare l’ingiuria idonea a legittimare la revocazione della donazione, insistendosi ancora per la necessità di dover attribuire rilievo alla sottrazione della somma di denaro, situazione questa che, anche alla luce delle valutazioni espresse dal giudice penale, è stata ricondotta ad una vicenda di rilievo esclusivamente civilistico, involgente i rapporti tra i soci, ma senza che fosse possibile individuare né il dolo né il grave pregiudizio al patrimonio del donante di cui peraltro è stata riscontrata la solidità della posizione economica. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, Ric. 2022 n. 00292 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -8- n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese che liquida in complessivi € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussis