CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19720/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i primi due motivi replicano profili di censura disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione al giudizio di responsabilità - con particolare riguardo al dolo, alla attendibilità del narrato delle persone offese e alla devalutazione della tesi difensiva propalata dal prevenuto ma anche alla corretta qualificazione data al fatto e alla stessa configurabilità del reato contestato nei suoi tratti oggetivi - perlatro introducendo, profili critici immediatamente correlati alla vicenda in fatto ( la kt -riconoscibilità 4:11220~k ricorrente della qualifica delle due persone offese) non rilevati con il gravame di merito e comunque manifestamente smentiti dalle emergenze istruttorie acquisite, messe in luce dalle due sentenze di merito ( le dichiarazioni del Rizzotti quanto alle modalità attraverso le quali i due operanti ebbero a qualificarsi) mentre il terzo motivo, che attiene al mancato riconoscimento delle-l...generiche' attinge la sentenza impugnata malgrado la stessa, anche sul punto, risulti sorretta da valutazioni giuridiche e da considerazioni argomentative puntuali e logiche, così da render kkar stesge immune da censure prospettabili in questa sede, nel caso peraltro ammantate da una evidente genericità ; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i