CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 ottobre 2024
Cassazione n. 30688/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ingiuntivo. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - rel. [OSCURATO:PERSONA] Consiglier e Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Cron. R.G.12062/2020 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12062/2020,proposto da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. - in persona del legale rappres., elettivamente dom iciliata presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] PLCs.p.a., in persona del procuratore speciale; -intimata- avverso la sentenzan. 4735/2019 d el Tribunale di Palermo, depositata il 29.10.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29.10.2024dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 29.10.19 il Tribunale di Palermo rigettava l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] - società consortile per azioni- avverso la sentenza del giudice di pace di Palermo, emessa nel 2016 che, decidendo sull’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] PLC, proposta dalla suddetta società consortile,a seguito della riassunzione della causa fondata sulla declaratoria d’incompetenza del giudice che aveva emanato il decreto ingiuntivo, aveva condannato quest’ultima al pagamento, in favore della banca, della somma di euro 2878,00 a titolo d’adempimento di un contratto di mutuo intercorso tra la mutante (dante causa dell’opposta) e [OSCURATO:PERSONA], all’epoca dipendente della [OSCURATO:SOCIETA]., poi passato alle dipendenze dell’appellante. Al riguardo, il Tribunale osservava che : preliminarmente, era da rigettare l’eccezione d’inammissibilità dell’atto di riassunzione, proposto a seguito della declaratoria d’incompetenza del giudice che aveva emanato il decreto ingiuntivo; la disciplina della cessione degli stipendi dei dipendenti delle PA- invocata dall’appellante a sostegno dell’eccezione d’inopponibilità della notifica del contratto e della conseguente insussistenza del proprio obbligo di pagamento- non era applicabile alla specie , non essendo possibile equiparar e la società appellante allaPubblica Amministrazione proprietaria delle azioni che ne costituiscono il capitale. [OSCURATO:PERSONA] - società consortile per azioni - ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza del Tribunale, con cinque motivi. Non si è costituita la parte intimata.[OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunziaviolazione degli artt. 50 e 125, c.p.c. per non aver il Tribunale dichiarato inammissibile la riassunzione della causa da parte della [OSCURATO:PERSONA] PLC, in quanto, una volta revocato il decreto opposto a seguito della rilevata incompetenza territoriale del giudice di pace di Milano, per far valere il credito, oggetto del ricorso monitorio, sarebbe stato necessario procedere alla notifica di una nuova citazione alla parte personalmente, senza effettuare la traslatio iudicii, Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 83 e 84, c.p.c., per non aver il Tribunale dichiarato inammissibile la riassunzione, per la perdita d’efficacia della procura alla lite in conseguenza della revoca del decreto ingiuntivo. Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 1269 e ss. c.c., in relazione all’art 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per aver il Tribunale erroneamente qualificato il contratto stipulato da [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della cessione di un quinto dello stipendio in luogo della delegazione di pagamento, qualificazione che avrebbe comportato l’inopponibilità del contratto di mutuo alla ricorrente che, quale subentrata delegata, non aveva accettato la delegazione. Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 7 e 39 dpr n. 180/1950, per aver il Tribunale rigettato l’eccezione d’inopponibilità del contratto di mutuo con cessione del quinto dello stipendio nei confronti della ricorrente, non avendo tenuto conto del fatto che il capitale sociale di quest’ultima era totalmente appartenente ad enti pubblici. Il quinto motivo deduce che il Tribunale ha omesso la pronuncia sul motivo d’appello riguardantela condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite. Con atto dell’8.10.24 la parte attrice ha rinunciato al ricorso.Pertanto, a norma dell’art. 391, c. 2, c.p.c., il giudizio va dichia rato estinto; nulla per le spese, data la mancata costituzione della parte intimata. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deci