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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 35924/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale DOMENICO A.R.

SECCIA che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la nota dell'Avvocata [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso, con condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali di fase; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetta del ricorso, con condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali di fase; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 dl. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 14/01/2021 con cui la Corte di appello di Campobasso ha confermato la sentenza in data 10/02/2020 del Tribunale di Isernia, che lo aveva condannato per una pluralità di truffe.Deduce:

1.1. Vizio di carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla valutazione dell'esame testimoniale delle persone offese Carrella, Cicerone e Tonti.

Travisamento delle prove assunte ne corso del giudizio in relazione a fatti dedotti per la prima volta solamente nel giudizio di appello.

Il ricorrente fa precedere il primo motivo da un «breve excursus relativo ai motivi di appello proposti dall'imputato in relazione alla sentenza emessa dal giudice di prime cure».

A tal fine: illustra il motivo con il quale aveva sostenuto la tardività delle querele, siccome emergente dalle stesse dichiarazioni delle persone offese; compendia le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di risaltare la tardività della querela; riporta le motivazioni spese dalla Corte di appello per disattendere il motivo di gravame e per ritenere la tempestività delle querele.

Sostiene, dunque, che «dall'esame delle risultanze processuali testè citate [...] emerge, chiaramente, come la Corte di appello di Campobasso non abbia fornito assolutamente una corretta interpretazione degli elementi a sua disposizione (in specie delle deposizioni rese dalle pp.00 Carrella, Cicerone e Tonti), omettendo, di conseguenza, di fornire una esaustiva e convincente risposta alle deduzioni formulate nell'appello proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA]».

A sostegno dell'assunto vengono ripercorse le motivazioni della Corte di appello in confronto alle dichiarazioni rese dalle persone offese e si afferma che «un esame del predetto complesso probatorio, ancorato a criteri di logicità e ragionevolezza avrebbe senz'altro condotto ad auna tardività, ex art. 144 c.p.p., delle querele sporte dalle predette pp.00.».

1.2. Erronea applicazione di una norma processuale, in riferimento agli artt. 124 e 526, comma 1, c.p.p. in relazione ,:all'art. 111 Comma 4, Cost. e in riferimento agli artt. 124 e 511, comma 4, c.p.p.

Omessa rilevazione della tardività delle querele sporte dalle persone offese, rispetto al momento in cui hanno assunto consapevolezza della truffa, in ordine ai capi di imputazione B), C), G), E), H).

«Nella sentenza impugnata, inoltre -scrive la difesa-, la tempestività delle querele sporte viene affidata alle dichiarazioni contenute dalle pp.00. nelle querele stesse che, lette unitamente alle dichiarazioni rese in dibattimento in sede di esame testimoniale, dimostrerebbero, a parere della Corte di merito, la tempestività dell'istanza punitiva ex art. 124 c::.p.p.».

Il ricorrente deduce, quindi, il superamento dei limiti di utilizzabilità delle dichiarazioni contenute nella querela, così come previsti dall'art. 511, comma 4, cod.proc.pen., perché emerge che la Corte di appello non si è limitata a A `5 verificare la sussistenza della condizione di procedibilità, ma ha «assimilato la narrazione così come riportata dai querelanti nelle rispettive istanze punitive».

Con riguardo alla tema della tempestività della querela, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 526, comma 1, c.p.p., in relazione all'art. 111, comma 3, Cost., in quanto la Corte di appello nell'accertare la tempestività della querela ha privilegiato le dichiarazioni contenute in querela rispetto a quelle fatte in dibattimento.

«In altre parole, -osserva la difesa- la Corte d'Appello„ fonda il giudizio sulla sussistenza delle condizioni di procedibilità (e quindi sulla colpevolezza dell'imputato) sulla base delle dichiarazioni rese in querela dalle pp.00. che, a detta della Corte, apparirebbero idonee a superare quanto affermato dalle persone offese in sede dibattimentale».

Il ricorrente evidenzia che, dall'esame dei verbali di escussione dibattimentale dei testimoni, emerge che le persone offese hanno reso dichiarazioni difformi rispetto a quanto rappresentato in querela, circa l'individuazione del momento esatto nel quale assumevano consapevolezza della truffa subita.

Sostiene, quindi, che «la predetta circostanza rende del tutto inutilizzabili, ai fini della decisione (seppur limitatamente alla verifica della sussistenza della condizione di procedibilità), le precedenti dichiarazioni contenute nelle querel sporte dalle pp.00.». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

1.1. Va preliminarmente rilevato come tutte le argomentazioni spese con l'impugnazione siano intese a dimostrare che le querele sporte dalle persone offese sono intempestive, così mancando la condizione di procedibilità richiesta per le truffe in contestazione.

Tale assunto e le relative argomentazioni, però, suppongono che le truffe in questione siano perseguibili a querela di parte.

Nel caso in esame, però, esse sono contestate insieme alla (riconosciuta) recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod.pen., che -come d'appresso si vedrà- rende tali ipotesi procedibili d'ufficio.

Questa Corte ha già avuto occasione di spiegare che «il d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, che ha introdotto il nuovo regime di procedibilità a querela in luogo di quello officioso previgente, ha riguardato anche il delitti di truffa stabilendo la perseguibilità a querela, salvo che ricorrono le circostanze previste dal capoverso dell'art. 640 c.p. o quella prevista dall'art. 61 primo comma, n. 7 c.p.

L'area della procedibilità a querela ha subito, però, una rilevante limitazione in presenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale.

L'art. 649-bis cod. pen., introdotto dall'art. 11 del decreto legislativo sopra indicato, ha infatti disposto la procedibilità ex officio, per quello che qui rileva, del delitto di truffa, in presenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale, Le Sezioni unite di questa Corte hanno avuto modo di evidenziare nel corso degli anni che la recidiva, al pari di altri elementi la cui natura circostanziale non è posta in discussione, "esplica un'efficacia extraedittale", permettendo di fissare la sanzione finale oltre i limiti propri della comminatoria edittale, e, al contempo, "assolve alla funzione di commisurazione della pena", adeguando la sanzione al fatto, considerato sia nel suo obiettivo disvalore, sia nella relazione qualificata con il suo autore (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Celibe; Sez.

U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato; Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Sez.

U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino; Sez.

U n. 3585 del 24/09/2020 dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA] rv. 280262).

La recidiva è quindi una circostanza pertinente al reato 'che richiede un accertamento, nel caso concreto, della relazione qualificata tra lo status e il fatto che deve risultare sintomatico, in relazione alla tipologia dei reati pregressi e all'epoca della loro consumazione, sia sul piano della colpevolezza che su quello della pericolosità sociale".

E' stato, pertanto, definitivamente superato l'orientamento interpretativo espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 3152 del 31 gennaio 1987, Paolini che, pronunziandosi in tema di procedibilità d'ufficio del delitto di truffa, avevano qualificato la recidiva come circostanza aggravante sui generis, osservando che la stessa connota il soggetto, ma resta del tutto estranea alla fattispecie, comunque circostanziata, del reato, e "non produce alcun effetto sulla quantità del fatto-reato", assumendo rilevanza "solo quando sia presa in considerazione la misura della pena".

La recidiva è pertanto a tutti gli effetti una circostanza aggravante del reato, inerente alla persona del colpevole, che non differisce nei suoi meccanismi applicativi dalle ulteriori circostanze del reato, se non per quegli aspetti che risultano esplicitamente regolati in modo peculiare dal legislatore e la stessa, nella sua espressione "qualificata", è una circostanza aggravante ad effetto speciale (Sez.

Un.

Indelicato e Sez.

Un. [OSCURATO:PERSONA]).

La natura della recidiva quale circostanza del reato rende, inoltre, evidente che, in presenza della sua contestazione, il giudice, chiamato a valutarne la sussistenza, compie un giudizio ontologicamente identico a quello che effettua in rapporto ad altre circostanze del reato e, in quanto investito di un potere discrezionale, ha l'obbligo di spiegare la sua scelta fornendo adeguata motivazione.

Sulla scorta di quanto indicato può quindi affermarsi che la sussistenza della recidiva, anche nella forma non qualificata, fino all'entrata in vigore del Divo n. 36 del 2018, rendeva il reato di truffa perseguibile d'ufficio.

Dopo l'entrata in vigore di detto decreto la perseguibilità d'ufficio è rimasta qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, categoria in cui deve essere ricompresa la recidiva qualificata (Sez.

Un.

Indelicato e Sez.

Un. [OSCURATO:PERSONA]).

Il riconosc:imento giudiziale, con specifica motivazione, della sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale quale la recidiva qualificata determina la procedibilità d'ufficio per i reati indicati nell'art. 649-bis cod. pen., tra i quali rientra quello in esame», (così, Sez. 2, Sentenza n. 11147 del 18/12/2020, dep. 2021, Eleuteri, non massimata; nello stesso senso, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 15752 del 10/12/2021, dep. il 2022, Ruggiero; Sez. 2, Sentenza n. 16258 del 20/01/2022, Nicoletti).

1.2. Da ciò discende che tutte le deduzioni difensive collegate alla tempestività della querela non sono conferenti rispetto alle truffe contestate a [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di delitti perseguibili d'ufficio, in ragione della contestazione della (riconosciuta) recidiva qualificata.

2. Va ulteriormente rilevato come il ricorso contenga generici accenni alla colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA].

Tali accenni, però, oltre che essere anch'essi collegati al tema della tempestività delle querele, non sono accompagnati da censure alla sentenza impugnata, con la quale non si confrontano.

A tal riguardo, basti evidenziare come il ricorrente assuma (genericamente) che la responsabilità è stata affermata sulla base delle dichiarazioni contenute nella querela, là dove emerge evidente dalla lettura della sentenza impugnata come la Corte di appello -invece- abbia ritenuto la colpevolezza sulla base -tra l'altro- delle testimonianze assunte in sede dibattimentale.

Tale rilievo porta il vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'ari:. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Da ciò consegue che il ricorrente deve essere altresì condannato alla rifusione sostenute nel grado dalle costituite parti civili.

P.Q.N11.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende./9' Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori di legge, nonché pn favore di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale DOMENICO A.R. SECCIA che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la nota dell'Avvocata [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso, con condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali di fase; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetta del ricorso, con condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali di fase; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 dl. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 14/01/2021 con cui la Corte di appello di Campobasso ha confermato la sentenza in data 10/02/2020 del Tribunale di Isernia, che lo aveva condannato per una pluralità di truffe.Deduce: 1.1. Vizio di carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla valutazione dell'esame testimoniale delle persone offese Carrella, Cicerone e Tonti. Travisamento delle prove assunte ne corso del giudizio in relazione a fatti dedotti per la prima volta solamente nel giudizio di appello. Il ricorrente fa precedere il primo motivo da un «breve excursus relativo ai motivi di appello proposti dall'imputato in relazione alla sentenza emessa dal giudice di prime cure». A tal fine: illustra il motivo con il quale aveva sostenuto la tardività delle querele, siccome emergente dalle stesse dichiarazioni delle persone offese; compendia le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di risaltare la tardività della querela; riporta le motivazioni spese dalla Corte di appello per disattendere il motivo di gravame e per ritenere la tempestività delle querele. Sostiene, dunque, che «dall'esame delle risultanze processuali testè citate [...] emerge, chiaramente, come la Corte di appello di Campobasso non abbia fornito assolutamente una corretta interpretazione degli elementi a sua disposizione (in specie delle deposizioni rese dalle pp.00 Carrella, Cicerone e Tonti), omettendo, di conseguenza, di fornire una esaustiva e convincente risposta alle deduzioni formulate nell'appello proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA]». A sostegno dell'assunto vengono ripercorse le motivazioni della Corte di appello in confronto alle dichiarazioni rese dalle persone offese e si afferma che «un esame del predetto complesso probatorio, ancorato a criteri di logicità e ragionevolezza avrebbe senz'altro condotto ad auna tardività, ex art. 144 c.p.p., delle querele sporte dalle predette pp.00.». 1.2. Erronea applicazione di una norma processuale, in riferimento agli artt. 124 e 526, comma 1, c.p.p. in relazione ,:all'art. 111 Comma 4, Cost. e in riferimento agli artt. 124 e 511, comma 4, c.p.p. Omessa rilevazione della tardività delle querele sporte dalle persone offese, rispetto al momento in cui hanno assunto consapevolezza della truffa, in ordine ai capi di imputazione B), C), G), E), H). «Nella sentenza impugnata, inoltre -scrive la difesa-, la tempestività delle querele sporte viene affidata alle dichiarazioni contenute dalle pp.00. nelle querele stesse che, lette unitamente alle dichiarazioni rese in dibattimento in sede di esame testimoniale, dimostrerebbero, a parere della Corte di merito, la tempestività dell'istanza punitiva ex art. 124 c::.p.p.». Il ricorrente deduce, quindi, il superamento dei limiti di utilizzabilità delle dichiarazioni contenute nella querela, così come previsti dall'art. 511, comma 4, cod.proc.pen., perché emerge che la Corte di appello non si è limitata a A `5 verificare la sussistenza della condizione di procedibilità, ma ha «assimilato la narrazione così come riportata dai querelanti nelle rispettive istanze punitive». Con riguardo alla tema della tempestività della querela, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 526, comma 1, c.p.p., in relazione all'art. 111, comma 3, Cost., in quanto la Corte di appello nell'accertare la tempestività della querela ha privilegiato le dichiarazioni contenute in querela rispetto a quelle fatte in dibattimento. «In altre parole, -osserva la difesa- la Corte d'Appello„ fonda il giudizio sulla sussistenza delle condizioni di procedibilità (e quindi sulla colpevolezza dell'imputato) sulla base delle dichiarazioni rese in querela dalle pp.00. che, a detta della Corte, apparirebbero idonee a superare quanto affermato dalle persone offese in sede dibattimentale». Il ricorrente evidenzia che, dall'esame dei verbali di escussione dibattimentale dei testimoni, emerge che le persone offese hanno reso dichiarazioni difformi rispetto a quanto rappresentato in querela, circa l'individuazione del momento esatto nel quale assumevano consapevolezza della truffa subita. Sostiene, quindi, che «la predetta circostanza rende del tutto inutilizzabili, ai fini della decisione (seppur limitatamente alla verifica della sussistenza della condizione di procedibilità), le precedenti dichiarazioni contenute nelle querel sporte dalle pp.00.». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1. Va preliminarmente rilevato come tutte le argomentazioni spese con l'impugnazione siano intese a dimostrare che le querele sporte dalle persone offese sono intempestive, così mancando la condizione di procedibilità richiesta per le truffe in contestazione. Tale assunto e le relative argomentazioni, però, suppongono che le truffe in questione siano perseguibili a querela di parte. Nel caso in esame, però, esse sono contestate insieme alla (riconosciuta) recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod.pen., che -come d'appresso si vedrà- rende tali ipotesi procedibili d'ufficio. Questa Corte ha già avuto occasione di spiegare che «il d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, che ha introdotto il nuovo regime di procedibilità a querela in luogo di quello officioso previgente, ha riguardato anche il delitti di truffa stabilendo la perseguibilità a querela, salvo che ricorrono le circostanze previste dal capoverso dell'art. 640 c.p. o quella prevista dall'art. 61 primo comma, n. 7 c.p. L'area della procedibilità a querela ha subito, però, una rilevante limitazione in presenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale. L'art. 649-bis cod. pen., introdotto dall'art. 11 del decreto legislativo sopra indicato, ha infatti disposto la procedibilità ex officio, per quello che qui rileva, del delitto di truffa, in presenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale, Le Sezioni unite di questa Corte hanno avuto modo di evidenziare nel corso degli anni che la recidiva, al pari di altri elementi la cui natura circostanziale non è posta in discussione, "esplica un'efficacia extraedittale", permettendo di fissare la sanzione finale oltre i limiti propri della comminatoria edittale, e, al contempo, "assolve alla funzione di commisurazione della pena", adeguando la sanzione al fatto, considerato sia nel suo obiettivo disvalore, sia nella relazione qualificata con il suo autore (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Celibe; Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato; Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino; Sez. U n. 3585 del 24/09/2020 dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA] rv. 280262). La recidiva è quindi una circostanza pertinente al reato 'che richiede un accertamento, nel caso concreto, della relazione qualificata tra lo status e il fatto che deve risultare sintomatico, in relazione alla tipologia dei reati pregressi e all'epoca della loro consumazione, sia sul piano della colpevolezza che su quello della pericolosità sociale". E' stato, pertanto, definitivamente superato l'orientamento interpretativo espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 3152 del 31 gennaio 1987, Paolini che, pronunziandosi in tema di procedibilità d'ufficio del delitto di truffa, avevano qualificato la recidiva come circostanza aggravante sui generis, osservando che la stessa connota il soggetto, ma resta del tutto estranea alla fattispecie, comunque circostanziata, del reato, e "non produce alcun effetto sulla quantità del fatto-reato", assumendo rilevanza "solo quando sia presa in considerazione la misura della pena". La recidiva è pertanto a tutti gli effetti una circostanza aggravante del reato, inerente alla persona del colpevole, che non differisce nei suoi meccanismi applicativi dalle ulteriori circostanze del reato, se non per quegli aspetti che risultano esplicitamente regolati in modo peculiare dal legislatore e la stessa, nella sua espressione "qualificata", è una circostanza aggravante ad effetto speciale (Sez. Un. Indelicato e Sez. Un. [OSCURATO:PERSONA]). La natura della recidiva quale circostanza del reato rende, inoltre, evidente che, in presenza della sua contestazione, il giudice, chiamato a valutarne la sussistenza, compie un giudizio ontologicamente identico a quello che effettua in rapporto ad altre circostanze del reato e, in quanto investito di un potere discrezionale, ha l'obbligo di spiegare la sua scelta fornendo adeguata motivazione. Sulla scorta di quanto indicato può quindi affermarsi che la sussistenza della recidiva, anche nella forma non qualificata, fino all'entrata in vigore del Divo n. 36 del 2018, rendeva il reato di truffa perseguibile d'ufficio. Dopo l'entrata in vigore di detto decreto la perseguibilità d'ufficio è rimasta qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, categoria in cui deve essere ricompresa la recidiva qualificata (Sez. Un. Indelicato e Sez. Un. [OSCURATO:PERSONA]). Il riconosc:imento giudiziale, con specifica motivazione, della sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale quale la recidiva qualificata determina la procedibilità d'ufficio per i reati indicati nell'art. 649-bis cod. pen., tra i quali rientra quello in esame», (così, Sez. 2, Sentenza n. 11147 del 18/12/2020, dep. 2021, Eleuteri, non massimata; nello stesso senso, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 15752 del 10/12/2021, dep. il 2022, Ruggiero; Sez. 2, Sentenza n. 16258 del 20/01/2022, Nicoletti). 1.2. Da ciò discende che tutte le deduzioni difensive collegate alla tempestività della querela non sono conferenti rispetto alle truffe contestate a [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di delitti perseguibili d'ufficio, in ragione della contestazione della (riconosciuta) recidiva qualificata. 2. Va ulteriormente rilevato come il ricorso contenga generici accenni alla colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA]. Tali accenni, però, oltre che essere anch'essi collegati al tema della tempestività delle querele, non sono accompagnati da censure alla sentenza impugnata, con la quale non si confrontano. A tal riguardo, basti evidenziare come il ricorrente assuma (genericamente) che la responsabilità è stata affermata sulla base delle dichiarazioni contenute nella querela, là dove emerge evidente dalla lettura della sentenza impugnata come la Corte di appello -invece- abbia ritenuto la colpevolezza sulla base -tra l'altro- delle testimonianze assunte in sede dibattimentale. Tale rilievo porta il vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'ari:. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Da ciò consegue che il ricorrente deve essere altresì condannato alla rifusione sostenute nel grado dalle costituite parti civili. P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende./9' Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori di legge, nonché pn favore di
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