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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 48658/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/02/2021 del GIP TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~ite le conclusioni del PG t (-7/.7( [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, con cui è stata respinta l'opposizione ex art. 99 d.

P. R. n. 115 del 2002 avverso il provvedimento di diniego dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge, poiché il giudice a quo ha ritenuto che l'azione dovesse essere proposta nei confronti dell'Ufficio finanziario e non del Ministero della Giustizia e ha rigettato il ricorso del Patruno senza ordinare l'integrazione del contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] convenne infatti in giudizio il Ministero della giustizia.

Il giudice dispose la comparizione delle parti all'udienza del 23 febbraio 2022, invitandole a interloquire in ordine alla legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, senza assegnare alcun termine per l'integrazione del contraddittorio mediante citazione dell'Ufficio finanziario. [OSCURATO:PERSONA] rappresentò che egli riteneva che l'unico legittimato passivo fosse il Ministero della Giustizia e il giudice, essendo di diverso avviso, rigettò il ricorso del Patruno senza dargli la possibilità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'Ufficio finanziario.

D'altronde l'art. 98 d.

P. R. n. 115 del 2002, citato nell'ordinanza impugnata, riguarda il caso dell'ammissione al beneficio e non il caso, diametralmente opposto, del rigetto dell'istanza di ammissione.

Si chiede pertanto annullamento del provvedimento impugnato.

3. Con requisitoria depositata il 23-8-2022, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La doglianza è fondata.

Dalla motivazione del provvedimento impugnato si evince infatti che il rigetto del ricorso è correlato esclusivamente al difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e alla mancata notifica del ricorso in opposizione all'Ufficio finanziario.

Il giudice a quo non ha dunque tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, quando l'opposizione dell'interessato avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione sia stata tempestivamente depositata presso il giudice ad quem ma non notificata alla [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate a cura dell'instante, non si configura - in difetto di una espressa previsione di legge in tal senso - l'inammissibilità del gravame, sicché va disposta la rituale notifica del ricorso all'Amministrazione finanziaria, che va eseguita a cura del ricorrente ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio (Sez. 4, n.18842 del 13/04/2016, Rv. 266846 - 01; conf.

Sez. 4, n.18806 del 07/12/2015, Rv. 266699 - 01; Cass. n. 4378 del 2001, Rv. 218398 - 01; n. 14406 del 2001, Rv. 219098 - 01; Cass., n. 44916 del 2010 Rv. 249066 - 01).

Il giudice avrebbe dovuto quindi disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ufficio finanziario e non rigettare il ricorso.

Si impone pertanto, nel caso in disamina, una pronuncia rescindente.

2. Il provvedimento impugnato va dunque annullato senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Trani, per l'ulteriore corso.

PQM Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Trani, per l'u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/02/2021 del GIP TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~ite le conclusioni del PG t (-7/.7( [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, con cui è stata respinta l'opposizione ex art. 99 d. P. R. n. 115 del 2002 avverso il provvedimento di diniego dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge, poiché il giudice a quo ha ritenuto che l'azione dovesse essere proposta nei confronti dell'Ufficio finanziario e non del Ministero della Giustizia e ha rigettato il ricorso del Patruno senza ordinare l'integrazione del contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] convenne infatti in giudizio il Ministero della giustizia. Il giudice dispose la comparizione delle parti all'udienza del 23 febbraio 2022, invitandole a interloquire in ordine alla legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, senza assegnare alcun termine per l'integrazione del contraddittorio mediante citazione dell'Ufficio finanziario. [OSCURATO:PERSONA] rappresentò che egli riteneva che l'unico legittimato passivo fosse il Ministero della Giustizia e il giudice, essendo di diverso avviso, rigettò il ricorso del Patruno senza dargli la possibilità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'Ufficio finanziario. D'altronde l'art. 98 d. P. R. n. 115 del 2002, citato nell'ordinanza impugnata, riguarda il caso dell'ammissione al beneficio e non il caso, diametralmente opposto, del rigetto dell'istanza di ammissione. Si chiede pertanto annullamento del provvedimento impugnato. 3. Con requisitoria depositata il 23-8-2022, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La doglianza è fondata. Dalla motivazione del provvedimento impugnato si evince infatti che il rigetto del ricorso è correlato esclusivamente al difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e alla mancata notifica del ricorso in opposizione all'Ufficio finanziario. Il giudice a quo non ha dunque tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, quando l'opposizione dell'interessato avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione sia stata tempestivamente depositata presso il giudice ad quem ma non notificata alla [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate a cura dell'instante, non si configura - in difetto di una espressa previsione di legge in tal senso - l'inammissibilità del gravame, sicché va disposta la rituale notifica del ricorso all'Amministrazione finanziaria, che va eseguita a cura del ricorrente ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio (Sez. 4, n.18842 del 13/04/2016, Rv. 266846 - 01; conf. Sez. 4, n.18806 del 07/12/2015, Rv. 266699 - 01; Cass. n. 4378 del 2001, Rv. 218398 - 01; n. 14406 del 2001, Rv. 219098 - 01; Cass., n. 44916 del 2010 Rv. 249066 - 01). Il giudice avrebbe dovuto quindi disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ufficio finanziario e non rigettare il ricorso. Si impone pertanto, nel caso in disamina, una pronuncia rescindente. 2. Il provvedimento impugnato va dunque annullato senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Trani, per l'ulteriore corso. PQM Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Trani, per l'u
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