CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10250/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 del TRIBUNALE di MILANOclate-av3.4se-al4e-peFti-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 624 bis e 625 co. 1 n.2 e n. 5 c.p., deducendo violazione di legge in relazione all'art. 125 e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett e) cod.proc.pen. 2. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23.6.2017, in vigore dal 3.8.2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Questa Corte, del resto, anche in epoca antecedente la riforma recata dalla legge n. 103/2017, aveva ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento, anche con riguardo all'insussistenza dei motivi di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. Un. 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. Un. 27 dicembre 1995, Serafino). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così d