CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00976/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MINISTERO ECONOMIA E FINANZE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Potenza, con ordinanza assunta in data 16 aprile 2025, ha rigettato la domanda di riparazione per la ingiusta detenzione avanzata dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla detenzione custodiale, dapprima in carcere e successivamente agli arresti domiciliari, da questi sofferta in relazione ad ipotesi di concorso in tentativo di estorsione, aggravato dal metodo mafioso, reato dal quale veniva definitivamente assolto con sentenza della Corte di appello di Potenza, con la formula "per non avere commesso il fatto", divenuta irrevocabile in data 18/09/2024. 2. La Corte territoriale, adita per la riparazione, ha rilevato che ricorreva la condizione impeditiva alla riparazione costituita dalla colpa grave del ricorrente, il quale aveva concorso sinergicamente all'adozione della cautela creando un'apparenza di complicità con coloro che avevano poi tentato di attuare il proposito criminoso. Dal compendio intercettivo erano emersi i collegamenti tra il ricorrente (225 i noti pregiudicati CANCELLARA e PANCRAZIO che, in data 30/01/2020, aveva accompagnato, nel luogo (Palomonte) in cui doveva essere realizzato l'intento criminoso, con piena consapevolezza di quelle che erano le intenzioni dei complici, partecipando ad alcune attività preparatorie del reato (ispezione dei luoghi) e fornendo la propria disponibilità per il prosieguo dell'azione. Tali condotte, prodromiche al compimento di un fatto reato, poi in concreto posto in essere da terzi, unitamente alla opacità di frequentazioni malavitose, in una prospettiva di realizzare imprese criminali in concorso, erano poste in collegamento causale con l'adozione della cautela. Ulteriore profilo di colpa, che aveva contribuito al mantenimento della custodia, era rappresentato dal mendacio in sede di interrogatorio di garanzia, nel corso del quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva escluso di avere avuto ulteriori contatti e frequentazioni con i suddetti pregiudicati mentre, dall'esame delle intercettazioni, risultava avere intrattenuto una conversazione con il CANCELLARA un mese prima dell'arresto, nella quale il ricorrente invitava l'interlocutore ad un incontro con un terzo soggetto,anch'esso pregiudicato. 3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con un primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio motivazionale, in relazione all'accertamento della colpa ostativa e comunque per la irrilevanza eziologica dei profili di colpa allo stesso riconosciuti, evidenziando come fosse del tutto mancata una analisi delle specifiche condotte, caratterizzate da inescusabile negligenza da attribuire al [OSCURATO:PERSONA], che avessero concorso a dare causa alla detenzione, atteso che il materiale indiziario posto a fondamento della cautela era del tutto assente a prescindere dall'incontro con i due correi che era intervenuto oltre un mese prima la realizzazione della azione criminosa, atteso che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva inteso dare seguito ad alcuna iniziativa, mentre il mendacio, di modestissimo rilievo (trattandosi di un unico ulteriore contatto con il CANCELLARA) risultava del tutto privo di rilievo causale nel mantenimento della custodia agli arresti domiciliari. 3.1. Con un secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge della statuizione con Qa quale venivano liquidati i compensi al Ministero resistente, atteso che nella liquidazione era compresa la voce della discussione finale, che non era avvenuta né in forma cartolare, né in presenza, né la parte pubblica aveva presentato memorie o difese conclusionali ovvero provveduto ad altre forme di attività defensionale che potesse essere ricondotta alla voce contestata. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. La difesa della ricorrente ha depositato memoria difensiva di replica. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (Sezioni unite, 28 novembre 2013, n. 51779, Nicosia). L'art.314 comma uno cod.proc.pen. prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". 2. Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del già menzionato primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, realizzi, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Tucci, Rv. 242034; n. 13360 del 28/02/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287903 - 01). 'E stato ancora affermato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta gravemente colposa, per essere ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, deve essere potenzialmente idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare (sez.4, n.33830 del 23/04/2015, Dentice, Rv.264318) e che la frequentazione di soggetti dediti al reato in contesti temporali e ambientali compatibili con la compartecipazione alla commissione del reato onera l'interessato di fornire con assoluta tempestività i chiarimenti discolpanti (sez.4, n.21575 del 29/01/2014, Antognetti, Rv.259213) e più in generale che lei frequentazioni malavitose, se poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la stessa riparazione (sez.4, n.9212 del 13/11/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 259082; sez.3, n.39199 del 1/7/2014, Pistorio, 260397; sez.4, n.27458 del 5/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.276459). 'E stato in particolare affermato che la condizione ostativa può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purchè il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretati come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4 -n. 53361 del 21/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274498 - 01; n. 850 del 28/09/2021, PG/Denaro, Rv. 282565 - 01, fattispecie in tema di rapina, in cui la Corte ha annullato con rinvio l'impugnata ordinanza che aveva omesso di esplicitare le ragioni per le quali le frequentazioni del ricorrente con alcuni dei rapinatori avessero concorso nel determinare la detenzione). 3. Ciò premesso il giudice territoriale si è del tutto uniformato a tali principi, con una motivazione resistente alle censure mosse dal ricorrente in quanto ha esplicitato le ragioni per le quali le frequentazioni con gli autori dell'atto intimidatorio a fini estorsivi era idoneo a determinare una apparenza di complicità e di adesione del [OSCURATO:PERSONA] al proposito criminoso in ragione del contenuto dei colloqui intercettati. Coerentemente alle risultanze del giudizio assolutorio ha provveduto a valutare, ai fini di accertare la ricorrenza della condizione impeditiva di cui all'art.314 comma 1, ultima parte cod. proc. pen., tutti gli aspetti della condotta extraprocessuale tenuta dal [OSCURATO:PERSONA] nel contesto investigativo che ha originato l'adozione del provvedimento restrittivo, considerando in particolare la portata gravemente iintizIgitt.é costituita dalla disponibilità fornita agli altri indagati, di cui conosceva la caratura criminale e le specifiche finalità criminose, nell'accompagnarli nella località in cui avrebbe dovuto essere consumata la condotta estorsiva (successivamente realizzata nel luogo convenuto), a valutare le caratteristiche dei luoghi e la fattibilità dell'impresa, finendo poi mostrare interesse alla prosecuzione della collaborazione e alla realizzazione dei passaggi successivi. 3.1 Se è vero che tale apparente compenetrazione nelle dinamiche criminali degli altri indagati è stata riconosciuta inidonea a integrare un concorso del [OSCURATO:PERSONA] nei delitti ascritti, del tutto correttamente i giudici di appello la hanno riconosciuta rilevante quale ipotesi di colpa grave, in termini di condotta idonea a essere percepita come in grado di rafforzare il proposito delinquenziale del reo e di contribuire all'azione criminosa nel suo complesso, dovendosi pertanto escludere in tal modo qualsiasi profilo di connivenza incolpevole. 3.2. Del tutto pertinente è altresì il richiamo operato dal giudice della riparazione alle frequentazioni ambigue e malavitose, laddove la disponibilità offerta ad operare in ausilio di un gruppo di persone, di cui il [OSCURATO:PERSONA] conosceva la personalità trasgressiva e l'abitudine a commettere gravi delitti contro il patrimonio, integra una condotta gravemente imprudente e improntata a inescusabile leggerezza, a fronte di un contesto ambientale che chiaramente preludeva al compimento di gravi atti predatori in concorso. 3.2.1. In tale prospettiva va ribadito che la frequentazione di persone coinvolte in attività illecite integra una condotta idonea a concretare il t CLIAt3.2-- comportamento ostativo al diritto alla riparazione, in quanto O'Vr5-01Si in relazione, quanto meno, di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, Mannino, Rv. 258486.01; sez.4 n.53361 del 21/11/2018 [OSCURATO:PERSONA], Rv.274498). Al giudice della riparazione spetta, dunque, il compito di rilevare il tipo e la qualità di dette frequentazioni, con lo scopo di evidenziare l'incidenza del comportamento tenuto sulla determinazione della detenzione (Sez. 3, n. 39199 del 01 Luglio 2014, Pistorio, Rv. 26039701; Sez. 4, n. 34656 del 3 Giugno 2010, Davoli, Rv. 2480740). 4. Orbene, a fronte di argomentazioni del tutto logiche sviluppate dal giudice distrettuale nell'individuare plurimi profili di colpa grave in capo al [OSCURATO:PERSONA], tali da precludergli la tutela riparatoria in ipotesi di detenzione ingiusta, i motivi articolati risultano in quanto privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e, conseguentemente vanno dichiarati inammissibili. 4.1 A tale proposito non coglie nel segno il denunciato vizio dedotto dalla difesa del ricorrente secondo cui violerebbe la regola di effettività della tutela riparatoria la circostanza che al [OSCURATO:PERSONA] siano contestate, come addebito colposo, le medesime condotte già valutate dal giudice dell'assoluzione per escludere la sua responsabilità e che comunque gli elementi indiziari valutati dal giudice della cautela risultavano del tutto insufficienti per la adozione del provvedimento privativo della libertà personale. Invero è stato affermato dal S.C. che la valutazione del comportamento del richiedente la riparazione, integrante la colpa grave ostativa alla liquidazione della indennità per la ingiusta detenzione, va effettuata ex ante ma non deve essere avulsa dall'esame dei fatti accertati nel corso del giudizio assolutorio atteso che, se il giudizio riparatorio si limitasse a un accertamento sulla ricorrenza della gravità indiziaria al momento dell'adozione della misura, si stempererebbe in una valutazione paragonabile a quella del giudice del riesame, senza considerare che i fatti posti all'esame del giudice della cautela, potrebbero risultare incompleti, erronei, contraddittori, smentiti da emergenze di senso contrario o anche falsi. 4.2. La condotta da cui scaturisce il rimprovero di colpa, e quindi il comportamento preclusivo al riconoscimento dell'indennizzo, può infatti consistere nel fatto già esaminato dal giudice dell'assoluzione e da questi ritenuto penalmente irrilevante, stante il diverso accertamento demandato al giudice della riparazione (lo afferma la sentenza D'Ambrosio S.U. del 2010). Conseguentemente anche la stessa condotta che integra l'imputazione ascritta, ritenuta penalmente irrilevante dal giudice dell'assoluzione, può giustificare l'esclusione della riparazione in quanto connotata dai richiesti profili di inescusabile leggerezza e macroscopica imprudenza come nella specie (da ultimo sez.4, n.34438 del 2/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.276859; n.2145 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Calzaretta, Rv.280246 per ipotesi di collegamenti, nel primo caso personali e nel secondo caso economici, con realtà criminose associative) soprattutto allorquando le conclusioni del giudice dell'assoluzione si fondino sull'ermeneusi, come nella specie, dell'oltre ogni ragionevole dubbio che lascia pertanto spazio ad un diverso criterio valutativo da parte del giudice della riparazione. Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere disatteso. 5. Fondato è il secondo motivo di ricorso. La Corte di appello ha disposto la liquidazione degli onorari del Ministero resistente, nella misura di complessivi euro 2.552,00, per le prestazioni professionali riferite alla fase decisionale, ai sensi dell'art.4, comma 5, lett.d,del D.M. 55/2014. Assume il ricorrente che la difesa del Ministero, a prescindere dal deposito della memoria di costituzione, non abbia svolto ulteriore difese e, in particolare ha rappresentato, mediante la allegazione dei verbali di udienza, come nessuna rappresentanza tecnica dell'Avvocatura di Stato sia intervenuta alle udienze nelle quali si è articolato il procedimento riparatorio, né sia stata compiuta alcuna difesa o attività tecnica tra quelle indicate dalla norma sopra richiamata per la fase decisionale. 5.1. Il principio fondamentale che ispira la disciplina sulla misura dei compensi è che gli stessi devono essere commisurati all'attività difensiva effettivamente prestata, tenuto altresì conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio della stessa (art.4, comma 1, DM n.55/2014), di talchè la distinzione degli onorari secondo le fasi processuali in cui si esplica l'attività del difensore assolve appunto alla funzione di fornire una remunerazione proporzionata e commisurata all'impegno e all'opera del professionista nel corso dell'intero giudizio. 5.2. Alla stregua degli elementi evidenziati dalla parte ricorrente, come risultanti dagli atti del procedimento, non solo risulta omessa una difesa del ministero resistente nella fase decisoria (conclusioni scritte, orali o memorie difensive, ovvero una delle ulteriori attività ad esse equipollenti secondo l'art.4 del D.M. n.44/2014), ma è del tutto mancata la partecipazione della difesa tecnica della parte resistente nel corso dell'intero giudizio, a parte il deposito di una comparsa di costituzione, così da doversi escludere il diritto della parte di vedersi corrispondere gli onorari per la fase decisoria, in assenza di qualsiasi prestazione, sia pure successiva alla decisione, di cui sussista contezza al giudizio. 5.3. La sentenza deve pertanto essere annullata con riferimento alla liquidazione dell'importo di euro 2.552,00 in favore de Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale compenso per la fase decisionale, annullamento che può essere disposto senza rinvio, ai sensi dell'art.620, comma 1 lett.1 cod. proc. pen., non ravvisandosi l'evenienza di una diversa determinazione da parte del giudice distrettuale. Il compenso va pertanto rideterminato nella residua misura di euro 1.489,00, oltre a spese generali del 15%, Iva e CAP come per legge. Il ricorso deve essere per il resto dichiarato inammissibile. 5.4. le spese del presente giudizio di legittimità possono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla liquidazione della somma di euro 2.552,00 per la fase decisionale, rideterminando le spese dovute dal [OSCURATO:PERSONA] in euro 1.489,00, oltre a spese generali del 15%, ed Iva e Cassa come per legge. Di