Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 luglio 2026

Cassazione n. 22970/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

gistro generale 27677/2018Numero sezionale 5225/2026Numero di raccolta generale 22970/2026Data pubblicazione 09/07/2026avversola sentenza n. 625/5/2018 pronunciata in data 23/10/2017 dallaCommissione Tributaria Regionale della Puglia, depositata il26/02/2018;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1luglio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:1.

In data 3/12/2009 l’Agenzia delle Entrate notificava alla societàRagno [OSCURATO:SOCIETA]. l’atto di accertamento con adesione n.885110500933 che la società accettava corrispondendo soltanto inparte le dodici rate previste.

L’Ufficio, pertanto, iscriveva a ruolo ledifferenze non versate, la società proponeva opposizione avverso lacartella esattoriale e la [OSCURATO:PERSONA] consentenza n. 105/9/12 accoglieva il ricorso limitatamente agli importigià versati ed oggetto di sgravio da parte dell’Ufficio.A seguito del reddito definitivamente accertato nella misura di euro719.339,00, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società e ai soci dellastessa per l’anno 2004 l’avviso n.

TVF011006539/2013 e l’avviso n.TVF071006519/2013, accertando nei confronti della società, il mancatoversamento di ritenute per euro 35.967,00 ed un presunto utiledistribuito extrabilancio ai soci aventi partecipazioni non qualificate pariad euro 287.736,00, e, nei confronti dei soci, quali eredi di Sivo MariaDomenica, socia al 60%, un maggior imponibile di euro 172.641,00quale utile distribuito extrabilancio.2. [OSCURATO:PERSONA] di Bari, con sentenza n.1310/15/2015, rigettava i ricorsi riuniti presentati dai contribuenti, concondanna al pagamento delle spese di lite.3. [OSCURATO:PERSONA] della Puglia rigettaval’appello dei contribuenti ritenendo, quanto al raddoppio dei termini,Numero registro generale 27677/2018Numero sezionale 5225/2026Numero di raccolta generale 22970/2026Data pubblicazione 09/07/2026che dagli artt. 40 e 43 del d.P.R. 600/1973 dovesse desumersil’estensione ai soci degli effetti dell’accertamento societario e, quantoalla distribuzione ai soci dei maggiori redditi conseguiti dalla società,che la ristrettezza della base societaria costituisse elemento di provadell’avvenuta distribuzione dei maggiori utili non contabilizzati.4.

Ricorrono per cassazione soltanto gli eredi di Sivo MariaDomenica, deceduta il 12/2/2005, socia al 60% della società [OSCURATO:SOCIETA]., articolando due motivi.5.

L’Agenzia delle Entrate deposita controricorso.6.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglioper la quale le parti non hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo i ricorrenti deducono, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3 c.p.c., la nullità della sentenza perviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, comma 1, della legge212/2000.Secondo i ricorrenti l’Ufficio ha violato il principio di tuteladell’affidamento e della buona fede poiché, prima, in virtù di accordoin adesione raggiunto con la società, ha annullato in autotutela gliavvisi di accertamento nei confronti dei soci e, poi, decorso il termineentro il quale avrebbe potuto riemettere gli stessi avvisi nei confrontidella società e dei soci, ha notificato un nuovo avviso alla società e aisoci ai sensi dell’art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973.Dopo la sentenza di accoglimento parziale per la rata pagata e dirigetto per le successive rimaste insolute, l’Agenzia delle Entrateavrebbe dovuto procedere all’esecuzione nei confronti della società;invece, emetteva un nuovo avviso di accertamento rivolto alla societàe ai soci, in considerazione della più recente giurisprudenza che haescluso che la presunzione di distribuzione ai soci deli utili extrabilanciovioli il divieto di presunzione di secondo grado.

In tal modo i soci, inNumero registro generale 27677/2018Numero sezionale 5225/2026Numero di raccolta generale 22970/2026Data pubblicazione 09/07/2026contrasto con il principio di affidamento, soggiacciono al raddoppio deitermini di notifica per la segnalazione di un reato a carico della societàe non dei singoli soci, senza che sia stato preso in considerazionel’annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento in capo ai socie considerando determinante una vicenda autonoma e distinta rispettoal contenzioso in essere.2.

Con il secondo motivo di ricorso i contribuenti deducono, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la nullità dellasentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 40, comma 2, edell’art. 43, comma 3, del d.P.R. 600/1973.I ricorrenti rilevano che l’art. 40, comma 2, del d.P.R. 600/1973 faesclusivo riferimento alle società semplici, per cui non può applicarsialla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in quanto società di capitali rispetto allaquale i soci sono entità distinte e separate; quanto all’art. 43, comma3, del citato d.P.R., l’avviso di accertamento poteva essere emessofuori termine esclusivamente nei confronti della società alla quale siriferiva la denuncia penale ai sensi del d.lgs. 74/2000, mentre neiconfronti dei soci l’avviso veniva emesso per la ristretta base azionariain assenza di ipotesi di reato nei loro confronti che consentissero ilraddoppio dei termini, non essendo trasferibile la responsabilità penaledegli amministratori ai soci estranei alla gestione della società.3.

I motivi possono essere trattati congiuntamente per connessionelogico-giuridica, in quanto la doglianza della violazione del principio diaffidamento e buona fede oggetto del primo motivo di ricorso si fondaessenzialmente sulla ritenuta inapplicabilità del raddoppio dei terminidi accertamento di cui al secondo motivo di ricorso.3.1.

I motivi sono infondati.3.2.

Secondo la prospettazione della medesima parte ricorrente,all’esito di un’indagine della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entratein data 3/12/2009 notificava per l’anno 2004 l’atto di accertamento conNumero registro generale 27677/2018Numero sezionale 5225/2026Numero di raccolta generale 22970/2026Data pubblicazione 09/07/2026adesione n. 885110500933 che la società accettava sebbene, poi, noncompletava il pagamento delle dodici rate previste; da tantoconseguiva l’iscrizione a ruolo delle somme dovute e l’impugnazionedella cartella esattoriale da parte della società.

Il giudizio si concludevacon sentenza n. 105/9/2012 con la quale la pretesa della società venivaaccolta soltanto in relazione alle somme versate, mentre per la restanteparte delle rate non versate si formava il giudicato per mancataimpugnazione.

Da tanto conseguiva l’emissione dei due avvisi diaccertamento notificati in data 23 dicembre 2013 alla società ed ai sociin virtù della ristretta base societaria.I contribuenti si dolgono del fatto che l’Agenzia delle Entrate,prima, ha annullato in autotutela gli avvisi di accertamento neiconfronti dei soci a seguito di accordo in adesione raggiunto con lasocietà, e poi, trascorso il termine entro il quale avrebbe potutoemettere nuovamente gli stessi avvisi nei confronti della società e deisoci, ha notificato alla società ed ai soci gli avvisi di accertamentoimpugnati, ai sensi dell’art. 43, comma 3, del d.P.R. 600/1973,applicando erroneamente il raddoppio dei termini anche nei confrontidei soci.3.3.

In via preliminare si osserva che non è controverso che lasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sia una società a ristretta base e che iricorrenti, eredi della socia al 60%, non hanno contestato ladistribuzione degli utili extracontabili rispetto al maggior redditoaccertato in via definitiva con la sentenza n. 105/9/12 dellaCommissione Tributaria di Bari che i medesimi ricorrenti menzionanocome passata in giudicato; si evidenzia, inoltre, che non sono statesollevate eccezioni di carattere personale rispetto all’accertamentonotificato ai soci per diretta derivazione di quanto verificato neiconfronti della società.Numero registro generale 27677/2018Numero sezionale 5225/2026Numero di raccolta generale 22970/2026Data pubblicazione 09/07/20263.4.

Ciò premesso, quanto al profilo contestato del raddoppio deitermini dell’accertamento, si richiama l’orientamento espresso daultimo da questa Corte (Cass. sez.5, 17/12/2025, n. 32907) secondoil quale l'accertamento tributario nei confronti diuna società di capitali a base ristretta, riferibile alla contestazione diutili extracontabili, costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico dell'accertamento nei confronti dei soci, in virtù dell'unico attoamministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano; ne consegueche il raddoppio dei termini per l'accertamento nei confrontidella società, ai sensi dell'art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973(nel testo vigente ratione temporis), vale anche per i soci, per i qualil'accertamento consegue automaticamente in base alla presunzione dipercezione degli utili extracontabili conseguiti dalla società.L’orientamento menzionato conferma quanto già in precedenza laCorte sez. 5 aveva affermato con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 18451,nella quale in motivazione aveva espresso il seguente principio didiritto: l’accertamento tributario nei confronti della società di capitali abase ristretta, riferibile alla contestazione di utili extracontabili,costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridicodell’accertamento nei confronti dei soci, in virtù dell’unico attoamministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano; deve quindiconcludersi nel senso che, nel caso di raddoppio dei termini perl’accertamento nei confronti di una società di capitali a ristretta basesociale (nella specie una S.p.A.), deve necessariamente conseguire ilraddoppio dei termini per l’accertamento nei confronti dei soci, per iquali l’accertamento consegue automaticamente in base allapresunzione di percezione degli utili extracontabili conseguiti dallasocietà.3.5.

E’ dunque evidente che, se l’accertamento rivolto ai sociconsegue al maggior reddito accertato nei confronti della società edNumero registro generale 27677/2018Numero sezionale 5225/2026Numero di raccolta generale 22970/2026Data pubblicazione 09/07/2026alla presunzione (come detto non contestata) di distribuzione di utiliextracontabili, non può condividersi l’affermazione svolta dalla difesadei ricorrenti secondo la quale il raddoppio non potrebbe riguardare isoci ma soltanto l’accertamento nei confronti della società poiché lafattispecie prospettata ai sensi del d.lgs. 74/2000 concerne la societàe cioè il legale rappresentante di essa.

Si tratta, infatti, della medesimafonte di verifica e, quindi, delle conseguenze correlate allainterdipendenza dell’accertamento societario e del suo titolo rispetto aquello relativo ai soci: la pretesa impositiva a cascata nei confronti deisoci è il risultato derivante dalla ristretta base che consente diaffermare che i soci sono partecipi della gestione della società proprioper la limitata compagine societaria; tale profilo meramente oggettivo,che connota e giustifica l’accertamento nei confronti dei soci indipendenza di quello societario con riferimento ai redditi ulterioricontestati, consente di ritenere sussistenti le ragioni dell’ampliamentodei termini per l’accertamento anche con riferimento ai soci, aprescindere dalla responsabilità a carico dell’amministratore per laqualifica soggettiva rivestita.3.6.

Se dunque il raddoppio di cui all’art. 43, comma 3, del d.P.R.600/1973 può correttamente essere invocato nel caso in esame, deverilevarsi, da una parte, che non è pertinente il generico richiamo diparte ricorrente alla violazione dell’art. 40, comma 2, del d.P.R.600/1973, relativo alle società semplici, in quanto la società [OSCURATO:SOCIETA] è una società di capitali e, dall’altra, che non sussistealcuna violazione dell’art. 10, comma 1, della legge 212/2000.Non sussiste la violazione del principio di buona fede e diaffidamento del contribuente di cui all’art. 10, comma 1, della legge212/2000 non soltanto perché gli avvisi di accertamento notificati nel2013 rispetto all’anno di imposta 2004 erano tempestivi, in virtù delcitato art. 43 comma 3, ma anche perché gli avvisi sono stati emessi aNumero registro generale 27677/2018Numero sezionale 5225/2026Numero di raccolta generale 22970/2026Data pubblicazione 09/07/2026seguito di annullamento in autotutela, secondo quanto evidenziato daimedesimi ricorrenti, in virtù dell’accertamento in adesione, poi nononorato dalla società.L’accordo in adesione era intercorso tra la società e l’Agenzia ed i soci,prima ancora dell’accordo, erano stati resi edotti della pretesa vantatadall’[OSCURATO:PERSONA] con gli avvisi di accertamento poiannullati.Il predetto accordo non ha avuto l’effetto di caducare la pretesaoriginaria vantata anche nei confronti dei soci, non potendo esserequalificato alla stregua di una novazione oggettiva con il venir menodella maggior imposta accertata nei confronti della società e diconseguenza nei confronti degli stessi soci.A voler diversamente opinare e cioè a voler sostenere che laconclusione dell’accordo in adesione faccia venir meno la pretesaimpositiva e che, pertanto, nel caso di inadempimento al versamentodelle rate concordate, l’[OSCURATO:PERSONA] non possa agire inalcun modo nei confronti dei contribuenti al fine procedere al recupero,si giungerebbe a favorire un uso strumentale degli accordi tra Agenziadelle Entrate e contribuenti con possibile elusione dei debiti tributariaccertati.Si osserva quindi che, a fronte del mancato pagamento delle dodicirate, solo in parte adempiute, l’Agenzia correttamente iscriveva a ruolola cartella esattoriale, al fine di procedere esecutivamente nei confrontidella società e dei contribuenti che però proponevano ricorso dinanzialla [OSCURATO:PERSONA] di Bari.

Soltanto dopol’accertamento giudiziario che cristallizzava la pretesa, escludendo gliimporti già versati dalla società, l’Agenzia notificava nei terminiraddoppiati gli avvisi di accertamento nei confronti della società edanche dei soci in virtù della ristretta base sociale.Numero registro generale 27677/2018Numero sezionale 5225/2026Numero di raccolta generale 22970/2026Data pubblicazione 09/07/2026In definitiva, l’accertamento con adesione, pur essendo uno strumentoin senso lato transattivo con la finalità di ridurre il contenzioso ed itempi dell’accertamento tributario, non consente di configurare alcunlegittimo affidamento dei contribuenti in ordine al venir meno dellapretesa tributaria in virtù dell’accordo intervenuto tra l’Agenzia delleEntrate e la società, rimasto inadempiuto, non potendo esso divenireun meccanismo che, invece di agevolare la riscossione delle imposte,conduca al mancato recupero di una pretesa tributaria accertata.In considerazione del mancato pagamento delle dodici rate concordatee, quindi, della decadenza dal beneficio della rateazione, è dunquepossibile un nuovo esercizio dell’accertamento fiscale, nondeterminandosi in tale ipotesi alcuna stabilizzazione convenzionaledegli effetti dell’accordo, né un affidamento qualificato sulla definitivitàdell'assetto impositivo.4.

Il ricorso va, quindi, rigettato, con conseguente condanna deiricorrenti al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.La Corte, P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, a corrispondereall’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 5.600,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate adebito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatoNumero registro generale 27677/2018Numero sezionale 5225/2026Numero di raccolta generale 22970/2026Data pubblicazione 09/07/2026pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citatoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del primo luglio 2026La PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gistro generale 27677/2018Numero sezionale 5225/2026Numero di raccolta generale 22970/2026Data pubblicazione 09/07/2026avversola sentenza n. 625/5/2018 pronunciata in data 23/10/2017 dallaCommissione Tributaria Regionale della Puglia, depositata il26/02/2018;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1luglio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:1. In data 3/12/2009 l’Agenzia delle Entrate notificava alla societàRagno [OSCURATO:SOCIETA]. l’atto di accertamento con adesione n.885110500933 che la società accettava corrispondendo soltanto inparte le dodici rate previste. L’Ufficio, pertanto, iscriveva a ruolo ledifferenze non versate, la società proponeva opposizione avverso lacartella esattoriale e la [OSCURATO:PERSONA] consentenza n. 105/9/12 accoglieva il ricorso limitatamente agli importigià versati ed oggetto di sgravio da parte dell’Ufficio.A seguito del reddito definitivamente accertato nella misura di euro719.339,00, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società e ai soci dellastessa per l’anno 2004 l’avviso n. TVF011006539/2013 e l’avviso n.TVF071006519/2013, accertando nei confronti della società, il mancatoversamento di ritenute per euro 35.967,00 ed un presunto utiledistribuito extrabilancio ai soci aventi partecipazioni non qualificate pariad euro 287.736,00, e, nei confronti dei soci, quali eredi di Sivo MariaDomenica, socia al 60%, un maggior imponibile di euro 172.641,00quale utile distribuito extrabilancio.2. [OSCURATO:PERSONA] di Bari, con sentenza n.1310/15/2015, rigettava i ricorsi riuniti presentati dai contribuenti, concondanna al pagamento delle spese di lite.3. [OSCURATO:PERSONA] della Puglia rigettaval’appello dei contribuenti ritenendo, quanto al raddoppio dei termini,Numero registro generale 27677/2018Numero sezionale 5225/2026Numero di raccolta generale 22970/2026Data pubblicazione 09/07/2026che dagli artt. 40 e 43 del d.P.R. 600/1973 dovesse desumersil’estensione ai soci degli effetti dell’accertamento societario e, quantoalla distribuzione ai soci dei maggiori redditi conseguiti dalla società,che la ristrettezza della base societaria costituisse elemento di provadell’avvenuta distribuzione dei maggiori utili non contabilizzati.4. Ricorrono per cassazione soltanto gli eredi di Sivo MariaDomenica, deceduta il 12/2/2005, socia al 60% della società [OSCURATO:SOCIETA]., articolando due motivi.5. L’Agenzia delle Entrate deposita controricorso.6. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglioper la quale le parti non hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3 c.p.c., la nullità della sentenza perviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, comma 1, della legge212/2000.Secondo i ricorrenti l’Ufficio ha violato il principio di tuteladell’affidamento e della buona fede poiché, prima, in virtù di accordoin adesione raggiunto con la società, ha annullato in autotutela gliavvisi di accertamento nei confronti dei soci e, poi, decorso il termineentro il quale avrebbe potuto riemettere gli stessi avvisi nei confrontidella società e dei soci, ha notificato un nuovo avviso alla società e aisoci ai sensi dell’art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973.Dopo la sentenza di accoglimento parziale per la rata pagata e dirigetto per le successive rimaste insolute, l’Agenzia delle Entrateavrebbe dovuto procedere all’esecuzione nei confronti della società;invece, emetteva un nuovo avviso di accertamento rivolto alla societàe ai soci, in considerazione della più recente giurisprudenza che haescluso che la presunzione di distribuzione ai soci deli utili extrabilanciovioli il divieto di presunzione di secondo grado. In tal modo i soci, inNumero registro generale 27677/2018Numero sezionale 5225/2026Numero di raccolta generale 22970/2026Data pubblicazione 09/07/2026contrasto con il principio di affidamento, soggiacciono al raddoppio deitermini di notifica per la segnalazione di un reato a carico della societàe non dei singoli soci, senza che sia stato preso in considerazionel’annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento in capo ai socie considerando determinante una vicenda autonoma e distinta rispettoal contenzioso in essere.2. Con il secondo motivo di ricorso i contribuenti deducono, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la nullità dellasentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 40, comma 2, edell’art. 43, comma 3, del d.P.R. 600/1973.I ricorrenti rilevano che l’art. 40, comma 2, del d.P.R. 600/1973 faesclusivo riferimento alle società semplici, per cui non può applicarsialla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in quanto società di capitali rispetto allaquale i soci sono entità distinte e separate; quanto all’art. 43, comma3, del citato d.P.R., l’avviso di accertamento poteva essere emessofuori termine esclusivamente nei confronti della società alla quale siriferiva la denuncia penale ai sensi del d.lgs. 74/2000, mentre neiconfronti dei soci l’avviso veniva emesso per la ristretta base azionariain assenza di ipotesi di reato nei loro confronti che consentissero ilraddoppio dei termini, non essendo trasferibile la responsabilità penaledegli amministratori ai soci estranei alla gestione della società.3. I motivi possono essere trattati congiuntamente per connessionelogico-giuridica, in quanto la doglianza della violazione del principio diaffidamento e buona fede oggetto del primo motivo di ricorso si fondaessenzialmente sulla ritenuta inapplicabilità del raddoppio dei terminidi accertamento di cui al secondo motivo di ricorso.3.1. I motivi sono infondati.3.2. Secondo la prospettazione della medesima parte ricorrente,all’esito di un’indagine della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entratein data 3/12/2009 notificava per l’anno 2004 l’atto di accertamento conNumero registro generale 27677/2018Numero sezionale 5225/2026Numero di raccolta generale 22970/2026Data pubblicazione 09/07/2026adesione n. 885110500933 che la società accettava sebbene, poi, noncompletava il pagamento delle dodici rate previste; da tantoconseguiva l’iscrizione a ruolo delle somme dovute e l’impugnazionedella cartella esattoriale da parte della società. Il giudizio si concludevacon sentenza n. 105/9/2012 con la quale la pretesa della società venivaaccolta soltanto in relazione alle somme versate, mentre per la restanteparte delle rate non versate si formava il giudicato per mancataimpugnazione. Da tanto conseguiva l’emissione dei due avvisi diaccertamento notificati in data 23 dicembre 2013 alla società ed ai sociin virtù della ristretta base societaria.I contribuenti si dolgono del fatto che l’Agenzia delle Entrate,prima, ha annullato in autotutela gli avvisi di accertamento neiconfronti dei soci a seguito di accordo in adesione raggiunto con lasocietà, e poi, trascorso il termine entro il quale avrebbe potutoemettere nuovamente gli stessi avvisi nei confronti della società e deisoci, ha notificato alla società ed ai soci gli avvisi di accertamentoimpugnati, ai sensi dell’art. 43, comma 3, del d.P.R. 600/1973,applicando erroneamente il raddoppio dei termini anche nei confrontidei soci.3.3. In via preliminare si osserva che non è controverso che lasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sia una società a ristretta base e che iricorrenti, eredi della socia al 60%, non hanno contestato ladistribuzione degli utili extracontabili rispetto al maggior redditoaccertato in via definitiva con la sentenza n. 105/9/12 dellaCommissione Tributaria di Bari che i medesimi ricorrenti menzionanocome passata in giudicato; si evidenzia, inoltre, che non sono statesollevate eccezioni di carattere personale rispetto all’accertamentonotificato ai soci per diretta derivazione di quanto verificato neiconfronti della società.Numero registro generale 27677/2018Numero sezionale 5225/2026Numero di raccolta generale 22970/2026Data pubblicazione 09/07/20263.4. Ciò premesso, quanto al profilo contestato del raddoppio deitermini dell’accertamento, si richiama l’orientamento espresso daultimo da questa Corte (Cass. sez.5, 17/12/2025, n. 32907) secondoil quale l'accertamento tributario nei confronti diuna società di capitali a base ristretta, riferibile alla contestazione diutili extracontabili, costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico dell'accertamento nei confronti dei soci, in virtù dell'unico attoamministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano; ne consegueche il raddoppio dei termini per l'accertamento nei confrontidella società, ai sensi dell'art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973(nel testo vigente ratione temporis), vale anche per i soci, per i qualil'accertamento consegue automaticamente in base alla presunzione dipercezione degli utili extracontabili conseguiti dalla società.L’orientamento menzionato conferma quanto già in precedenza laCorte sez. 5 aveva affermato con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 18451,nella quale in motivazione aveva espresso il seguente principio didiritto: l’accertamento tributario nei confronti della società di capitali abase ristretta, riferibile alla contestazione di utili extracontabili,costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridicodell’accertamento nei confronti dei soci, in virtù dell’unico attoamministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano; deve quindiconcludersi nel senso che, nel caso di raddoppio dei termini perl’accertamento nei confronti di una società di capitali a ristretta basesociale (nella specie una S.p.A.), deve necessariamente conseguire ilraddoppio dei termini per l’accertamento nei confronti dei soci, per iquali l’accertamento consegue automaticamente in base allapresunzione di percezione degli utili extracontabili conseguiti dallasocietà.3.5. E’ dunque evidente che, se l’accertamento rivolto ai sociconsegue al maggior reddito accertato nei confronti della società edNumero registro generale 27677/2018Numero sezionale 5225/2026Numero di raccolta generale 22970/2026Data pubblicazione 09/07/2026alla presunzione (come detto non contestata) di distribuzione di utiliextracontabili, non può condividersi l’affermazione svolta dalla difesadei ricorrenti secondo la quale il raddoppio non potrebbe riguardare isoci ma soltanto l’accertamento nei confronti della società poiché lafattispecie prospettata ai sensi del d.lgs. 74/2000 concerne la societàe cioè il legale rappresentante di essa. Si tratta, infatti, della medesimafonte di verifica e, quindi, delle conseguenze correlate allainterdipendenza dell’accertamento societario e del suo titolo rispetto aquello relativo ai soci: la pretesa impositiva a cascata nei confronti deisoci è il risultato derivante dalla ristretta base che consente diaffermare che i soci sono partecipi della gestione della società proprioper la limitata compagine societaria; tale profilo meramente oggettivo,che connota e giustifica l’accertamento nei confronti dei soci indipendenza di quello societario con riferimento ai redditi ulterioricontestati, consente di ritenere sussistenti le ragioni dell’ampliamentodei termini per l’accertamento anche con riferimento ai soci, aprescindere dalla responsabilità a carico dell’amministratore per laqualifica soggettiva rivestita.3.6. Se dunque il raddoppio di cui all’art. 43, comma 3, del d.P.R.600/1973 può correttamente essere invocato nel caso in esame, deverilevarsi, da una parte, che non è pertinente il generico richiamo diparte ricorrente alla violazione dell’art. 40, comma 2, del d.P.R.600/1973, relativo alle società semplici, in quanto la società [OSCURATO:SOCIETA] è una società di capitali e, dall’altra, che non sussistealcuna violazione dell’art. 10, comma 1, della legge 212/2000.Non sussiste la violazione del principio di buona fede e diaffidamento del contribuente di cui all’art. 10, comma 1, della legge212/2000 non soltanto perché gli avvisi di accertamento notificati nel2013 rispetto all’anno di imposta 2004 erano tempestivi, in virtù delcitato art. 43 comma 3, ma anche perché gli avvisi sono stati emessi aNumero registro generale 27677/2018Numero sezionale 5225/2026Numero di raccolta generale 22970/2026Data pubblicazione 09/07/2026seguito di annullamento in autotutela, secondo quanto evidenziato daimedesimi ricorrenti, in virtù dell’accertamento in adesione, poi nononorato dalla società.L’accordo in adesione era intercorso tra la società e l’Agenzia ed i soci,prima ancora dell’accordo, erano stati resi edotti della pretesa vantatadall’[OSCURATO:PERSONA] con gli avvisi di accertamento poiannullati.Il predetto accordo non ha avuto l’effetto di caducare la pretesaoriginaria vantata anche nei confronti dei soci, non potendo esserequalificato alla stregua di una novazione oggettiva con il venir menodella maggior imposta accertata nei confronti della società e diconseguenza nei confronti degli stessi soci.A voler diversamente opinare e cioè a voler sostenere che laconclusione dell’accordo in adesione faccia venir meno la pretesaimpositiva e che, pertanto, nel caso di inadempimento al versamentodelle rate concordate, l’[OSCURATO:PERSONA] non possa agire inalcun modo nei confronti dei contribuenti al fine procedere al recupero,si giungerebbe a favorire un uso strumentale degli accordi tra Agenziadelle Entrate e contribuenti con possibile elusione dei debiti tributariaccertati.Si osserva quindi che, a fronte del mancato pagamento delle dodicirate, solo in parte adempiute, l’Agenzia correttamente iscriveva a ruolola cartella esattoriale, al fine di procedere esecutivamente nei confrontidella società e dei contribuenti che però proponevano ricorso dinanzialla [OSCURATO:PERSONA] di Bari. Soltanto dopol’accertamento giudiziario che cristallizzava la pretesa, escludendo gliimporti già versati dalla società, l’Agenzia notificava nei terminiraddoppiati gli avvisi di accertamento nei confronti della società edanche dei soci in virtù della ristretta base sociale.Numero registro generale 27677/2018Numero sezionale 5225/2026Numero di raccolta generale 22970/2026Data pubblicazione 09/07/2026In definitiva, l’accertamento con adesione, pur essendo uno strumentoin senso lato transattivo con la finalità di ridurre il contenzioso ed itempi dell’accertamento tributario, non consente di configurare alcunlegittimo affidamento dei contribuenti in ordine al venir meno dellapretesa tributaria in virtù dell’accordo intervenuto tra l’Agenzia delleEntrate e la società, rimasto inadempiuto, non potendo esso divenireun meccanismo che, invece di agevolare la riscossione delle imposte,conduca al mancato recupero di una pretesa tributaria accertata.In considerazione del mancato pagamento delle dodici rate concordatee, quindi, della decadenza dal beneficio della rateazione, è dunquepossibile un nuovo esercizio dell’accertamento fiscale, nondeterminandosi in tale ipotesi alcuna stabilizzazione convenzionaledegli effetti dell’accordo, né un affidamento qualificato sulla definitivitàdell'assetto impositivo.4. Il ricorso va, quindi, rigettato, con conseguente condanna deiricorrenti al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.La Corte, P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, a corrispondereall’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 5.600,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate adebito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatoNumero registro generale 27677/2018Numero sezionale 5225/2026Numero di raccolta generale 22970/2026Data pubblicazione 09/07/2026pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citatoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del primo luglio 2026La PresidenteRoberta Crucitti
Sentenza Cassazione n. 22970/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris