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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2026

Cassazione n. 25949/2026

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udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di sorveglianza di Potenza rigettava il reclamo avverso la sanzione disciplinare notificata al detenuto [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il Tribunale di sorveglianza, invero, valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua che esaminava anche la questione riproposta nel ricorso con i medesimi argomenti; che l'accertamento dell'illecito si basa su quanto attestato nella relazione di servizio dell'operante di polizia penitenziaria, il quale, rinvenuto l'apparecchio cellulare, ha riferito la frase pronunciata dall'Amarante, quale fatto avvenuta sotto la sua diretta percezione; che i contegni caduti sotto la percezione del pubblico ufficiale devono essere relazionati e le frasi pronunciate in sua presenza non possono essere riconducibili alle dichiarazioni da rendere con le garanzie dell'indagato; che, quanto alla ricostruzione in fatto, a fronte di un giudizio scevro da vizi logici e saldamente ancorato alle emergenze procedimentali, il ricorrente replica svolgendo considerazioni di portata eminentemente rivalutativa, riproponendo una lettura degli elementi già sottoposta al Tribunale di sorveglianza e valutata nel provvedimento impugnato.

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MIl i "ere estensore [OSCURATO:PERSONA] t n [OSCURATO:PERSONA] D E P IN C Se_ 19 1 O LUG 2026 L'ASSISTENTE I l DIZIARIO Dott.ssa Kat emente v' 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di sorveglianza di Potenza rigettava il reclamo avverso la sanzione disciplinare notificata al detenuto [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il Tribunale di sorveglianza, invero, valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua che esaminava anche la questione riproposta nel ricorso con i medesimi argomenti; che l'accertamento dell'illecito si basa su quanto attestato nella relazione di servizio dell'operante di polizia penitenziaria, il quale, rinvenuto l'apparecchio cellulare, ha riferito la frase pronunciata dall'Amarante, quale fatto avvenuta sotto la sua diretta percezione; che i contegni caduti sotto la percezione del pubblico ufficiale devono essere relazionati e le frasi pronunciate in sua presenza non possono essere riconducibili alle dichiarazioni da rendere con le garanzie dell'indagato; che, quanto alla ricostruzione in fatto, a fronte di un giudizio scevro da vizi logici e saldamente ancorato alle emergenze procedimentali, il ricorrente replica svolgendo considerazioni di portata eminentemente rivalutativa, riproponendo una lettura degli elementi già sottoposta al Tribunale di sorveglianza e valutata nel provvedimento impugnato. Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MIl i "ere estensore [OSCURATO:PERSONA] t n [OSCURATO:PERSONA] D E P IN C Se_ 19 1 O LUG 2026 L'ASSISTENTE I l DIZIARIO Dott.ssa Kat emente v' 2
Sentenza Cassazione n. 25949/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris