CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19148/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ancona il 22/05/194 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE D'APPELLO DI PERUGIAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] C:URAMI; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa M. Guerra, che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 15811 del 17.01.2021, la Quinta Sezione penale di questa Corte ha annullato con rinvio la sentenza 5 Aprile 2018 della Corte di appello di Ancona nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato nei due gradi di merito alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione, oltre pene accessorie, per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale per avere, in qualità di liquidatore della Welding s.r.I., fallita il 30/12/2009, sottratto la documentazione contabile, impedendo la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. La Corte di cassazione, con la sentenza rescindente, nel richiamare le decisioni Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611 e Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271753, ha precisato che la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art.216, comma 1, n. 2 legge fall. prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, che richiede il dolo generico. Ha quindi ritenuto la sentenza impugnata carente sotto il profilo motivazionale e contraddittoria, in quanto, nonostante l'imputazione concernesse la fattispecie a dolo specifico di sottrazione o distruzione della contabilità, la Corte territoriale aveva affermato la responsabilità del Talevi per la diversa ipotesi, a dolo generico, di omessa regolare tenuta delle scritture contabili, senza alcun approfondimento del relativo elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie. La pronuncia di annullamento con rinvio, quindi, dopo avere ribadito il principio secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale è illegittima l'affermazione di responsabilità dell'amministratore che faccia derivare l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato dal solo fatto, costituente l'elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014, Pavone, Rv. 262384), ha annullato l'impugnata sentenza con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo esame relativamente alla corretta qualificazione giuridica del fatto in una delle due fattispecie alternative previste dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., in termini di sottrazione o distruzione, ovvero di tenuta irregolare della documentazione, ed alle conseguenti valutazioni relative al dolo (specifico o generico) prescritto, restando assorbite le altre doglianze proposte e la stessa illegalità sopravvenuta delle pene accessorie, conseguente alla declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza 5 dicembre 2018, n. 222. 2. Investita del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Perugia, con sentenza deliberata il 23.11.2021, ha ridotto la durata delle pene accessorie di cui all'articolo 216 ultimo comma legge fall. ad anni due, confermando nel resto. In particolare la Corte territoriale ha evidenziato come la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Ancona avesse analizzato in maniera analitica i documenti mancanti relativi ai tre anni di cui alla contestazione (2007-2009), e precisamente: il libro degli inventari; i mastri di conto; il registro IVA. Dopo aver richiamato le dichiarazioni rese in dibattimento dai testi [OSCURATO:PERSONA], incaricato dal Talevi di tenere la contabilità della società, ed [OSCURATO:PERSONA], curatore fallimentare, in merito alla certa esistenza della documentazione fiscale e delle scritture contabili nel triennio di interesse, la Corte di appello di Perugia ha concluso che detta documentazione fosse stata volutamente occultata dall'imputato che non l'aveva consegnata al curatore al fine di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio sociale per arrecare pregiudizio ai creditori, considerato altresì che la società amministrata (e posseduta) dal Talevi, all'atto del fallimento avesse un rilevantissimo passivo pari a quasi 8ffl.000 C. Declinava quindi l'elemento soggettivo del contestato delitto di bancarotta fraudolenta documentale quale dolo specifico, condividendo la disamina effettuata dal Tribunale di Ancona nella sentenza di primo grado, che veniva confermata in punto affermazione della responsabilità; quanto al trattamento sanzionatorio la Corte territoriale, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 222 del 2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 216 legge fall. nella parte in cui determinava nella misura fissa di, anziché fino a, 10 anni la durata delle pene accessorie previste per i reati fallimentari, ha ridotto la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, quarto, comma legge fall. applicate a TALEVI Valerio (inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale per la durata di anni 10 e incapacità per la stessa durata di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa) in anni due, confermando nel resto. 3. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Perugia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso i difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando cinque motivi di ricorso. 3.1. Con un primo motivo denuncia l'inosservanza di norme processuali, per avere la Corte territoriale, per confermare la responsabilità dell'imputato, formulato alternativamente, anche fondendole tra di loro, due diverse e contestuali ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, quella di sottrazione, che richiede il dolo specifico, e quella di omessa regolare tenuta, che richiede il dolo generico. 3.2. Con un secondo motivo deduce violazione dell'art. 606 lett. b) e lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 216, co. 1 n. 2 legge fall., con riferimento anche agli artt. 178 lett. c) e 125 co. 3 cod. proc. pen.; la Corte d'appello di Perugia, nel formulare due diverse e distinte ipotesi delittuose di bancarotta fraudolenta documentale, ha violato il principio di diritto dettato dalla sentenza 15811 della Corte di Cassazione sezione quinta, nonché ha compresso i diritti della difesa, fornendo anche una motivazione carente, contraddittoria ed illogica nel sostenere la congiunta tesi alternativa, con trasformazione del dolo generico in dolo specifico. 3.3 Con un terzo motivo deduce contraddittorietà della motivazione ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen., per travisamento delle deposizioni della teste dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rese alle udienze dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed 11.2.2016; nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine alla precisazione delle emergenze istruttorie ritenute a carico del ricorrente. La sentenza impugnata avrebbe in particolare travisato le dichiarazioni rese in dibattimento dal curatore fallimentare dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che non ha dichiarato di avere saputo dal Talevi dell'effettiva esistenza della documentazione non consegnata. Il richiamo alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] da parte della Corte d'appello di Perugia, sarebbe caratterizzato da manifesta illogicità ed inconferenza dal momento che il teste riferiva di vicende verificatesi in una fase antecedente alla dichiarazione di fallimento della società « mentre l'odierno giudizio ha invero ad oggetto le ipotetiche condotte a rilevanza penale, che sarebbero state tenute dal ricorrente nei confronti del curatore e dopo l'apertura della procedura concorsuale». 3.4 Con un quarto motivo deduce mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 comma 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.. La Corte territoriale non ha fornito una precisa e puntuale indicazione delle circostanze tali da fondare la prova della sussistenza del dolo specifico. 3.5 Con un quinto motivo deduce violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen.. Il giudice del rinvio ha omesso di fornire la prova sia sulla condotta di omessa tenuta della documentazione contabile sia sulla specifica colpevolezza dell'imputato; ha in particolare omesso di tenere nella dovuta considerazione la documentazione contabile rinvenuta e posta a disposizione della curatela. 4. Con memoria depositata, la difesa del ricorrente ha ulteriormente argomentato in merito ai motivi di ricorso n. 3 e 4, ribadendo l'avvenuto travisamento delle fonti di prova costituite dalle deposizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da parte del Giudice del rinvio, nonché in merito alla illogicità della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. I motivi 1 e 2 sono inammissibili perché generici ed aspecifici, in quanto privi di capacità critica rispetto all'ampia motivazione della Corte di Perugia che, correttamente rispondendo al dictum della sentenza rescindente, ha ritenuto configurata l'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili motivando sulla sussistenza, in capo a Talevi, del dolo specifico del fine di arrecare pregiudizio ai creditori (pag. 7 della sentenza). La sentenza ha innanzitutto chiarito come risultasse circostanza incontestata la mancanza, relativamente al triennio 2007-2009, del libro inventari, che ha impedito di verificare eventuali vendite o cessioni di beni strumentali e di merci; dei mastri di conto, in assenza dei quali non era stato possibile ricostruire la cronologia delle movimentazioni contabili risultanti dal libro giornale, effettivamente rinvenuto ma con registrazioni solo sino al febbraio 2009; e del registro IVA, la cui mancanza ha impedito la ricostruzione della situazione contabile IVA. Contrariamente a quanto argomentato dal difensore in ricorso, la Corte d'appello di Perugia, lungi dal confondere e formulare alternativamente le due distinte ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, ha argomentato in modo specifico, con ciò rispondendo adeguatamente al dictum della sentenza rescindente, in ordine alla sussistenza in capo al Talevi del dolo specifico del fine di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio sociale per arrecare pregiudizio ai creditori; condividendo sul punto la disamina effettuata dalla sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Ancona, la Corte perugina ha innanzitutto sottolineato la connotazione soggettiva del Talevi, titolare del 99% del capitale della fallita, di cui era stato amministratore unico dalla costituzione, nel 1994 al 2007, e di nuovo amministratore dal 07/08/2008 al 04/11/2008, assumendo poi la carica di liquidatore, mantenuta sino al fallimento, avente un rilevante passivo pari ad C 800.000. La Corte territoriale, ha quindi ritenuto, sulla base delle dichiarazioni rese dal consulente [OSCURATO:PERSONA] e dal curatore [OSCURATO:PERSONA], che stante l'acclarata esistenza delle documentazione non rinvenuta, essa fosse stata volutamente occultata dal Talevi al fine di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio sociale per arrecare pregiudizio ai creditori, ascrivendo valenza sintomatica alla circostanza che, avendo la società ricevuto un indennizzo pari ad C 400.000 per i danni subìti in conseguenza dell'alluvione del 2006, e tenuto conto del fatto che erano risultati prelevamenti anche in epoca successiva a detto accredito, l'occultamento delle scritture contabili non avesse reso possibile verificare la destinazione di dette somme. Il motivo n. 3 è infondato: la Corte d'appello di Perugia ha fedelmente riportato quanto affermato dal curatore fallimentare dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che, come emerge dallo stesso ricorso che ha trascritto le sue dichiarazioni dibattimentali, ebbe a dichiarare che "nel verbale allegato alla relazione c'è esattamente scritto che lui mi rispose che si occupava personalmente della tenuta della contabilità aziendale e i documenti contabili dei mesi attivi erano conservati nella sua abitazione, che la contabilità era aggiornata al 31 dicembre 2008"; da tale affermazione la Corte di Perugia (pag. 7) ha desunto, con motivazione logica e congrua, oltre che del tutto aderente alla prova dichiarativa, che il Curatore "nel corso della sua testimonianza aveva riferito come lo stesso •Talevi aveva parlato dell'esistenza della documentazione che era stata aggiornata fino al 31/12/2008 e che, quindi, doveva ritenersi esistente e volutamente occultata dall'imputato...". E' appena il caso di ricordare che non è compito del giudice di legittimità compiere una rivalutazione del compendio probatorio, sulla base delle prospettazioni del ricorrente, avendo questa Corte chiarito già da tempo che esule dai suoi poteri una «rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 41476 del 25/10/2005, Misiano; Sez. U, n. 6402 del 2.7.1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 29.1.1996, Clarke, Rv. 203428). Le censure riguardanti le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] sono del tutto aspecifiche e generiche, oltre che non autosufficienti perciò inammissibili: il ricorrente non ha allegato le trascrizioni dibattimentali né ha riportato in ricorso le medesime con la conseguenza che il Collegio non è messo in grado di esaminare nel complesso il compendio probatorio di riferimento. I motivi n. 4 e 5 sono manifestamente infondati e devono essere dichiarati inammissibili. Deve infatti escludersi che vi sia stata una omessa motivazione da parte della Corte del rinvio; nè è riconoscibile una contraddittorietà interna o manifesta illogicità nei passaggi argomentativi posti a sostegno della determinazione della Corte di appello. A fronte di doglianze formulate in maniera indeterminata, la Corte di appello di Perugia ha chiarito come perspicua dovesse essere considerata la motivazione della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Ancona che aveva, coerentemente con le risultanze dibattimentali, ricostruito il fatto qualificandolo ex art. 216, comma 1, n. 2 legge fall. in termini di sottrazione o distruzione, ed individuando in capo al TALEVI il dolo specifco prescritto. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle