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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024

Cassazione n. 46148/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] MORETTO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Pavia, di condanna del predetto per i reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, codice strada (in Garlasco, il 15/1/2020); ritenuto che il ricorrente ha dedotto un motivo unico, con il quale ha prospettato l'erronea applicazione delle fattispecie incriminatrici, proponendo censure del tutto generiche e, comunque, reiterative di quelle formulate in sede di merito, inerenti a circostanze in fatto (avvicinamento all'auto condotta dal CATTANEO) spiegate dai giudici del doppio grado con un ragionamento del tutto congruo e scevro da contraddizioni e manifeste illogicità (sui requisiti dell'atto di impugnazione Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), in definitiva sollecitando a questa Corte un'inammissibile rilettura degli elementi fattuali (sulla natura del giudizio di legittimità, tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] Bellini p;ee,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] MORETTO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Pavia, di condanna del predetto per i reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, codice strada (in Garlasco, il 15/1/2020); ritenuto che il ricorrente ha dedotto un motivo unico, con il quale ha prospettato l'erronea applicazione delle fattispecie incriminatrici, proponendo censure del tutto generiche e, comunque, reiterative di quelle formulate in sede di merito, inerenti a circostanze in fatto (avvicinamento all'auto condotta dal CATTANEO) spiegate dai giudici del doppio grado con un ragionamento del tutto congruo e scevro da contraddizioni e manifeste illogicità (sui requisiti dell'atto di impugnazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), in definitiva sollecitando a questa Corte un'inammissibile rilettura degli elementi fattuali (sulla natura del giudizio di legittimità, tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] Bellini p;ee,
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