CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 10841/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 14 giugno 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lucca, in data 19 novembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., e lo assolveva dal reato di cui all'art. 485 cod. pen., perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione della legge penale nella parte in cui è stata riconosciuta la responsabilità del prevenuto a titolo di concorso nel reato lui ascritto, è finalizzato a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata ha ampiamente evidenziato gli elementi da cui emerge il coinvolgimento del Reddavide nella truffa, sconfessando le deduzioni difensive riproposte in questa sede; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023.