CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 11451/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13582-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso gli Uffici dell'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'OTTAVI; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2000 [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del socio Amministratore pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. GRAMSCI 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 1676/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 5/03/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza parziale n. 4770/2014 il Tribunale di Roma dichiarò la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] 2000 di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del Comune di Roma (ora [OSCURATO:PERSONA]), avente ad oggetto il risarcimento dei danni economici asseritamente subiti dalla predetta società, esercente l'attività di bar e ristorazione in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 109/111, a causa dei lavori per la realizzazione della Metropolitana di Roma linea C appaltati dal Comune di Roma alla [OSCURATO:SOCIETA].. In particolare, il Tribunale disattese l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dalla convenuta, ritenendo che l'attrice avesse agito «a tutela di un proprio diritto soggettivo, lamentando esclusivamente di aver subito un pregiudizio economico scaturente in modo diretto e immediato dai lavori di esecuzion[e] della metro C, situazione come tale meritevole di tutela erga omnes e non suscettibile di alcuna compromissione da parte della pubblica amministrazione qualificabile come interesse legittimo». Quel medesimo Tribunale rigettò pure l'eccezione sul difetto di legittimazione passiva proposta dal Comune di Roma, tenuto conto che la domanda era stata proposta a titolo di responsabilità da atto lecito asseritamente imputabile, nella prospettazione della parte Ric. 2020 n. 13582 sez. SU - ud. 09-11-2021 -2- istante, esclusivamente alla P.A. e respinse, altresì, l'eccezione, pure sollevata dal predetto Comune, di inammissibilità della domanda, in quanto l'attrice non aveva tempestivamente impugnato la delibera della [OSCURATO:PERSONA] del 17 settembre 2008, relativa all'indennità prevista per gli esercenti di attività economiche penalizzate dai lavori in parola. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propose gravame, del quale la società appellata chiese il rigetto. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 1676/2002, pubblicata il 5 marzo 2020, rigettò l'impugnazione e condannò l'appellante alle spese. Avverso tale sentenza della Corte territoriale, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi e illustrato da memoria e ha dato atto di aver proposto separato ricorso avverso la sentenza definitiva di secondo grado che ha deciso il gravame relativo alla sentenza definitiva del Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] 2000 di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso, pure illustrato da memoria. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c., «l'erronea ricostruzione del riparto di giurisdizione in relazione al petitum sostanziale di parte attrice, in relazione agli artt. 7, 30 e 133, c.p.a.». Ad avviso di [OSCURATO:PERSONA] 2000 di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte di merito, nel confermare la sentenza di primo grado, avrebbe, in violazione dell'art. 133, co. 1, lett. f), e dell'art. 7 c.p.a., erroneamente ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario «nonostante che, secondo la prospettazione attorea, i Ric. 2020 n. 13582 sez. SU - ud. 09-11-2021 -3- lamentati danni siano conseguenza del procedimento amministrativo con cui è stata deliberata la costruzione della linea metropolitana». Sostiene la ricorrente che l'attrice, nella sua prospettazione, avrebbe ricondotto il fatto dannoso, ancorché ritenuto lecito, all'esercizio del potere amministrativo da parte della P.A facendo riferimento alla deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 97 del 24 maggio 2004, con cui il Comune ha deliberato i lavori mentre sarebbe del tutto irrilevante, ai fini del riparto di giurisdizione, la mancata deduzione di profili di illegittimità volti alla caducazione dell'atto ritenuto lesivo. 1.1. Il motivo è infondato. La Corte di merito ha ritenuto che, nel caso all'esame, non essendo stato evocato in giudizio da nessuna delle parti alcun atto o provvedimento del Comune per censurarne la legittimità, ed essendo, o invece, la controvera incentrata unicamente sulla condotta dell'ente pubblico, di cui si contesta la liceità, dovesse essere confermata la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, già ritenuta dal Tribunale. Così decidendo la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità in casi analoghi, evidenziandosi che, come pure in sostanza reputato dai giudici di merito, la domanda proposta nella specie non investe scelte ed atti autoritativi della P.A.. Ed invero queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare che: «Spetta al giudice ordinario la giurisdizione in tutte le controversie in cui si denunci un comportamento della P.A. privo di ogni interferenza con un atto autoritativo, non potendosi reputare neanche mediatamente espressione dell'esercizio del potere autoritativo, o quando l'atto o il provvedimento di cui la condotta dell'amministrazione sia esecuzione non costituisca oggetto del giudizio, facendosi valere unicamente l'illiceità del comportamento del Ric. 2020 n. 13582 sez. SU - ud. 09-11-2021 -4- soggetto pubblico ex art. 2043 c.c., suscettibile di incidere su posizioni di diritto soggettivo del privato» (Cass., sez. un., del 29/12/2016, n. 27455). Ed è stato pure precisato che'. «In materia urbanistica ed edilizia, la domanda di risarcimento del danno del proprietario di area contigua a quella in cui è realizzata l'opera pubblica (nella specie, la linea ferroviaria dell'alta velocità) appartiene alla giurisdizione ordinaria ove, nella prospettazione dell'attore, fonte del danno non siano né il "se" né il "come" dell'opera progettata, ma le sue concrete modalità esecutive, atteso che la giurisdizione esclusiva amministrativa si fonda su un comportamento della P.A. (o del suo concessionario) che non sia semplicemente occasionato dall'esercizio del potere, ma si traduca, in base alla norma attributiva, in una sua manifestazione e, cioè, risulti necessario, considerate le sue caratteristiche in relazione all'oggetto del potere, al raggiungimento del risultato da perseguire» (Cass., sez. un., ord., 3/02/2016, n. 2052; v., sostanzialmente in senso conforme, Cass., sez. un., ord., 12/12/2018, n. 32180). Nello stesso senso queste Sezioni Unite si sono espresse pure con la sentenza del 21/09/2017, n. 21975, con cui hanno affermato che: «Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo sulla domanda risarcitoria proposta in materia urbanistica ed edilizia, occorre distinguere il caso nel quale il privato pretenda il risarcimento del danno derivante dalla illegittima progettazione e deliberazione dell'opera pubblica, nel quale, ponendosi in discussione la "legittimità" dell'esercizio del potere pubblico, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, da quello in cui lo stesso lamenti la "cattiva esecuzione" dell'opera pubblica, contestando le modalità esecutive dei lavori, nel quale la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in rilievo la violazione del generale dovere di "neminenn laedere"» e tale principio è stato pure ribadito da Cass., sez. un., 25/03/2020, n. 7529. Ric. 2020 n. 13582 sez. SU - ud. 09-11-2021 -5- Va, quindi, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla controversia all'esame. 2. L'esame degli altri motivi (e di ogni ulteriore questione pure sollevata dalle parti) va rimesso alla Terza Sezione Civile, presso cui già pende il ricorso (avente NRG 13581/2020) avverso la sentenza della Corte di merito che ha rigettato l'appello proposto in relazione alla sentenza definitiva del Tribunale. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; rimette l'esame degli altri motivi alla Terza Se « ne civile. Così deciso in Roma, nella Camera di consigli delle S Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 9 DEPOINTATO N CANCE