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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37901/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la memoria inoltrata dal difensore dell'imputato che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna a sette mesi di arresto emessa in primo grado dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quanto ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod.. pen. e 8 del d.lgs. n. 4/2012 per aver pescato, in concorso con altri, kg. 45 di oloturie (comunemente note come "cetrioli di mare").

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] che con un unico, articolato motivo, basato sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione, contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Si deduce, quindi, che: il prodotto ittico pescato, consistente in 45 kg di oloturie, era stato rinvenuto ancora in vita e "prontamente" rigettato in mare.

Di conseguenza, secondo la difesa, non si era verificato alcun danno concreto alla fauna marina, bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice per cui l'offesa al bene protetto sarebbe minima o inesistente; il pescato corrispondeva a un numero esiguo di esemplari, considerato il peso medio di circa 5 kg per ciascuna oloturia, dal valore economico modesto; i giudici di merito si erano limitati a negare l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. richiamando genericamente una pronuncia della Cassazione, senza però analizzare in modo specifico e approfondito gli elementi concreti del caso che avrebbero potuto giustificare il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Le doglianze in esame non possono ritenersi ammissibili a fronte della pertinente e non illogica motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata e come tale non sindacabile, in quanto frutto di una valutazione discrezionale rimessa al giudice di merito, nella presente sede di legittimità.

La Corte territoriale ha, infatti, da una parte, valutato gli argomenti fondanti il ricorso, afferenti alla vitalità del prodotto rinvenuto, al numero degli esemplari pescati e al valore economico sul mercato, ritenendo che si trattava di circostanze "in parte secondarie e non suffragate" e, comunque, rilevando che l'applicazione della causa di non punibilità trovava ostacolo nel carattere professionale della pesca accertata, che consentiva di connotare la condotta non quale un episodio isolato e di minima offensività ma l'espressione di un'attività organizzata e sistematica, incompatibile con il concetto di particolare tenuità.

Gli argomenti respinti dalla Corte territoriale sono stati sostanzialmente riproposti dal ricorrente senza indicare elemento alcuno in grado di invalidare l'argomentazione della Corte territoriale.

Questa Corte ha precisato che il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 4, n. 41844 del 8/6/2023, Drame; Sez.7, n.10481 del 19/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv.283044; Sez.6, n.55107 del 8/11/2018, Milone, Rv.274647), risultando sufficiente evidenziare l'assenza di uno dei presupposti richiesti dall'art.131-bis cod. pen., da ritenersi pertanto decisivo (Sez.3, n.34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.2736782).

Orbene, il giudice distrettuale, nel dare rilievo alle modalità della raccolta, ha operato una valutazione discrezionale, sorretta da motivazione adeguata e comunque non caratterizzata da profili di evidente illogicità o contraddittorietà, che si sottrae al sindacato di questa Corte.

2. Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte (Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo L P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la memoria inoltrata dal difensore dell'imputato che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna a sette mesi di arresto emessa in primo grado dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quanto ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod.. pen. e 8 del d.lgs. n. 4/2012 per aver pescato, in concorso con altri, kg. 45 di oloturie (comunemente note come "cetrioli di mare"). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] che con un unico, articolato motivo, basato sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione, contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Si deduce, quindi, che: il prodotto ittico pescato, consistente in 45 kg di oloturie, era stato rinvenuto ancora in vita e "prontamente" rigettato in mare. Di conseguenza, secondo la difesa, non si era verificato alcun danno concreto alla fauna marina, bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice per cui l'offesa al bene protetto sarebbe minima o inesistente; il pescato corrispondeva a un numero esiguo di esemplari, considerato il peso medio di circa 5 kg per ciascuna oloturia, dal valore economico modesto; i giudici di merito si erano limitati a negare l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. richiamando genericamente una pronuncia della Cassazione, senza però analizzare in modo specifico e approfondito gli elementi concreti del caso che avrebbero potuto giustificare il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le doglianze in esame non possono ritenersi ammissibili a fronte della pertinente e non illogica motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata e come tale non sindacabile, in quanto frutto di una valutazione discrezionale rimessa al giudice di merito, nella presente sede di legittimità. La Corte territoriale ha, infatti, da una parte, valutato gli argomenti fondanti il ricorso, afferenti alla vitalità del prodotto rinvenuto, al numero degli esemplari pescati e al valore economico sul mercato, ritenendo che si trattava di circostanze "in parte secondarie e non suffragate" e, comunque, rilevando che l'applicazione della causa di non punibilità trovava ostacolo nel carattere professionale della pesca accertata, che consentiva di connotare la condotta non quale un episodio isolato e di minima offensività ma l'espressione di un'attività organizzata e sistematica, incompatibile con il concetto di particolare tenuità. Gli argomenti respinti dalla Corte territoriale sono stati sostanzialmente riproposti dal ricorrente senza indicare elemento alcuno in grado di invalidare l'argomentazione della Corte territoriale. Questa Corte ha precisato che il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 4, n. 41844 del 8/6/2023, Drame; Sez.7, n.10481 del 19/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv.283044; Sez.6, n.55107 del 8/11/2018, Milone, Rv.274647), risultando sufficiente evidenziare l'assenza di uno dei presupposti richiesti dall'art.131-bis cod. pen., da ritenersi pertanto decisivo (Sez.3, n.34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.2736782). Orbene, il giudice distrettuale, nel dare rilievo alle modalità della raccolta, ha operato una valutazione discrezionale, sorretta da motivazione adeguata e comunque non caratterizzata da profili di evidente illogicità o contraddittorietà, che si sottrae al sindacato di questa Corte. 2. Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte (Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo L P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore dell
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