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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 gennaio 2025

Cassazione n. 01782/2025

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17739/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].

LTD, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 8 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1260/2024 depositata il 26/06/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2025 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza, che aveva rigettato la sua opposizione ad un decreto ingiuntivo richiesto da [OSCURATO:PERSONA].

Ldt., per il pagamento di tre fatture.

Con sentenza n. 1260del 26 giugno 202 4 l a Corte d’appello di Vene zia dichiarava la litispendenza ai sensi dell’art. 39 c.p.c.

“ tra la presente causa e quella preveniente pendente avanti il Tribunale di Vicenza al n. 1821/21 R.G.” e disponeva la cancellazione dal ruolo, revocando altresì il decreto ingiuntivo oppostoe ponendo a carico di [OSCURATO:PERSONA]. le spese di lite di entrambi i gradi.

Ricordavano i giudici veneti che , fra le medesime parti, pendevano due giudizi, un’opposizione a decreto ingiuntivoavanti il Tribunale di Vicenza ed il process o di appello avanti la Corte territoriale .

Vi sarebbe stato indubbiamente un rapporto di litispendenza, poichénella causa avanti il Tribunale di Vicenza, Daor aveva opposto il provvedimento monitorio con cui controparte aveva richiesto l’importo di € 195.810,00e tale somma era la stessa domandata con il decreto oppostonel giudizio pendente in appello.

Da ciò l’identità delle domande e la cancellazione della causa dal ruolo.

DaorC o .

Ldt ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza , sulla scorta di tremotivi.

Ha resistito con memoria difensiva L eather [OSCURATO:SOCIETA]. .

In prossimità dell’adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositato memoria.

Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la ricorrent e denuncia la violazionee falsa applicazione dell’art. 39 comma 1° c.p.c. , giacché la Corte d’appello avrebbe erroneamente applicato la regoladella litispendenza, in assenza del presupposto dell’avvenuta introduzionedei giudizi avanti a giudici appartenenti ad uffici giudiziari diversi.

Il motivo è infondato.

Con riguardo alla delibazione delle cause da parte di uffici giudiziari differenti, la Corte d’appello ha fatto un opportuno riferimentoalla insuperata decisione delle Sezioni Unite di questa Corte n. 27846 del 12 dicembre 2013 , la quale , dopo aver premesso “1.

La Prima Sezione di questa Corte ha, come detto, sollecitato l'intervento di queste Sezioni Unite, sulla questione se sia configurabile e possa perciò essere dichiarata la litispendenza, ai sensi dell'art. 39, primo comma, cod. proc. civ., tra cause identiche, sul piano soggettivo e oggettivo, che pendano però in gradi diversi” ha affermato “2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che al quesito proposto dalla ordinanza interlocutoria debba rispondersi nel senso che la litispendenza opera anche nel caso in cui le cause aventi ad oggetto la medesima domanda si trovino in gradi diversi e che quindi, anche in tale caso, il giudice successivamente adito debba dichiarare la litispendenza .” Giova rilevare in proposito che la giurisprudenza citata dalla ricorrente per escludere la sussistenza di una diversità di uffici fra il Tribunale e la Corte d’appello si riferisce in realtà a sezioni distaccate rispetto alla sede centrale oppure alla sezione specializzata per l’impresa, ma non ad uffici di grado diverso.

Né contale conclusione appare dissonante Sez. 3, n. 10183 del 17 aprile 2023, laddove afferma che “Gli istituti della litispendenza e della continenza, operando soltanto tra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, non sono applicabili se le cause identiche o connesse pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, anche se in gradi diversi”, giacché all’internodi un medesimo ufficio giudiziario, che ne abbia la competenza, possono risultare pendenti giudizi in gradi diversi (posto che, ad esempio il Tribunale è contemporaneamente giudice di primo grado e giudice di appello per le decisioni del Giudice di pace).

Occorre tuttavia tenere ben ferma la distinzione fra uffici giudiziari differenti , quali nel nostro ordinamento sono quelli previsti secondo la competenza per territoriodal codice di rito.

Nel caso di specie, il Tribunale di Vicenza e la Corte d’appello di Venezia sono uffici diversi, anche nel senso di competenze differenti, e dunque, sotto tale profilo, la doglianza è immeritevole di accoglimento. 2.Attraverso la seconda censura, proposta anch’essa ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., DaorCO.

Ldt deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 9 comma 1°c.p.c., in relazione alla ritenuta identità delle cause .

I giudici di secondo grado avrebbero mancato di considerare che D aor , nell’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da Leather, giudizio pendente avanti al Tribunale di Vicenza, non aveva ricompreso nella propria domanda riconvenzionale l’importo di € 93.596,43, avendo già ottenuto detta somma col pagamento del decreto ingiuntivo, opposto da Leather nel giudizio pendente in appello.In ogni caso, sarebbe venuta meno l’ipotesi di litispendenza, a fronte di un’eccezione di compensazione, né avrebbe potuto parlarsi di litispendenza, rispetto ad una causa in cui si chiedeva il mero accertamento negativo della sussistenza di un’obbligazionee nell’altra l’accertamento positivo della validità della stessa obbligazione.

Il motivo è fondato.

L’opposizione ( n. 1911/21 R.G.) avanti il Tribunale di Vicenza promoss a da [OSCURATO:SOCIETA]. contro il decreto ingiuntivo di € 93.596,43 ottenuto da Daor CO.

Ldtsi è sostanziata mediante una domanda di compensazione parziale per € 195.810,00, rispetto ad un controcredito vantato per € 289.407,23.

L’ulteriore procedimento (n.1821/21) è stato promosso da Daor C o .

Ldt per opporre il decreto ingiuntivo ottenuto dalla controparte per € 195.810,00 ed in quella sede è stato eccepitoun controcredito di € 388.800,61 per giustificare la richiesta di compensazione in ragione di € 295.204,18, posto che, neldiverso procedimento monitorio, era stata ottenuta la somma di € 93.596,43.

Non si può dunque affermare che il petitum sia uguale in entrambe le cause. 3.Con il terzo mezzo di impugnazione, il ricorrent e denuncia violazione e falsa applicazionedegli artt. 91 e 113 c.p.c . , in relazione a ll ’ art. 360 n . 3 c.p.c.

Nel caso delle spese di secondo grado, sarebbe stato difficile ipotizzare una soccombenza in senso tecnico, mentre, per le spese di primo grado, la condanna della ricorrente sarebbe stata privadi giustificazione, non essendo stata trattata la questione della litispendenza.

Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del secondo.

La causa va pertanto rimessa alla Corte d’appello di Venezia, affinché provveda alprosieguo del giudizio, ed a cui si demanda anche la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rimette gli atti alla Corte d’appello di Venezia, con termine di legge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17739/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]. LTD, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 8 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1260/2024 depositata il 26/06/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2025 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza, che aveva rigettato la sua opposizione ad un decreto ingiuntivo richiesto da [OSCURATO:PERSONA]. Ldt., per il pagamento di tre fatture. Con sentenza n. 1260del 26 giugno 202 4 l a Corte d’appello di Vene zia dichiarava la litispendenza ai sensi dell’art. 39 c.p.c. “ tra la presente causa e quella preveniente pendente avanti il Tribunale di Vicenza al n. 1821/21 R.G.” e disponeva la cancellazione dal ruolo, revocando altresì il decreto ingiuntivo oppostoe ponendo a carico di [OSCURATO:PERSONA]. le spese di lite di entrambi i gradi. Ricordavano i giudici veneti che , fra le medesime parti, pendevano due giudizi, un’opposizione a decreto ingiuntivoavanti il Tribunale di Vicenza ed il process o di appello avanti la Corte territoriale . Vi sarebbe stato indubbiamente un rapporto di litispendenza, poichénella causa avanti il Tribunale di Vicenza, Daor aveva opposto il provvedimento monitorio con cui controparte aveva richiesto l’importo di € 195.810,00e tale somma era la stessa domandata con il decreto oppostonel giudizio pendente in appello. Da ciò l’identità delle domande e la cancellazione della causa dal ruolo. DaorC o . Ldt ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza , sulla scorta di tremotivi. Ha resistito con memoria difensiva L eather [OSCURATO:SOCIETA]. . In prossimità dell’adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositato memoria. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la ricorrent e denuncia la violazionee falsa applicazione dell’art. 39 comma 1° c.p.c. , giacché la Corte d’appello avrebbe erroneamente applicato la regoladella litispendenza, in assenza del presupposto dell’avvenuta introduzionedei giudizi avanti a giudici appartenenti ad uffici giudiziari diversi. Il motivo è infondato. Con riguardo alla delibazione delle cause da parte di uffici giudiziari differenti, la Corte d’appello ha fatto un opportuno riferimentoalla insuperata decisione delle Sezioni Unite di questa Corte n. 27846 del 12 dicembre 2013 , la quale , dopo aver premesso “1. La Prima Sezione di questa Corte ha, come detto, sollecitato l'intervento di queste Sezioni Unite, sulla questione se sia configurabile e possa perciò essere dichiarata la litispendenza, ai sensi dell'art. 39, primo comma, cod. proc. civ., tra cause identiche, sul piano soggettivo e oggettivo, che pendano però in gradi diversi” ha affermato “2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che al quesito proposto dalla ordinanza interlocutoria debba rispondersi nel senso che la litispendenza opera anche nel caso in cui le cause aventi ad oggetto la medesima domanda si trovino in gradi diversi e che quindi, anche in tale caso, il giudice successivamente adito debba dichiarare la litispendenza .” Giova rilevare in proposito che la giurisprudenza citata dalla ricorrente per escludere la sussistenza di una diversità di uffici fra il Tribunale e la Corte d’appello si riferisce in realtà a sezioni distaccate rispetto alla sede centrale oppure alla sezione specializzata per l’impresa, ma non ad uffici di grado diverso. Né contale conclusione appare dissonante Sez. 3, n. 10183 del 17 aprile 2023, laddove afferma che “Gli istituti della litispendenza e della continenza, operando soltanto tra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, non sono applicabili se le cause identiche o connesse pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, anche se in gradi diversi”, giacché all’internodi un medesimo ufficio giudiziario, che ne abbia la competenza, possono risultare pendenti giudizi in gradi diversi (posto che, ad esempio il Tribunale è contemporaneamente giudice di primo grado e giudice di appello per le decisioni del Giudice di pace). Occorre tuttavia tenere ben ferma la distinzione fra uffici giudiziari differenti , quali nel nostro ordinamento sono quelli previsti secondo la competenza per territoriodal codice di rito. Nel caso di specie, il Tribunale di Vicenza e la Corte d’appello di Venezia sono uffici diversi, anche nel senso di competenze differenti, e dunque, sotto tale profilo, la doglianza è immeritevole di accoglimento. 2.Attraverso la seconda censura, proposta anch’essa ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., DaorCO. Ldt deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 9 comma 1°c.p.c., in relazione alla ritenuta identità delle cause . I giudici di secondo grado avrebbero mancato di considerare che D aor , nell’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da Leather, giudizio pendente avanti al Tribunale di Vicenza, non aveva ricompreso nella propria domanda riconvenzionale l’importo di € 93.596,43, avendo già ottenuto detta somma col pagamento del decreto ingiuntivo, opposto da Leather nel giudizio pendente in appello.In ogni caso, sarebbe venuta meno l’ipotesi di litispendenza, a fronte di un’eccezione di compensazione, né avrebbe potuto parlarsi di litispendenza, rispetto ad una causa in cui si chiedeva il mero accertamento negativo della sussistenza di un’obbligazionee nell’altra l’accertamento positivo della validità della stessa obbligazione. Il motivo è fondato. L’opposizione ( n. 1911/21 R.G.) avanti il Tribunale di Vicenza promoss a da [OSCURATO:SOCIETA]. contro il decreto ingiuntivo di € 93.596,43 ottenuto da Daor CO. Ldtsi è sostanziata mediante una domanda di compensazione parziale per € 195.810,00, rispetto ad un controcredito vantato per € 289.407,23. L’ulteriore procedimento (n.1821/21) è stato promosso da Daor C o . Ldt per opporre il decreto ingiuntivo ottenuto dalla controparte per € 195.810,00 ed in quella sede è stato eccepitoun controcredito di € 388.800,61 per giustificare la richiesta di compensazione in ragione di € 295.204,18, posto che, neldiverso procedimento monitorio, era stata ottenuta la somma di € 93.596,43. Non si può dunque affermare che il petitum sia uguale in entrambe le cause. 3.Con il terzo mezzo di impugnazione, il ricorrent e denuncia violazione e falsa applicazionedegli artt. 91 e 113 c.p.c . , in relazione a ll ’ art. 360 n . 3 c.p.c. Nel caso delle spese di secondo grado, sarebbe stato difficile ipotizzare una soccombenza in senso tecnico, mentre, per le spese di primo grado, la condanna della ricorrente sarebbe stata privadi giustificazione, non essendo stata trattata la questione della litispendenza. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del secondo. La causa va pertanto rimessa alla Corte d’appello di Venezia, affinché provveda alprosieguo del giudizio, ed a cui si demanda anche la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rimette gli atti alla Corte d’appello di Venezia, con termine di legge
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