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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 10 novembre 2020

Cassazione n. 45608/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] avverso l'ordinanza del 10/11/2020 del GIP TRIBUNALE di TORINOsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letté le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Elisabetta [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con ogni conseguente statuizione.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Torino per [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha depositato rinuncia al ricorso per sopravvenuta càrenza di interesse all'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa ai sensi degli artt. 665 e 666 cod. proc. pen., il Tribunale di Torino, sezione del giudice per le indagini preliminari, ha rigettato l'incidente d'esecuzione promosso nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] SpA in relazione alle disposizioni adottate con il decreto di anticipazionè del compenso liquidato dal GIP di quel Tribunale in favore dell'amministratore giudiziario, con attribuzione dei relativi oneri a carico della società soggetta a controllo giudiziario.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso con difensore l'Ente - in persona del suo legale rappresentante - formulando due motivi, con il primo dei quali ha dedotto inosservanza o erronea applicazione degli artt. 4, c. 1 e 204, d.P.R. n. 115/2002, 104-bis cod proc. pen. e 42 d.

Igs. n. 159/2011, contestando, sostanzialmente, l'imputazione del compenso all'ente; con il secondo, ha dedotto vizio motivazionale per travisamento della richiesta a norma dell'art. 666 cod proc. pen., rilevando che, una volta revocato il sequestro, l'art. 42 del citato d.

Igs. n. 159/2011 avrebbe imposto di traslare a carico dell'Erario, mentre il giudice, rigettando l'incidente d'esecuzione, ha ritenuto di non dover assumere alcuna determinazione in merito ai provvedimenti ripristinatori a norma del citato art. 42, pur consapevole della revoca del controllo giudiziario, affermando che tali statuizioni non sarebbero state invocate neppure implicitamente nell'atto introduttivo, assunto che la difesa contesta.

3. Con successivo atto, il difensore della ricorrente ha dichiarato di rinunciare al proposto ricorso, essendo nelle more venuto meno l'interesse a ricorrere per avere il giudice per le indagini preliminari provveduto nel senso richiesto dalla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 589 e 591 lett. d) cod. proc. pen., essendo stata acquisita formale rinuncia - da parte del difensore - procuratore speciale della ricorrente, giusta procura allegata alla nota - al gravame di legittimità, con atto depositato in cancelleria il 5 luglio 2021.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere ogni profilo di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr.

Corte cost. n. 186/2000).

Tuttavia, alla stregua delle ragioni indicate a sostegno della sopravvenuta carenza di interesse, si reputa congruo determinare l'ammontare di detta somma in complessivi euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 28 ottobre 2021 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] avverso l'ordinanza del 10/11/2020 del GIP TRIBUNALE di TORINOsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letté le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Elisabetta [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con ogni conseguente statuizione. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Torino per [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha depositato rinuncia al ricorso per sopravvenuta càrenza di interesse all'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa ai sensi degli artt. 665 e 666 cod. proc. pen., il Tribunale di Torino, sezione del giudice per le indagini preliminari, ha rigettato l'incidente d'esecuzione promosso nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] SpA in relazione alle disposizioni adottate con il decreto di anticipazionè del compenso liquidato dal GIP di quel Tribunale in favore dell'amministratore giudiziario, con attribuzione dei relativi oneri a carico della società soggetta a controllo giudiziario. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso con difensore l'Ente - in persona del suo legale rappresentante - formulando due motivi, con il primo dei quali ha dedotto inosservanza o erronea applicazione degli artt. 4, c. 1 e 204, d.P.R. n. 115/2002, 104-bis cod proc. pen. e 42 d. Igs. n. 159/2011, contestando, sostanzialmente, l'imputazione del compenso all'ente; con il secondo, ha dedotto vizio motivazionale per travisamento della richiesta a norma dell'art. 666 cod proc. pen., rilevando che, una volta revocato il sequestro, l'art. 42 del citato d. Igs. n. 159/2011 avrebbe imposto di traslare a carico dell'Erario, mentre il giudice, rigettando l'incidente d'esecuzione, ha ritenuto di non dover assumere alcuna determinazione in merito ai provvedimenti ripristinatori a norma del citato art. 42, pur consapevole della revoca del controllo giudiziario, affermando che tali statuizioni non sarebbero state invocate neppure implicitamente nell'atto introduttivo, assunto che la difesa contesta. 3. Con successivo atto, il difensore della ricorrente ha dichiarato di rinunciare al proposto ricorso, essendo nelle more venuto meno l'interesse a ricorrere per avere il giudice per le indagini preliminari provveduto nel senso richiesto dalla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 589 e 591 lett. d) cod. proc. pen., essendo stata acquisita formale rinuncia - da parte del difensore - procuratore speciale della ricorrente, giusta procura allegata alla nota - al gravame di legittimità, con atto depositato in cancelleria il 5 luglio 2021. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere ogni profilo di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186/2000). Tuttavia, alla stregua delle ragioni indicate a sostegno della sopravvenuta carenza di interesse, si reputa congruo determinare l'ammontare di detta somma in complessivi euro cinquecento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 28 ottobre 2021 Il Consigliere
Decreto Cassazione n. 45608/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris