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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 marzo 2022

Cassazione n. 18813/2022

Testo disponibile della fonte

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ORDINANZA sul ricorso 7854-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del Rettore pro tempore, elettivamente 2022 domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 155, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6448/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/10/2015 R.G.N. 6190/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che, con sentenza del 2 ottobre 2015, la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'Università degli Studi di Roma "[OSCURATO:PERSONA]" e dell'[OSCURATO:PERSONA] "Umberto I" di Roma, avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità dei successivi trasferimenti disposti a carico del ricorrente, originariamente responsabile di area tecnica, presso strutture di area ammnistrativa, in violazione della professionalità acquisita delle mansioni giudizialmente accertate come proprie e del livello di appartenenza con condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per il demansionamento ed il mobbing subiti, nonché l'annullamento della sanzione disciplinare inflitta a seguito della contestazione del 17.12.2007; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, quanto al lamentato demansionamento, omessa l'allegazione dei compiti assolti prima dei due trasferimenti, così restando preclusa ogni comparazione tra quelle mansioni e quelle, anch'esse, del resto, rimaste imprecisate, assegnate successivamente, non essendo all'uopo sufficiente il mero richiamo alla qualifica posseduta o il riferimento a funzioni di responsabilità tecnica o al preteso accertamento giudiziale di mansioni rimaste non individuate mentre, quanto alla comminata sanzione generale, parimenti generiche le relative allegazioni con specifico riguardo al contenuto della contestazione ed alle circostanze di luogo, tempo e modo del fatto contestato; che per la cassazione di tale decisione ricorre il Piras, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resisteg con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] "Umberto I" di Roma,g, ' che il ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO che con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione di quanto accertato nella sentenza della medesima Corte n. 3006/2009, nel verbale d'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con annessa testimonianza e nei documenti prodotti nel fascicolo di primo grado; che con il secondo motivo, denunciando genericamente la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro in una con il vizio di "omessa, insufficiente e/o errata valutazione del demansionamento e del mobbing subito dal ricorrente", il ricorrente imputa alla Corte territoriale l'error in procedendo consistito nel non aver dato corso, sulla base degli elementi di fatto che doveva ritenere acquisiti agli atti e viceversa disattesi, al procedimento trifasico che gli avrebbe consentito, all'esito della comparazione, anche ristretta al testo delle declaratorie contrattuale, la D di appartenenza e la B cui riferiva il ruolo di "magazziniere" al quale riconduceva le mansioni assegnate dopo il trasferimento; che, con il terzo motivo, posto sotto la rubrica "Errata e contraddittoria applicazione della normativa in materia di condanna alle spese giudiziali", il ricorrente, in relazione alla ritenuta rilevanza degli elementi allegati e dedotti a fondamento della pretesa azionata, lamenta la non conformità a diritto della statuizione resa in punto spese di lite; che, rilevata l'inammissibilità del primo motivo per 0121 essere il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio non più deducibile a fronte dell'esito conforme di entrambi i giudizi di meritok-deve ritenersi l'infondatezza del secondo motivo atteso che la censura relativa all'omessa comparazione tra le mansioni originarie e quelle attribuite a seguito del trasferimento, non è preceduta da un'adeguata replica al rilievo della Corte territoriale circa l'insufficienza delle allegazioni e prove relative C1 ),: RIFER,ti),i15 fl-Lur,3-2rokZ- 91 all'individuazione delle mansioni svolte, che il ricorrente asserisce limitate al prelievo ed al reinserimento di cartelle cliniche ed alla loro riconducibilità al ruolo di "magazziniere" di livello B e l'inammissibilità del terzo, per essere la statuizione resa dalla Corte territoriale in punto spese di lite coerente con il principio della soccombenza; che ricorso va, dunque, rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore della [OSCURATO:PERSONA] "Umberto I" di Roma,y l'Università di Roma "[OSCURATO:PERSONA]" Eimast4 trig.Frap P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pì 0~4,croK):4 ra,00.(C RENrt, pagamento in favore r iii.t1§10 A. ~ 1 ; I Eanaarrrtroriee-r-r-entg, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 marzo 2022.

Il Presidente unzionailo Glidtstit ott Giovanni R fr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 7854-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del Rettore pro tempore, elettivamente 2022 domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 155, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6448/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/10/2015 R.G.N. 6190/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con sentenza del 2 ottobre 2015, la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'Università degli Studi di Roma "[OSCURATO:PERSONA]" e dell'[OSCURATO:PERSONA] "Umberto I" di Roma, avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità dei successivi trasferimenti disposti a carico del ricorrente, originariamente responsabile di area tecnica, presso strutture di area ammnistrativa, in violazione della professionalità acquisita delle mansioni giudizialmente accertate come proprie e del livello di appartenenza con condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per il demansionamento ed il mobbing subiti, nonché l'annullamento della sanzione disciplinare inflitta a seguito della contestazione del 17.12.2007; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, quanto al lamentato demansionamento, omessa l'allegazione dei compiti assolti prima dei due trasferimenti, così restando preclusa ogni comparazione tra quelle mansioni e quelle, anch'esse, del resto, rimaste imprecisate, assegnate successivamente, non essendo all'uopo sufficiente il mero richiamo alla qualifica posseduta o il riferimento a funzioni di responsabilità tecnica o al preteso accertamento giudiziale di mansioni rimaste non individuate mentre, quanto alla comminata sanzione generale, parimenti generiche le relative allegazioni con specifico riguardo al contenuto della contestazione ed alle circostanze di luogo, tempo e modo del fatto contestato; che per la cassazione di tale decisione ricorre il Piras, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resisteg con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] "Umberto I" di Roma,g, ' che il ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO che con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione di quanto accertato nella sentenza della medesima Corte n. 3006/2009, nel verbale d'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con annessa testimonianza e nei documenti prodotti nel fascicolo di primo grado; che con il secondo motivo, denunciando genericamente la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro in una con il vizio di "omessa, insufficiente e/o errata valutazione del demansionamento e del mobbing subito dal ricorrente", il ricorrente imputa alla Corte territoriale l'error in procedendo consistito nel non aver dato corso, sulla base degli elementi di fatto che doveva ritenere acquisiti agli atti e viceversa disattesi, al procedimento trifasico che gli avrebbe consentito, all'esito della comparazione, anche ristretta al testo delle declaratorie contrattuale, la D di appartenenza e la B cui riferiva il ruolo di "magazziniere" al quale riconduceva le mansioni assegnate dopo il trasferimento; che, con il terzo motivo, posto sotto la rubrica "Errata e contraddittoria applicazione della normativa in materia di condanna alle spese giudiziali", il ricorrente, in relazione alla ritenuta rilevanza degli elementi allegati e dedotti a fondamento della pretesa azionata, lamenta la non conformità a diritto della statuizione resa in punto spese di lite; che, rilevata l'inammissibilità del primo motivo per 0121 essere il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio non più deducibile a fronte dell'esito conforme di entrambi i giudizi di meritok-deve ritenersi l'infondatezza del secondo motivo atteso che la censura relativa all'omessa comparazione tra le mansioni originarie e quelle attribuite a seguito del trasferimento, non è preceduta da un'adeguata replica al rilievo della Corte territoriale circa l'insufficienza delle allegazioni e prove relative C1 ),: RIFER,ti),i15 fl-Lur,3-2rokZ- 91 all'individuazione delle mansioni svolte, che il ricorrente asserisce limitate al prelievo ed al reinserimento di cartelle cliniche ed alla loro riconducibilità al ruolo di "magazziniere" di livello B e l'inammissibilità del terzo, per essere la statuizione resa dalla Corte territoriale in punto spese di lite coerente con il principio della soccombenza; che ricorso va, dunque, rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore della [OSCURATO:PERSONA] "Umberto I" di Roma,y l'Università di Roma "[OSCURATO:PERSONA]" Eimast4 trig.Frap P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pì 0~4,croK):4 ra,00.(C RENrt, pagamento in favore r iii.t1§10 A. ~ 1 ; I Eanaarrrtroriee-r-r-entg, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 marzo 2022. Il Presidente unzionailo Glidtstit ott Giovanni R fr
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