CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 marzo 2022
Cassazione n. 24672/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8501-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. BECCARIA 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso l'ordinanza n. 24123/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 03/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.Con ordinanza n. 24123/18 del 3 ottobre 2018 la Corte di Cassazione respingeva il ricorso per cassazione proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale Napoli che aveva rigettato il ricorso proposto dal medesimo ricorrente avverso l'ordinanza del GE di improcedibilità dell'esecuzione presso il terzo [OSCURATO:PERSONA] richiesta dallo stesso avvocato nei confronti della sua assistita [OSCURATO:PERSONA]; 2. nel giudizio di cassazione il ricorrente era condannato alla rifusione delle spese processuali nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], costituitosi, poiché [OSCURATO:PERSONA] era rimasta intimata; 3. il ricorrente ha proposto ricorso per revocazione sulla base di un unico motivo; 4. l'[OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso; 5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione; Considerato che: 1. il ricorso denuncia, con unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 370 e 366 c.p.c., ai sensi dell'art. 391 bis, 395 n. 4 c.p.c.; Ric. 2019 n. 08501 sez. ML - ud. 31-03-2022 -2- 2. rileva il ricorrente che il controricorso non gli era stato mai notificato e che, specificamente, nel frontespizio del ricorso per cassazione era indicato il suo domicilio in Napoli e la pec per le notificazioni, e, tuttavia, l'[OSCURATO:PERSONA] aveva notificato il ricorso esclusivamente presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; 3. che, pertanto, la condanna alle spese era frutto della supposizione di un fatto, la costituzione del convenuto, la cui verità era incontrastabilmente esclusa, poiché, alla luce di quanto affermato, non poteva dirsi che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse assunto la qualità di controricorrente; 4. osserva che l'art. 366 c. 2 c.p.c. prevede che la notificazione degli atti alla cancelleria della Corte di Cassazione è subordinata alla duplice condizione della mancata elezione di domicilio in Roma e della mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, con la conseguenza che, ove il ricorrente abbia indicato nel ricorso l'indirizzo pec, il destinatario della notifica che voglia proporre controricorso non possa avvalersi della notificazione presso la Cancelleria della Corte, essendo tenuto alla notificazione per via telematica, sicché, in assenza di valida costituzione in giudizio, non poteva pronunciarsi alcuna refusione delle spese di lite; 5. rileva il collegio che, in base all'art. 391-bis cod. proc. civ., la sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione è soggetta a revocazione se affetta da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4) cod. proc. civ., secondo il quale «Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione [...] se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa», precisando quest'ultima norma che «vi é questo errore quando la decisione é fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando é Ric. 2019 n. 08501 sez. ML - ud. 31-03-2022 -3- supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare»; 6. che, pertanto, resta escluso dall'area del vizio revocatorio il sindacato di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché l'errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto (Cass. n. 30994 del 27/12/2017 e molte altre conformi); 7. che, tanto premesso, non è ravvisabile errore revocatorio nella ritenuta rituale costituzione dell'[OSCURATO:PERSONA], della quale la Corte dà atto in punto di liquidazione delle spese, essendo, piuttosto, la presupposta regolarità della costituzione riferibile ad attività valutativa della Corte territoriale, esplicatasi conformemente a principi giurisprudenziali affermati (si veda al riguardo il principio di diritto enunciato da Cass. 16 luglio 2015 n. 14969, secondo cui "ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 2, nel testo modificato dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, comma 1, lett. i), n. 1, è valida la notificazione del controricorso effettuata presso la cancelleria della Corte di Cassazione, quando il ricorrente abbia volontariamente eletto domicilio in Roma, presso la stessa cancelleria. In tale eventualità, non rileva che lo stesso ricorrente abbia indicato in ricorso l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, poiché la notificazione a questo indirizzo presuppone che non vi sia contestuale volontaria elezione di domicilio in Roma); 8. va ribadito, infatti, che l'errore richiesto ai fini della revocazione deve essere meramente percettivo, risultante in Ric. 2019 n. 08501 sez. ML - ud. 31-03-2022 -4- modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati (Cass. n. 11202 del 08/05/2017); 9. la riconducibilità della costituzione dell'[OSCURATO:PERSONA] all'applicazione di principi affermati in tema di elezione di domicilio induce, quindi, a escludere che sul punto sia ravvisabile un errore di percettivo rilevante ai fini della revocazione, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso; 10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 1.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari