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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 44463/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da •[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore di Napoli del 13 maggio 2022 n. 0108392, limitatamente all'obbligo di presentazione [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 18 maggio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha convalidato il provvedimento impositivo del 6 maggio 2022 emesso dal Questore di Napoli a carico di [OSCURATO:PERSONA], consistente tra l'altro nell'obbligo di presentazione di quest'ultimo per cinque anni al Commissariato P.S. di Ischia in coincidenza con ogni incontro, e comunque secondo le modalità ivi stabilite, della compagine calcistica dell'[OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso il provvedimento l'interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione formulando al riguardo due motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo il ricorrente ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'emanazione del provvedimento del Questore e per la successiva convalida, attesa la propria estraneità ai fatti e in particolare ai disordini intervenuti in occasione dell'incontro di calcio tra le compagini dell'Ischia calcio e della Puteolana.

Al riguardo il provvedimento di convalida non recava alcuna motivazione circa il doveroso controllo di legalità in ordine ai presupposti delle misure, quanto anche a pericolosità dell'interessato nonché a necessità ed 'urgenza del provvedimento.

2.2. Col secondo motivo è stata eccepita la violazione del diritto di difesa.

Il ricorrente ha infatti osservato che il provvedimento del Questore di Napoli - contrariamente ai non pertinenti rilievi dell'ordinanza impugnata - gli era stato notificato il 16 maggio 2022 alle ore 16,44, mentre alla convalida era stato provveduto in data 18 maggio 2022.

Non doveva quindi considerarsi rispettato il termine minimo di quarantotto ore - concesso alla difesa per esercitare i propri diritti - tra notifica del provvedimento del Questore e convalida del G.i.p..

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la dichiarazione di cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore di Napoli, limitatamente all'obbligo di presentazione alla p.g.. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è fondato.

4.1. Dalla lettura dell'ordinanza impugnata e degli atti del procedimento, emerge che il provvedimento impositivo del 6 maggio 2022 del Questore di Napoli è stato notificato all'interessato il 16 maggio 2022 alle ore 16,44, mentre l'ordinanza di convalida del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli è stata adottata il giorno 18 maggio 2022.

Non risultano ulteriori elementi in grado di dare conto dell'orario di deposito del provvedimento del Tribunale (tra l'altro, per quanto rileva, la stessa ordinanza di convalida reca numerosi riferimenti orari non pertinenti, e relativi a sconosciuto procedimento svoltosi presumibilmente nel 2018).

Atteso ciò, tra notifica del provvedimento e deposito dell'ordinanza di convalida non può quindi ritenersi decorso il termine di quarantotto ore.

In tema infatti di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l'incertezza, non risolvibile alla stregua degli atti, sulla tempestività della convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di comparire presso un ufficio di polizia, prevista dall'art. 6, comma secondo, legge 12 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., comporta la caducazione della stessa misura (ciò in quanto, in tema di libertà personale e in presenza di una disciplina così rigorosa, non è consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale dei provvedimenti giudiziari)(Sez. 3, n. 5624 del 08/07/2016, dep. 2017, Barrasso, Rv. 269244).

In proposito, infatti, va solo ricordato che deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore, decorrente dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, con conseguente decadenza della misura dell'obbligo di presentazione del sottoposto (l'inosservanza di detto termine viola la regola processuale in tema di garanzie difensive, prevista dall'art. 178 cod. proc. pen., e, pertanto, integra un'ipotesi di error in procedendo che colpisce l'atto in misura radicale)(Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266769; cfr. altresì Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341).

Al riguardo è stato precisato che, quanto al diritto di difesa, il soggetto destinatario della misura deve poter interloquire nel procedimento, presentando memorie e deduzioni ed esaminando la documentazione che giustifica l'adozione della misura e che è stata trasmessa dal Questore ("diversamente la possibilità di presentare memorie o deduzioni sarebbe vanificata dalla mancata conoscenza degli atti e la possibilità di interloquire - già sensibilmente ridotta per un contraddittorio solo cartolare e consentito in termini temporali assai ristretti - sarebbe sostanzialmente elusa").

Stante quindi la necessità di individuare un congruo termine perché tale diritto di difesa possa concretamente esercitarsi, poiché il Pubblico Ministero ha il termine di 48 ore (dalla notifica del provvedimento del Questore) per richiedere o meno la convalida del provvedimento del Questore, deve ritenersi che anche l'interessato abbia analogo termine (decorrente ugualmente dalla notifica) che gli consenta di esercitare il suo diritto di difesa (così, in motivazione, ex plurimis, Sez. 3, n. 50456 del 11/11/2015, Murari, Rv. 267281, anche con richiami a Sez.

U, n. 44273 del 27/10/2004, Labbia, da Rv. 229110 a Rv. 229112).

4.2. Il ricorrente quindi, non avendo avuto a disposizione tale termine, anche in ragione del richiamato favor interpretativo, non è stato messo in condizione di esercitare proficuamente il suo diritto dì difesa.

5. Atteso che il vizio attiene alla procedura di convalida, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con conseguente declaratoria di cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione, limitativo della libertà personale.5.1.

Si manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Napoli.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Napoli del 6 maggio 2022, limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Napoli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da •[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore di Napoli del 13 maggio 2022 n. 0108392, limitatamente all'obbligo di presentazione [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 maggio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha convalidato il provvedimento impositivo del 6 maggio 2022 emesso dal Questore di Napoli a carico di [OSCURATO:PERSONA], consistente tra l'altro nell'obbligo di presentazione di quest'ultimo per cinque anni al Commissariato P.S. di Ischia in coincidenza con ogni incontro, e comunque secondo le modalità ivi stabilite, della compagine calcistica dell'[OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il provvedimento l'interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione formulando al riguardo due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'emanazione del provvedimento del Questore e per la successiva convalida, attesa la propria estraneità ai fatti e in particolare ai disordini intervenuti in occasione dell'incontro di calcio tra le compagini dell'Ischia calcio e della Puteolana. Al riguardo il provvedimento di convalida non recava alcuna motivazione circa il doveroso controllo di legalità in ordine ai presupposti delle misure, quanto anche a pericolosità dell'interessato nonché a necessità ed 'urgenza del provvedimento. 2.2. Col secondo motivo è stata eccepita la violazione del diritto di difesa. Il ricorrente ha infatti osservato che il provvedimento del Questore di Napoli - contrariamente ai non pertinenti rilievi dell'ordinanza impugnata - gli era stato notificato il 16 maggio 2022 alle ore 16,44, mentre alla convalida era stato provveduto in data 18 maggio 2022. Non doveva quindi considerarsi rispettato il termine minimo di quarantotto ore - concesso alla difesa per esercitare i propri diritti - tra notifica del provvedimento del Questore e convalida del G.i.p.. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la dichiarazione di cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore di Napoli, limitatamente all'obbligo di presentazione alla p.g.. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato. 4.1. Dalla lettura dell'ordinanza impugnata e degli atti del procedimento, emerge che il provvedimento impositivo del 6 maggio 2022 del Questore di Napoli è stato notificato all'interessato il 16 maggio 2022 alle ore 16,44, mentre l'ordinanza di convalida del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli è stata adottata il giorno 18 maggio 2022. Non risultano ulteriori elementi in grado di dare conto dell'orario di deposito del provvedimento del Tribunale (tra l'altro, per quanto rileva, la stessa ordinanza di convalida reca numerosi riferimenti orari non pertinenti, e relativi a sconosciuto procedimento svoltosi presumibilmente nel 2018). Atteso ciò, tra notifica del provvedimento e deposito dell'ordinanza di convalida non può quindi ritenersi decorso il termine di quarantotto ore. In tema infatti di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l'incertezza, non risolvibile alla stregua degli atti, sulla tempestività della convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di comparire presso un ufficio di polizia, prevista dall'art. 6, comma secondo, legge 12 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., comporta la caducazione della stessa misura (ciò in quanto, in tema di libertà personale e in presenza di una disciplina così rigorosa, non è consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale dei provvedimenti giudiziari)(Sez. 3, n. 5624 del 08/07/2016, dep. 2017, Barrasso, Rv. 269244). In proposito, infatti, va solo ricordato che deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore, decorrente dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, con conseguente decadenza della misura dell'obbligo di presentazione del sottoposto (l'inosservanza di detto termine viola la regola processuale in tema di garanzie difensive, prevista dall'art. 178 cod. proc. pen., e, pertanto, integra un'ipotesi di error in procedendo che colpisce l'atto in misura radicale)(Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266769; cfr. altresì Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341). Al riguardo è stato precisato che, quanto al diritto di difesa, il soggetto destinatario della misura deve poter interloquire nel procedimento, presentando memorie e deduzioni ed esaminando la documentazione che giustifica l'adozione della misura e che è stata trasmessa dal Questore ("diversamente la possibilità di presentare memorie o deduzioni sarebbe vanificata dalla mancata conoscenza degli atti e la possibilità di interloquire - già sensibilmente ridotta per un contraddittorio solo cartolare e consentito in termini temporali assai ristretti - sarebbe sostanzialmente elusa"). Stante quindi la necessità di individuare un congruo termine perché tale diritto di difesa possa concretamente esercitarsi, poiché il Pubblico Ministero ha il termine di 48 ore (dalla notifica del provvedimento del Questore) per richiedere o meno la convalida del provvedimento del Questore, deve ritenersi che anche l'interessato abbia analogo termine (decorrente ugualmente dalla notifica) che gli consenta di esercitare il suo diritto di difesa (così, in motivazione, ex plurimis, Sez. 3, n. 50456 del 11/11/2015, Murari, Rv. 267281, anche con richiami a Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004, Labbia, da Rv. 229110 a Rv. 229112). 4.2. Il ricorrente quindi, non avendo avuto a disposizione tale termine, anche in ragione del richiamato favor interpretativo, non è stato messo in condizione di esercitare proficuamente il suo diritto dì difesa. 5. Atteso che il vizio attiene alla procedura di convalida, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con conseguente declaratoria di cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione, limitativo della libertà personale.5.1. Si manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Napoli. P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Napoli del 6 maggio 2022, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Napoli