CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31276/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato. Letta la memoria difensiva con cui si ribadiscono gli argomenti del ricorso e si invoca l'art. 131-bis cod. pen., di seguito all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022. 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 624, 625 co. 2 cod. pen. e 530 co. 1 e 2 cod. proc. pen. nonché vizi motivazionali in relazione alla asserita insufficienza e contraddittorietà della prova, alla luce della presunzione di innocenza ex art. 27 co. 2 Cost., non è consentito in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto volte a prefigurare una rivalutazione e un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, che si limita, invece, per espressa volontà del legislatore, al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01); 3. Ritenuto altresì che il motivo è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti ed essertivi, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; 4. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce vizi motivazionali ed erronea applicazione degli artt. 61 n. 7, 62 bis, 163 cod. pen. e degli artt. 129 co l, 529 co. 2 e 533 cod. proc. pen., lamentando l'erronea applicazione delle circostanze aggravanti contestate con conseguente carenza della condizione di procedibilità per difetto di querela nonché il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza alle contestate aggravanti, non è consentito in sede di legittimità perché si limita a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), risultando, altresì, non correlati alle ragioni argomentate del provvedimento impugnato;5. Chiarito che l'inammissibilità del ricorso rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che «la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito "sostanziale" ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso» (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); 5.1. Considerato che non vi sono le condizioni per ritenere sussistente la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (cfr. Sez. 4, n. 9466 del 2023), poiché si è dato atto in sentenza del grave danno arrecato all'impianto di proprietà dell'ENEL, anche volendo ritenere non generica - come invece appare - la ragione di censura con cui il ricorrente ne ha chiesto l'applicazione. 6. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende