CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35635/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7885/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, in virtù di procura speciale , dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA], del Foro ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 43; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempor e, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stat o e domiciliata presso gli uffici della medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12 -controricorrente- Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 704/2021, depositatail 20 settembre 2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]- sent. Corte cost. n. 10/2015- irretroattività- principio di diritto CC. 15/11/2023 1.La [OSCURATO:SOCIETA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a d un motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, di cui all’epigrafe, cheha accolto l’ appell o dell’Agenzia delle entrate contro l a sentenz a della Commissione tributaria provinciale di Genova, che aveva r accolto i l ricors o dell a stessa contribuente avverso ildiniego oppost o dall’Agenzia delle entrate all a domand a della società di rimborso del versamento – effettuato il 4 giugno 2015 in un’unica soluzione-dell’addizionale Ires (c.d. “Robin tax”) di cui all’art. 81, commi 16-18, del d.l. n. 112 del 2008, relativa all’anno d’imposta 2013 (dal primo ottobre 2013 al 30 settembre 2014: Unico 2014»: ricorso, pag. 2), fondata sulla sentenza della Corte costituzionale n. 10 dell’ 11febbraio 2015 ( corretta nell’errore materiale dall’ordinanza n. 2015/69), che ha dichiarato « l’illegittimità costituzionale dell’art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività,la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica.» (avvenuta l’11 febbraio 2015). 2.La CTR ha motivato la sentenza qui impugnata rilevando che «L’incostituzionalità della norma di istituzione dell'imposta contestata è stata determinata non per il passato ma per l'epoca successiva alla pubblicazione della sentenza. Pertanto, per il2015 la società era esentata dai versamenti relativi a tale annualità. Rimaneva però l'obbligo per le annualità precedenti: è, in pratica, sufficiente che l'obbligazione al pagamento del tributo sorga entro il 2014 per determinarne la debenza anche successiva. L'obbligo al pagamento sorge nel momento in cui si chiude l'esercizio economico: se ciò avviene prima del 02/2015 rimane inalterata la debenza del tributo indipendentemente dal momento in cui questo venga materialmente pagato. L'[OSCURATO:PERSONA] con circolare 18/E del[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha chiarito che la declaratoria di incostituzionalità non produce effetti sulle obbligazioni tributarie per adempimenti relativi a periodi di imposta chiusi prima del12.02.2015 Quanto sopra esplicitato dalla Camera dei Deputati in data 11.10.2019, a seguito di interrogazione sul versamento della [OSCURATO:PERSONA] per le annualità precedenti al 2015, ritenendo corretta l'azione dell'Agenzia delle Entrate che considera dovuti i versamenti come sopra riportati. In caso diverso avrebbero tratto giovamento anche contribuenti che non avessero ottemperato ai propri obblighi prima del febbraio 2015. Nel caso in esame stiamo trattando il periodo 2013-2014 abbondantemente all'interno del periodo di applicazione della tassa. Il periodo di imposta si è chiuso il30.09.2014, essendo l'esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, e in tale data è sorto l'obbligo tributario. Il versamento, pur previsto in epoca successiva, non è sicuramente disciplinato dall'incostituzionalità che, invece opera per l'esercizio successivo, non ancora chiuso alla data della sentenza della Corte costituzionale. Pertanto,obbligo di versamento inalterato e giusta la decisione dell'Agenzia di non dar corso al rimborso di quanto richiesto dal contribuente.». 3.L’Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso. Considerato che: 1.Con l’unico motivo si denunzia « Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 81, comma 16, D.L. 112/2008-L. n. 133/2008 (cd. [OSCURATO:PERSONA]), in relazione agli effetti della declaratoria di incostituzionalità, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2015, in coordinata lettura con l’art. 136 della Costituzione e con gli artt. 23, 24 e 101 della Costituzione (art. 360 n. 3 cpc).». Assume la contribuente che il giudice a quoavrebbe errato nel mostrarsi «insensibile al fatto che l’obbligo di pagamento della addizionale Ires fosse “previsto in epoca successiva” alladeclaratoria di incostituzionalità e che, quindi, al tempo della concreta determinazione del tributo e, quindi, dell’esigibilità del relativo pagamento, non vi fosse più una disposizione valida di legge a supporto dell’obbligo.». Infatti, secondo la ricorrente, « Nel caso concreto, a nulla rileva, invece che “il periodo di imposta si [fosse]chiuso il 30.09.2014”, come il Giudice ha affermato, in quanto l’obbligo dipagamento è venuto ad esistenza ed è stato effettuato in data posteriore alladeclaratoria di incostituzionalità.»; ed « In questi termini, dunque, è evidente che, salva una applicazione ULTRATTIVA della disposizione incostituzionale, i pagamenti successivi alladeclaratoria di incostituzionalità della disposizione non possano essere piùpretesi, proprio alla luce della cessazione degli effetti della norma incostituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza di incostituzionalità della disposizione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 136 dellaCostituzione.». Nella sostanza, la ricorrente ritiene che il discrimine temporale del 12 febbraio 2015, dettato dalla sentenza n. 10 del 2015 della Consulta per circoscrivere l’illegittimità costituzionale “futura” dell’addizionale in questione, dovrebbe determinarsi, nelcaso di specie, con riferimento alla data in cui era dovuto ed è stato effettuato il versamento dell’imposta, piuttosto che con riferimento al periodo d’imposta rispetto al quale lo stesso pagamentotrova titolo ed al quale è imputato. A supporto della sua tesi, la parte cita precedenti di legittimitàin materia, ritenendo di trarre argomento a suo favore dalla circostanza che in alcuni di essi si faccia riferimento letterale al “pagamento” o al “versamento” dell’imposta. 2.Ritiene il Collegio che la questione, per la sua rilevanza nomofilattica, richieda di essere trattata in pubblica udienza. P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo per la trattazio