CassazionedecretoSezione 5Decisione del 1 dicembre 2024
Cassazione n. 32394/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.35445/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA C/O [OSCURATO:PERSONA] V. [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A. GRAMSCI 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG . LAZIO n.2431/2019 depositata il 17/04/2019. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; Ritenuti sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite, tenuto conto del recente intervento della Corte cost. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, il 01/12/2024