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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2018/2025

ECLI:EU:T:2025:748
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TJ1081_RES

Causa T‑1081/23

BT [OSCURATO:PERSONA]

contro [OSCURATO:PERSONA] europea Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 23 luglio 2025 «Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara – Servizi transeuropei per la telematica fra le amministrazioni – Estensione di nuova generazione (TESTA-ng II Ext) – Direttiva 2014/24/UE – Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 – Decisione di modificare il contratto in corso senza pubblicazione di un nuovo bando di gara – Circostanze imprevedibili – Ricorso di annullamento – Legittimazione ad agire – Incidenza individuale – Ricevibilità» Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che modifica un contratto in corso, concluso al termine di una procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara, senza nuova procedura di appalto – Incidenza diretta sul ricorrente assente dalla procedura e attivo sul mercato interessato (Art. 263, quarto comma, TFUE) (v. punti 33‑38) Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che modifica un contratto in corso, concluso al termine di una procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara, senza nuova procedura di appalto – Incidenza individuale sul ricorrente assente dalla procedura ma aggiudicatario di un precedente appalto che presenta un nesso stretto e diretto con l’appalto di cui trattasi (Art. 263, comma 4, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2007/66, considerando 17; direttiva del Consiglio 89/665, come modificata dalla direttiva 2014/23) (v. punti 39‑51) Appalti pubblici dell’Unione europea – Procedura di gara – Aggiudicazione degli appalti – Procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara – Modifica di un appalto in corso senza nuova procedura di aggiudicazione dell’appalto – Obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di dare prova di diligenza in sede di preparazione dell’appalto pubblico – Limiti – Circostanze imprevedibili – Nozione – Pandemia di COVID-19 e decisioni giurisdizionali che dispongono la sospensione della sottoscrizione del precedente appalto – Inclusione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1046, art. 172, § 3, a) e b), i); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/24, considerando 109 e art. 72, § 1, c), i)] (v. punti 83, 86‑88) Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24 – Bando di gara – Presupposti – Obbligo di indicare nel bando di gara la quantità e/o il valore stimato nonché una quantità e/o il valore massimo dei prodotti da fornire in base ad un accordo quadro – Esaurimento dell’accordo al raggiungimento di tale limite – Applicazione, per analogia, agli appalti pubblici dell’Unione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1046, art. 172, § 3, a) e b); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/24, considerando 107 e artt. 18, § 1, e 72, § 1, b), c) ed e)] (v. punti 114‑116) [OSCURATO:PERSONA] sua sentenza, il Tribunale respinge il ricorso proposto dalla BT [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea di modificare un contratto in corso senza pubblicazione di un nuovo bando di gara.

Così facendo, il Tribunale precisa le condizioni di ricevibilità di un ricorso di annullamento avente ad oggetto un avviso di modifica dell’appalto nonché la nozione di «circostanze che un’amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere», ai sensi del regolamento 2018/1046 ( 1 ). [OSCURATO:PERSONA] ha indetto diverse gare d’appalto relative ad un servizio di rete volto a fornire una piattaforma di comunicazione per lo scambio di dati tra le amministrazioni pubbliche europee (in prosieguo: la «rete TESTA»).

Due gare d’appalto, indette a tal fine nel 2011 e nel 2017, sono state aggiudicate alla T‑[OSCURATO:PERSONA] GmbH.

Nel maggio 2019 la [OSCURATO:PERSONA] ha indetto una nuova gara d’appalto, che è stata aggiudicata alla ricorrente.

A seguito di varie ordinanze emesse dai giudici dell’Unione europea riguardanti tale decisione di aggiudicazione, che disponevano la sospensione della firma di tale contratto, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso, nell’aprile 2023, di annullare tale gara d’appalto.

Nel giugno 2019 la [OSCURATO:PERSONA] ha indetto una nuova gara d’appalto, mediante procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara, che ha aggiudicato alla T‑[OSCURATO:PERSONA].

Il valore contrattuale massimo era fissato in EUR 121,9 milioni e la sua data di scadenza al 17 giugno 2024.

Nell’agosto 2023 la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di modificare tale appalto senza indire una nuova procedura di aggiudicazione dell’appalto (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Le modifiche del contratto includevano in particolare l’aggiunta di servizi supplementari e un aumento del valore massimo del contratto da EUR 121,9 milioni a EUR 160,9 milioni.

Tali modifiche erano motivate, segnatamente, da circostanze imprevedibili, quali quelle derivanti dalla pandemia di COVID-19 e dalle ordinanze emesse dai giudici dell’Unione, che avevano portato all’annullamento della gara d’appalto aggiudicata alla ricorrente.

La ricorrente ha in seguito proposto, dinanzi al Tribunale, un ricorso diretto all’annullamento della decisione impugnata.

Giudizio del Tribunale In ordine alla ricevibilità di tale causa, il Tribunale si pronuncia sull’argomento sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il ricorso è irricevibile in ragione dell’assenza di legittimazione ad agire della ricorrente e, più precisamente, in ragione dell’assenza di incidenza individuale in capo alla medesima.

Dal momento che il Tribunale constata che la ricorrente non è destinataria della decisione impugnata e che una siffatta decisione non costituisce un atto regolamentare di portata generale, esso verifica se la ricorrente sia direttamente e individualmente interessata da tale decisione.

Dopo aver constatato che la decisione impugnata riguarda direttamente la ricorrente, il Tribunale esamina se quest’ultima sia individualmente interessata da detta decisione.

In tale contesto, esso verifica se la decisione impugnata riguardi la ricorrente a causa di determinate qualità ad essa peculiari o di una circostanza di fatto che la caratterizza rispetto a chiunque altro.

A tal proposito il Tribunale ricorda che, qualora la decisione riguardi un gruppo di soggetti individuati o individuabili, nel momento in cui l’atto è stato adottato, in base a criteri tipici dei membri di tale gruppo, detti soggetti possono essere individualmente interessati da tale atto, in quanto facenti parte di un gruppo ristretto di operatori economici.

Esso aggiunge, peraltro, che, in materia di appalti pubblici, la Corte ha dichiarato che una tutela giurisdizionale effettiva imponeva che gli offerenti esclusi disponessero di una reale possibilità di esperire ricorso.

Nelle circostanze specifiche di un ricorso, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, un operatore che non sia stato invitato a partecipare a detta procedura, pur essendo in grado di soddisfare i criteri applicati dall’amministrazione aggiudicatrice per selezionare le imprese alle quali inviare un invito a presentare offerte, deve essere considerato facente parte di un gruppo ristretto di concorrenti che sarebbero stati in grado di presentare un’offerta se fossero stati invitati a partecipare alla procedura.

Nel caso di specie, il Tribunale osserva che la decisione impugnata è un avviso di modifica dell’appalto.

Pertanto, non è possibile per la ricorrente fornire la prova, come avrebbe potuto eventualmente fare nel caso di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di essere in grado di soddisfare i criteri applicati dall’amministrazione aggiudicatrice per selezionare le imprese alle quali inviare un invito a presentare offerte e di far parte quindi di un gruppo ristretto di concorrenti che sarebbero stati in grado di presentare un’offerta se fossero stati invitati a partecipare alla procedura.

Tuttavia, il Tribunale rileva, in primo luogo, che la ricorrente è l’unica ad aver vinto l’ultima procedura d’appalto aperta alla concorrenza relativa ai servizi della rete TESTA.

In secondo luogo, il Tribunale sottolinea il fatto che esiste uno stretto nesso tra la gara d’appalto vinta dalla ricorrente e l’appalto modificato dalla decisione impugnata, nonché un nesso diretto tra l’annullamento del medesimo bando di gara e l’adozione della decisione stessa.

Pertanto, il Tribunale dichiara che tale situazione di fatto, che caratterizza la ricorrente rispetto a chiunque altro, consente di individualizzarla.

Pertanto, esso respinge l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il ricorso sarebbe irricevibile e dichiara il ricorso ricevibile.

Quanto al merito della causa, il Tribunale respinge, anzitutto, il motivo secondo cui la modifica dell’appalto di cui trattasi non sarebbe stata resa necessaria da circostanze che un’amministrazione aggiudicatrice diligente non potesse prevedere.

In proposito esso ricorda, anzitutto, che le circostanze imprevedibili sono circostanze esterne che l’amministrazione aggiudicatrice, pur avendo dato prova di ragionevole diligenza nella preparazione dell’appalto iniziale, non poteva prevedere al momento dell’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi.

Il Tribunale rileva poi che, nella fattispecie, in occasione della preparazione dell’appalto in questione, bandito nel giugno 2019, e al momento dell’aggiudicazione di tale appalto, nel maggio 2020, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva prevedere alcuna delle circostanze esterne individuate nella decisione impugnata, vale a dire né la gravità della pandemia di COVID-19, la quale, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, si era appena manifestata, né la successione degli antefatti procedurali, il che costituisce una fattispecie particolarmente inusuale.

Dalla direttiva 2014/24 ( 2 ) e dal regolamento finanziario ( 3 ) risulta quindi che la pandemia di COVID-19 e le decisioni pronunciate dal Tribunale e dalla Corte tra l’aprile 2022 e il marzo 2023, che disponevano la sospensione della firma del precedente contratto quadro, possono essere considerate circostanze che un’amministrazione aggiudicatrice diligente non poteva prevedere, ai sensi di tali disposizioni.

Infine, il Tribunale osserva che la ragionevole diligenza di cui deve aver dato prova l’amministrazione aggiudicatrice nella preparazione dell’appalto iniziale per potersi richiamare alle «circostanze che un’amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere» non richiede che la [OSCURATO:PERSONA] abbia preso in considerazione, in sede di preparazione dell’appalto pubblico di cui trattasi, l’impossibilità di migrare verso una nuova rete o di istituire una nuova rete pienamente operativa alla scadenza del contratto quadro, derivante da tali circostanze imprevedibili.

In secondo luogo, il Tribunale respinge il motivo vertente sul fatto che le modifiche consecutive apportate all’appalto iniziale avrebbero avuto lo scopo di eludere la direttiva 2014/24.

Infatti, esso sottolinea che la ragion d’essere della limitazione riguardante la modifica degli appalti in corso, prevista dalla citata direttiva ( 4 ), è di evitare una situazione in cui l’amministrazione aggiudicatrice preveda più modifiche successive di uno stesso appalto allo scopo di eludere gli obblighi derivanti dalla direttiva 2014/24.

Tale limitazione si applica quindi alle modifiche consecutive di un determinato contratto.

Orbene, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha modificato il contratto una sola volta.

Di conseguenza il Tribunale respinge il ricorso della ricorrente. ( 1 ) Articolo 172, paragrafo 3, lettera b), i), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ( GU 2018, L 193, pag. 1 , in prosieguo: il «regolamento finanziario»). ( 2 ) Articolo 72, paragrafo 1, lettera c), i), e considerando 109 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE ( GU 2014, L 94, pag. 65 ). ( 3 ) Articolo 172, paragrafo 3, lettera b), i). ( 4 ) Articolo 72, paragrafo 1, lettera c), iii).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ1081_RES Causa T‑1081/23 BT [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] europea Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 23 luglio 2025 «Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara – Servizi transeuropei per la telematica fra le amministrazioni – Estensione di nuova generazione (TESTA-ng II Ext) – Direttiva 2014/24/UE – Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 – Decisione di modificare il contratto in corso senza pubblicazione di un nuovo bando di gara – Circostanze imprevedibili – Ricorso di annullamento – Legittimazione ad agire – Incidenza individuale – Ricevibilità» Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che modifica un contratto in corso, concluso al termine di una procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara, senza nuova procedura di appalto – Incidenza diretta sul ricorrente assente dalla procedura e attivo sul mercato interessato (Art. 263, quarto comma, TFUE) (v. punti 33‑38) Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che modifica un contratto in corso, concluso al termine di una procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara, senza nuova procedura di appalto – Incidenza individuale sul ricorrente assente dalla procedura ma aggiudicatario di un precedente appalto che presenta un nesso stretto e diretto con l’appalto di cui trattasi (Art. 263, comma 4, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2007/66, considerando 17; direttiva del Consiglio 89/665, come modificata dalla direttiva 2014/23) (v. punti 39‑51) Appalti pubblici dell’Unione europea – Procedura di gara – Aggiudicazione degli appalti – Procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara – Modifica di un appalto in corso senza nuova procedura di aggiudicazione dell’appalto – Obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di dare prova di diligenza in sede di preparazione dell’appalto pubblico – Limiti – Circostanze imprevedibili – Nozione – Pandemia di COVID-19 e decisioni giurisdizionali che dispongono la sospensione della sottoscrizione del precedente appalto – Inclusione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1046, art. 172, § 3, a) e b), i); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/24, considerando 109 e art. 72, § 1, c), i)] (v. punti 83, 86‑88) Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24 – Bando di gara – Presupposti – Obbligo di indicare nel bando di gara la quantità e/o il valore stimato nonché una quantità e/o il valore massimo dei prodotti da fornire in base ad un accordo quadro – Esaurimento dell’accordo al raggiungimento di tale limite – Applicazione, per analogia, agli appalti pubblici dell’Unione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1046, art. 172, § 3, a) e b); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/24, considerando 107 e artt. 18, § 1, e 72, § 1, b), c) ed e)] (v. punti 114‑116) [OSCURATO:PERSONA] sua sentenza, il Tribunale respinge il ricorso proposto dalla BT [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea di modificare un contratto in corso senza pubblicazione di un nuovo bando di gara. Così facendo, il Tribunale precisa le condizioni di ricevibilità di un ricorso di annullamento avente ad oggetto un avviso di modifica dell’appalto nonché la nozione di «circostanze che un’amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere», ai sensi del regolamento 2018/1046 ( 1 ). [OSCURATO:PERSONA] ha indetto diverse gare d’appalto relative ad un servizio di rete volto a fornire una piattaforma di comunicazione per lo scambio di dati tra le amministrazioni pubbliche europee (in prosieguo: la «rete TESTA»). Due gare d’appalto, indette a tal fine nel 2011 e nel 2017, sono state aggiudicate alla T‑[OSCURATO:PERSONA] GmbH. Nel maggio 2019 la [OSCURATO:PERSONA] ha indetto una nuova gara d’appalto, che è stata aggiudicata alla ricorrente. A seguito di varie ordinanze emesse dai giudici dell’Unione europea riguardanti tale decisione di aggiudicazione, che disponevano la sospensione della firma di tale contratto, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso, nell’aprile 2023, di annullare tale gara d’appalto. Nel giugno 2019 la [OSCURATO:PERSONA] ha indetto una nuova gara d’appalto, mediante procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara, che ha aggiudicato alla T‑[OSCURATO:PERSONA]. Il valore contrattuale massimo era fissato in EUR 121,9 milioni e la sua data di scadenza al 17 giugno 2024. Nell’agosto 2023 la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di modificare tale appalto senza indire una nuova procedura di aggiudicazione dell’appalto (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Le modifiche del contratto includevano in particolare l’aggiunta di servizi supplementari e un aumento del valore massimo del contratto da EUR 121,9 milioni a EUR 160,9 milioni. Tali modifiche erano motivate, segnatamente, da circostanze imprevedibili, quali quelle derivanti dalla pandemia di COVID-19 e dalle ordinanze emesse dai giudici dell’Unione, che avevano portato all’annullamento della gara d’appalto aggiudicata alla ricorrente. La ricorrente ha in seguito proposto, dinanzi al Tribunale, un ricorso diretto all’annullamento della decisione impugnata. Giudizio del Tribunale In ordine alla ricevibilità di tale causa, il Tribunale si pronuncia sull’argomento sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il ricorso è irricevibile in ragione dell’assenza di legittimazione ad agire della ricorrente e, più precisamente, in ragione dell’assenza di incidenza individuale in capo alla medesima. Dal momento che il Tribunale constata che la ricorrente non è destinataria della decisione impugnata e che una siffatta decisione non costituisce un atto regolamentare di portata generale, esso verifica se la ricorrente sia direttamente e individualmente interessata da tale decisione. Dopo aver constatato che la decisione impugnata riguarda direttamente la ricorrente, il Tribunale esamina se quest’ultima sia individualmente interessata da detta decisione. In tale contesto, esso verifica se la decisione impugnata riguardi la ricorrente a causa di determinate qualità ad essa peculiari o di una circostanza di fatto che la caratterizza rispetto a chiunque altro. A tal proposito il Tribunale ricorda che, qualora la decisione riguardi un gruppo di soggetti individuati o individuabili, nel momento in cui l’atto è stato adottato, in base a criteri tipici dei membri di tale gruppo, detti soggetti possono essere individualmente interessati da tale atto, in quanto facenti parte di un gruppo ristretto di operatori economici. Esso aggiunge, peraltro, che, in materia di appalti pubblici, la Corte ha dichiarato che una tutela giurisdizionale effettiva imponeva che gli offerenti esclusi disponessero di una reale possibilità di esperire ricorso. Nelle circostanze specifiche di un ricorso, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, un operatore che non sia stato invitato a partecipare a detta procedura, pur essendo in grado di soddisfare i criteri applicati dall’amministrazione aggiudicatrice per selezionare le imprese alle quali inviare un invito a presentare offerte, deve essere considerato facente parte di un gruppo ristretto di concorrenti che sarebbero stati in grado di presentare un’offerta se fossero stati invitati a partecipare alla procedura. Nel caso di specie, il Tribunale osserva che la decisione impugnata è un avviso di modifica dell’appalto. Pertanto, non è possibile per la ricorrente fornire la prova, come avrebbe potuto eventualmente fare nel caso di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di essere in grado di soddisfare i criteri applicati dall’amministrazione aggiudicatrice per selezionare le imprese alle quali inviare un invito a presentare offerte e di far parte quindi di un gruppo ristretto di concorrenti che sarebbero stati in grado di presentare un’offerta se fossero stati invitati a partecipare alla procedura. Tuttavia, il Tribunale rileva, in primo luogo, che la ricorrente è l’unica ad aver vinto l’ultima procedura d’appalto aperta alla concorrenza relativa ai servizi della rete TESTA. In secondo luogo, il Tribunale sottolinea il fatto che esiste uno stretto nesso tra la gara d’appalto vinta dalla ricorrente e l’appalto modificato dalla decisione impugnata, nonché un nesso diretto tra l’annullamento del medesimo bando di gara e l’adozione della decisione stessa. Pertanto, il Tribunale dichiara che tale situazione di fatto, che caratterizza la ricorrente rispetto a chiunque altro, consente di individualizzarla. Pertanto, esso respinge l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il ricorso sarebbe irricevibile e dichiara il ricorso ricevibile. Quanto al merito della causa, il Tribunale respinge, anzitutto, il motivo secondo cui la modifica dell’appalto di cui trattasi non sarebbe stata resa necessaria da circostanze che un’amministrazione aggiudicatrice diligente non potesse prevedere. In proposito esso ricorda, anzitutto, che le circostanze imprevedibili sono circostanze esterne che l’amministrazione aggiudicatrice, pur avendo dato prova di ragionevole diligenza nella preparazione dell’appalto iniziale, non poteva prevedere al momento dell’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi. Il Tribunale rileva poi che, nella fattispecie, in occasione della preparazione dell’appalto in questione, bandito nel giugno 2019, e al momento dell’aggiudicazione di tale appalto, nel maggio 2020, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva prevedere alcuna delle circostanze esterne individuate nella decisione impugnata, vale a dire né la gravità della pandemia di COVID-19, la quale, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, si era appena manifestata, né la successione degli antefatti procedurali, il che costituisce una fattispecie particolarmente inusuale. Dalla direttiva 2014/24 ( 2 ) e dal regolamento finanziario ( 3 ) risulta quindi che la pandemia di COVID-19 e le decisioni pronunciate dal Tribunale e dalla Corte tra l’aprile 2022 e il marzo 2023, che disponevano la sospensione della firma del precedente contratto quadro, possono essere considerate circostanze che un’amministrazione aggiudicatrice diligente non poteva prevedere, ai sensi di tali disposizioni. Infine, il Tribunale osserva che la ragionevole diligenza di cui deve aver dato prova l’amministrazione aggiudicatrice nella preparazione dell’appalto iniziale per potersi richiamare alle «circostanze che un’amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere» non richiede che la [OSCURATO:PERSONA] abbia preso in considerazione, in sede di preparazione dell’appalto pubblico di cui trattasi, l’impossibilità di migrare verso una nuova rete o di istituire una nuova rete pienamente operativa alla scadenza del contratto quadro, derivante da tali circostanze imprevedibili. In secondo luogo, il Tribunale respinge il motivo vertente sul fatto che le modifiche consecutive apportate all’appalto iniziale avrebbero avuto lo scopo di eludere la direttiva 2014/24. Infatti, esso sottolinea che la ragion d’essere della limitazione riguardante la modifica degli appalti in corso, prevista dalla citata direttiva ( 4 ), è di evitare una situazione in cui l’amministrazione aggiudicatrice preveda più modifiche successive di uno stesso appalto allo scopo di eludere gli obblighi derivanti dalla direttiva 2014/24. Tale limitazione si applica quindi alle modifiche consecutive di un determinato contratto. Orbene, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha modificato il contratto una sola volta. Di conseguenza il Tribunale respinge il ricorso della ricorrente. ( 1 ) Articolo 172, paragrafo 3, lettera b), i), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ( GU 2018, L 193, pag. 1 , in prosieguo: il «regolamento finanziario»). ( 2 ) Articolo 72, paragrafo 1, lettera c), i), e considerando 109 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE ( GU 2014, L 94, pag. 65 ). ( 3 ) Articolo 172, paragrafo 3, lettera b), i). ( 4 ) Articolo 72, paragrafo 1, lettera c), iii).
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2018/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris