CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 dicembre 2025
Cassazione n. 34619/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroTecnoelectra srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, eY.V. , elett. dom.ti in Via G. Avezzana n. 1, Roma, rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrentiavverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 590/2023 pubblicatain data 16/11/2023, n.r.g. 866/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 05/11/2025 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] K.F. era stato assunto da [OSCURATO:SOCIETA] srlcon contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con scadenza al31/07/2014, con mansioni di operaio manutentore ed orario di lavoro a tempopieno per cinque giorni alla settimana. In data 11/10/2013 il predetto eraOscuramento disposto Numero registro generale 4421/2024Numero sezionale 4517/2025Numero di raccolta generale 34619/2025Data pubblicazione 29/12/2025rimasto vittima di un grave infortunio sul lavoro durante l’orario di lavoro enello svolgimento delle sue mansioni.In particolare, deduceva che la datrice di lavoro aveva conseguito l’appaltoper i lavori di interramento di alcuni tubi per uso civile lungo la strada [..Lg_1 nel comune di Luogo_2 Egli ed il collega Y.V.procedevano all’ultimazione delle operazioni di compattamento del terrenoall’interno dello scavo, per poi procedere successivamente all’asfaltatura. Inparticolare il Y.V. era alla guida di un escavatore con cui intromettevamateriale inerte nello scavo e per con la “benna” del mezzo livellava il terreno,mentre egli, a terra, con l’uso di un vibrocostipatore, compattava il terrenolungo lo scavo. Aveva dato indicazione al Y.V. di allontanarsi ed invece,mentre egli si era voltato di 180^, era stato improvvisamente investito dalcingolato dell’escavatore, che inspiegabilmente era tornato indietro.Precisava che non si era avveduto dell’arrivo dell’escavatore perché si trovavadi spalle al mezzo ed indossava le cuffie antirumore che gli impedivano disentire il rumore del mezzo. Infine allegava di aver riportato postumipermanenti per lo schiacciamento dell’arto inferiore sinistro.Precisava di aver concluso una transazione con [OSCURATO:SOCIETA],compagnia assicuratrice della datrice di lavoro, accettando la somma di euro60.000,00, che tuttavia impugnava.Adìva il Tribunale di Padova per ottenere l’accertamento dellaresponsabilità dei due convenuti e la loro condanna al risarcimento di tutti idanni.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava la domanda,ritenendo che il fatto fosse stato dovuto ad errore dei due lavoratori, che nonsi erano attenuti alla regola di prudenza consistente nello stare lontano dalmezzo. Dunque affermava che l’infortunio era accaduto perché il danneggiatoaveva operato senza aspettare che l’escavatore si allontanasse, pur avendodetto al conducente di andare via e perché il conducente non si era avvedutodella vicinanza del lavoratore appiedato. Escludeva, quindi, che vi fosseobbligo datoriale di un diuturno controllo sull’operato di tutti i dipendentiaddetti ai cantieri esterni alla sede aziendale. In conclusione, riteneva chel’evento fosse stato determinato da un errore imprevedibile ed inevitabile deilavoratori.Oscuramento disposto Numero registro generale 4421/2024Numero sezionale 4517/2025Numero di raccolta generale 34619/2025Data pubblicazione 29/12/20253.- Espletata una consulenza tecnica d’ufficio di tipo medico-legale, con lasentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, in parziale accoglimento delgravame interposto dal lavoratore, dichiarava la responsabilità della societàdatrice di lavoro per l’infortunio occorso e la condannava al risarcimento deldanno differenziale quantificato in valori attuali in euro 115.530,00, oltreinteressi sul capitale devalutato di anno in anno dalla data del sinistro e viavia rivalutato sino al saldo.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) la transazione tombale (come espressamente previsto nell’atto, che siriferisce anche alle persone del fatto delle quali l’assicurato – cioè lasocietà – debba rispondere) e relativa anche a “danni futuri”, precludequalunque ulteriore pretesa nei confronti del Y.V. poichél’impugnazione dell’atto transattivo ex art. 2113 c.c. non ha alcuneffetto nei suoi confronti, non essendo questi legato all’infortunato daalcun rapporto contrattuale riconducibile all’art. 409 c.p.c.;b) pacifica la dinamica dell’infortunio, anche accertata dallo SPISAL,l’appello va invece accolto nei confronti della società datrice di lavoro,che non ha redatto correttamente il POS e non ha nominato un prepostoo comunque non ha fatto in modo che vi fosse presente una terzapersona, diversa dai due lavoratori addetti ai lavori con le macchine,che avrebbe dovuto allertare i due del rischio e del pericolo che poi hadato origine all’infortunio;c) tali considerazioni valgono a prescindere dalle condotte colpose delY.V. e dell’infortunato, che certamente hanno avuto notevole pesonell’accadimento dell’infortunio, ma non tali da rendere l’episodioriconducibile a rischio elettivo ossia ad un evento imprevisto edimprevedibile;d) inoltre la società datrice di lavoro risponde non soltanto ex art. 2087c.c., ma altresì ex art. 2049 c.c. per il fatto illecito del propriodipendente Y.V. atteso che dal rapporto dello SPISAL emerge cheil Y.V. aveva ammesso di aver compiuto una manovra errata;e) il danno permanente va quantificato come da CTU nel 30% di invalidità,quindi superiore all’accertamento INAIL del 25%, peraltro antecedenteOscuramento disposto Numero registro generale 4421/2024Numero sezionale 4517/2025Numero di raccolta generale 34619/2025Data pubblicazione 29/12/2025a ben sei ricoveri ulteriori dell’infortunato per l’aggressione chirurgicadegli esiti cicatriziali, cui hanno fatto seguito visite fisiatriche conprescrizione di cure riabilitative;f) sul piano del danno biologico temporaneo da invalidità temporanea,vanno riconosciuti 240 giorni di totale, 440 giorni di parziale al 75%,380 giorni di parziale al 50% e 277 giorni di parziale al 35%; l’incapacitàlavorativa è stata totale per 1337 giorni, come riconosciuto anchedall’INAIL;g) per la liquidazione vanno adoperate le ultime tabelle elaborate dalTribunale di Milano nel 2021, sicché il valore punto è di euro 6.289,00comprensivo anche della componente del danno morale;h) non va compiuta alcuna personalizzazione, poiché il lavoratore non haallegato in modo concludente né provato un quid pluris specifico;i) pertanto a titolo di danno biologico da invalidità permanente variconosciuta la somma di euro 157.558,00, a titolo di danno biologicotemporaneo la somma di euro 85.695,00, per un totale al 2021 di euro243.253;j) da tale somma va detratto quanto già corrisposto da [OSCURATO:PERSONA] (euro60.000,00) e la quota di danno biologico già indennizzata dall’INAIL,pari ad euro 73.000,00 come dichiarato dal difensore dell’infortunatoall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA];k) nulla spetta a titolo di danno patrimoniale, poiché l’infortunato hatrovato occupazione tramite avviamento obbligatorio come invalido inragione di questo infortunio;l) con riguardo alle spese dei due gradi di giudizio, ne va disposta lacompensazione per metà in considerazione sia dell’estremacontrovertibilità delle questioni, sia della soccombenza dell’infortunatoverso l’appellato Y.V. (difeso dallo stesso legale della società) manon verso la società, mentre la residua metà va posta a carico dellasocietà datrice di lavoro.4.- Avverso tale sentenza K.F. ha proposto ricorso per cassazione,affidato a cinque motivi.5.- [OSCURATO:SOCIETA] e Y.V. hanno resistito con controricorso.6.- Tutte le parti hanno depositato memoria.Oscuramento disposto Numero registro generale 4421/2024Numero sezionale 4517/2025Numero di raccolta generale 34619/2025Data pubblicazione 29/12/20257.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2113, 1372 e1304 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto il Y.V. legittimato adopporre la transazione; per avere escluso qualunque effetto all’impugnazionedella transazione nei confronti del Y.V. per avere ritenuto che tale attonegoziale riguardasse anche “diritti futuri”.Il motivo è infondato.La transazione – come riportata testualmente dal ricorrente (v. ricorso percassazione, p. 7) – è stata stipulata tra l’infortunato e la compagniaassicuratrice della società datrice di lavoro. Come tale, l’atto è valido edefficace, non soggiacendo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] al regime impugnatorio,che l’art. 2113 c.c. prevede limitatamente al rapporto fra il dipendente ed ilsuo datore di lavoro.Nella transazione vi è pure rinunzia del lavoratore in favore di terzi, ossiadell’assicurato (la società datrice di lavoro) e delle persone delle qualil’assicurato sarebbe chiamato a rispondere (nel caso di specie il Y.V. . Atal riguardo si rientra nello schema negoziale del contratto a favore di terzo(art. 1411 c.c.), che conferisce un beneficio al terzo, da quest’ultimo pertantoinvocabile.Orbene, tale rinunzia in favore della datrice di lavoro è certamenteimpugnabile dal dipendente ai sensi dell’art. 2113 c.c. Non altrettanto pouòdirsi per quella nei confronti dell’ulteriore terzo (il Y.V. , in quanto nonlegato all’infortunato da alcun rapporto contrattuale e comunque non titolaredella qualità di “datore di lavoro” dell’infortunato, il quale pertanto non puòavvalersi del regime impugnatorio previsto dall’art. 2113 c.c.Quanto all’interpretazione dell’oggetto della transazione – se cioè questariguardi anche “diritti futuri” – trattasi di questione di merito, riservata algiudice di merito, né la decisione dei Giudici d’appello viene censurata sotto ilprofilo della violazione di criteri di ermeneutica contrattuale. In ogni caso, unavolta esclusa sia l’applicabilità del regime impugnatorio dell’art. 2113 c.c. neiconfronti del Y.V. sia, analogamente, la nullità delle rinunzie a dirittifuturi (sanzione che trova applicazione unicamente al rapporto fra ilOscuramento disposto Numero registro generale 4421/2024Numero sezionale 4517/2025Numero di raccolta generale 34619/2025Data pubblicazione 29/12/2025dipendente ed il suo datore di lavoro), ogni altra censura resta assorbita.Infine è inammissibile la doglianza incentrata sull’art. 1304 c.c., norma cheriguarda le obbligazioni solidali, sia perché l’atto transattivo non è statostipulato con un condebitore solidale (la datrice di lavoro), bensì con il suoassicuratore ([OSCURATO:PERSONA]), sia perché la questione della forma necessaria con cuiil Y.V. avrebbe dovuto dichiarare di voler profittare di quella transazioneè del tutto nuova, non essendovene traccia nella sentenza impugnata, né ilricorrente ha assolto l’onere di specificare se, dove, come e quando abbiasollevato tale questione.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e/o fala applicazione” dell’art. 132, co. 2, n.4), c.p.c. per avere la Corte territoriale motivato in modo solo apparente circail difetto di allegazione e di prova ai fini della personalizzazione del danno, diconseguenza esclusa.Il motivo è infondato.I Giudici d’appello hanno espressamente escluso che l’infortunato avesse“allegato in modo concludente” e provato un quid pluris specifico (v. sentenzaimpugnata, p. 12). Trattasi di una motivazione che soddisfa il “minimocostituzionale” (Cass. sez. un. n. 8053/2014).3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. ilricorrente lamenta “violazione e/o fala applicazione” degli artt. 1226, 2056 e2059 c.c. per avere la Corte territoriale escluso la personalizzazione deldanno.Il motivo è infondato.Questa Corte ha già affermato che in tema di danno non patrimoniale dalesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla leggeo dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nellaspecie, secondo le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, conmotivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenzeanomale o del tutto peculiari, tempestivamente allegate e provate daldanneggiato, mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizidello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna"personalizzazione" in aumento (Cass. ord. n. 5984/2025; Cass. ord. n.31681/2024; Cass. ord. n. 5865/2021; Cass. n. 28988/2019).Oscuramento disposto Numero registro generale 4421/2024Numero sezionale 4517/2025Numero di raccolta generale 34619/2025Data pubblicazione 29/12/2025Nel caso di specie le conseguenze allegate dall’infortunato (gran numero diricoveri ospedalieri e di interventi chirurgici; deambulazione con l’ausilio distampelle), secondo il giudizio di fatto compiuto dalla Corte territoriale, nonsono né anomale né del tutto peculiari, bensì rappresentano le normaliconseguenze dell’evento traumatico come quello che ha patito il ricorrente.Né quest’ultimo ha allegato e dimostrato che invece, secondo l’id quodplerumque accidit, le conseguenze normali sarebbero state meno gravi.4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e/o fala applicazione” degli artt. 1226, 2056e 2059 c.c. per avere la Corte territoriale liquidato l’invalidità temporanea alvalore minimo.Il motivo è infondato.Come riconosce lo tesso ricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 16), letabelle milanesi prevedono a titolo di invalidità temporanea totale (100%) unvalore standard di euro 99,00 al giorno. Dunque la scelta della Corteterritoriale di adottare il valore di euro 100,00, al giorno non rappresenta ilminimo ed è comunque coerente con l’esclusa “personalizzazione” del dannobiologico, come sopra valutata.5.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e/o fala applicazione” degli artt. 91, 92 e 132,co. 2, n. 4), c.p.c. per avere la Corte territoriale motivato in modo apparentecirca la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio per metà.Il motivo è infondato.La scelta del giudice di merito di compensare le spese e, soprattutto, diregolare la compensazione per una determinata quota appartiene al suopotere discrezionale, insindacabile in sede di legittimità qualora – come nellaspecie – adeguatamente motivato. D’altronde non è stato violato il principiosecondo cui non possono essere poste a carico della parte parzialmentevittoriosa le spese di lite, suscettibili solo di compensazione, totale o parziale(v. Cass. sez. un. n. 32061/2022).6.- Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza esono liquidate come in dispositivo.7.- In caso di diffusione dovrà essere omessa l’indicazione delle generalitàe degli altri dati identificativi del ricorrente, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n.Oscuramento disposto Numero registro generale 4421/2024Numero sezionale 4517/2025Numero di raccolta generale 34619/2025Data pubblicazione 29/12/2025196/2003. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare aicontroricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spesegenerali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.In caso di diffusione dispone che sia omessa l’indicazione delle generalità edegli altri dati identificativi del ricorrente, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n.196/2003.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data05/11/2025.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]