CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 giugno 2022
Cassazione n. 34240/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a NAPOLI avverso la sentenza in data 09/03/2022 del TRIBUNALE DI VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 09/03/2022 del Tribunale di Velletri, pronunciata ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen.. Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica. Violazione di legge per il mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della sentenza sul casellario giudiziale. 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché è aspecifico e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 2.1. E' stato infatti chiarito che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod't, proc.• pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la„ sussistenza dì una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., (Sez. 2, Sentenza n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102).Il motivo in esame, oltre a essere aspecifico -perché difetta dell'indicazione di elementi in ipotesi acquisiti in atti e non considerati, o mal considerati- è anche manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati. Tale motivazione, avuto riguardo alla rinunzia alla contestazione delle prove e della qualificazione giuridica dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA], rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un,, n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637). 2.2. Con specifico riguardo alla mancata concessione della non menzione, va ribadito che «in tema di patteggiamento, è inammissibile, per difetto di interesse a impugnare, il ricorso contro la sentenza che non prevede espressamente il beneficio della non menzione della condanna cui sia stata condizionata la richiesta, atteso che, in caso di applicazione della pena, detto beneficio discende direttamente dagli artt. 24, comma 1, lett. e) e 25, comma 1, lett. e), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313», (Sez. 7, Ordinanza n. 14123 del 09/02/2018, Rv. 272481 - 01). 3. Quanto esposto conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]