CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16708/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA] n. a Marsala il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] n. a Marsala il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA] n. a Marsala il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo il 19/10/2021 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio con riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo B) e per il rigetto nel resto; lette le conclusioni scritte rassegnate dai difensori delle pp.cc . [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], corredate da nota spese; lette le conclusioni scritte rassegnate dai difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo riformava parzialmente la decisione del Tribunale di Marsala in data 11/9/2017 e assolveva gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalle fattispecie di estorsione loro rispettivamente ascritte ai capi a) b) ed f) della rubrica limitatamente ad alcune delle pp.00., confermava nel resto l'affermazione di responsabilità e rideterminava la pena in anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa per [OSCURATO:PERSONA] e in anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 900,00 di multa per [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto. Riduceva, altresì, la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno morale in favore della p.c. [OSCURATO:PERSONA] e disponeva la condanna al risarcimento dei danni in favore della p.c. [OSCURATO:PERSONA] in forma generica con contestuale assegnazione di provvisionale. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, i quali hanno dedotto: Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 la nullità della sentenza per violazione di legge in relazione all'omessa pronunzia in ordine all'eccezione di inutilizzabilità formulata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con riguardo alle dichiarazioni rese in fase di indagini il 18/11/2009 da [OSCURATO:PERSONA], non allegate al fascicolo del P.M. e non depositate ex art. 415 bis, comma 2, cod.proc.pen. La difesa sostiene che la Corte di merito ha erroneamente rigettato l'eccezione d'inutilizzabilità formulata dalla difesa in quanto il verbale di sit rese dalla [OSCURATO:PERSONA], per quanto confezionato in epoca anteriore alla data di conclusione delle indagini, non risulta essere stato depositato ed è irritualmente confluito nel fascicolo a seguito di sollecitazione del legale della p.c. [OSCURATO:PERSONA], nonostante l'opposizione della difesa. Aggiunge il difensore che l'eccezione di inutilizzabilità formulata nel corso dell'esame della teste non è stata formalmente delibata dal primo giudice e la Corte d'Appello ha ritenuto di disattendere il gravame sul punto, pur dovendo ritenersi la prova testimoniale illegittimamente acquisita ex art. 191 cod.proc.pen. ed utilizzata in violazione dei diritti della difesa. La difesa rappresenta che ove dovesse ritenersi comunque resa l'ordinanza di rigetto dell'eccezione difensiva, la stessa risulterebbe affetta da nullità; 2.2 la violazione degli artt. 324 cod.proc.civ, 2909 cod.civ. e connesso vizio di motivazione in relazione alle statuizioni civili inerenti la p.c. [OSCURATO:PERSONA]. La difesa deduce che la sentenza impugnata ha disatteso il gravame difensivo sul punto con motivazione apparente, ignorando la produzione difensiva relativa alla sentenza n. 1088/16 del 22/12/2016 della Corte d'Appello di Palermo. Sezione Lavoro, che -riformando la decisione di primo grado- ha rigettato tutte le domande proposte dalla [OSCURATO:PERSONA], coincidenti con quelle fatte valere nel giudizio penale. La Corte territoriale ha disatteso le doglianze difensive richiamando giurisprudenza di legittimità che, al contrario, conforta le ragioni del ricorrente e ignorando che la sentenza del collegio del lavoro è coperta da giudicato formale ai sensi dell'art. 324 cod.civ. e l'accertamento ivi contenuto fa stato tra le parti. Aggiunge il difensore che nel giudizio lavoristico è stata esclusa la sussistenza di un danno patrimoniale della [OSCURATO:PERSONA] derivato da asserite differenze retributive conseguenti al rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con la [OSCURATO:PERSONA] srl negli anni 2005/2009 e nella specie risulta evidente l'identità delle parti, del petitum, della causa petendi e del tempus rispetto all'azione introdotta nell'odierno processo. La difesa contesta la possibilità di ravvisare una diversa causa petendi a fondamento della domanda risarcitoria in sede penale e sostiene che l'accertamento giudiziale in materia di lavoro circa la mancanza di danno patrimoniale avrebbe dovuto precludere il riconoscimento del danno morale alla p.c.; 2.3 la violazione degli artt. 211 disp. att., 75, commi 2 e 3, 82, comma 2, cod.proc.pen. e correlato vizio di motivazione in relazione alla richiesta di revoca tacita della costituzione di parte civile della [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore, premesso che il ricorso introduttivo della [OSCURATO:PERSONA] contro la [OSCURATO:PERSONA] è stato presentato in data 6/10/2011 e la costituzione di parte civile della stessa è stata effettuata nell'udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sostiene che la lettura coordinata delle disposizioni di cui all'art. 75, comma 2, e art. 82, comma 2, cod.proc.pen. doveva condurre a ritenere revocata la costituzione di p.c. della [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui, costituendosi in giudizio nel processo penale, non rinunziava all'azione introdotta davanti al giudice civile; 2.4 la violazione degli artt. 190, 192, 238 bis cod.proc.pen. e connesso vizio della motivazione. Secondo il difensore la sentenza impugnata è viziata per aver trascurato la valutazione di plurime testimonianze addotte dalla difesa e dei giudicati civili, tra i quali, oltre la sentenza già richiamata n. 1088/16, quella relativa all'insussistenza di differenze retributive accertata nella causa promossa dal dipendente [OSCURATO:PERSONA]. Il controllo sull'attendibilità dei dichiaranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] trova un limite logico proprio negli accertamenti negativi in ordine alla fondatezza delle loro pretese operati in sede lavoristica mentre in ordine all'utilizzabilità delle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA] rilevano le eccezioni di inutilizzabilità proposte. In ogni caso sia la [OSCURATO:PERSONA] che il marito hanno riferito che gli accordi retributivi e lavorativi furono presi prima di iniziare il rapporto di lavoro in modo assolutamente libero e la stessa teste ha riferito di aver fatto spesso ricorso ad anticipazioni sullo stipendio che le venivano regolarmente accordate. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], lo stesso ha prestato la propria attività alle dipendenze dell'imputato per un brevissimo periodo e non ha riferito di minacce o pressioni sicché la condanna per la fattispecie estorsiva ai danni dei predetti appare una forzatura. Aggiunge il difensore che tutti i testi, ad eccezione della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno affermato che quanto percepito rispondeva alle ore lavorate e a quanto indicato in busta paga, che non erano stati costretti a firmare fogli relativi a falsi acconti, che abitualmente il pagamento dello stipendio avveniva mediante assegni e, quindi, con modalità tracciabili, e che non avevano mai avuto problemi con l'imputato. In relazione ai testi d'accusa, rileva il difensore che gli stessi sono costituiti parte civile o figurano quali controparti nelle cause di lavoro, in quanto tali portatori di un interesse economico che imponeva un più rigoroso controllo di attendibilità mentre la consulenza tecnica acquisita in atti nulla aggiunge al quadro probatorio; 2.5 la violazione degli artt. 190, 192 e 238 bis cod.proc.pen. e connesso vizio di motivazione in relazione al capo b). Il difensore lamenta che l'affermazione di responsabilità per i fatti di estorsione ascritti al capo b) fanno leva sulla qualifica del [OSCURATO:PERSONA] come amministratore di fatto del punto vendita Margherita di contrada Matarocco gestito dalla società C&C, il cui amministratore di diritto è stato assolto in primo grado. I giudici di merito, secondo il ricorrente non hanno spiegato le ragioni che sottendono la qualifica del prevenuto, mancando qualsiasi riferimento alla figura del ricorrente nelle deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Né giustifica la qualifica di dominus della società gestrice il fatto che la moglie dell'imputato avesse veste di socia mentre risulta del tutto incongruo il riferimento della Corte di merito alle analogie rinvenibili rispetto ai fatti contestati ai capi a) e f). La Corte, inoltre, non ha composto l'insanabile contrasto che caratterizza le dichiarazioni dibattimentali del [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quanto riferito in sede di indagini e ha reso una motivazione illogica in punto di attendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, i giudici di merito hanno attribuito credibilità ad un soggetto portatore di interessi contrapposti che ha iniziato e proseguito in sede penale un'azione risarcitoria nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] nonostante lo stesso sia stato risarcito, come da verbale di conciliazione del 30/4/2014 intervenuto tra il [OSCURATO:PERSONA] e la C&C in liquidazione, impegnandosi in quella sede a rinunziare a tutte le azioni nei confronti della società; 2.6 la violazione degli artt. 211 disp. att., 75, commi 2 e 3, 82, comma 2, cod.proc.pen e correlato vizio di motivazione, avendo i giudici di merito omesso di rilevare la revoca tacita della costituzione di parte civile di [OSCURATO:PERSONA] in quanto lo stesso aveva introdotto la causa di lavoro con ricorso del 2011 e si era costituito parte civile in sede di udienza preliminare il 17/12/2013, allorché la causa di lavoro era già stata definita in primo grado; 2.7 la violazione degli artt. 190, 192 e 500, comma 2, cod.proc.pen. e connesso vizio della motivazione in relazione al capo f) della rubrica.Secondo il difensore la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il delitto di estorsione ai danni delle pp.00. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] trascurando che le stesse hanno riconosciuto che erano solite ricorrere all'anticipazione di parte dello stipendio sicché è possibile che nel riferire di differenze retributive tra quanto risultante in busta paga e quanto effettivamente percepito non abbiano tenuto conto degli acconti. Aggiunge che i giudici d'appello hanno erroneamente ritenuto di poter conferire valore probatorio alle dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni e oggetto di conferma in dibattimento, pur trattandosi di atti utilizzabili esclusivamente ex art. 500, comma 2, cod.proc.pen. al fine di valutare la credibilità del teste. Nella specie, peraltro, le dichiarazioni delle pp.00. appaiono poco attendibili in quanto caratterizzate da contestazioni e conferme scarsamente credibili; 2.8 l'erronea applicazione dell'art. 629 cod.pen. e la manifesta illogicità della motivazione. Il difensore sostiene che vertendosi in ipotesi di estorsione attuata nell'ambito di un rapporto contrattuale è necessario che il male ingiusto prospettato sia correlato a un danno giuridicamente rilevante, non ravvisabile in assenza di un costringimento morale della vittima, insussistente nel caso del dipendente che, al fine di conseguire l'utilità che gli deriva dalla conclusione di un contratto di lavoro subordinato, abbia liberamente deciso di aderire alle condizioni imposte dalla controparte, anche se vessatorie. Nella specie la circostanza che i dipendenti siano stati fin da subito informati dei termini economici del contratto che avrebbero sottoscritto risulta incontestata mentre i giudici di merito non hanno argomentato in ordine alla situazione di disoccupazione in cui versavano a fronte della quale l'opportunità di lavoro offerta esclude un danno giuridicamente rilevante. Né persuade, secondo il ricorrente, l'argomento speso dalla Corte territoriale circa la disparità di trattamento fiscale tra dipendenti, trovandosi solo i percettori di una retribuzione minore rispetto a quella indicata in busta paga costretti al pagamento di imposte per emolumenti mai percepiti. Aggiunge il difensore che, poiché la minaccia si sarebbe concretizzata nella mancata assunzione e non anche nel licenziamento, dal verificarsi di questa condizione non sarebbe potuto derivare alcun nocumento alla posizione delle pp.00. ma solo la perdita di un'opportunità di lavoro; 2.9 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in quanto la Corte di merito ha negato le circostanze ex art. 62 bis cod.pen. senza motivare in ordine alla rilevanza del precedente richiamato, senza tener conto del notevole ridimensionamento dei fatti e della rideterminazione del danno anche per effetto delle condotte riparatorie e risarcitorie sollecitate dall'imputato; 2.10 la violazione degli artt. 132 e 133 cod.pen. e 111 Cost. e connesso vizio della motivazione in quanto la Corte di merito, a seguito delle pronunziate assoluzioni, ha rideterminato la pena in misura non congrua e senza motivare circa la scelta operata.In particolare la sentenza impugnata non ha tenuto conto del complessivo ridimensionamento dei fatti e, sotto il profilo della capacità a delinquere, della circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] ed altre pp.00. sono rimaste alle dipendenze del [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] fino al febbraio 2020. [OSCURATO:PERSONA].ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 4.L'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 190, 192, 500, comma 2, cod.proc.pen. e 110,629 cod.pen.;la mancanza o manifesta illogicità della motivazione. I difensori sostengono che la Corte territoriale ha convalidato il giudizio di responsabilità concursuale del prevenuto quale gestore del punto vendita in [OSCURATO:PERSONA] senza spiegare quale contributo il medesimo abbia fornito alla consumazione delle estorsioni in danno delle pp.00. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di un dipendente che si prestato talora a pagare le retribuzioni. La Corte ha, inoltre, svalutato il dato relativo alla prassi degli acconti sullo stipendio, confermata dalla pp.00., emergenza che non consente di escludere la possibilità che i dichiaranti nel lamentare pretese differenze retributive non abbiano tenuto conto delle anticipazioni. I difensori contestano la ritenuta utilizzabilità a fini probatori delle dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni, richiamando i contenuti delle deposizioni dei testi d'accusa e, in particolare, quelle del [OSCURATO:PERSONA], che aveva inizialmente ritrattato le accuse affermando di aver sempre ricevuto regolarmente lo stipendio. Inoltre, secondo il ricorrente gli esiti della consulenza tecnica acquisita in atti non si prestano a confermare la prospettazione accusatoria. I difensori argomentano, quindi, l'asserita insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di estorsione, sviluppando considerazioni sovrapponibili a quelle spese nel ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] sub. 2.8, che devono intendersi qui richiamate; 4.1 la violazione degli artt. 629, 114 cod.pen., e correlato vizio di motivazione. Secondo il ricorrente sussistevano i presupposti per il riconoscimento della diminuente ex art. 114 cod.pen. in considerazione del minimo contributo prestato alla realizzazione delle condotte; 4.2 la violazione degli artt. 132 e 133 cod.pen. e art. 111 Cost. e connesso vizio di motivazione in quanto la Corte di merito a seguito dell'assoluzione pronunziata per le condotte in danno di [OSCURATO:PERSONA] ha rideterminato la pena in misura incongrua, senza motivare la scelta operata e trascurando il ridimensionamento della complessiva gravità dei fatti e il perdurante stato di incensuratezza del ricorrente. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] 5.La violazione ed erronea applicazione degli artt. 190,192,238 bis e 500 cod.proc.pen. La mancanza e manifesta illogicità della motivazione.Il ricorrente assume che il principale teste d'accusa, [OSCURATO:PERSONA], costituito parte civile, è portatore di interessi antagonisti rispetto all'imputato con cui ha intrattenuto un rapporto conflittuale sicché le sue dichiarazioni dovevano essere rigorosamente valutate e possibilmente riscontrate. I giudici di merito hanno ritenuto di rinvenire elementi di riscontro nelle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale -tuttavia- in sede di indagini non aveva segnalato irregolarità relative al rapporto di lavoro, senza che risultino chiarite le ragioni di simile contrasto mentre entrambi i dichiaranti hanno ammesso di aver fatto ricorso ad anticipazioni sullo stipendio. Quanto agli esiti della consulenza tecnica del P.m. acquisita agli atti, secondo il difensore, al di là del riscontro di mere irregolarità contabili, l'accertamento di un numero inferiore di ricevute d'acconto rispetto alla differenza tra retribuzioni e pagamenti riscontrati sarebbe sufficiente a disarticolare il costrutto accusatorio. Aggiunge che la sentenza impugnata ha reso una motivazione illogica in ordine all'attendibilità del [OSCURATO:PERSONA] senza tener conto degli elementi di contrasto, quali l'accertata conciliazione intercorsa in sede lavoristica tra il dichiarante e la C&C in liquidazione, circostanza che ha condotto alla rivisitazione delle statuizioni civili, la cui mancata ostensione integra un comportamento illegittimo e fuorviante suscettibile di minarne l'attendibilità. Deduce, inoltre, che la Corte di merito ha erroneamente ritenuto la diversità della causa petendi azionata in sede penale rispetto alla pretesa fatta valere in sede civilistica sulla base di una motivazione illogica, stante la coincidenza delle domande fatte valere nelle differenti sedi sicché non appare giustificata la condanna, seppure generica, dell'imputato al risarcimento dei danni in favore del [OSCURATO:PERSONA], attesa l'efficacia preclusiva da riconoscere all'accertamento giudiziale effettuato in materia di lavoro; 5.1 la violazione degli artt. 211 disp.att. 75, commi 2 e 3, 82, comma 2, cod.proc.pen. e correlato vizio di motivazione in relazione al capo b) e con riferimento alla richiesta di revoca tacita della costituzione di p.c. del [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore sostiene che, avendo il [OSCURATO:PERSONA] introdotto la causa di lavoro nel 2011, costituendosi parte civile nel processo penale allorché era stata emessa sentenza di primo grado, in considerazione dell'identità dell'azione, lo stesso non avrebbe potuto nuovamente esercitarla in sede penale; 5.2 la violazione dell'art. 629 cod.pen. e la manifesta illogicità della motivazione. Il motivo è testualmente riproduttivo delle censure svolte in relazione ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di cui ai par. 2.8 e 4, ultimo periodo, che qui vengono espressamente richiamati; 5.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Secondo il ricorrente il mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. riposa sulla valorizzazione del precedente che milita a carico del ricorrente di cui, tuttavia, non si è valutata la tenuità e la datazione remota, nonostante la specifica devoluzione. Inoltre, i giudici d'appello, nell'escludere la ricorrenza di positivi elementi a favore del prevenuto, non hanno considerato il complessivo ridimensionamento dei fatti conseguente alle intervenute assoluzioni e ai risarcimenti disposti in sede civile o conciliativa; 5.4 la violazione degli artt. 132 e 133 cod.pen. e connesso vizio di motivazione. Il difensore lamenta che la sentenza impugnata, pur avendo assolto il [OSCURATO:PERSONA] dalle condotte estorsive in danno di Suganneli, Prinzivalli e Anastasi, ha omesso di rideterminare la pena inflitta in primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] reitera l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali della teste [OSCURATO:PERSONA] ed è manifestamente infondato nonchè connotato da aspecificità rispetto alle argomentazioni reiettive svolte dalla Corte di merito, con le quali il ricorrente non si rapporta in termini di puntualità censoria. Infatti, la Corte territoriale ha rilevato che il primo giudice, nel corso dell'esame della teste, a seguito dei chiarimenti forniti dal P.m. circa l'originaria allegazione del verbale di s.i.t. alla comunicazione di notizia di reato del 29/12/2009, aveva dato atto della circostanza, consentendone l'utilizzo a fini di contestazione. Ha aggiunto che la circostanza che l'atto facesse parte del fascicolo messo a disposizione delle parti ex art. 415 bis, comma 2, cod.proc.pen. emerge, altresì, dall'espresso richiamo del verbale nella lista testi e dall'elenco degli allegati all'informativa di P.g. acquisita all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il mancato rinvenimento dell'atto nel fascicolo a disposizione del P.m. d'udienza, come correttamente ritenuto dei giudici di merito, appare di scarsa concludenza al fine della prova circa il mancato deposito dello stesso al termine delle indagini preliminari, attesa la pluralità delle fonti che attestano il contrario, né alcuna inutilizzabilità consegue alla messa a disposizione del verbale ad opera del legale della parte civile, che evidentemente ne aveva estratto copia dal compendio depositato, tanto più che alcuna contestazione risulta mossa dalla difesa in ordine ai contenuti dichiarativi nello stesso condensati. Per le anzidette ragioni appare destituita di fondamento anche la subordinata eccezione di nullità formulata dal ricorrente. 2.11 secondo e terzo motivo che denunziano la nullità della sentenza impugnata in relazione alle statuizioni civili in favore di [OSCURATO:PERSONA] per violazione degli artt. 324 cod.proc.civ. e 2909 cod. civ. sono parimenti destituite di giuridico fondamento. L'assunto difensivo secondo cui l'introduzione in epoca anteriore alla costituzione di parte civile di un ricorso dinanzi la Sezione Lavoro del Tribunale di Marsala, avente ad oggetto il riconoscimento 8 csi, di differenze retributive, doveva ritenersi preclusiva dell'esercizio dell'azione civile in sede penale non può, infatti, trovare concordi. 2.1 Questa Corte ha chiarito che il principio di autonomia e di separazione del giudizio civile da quello penale, posto dall'art. 75 cod. proc. pen., comporta che, qualora un medesimo fatto illecito produca diversi tipi di danno, il danneggiato può pretendere il risarcimento di ciascuno di essi separatamente dagli altri, agendo in sede civile per un tipo e poi costituendosi parte civile nel giudizio penale per l'altro (Sez. 2, n. 5801 del 08/11/2013, dep. 2014, Rv. 258201; n. 38806 del 01/10/2008, Rv. 241451 - 01). Inoltre, è principio incontestato che la revoca della costituzione di parte civile, prevista per il caso in cui l'azione venga promossa anche davanti al giudice civile, si verifica solo quando sussiste coincidenza fra le due domande, ed è finalizzata ad escludere la duplicazione dei giudizi (Sez. 2, n. 62 del 16/12/2009, dep. 2010, Rv. 246266-01;Sez. 4, n. 3454 del 19/12/2014,dep.2015, Rv. 261950-01; Sez. 5, n. 21672 del 16/02/2018, Rv. 273027-01). La Corte territoriale ha evidenziato che la [OSCURATO:PERSONA] si è costituita parte civile in epoca successiva all'introduzione della causa di lavoro ma antecedente alla pronunzia di primo grado e ha correttamente ricostruito gli ambiti operativi degli artt. 75 e 82 cod.proc.pen., affermando la giuridica insostenibilità della tesi difensiva in ordine alla revoca implicita della costituzione. Ha aggiunto, inoltre, che nella specie non vi è coincidenza delle azioni promosse, risultando diversi la causa petendi ed il petitum poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha agito in sede civile per il riconoscimento di differenze retributive mentre in sede penale la richiesta risarcitoria concerne i danni morali conseguenti alle minacce costrittive subite onde indurla ad accettare un trattamento economico deteriore. La differenza delle domande dà conto della manifesta infondatezza dei rilievi in ordine alla pretesa violazione del giudicato civile di cui alla sentenza n. 1088/16 della Corte d'Appello di Palermo, Sezione Lavoro. 3.Le censure relative all'asserita erronea valutazione della prova in relazione alle fattispecie sub a) (motivo quinto) hanno natura squisitamente fattuale e mirano ad una rivalutazione delle fonti dichiarative a fronte di una motivazione congrua e priva delle denunziate frizioni logiche. La Corte è pervenuta ad esito assolutorio in relazione alle fattispecie estorsive le cui presunte vittime hanno in dibattimento negato di aver subito minacce dall'imputato al fine di accettare un trattamento economico inferiore rispetto a quello cui avevano diritto e di aver sottoscritto quietanze per importi maggiori rispetto a quelli effettivamente ricevuti ma ha, nel contempo, escluso ricadute di sorta sull'attendibilità della [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla quale ha confermato il giudizio di credibilità soggettiva ed oggettiva già formulato dal primo giudice, persuasivamente confutando i rilievi formulati dalla difesa. I giudici territoriali hanno segnalato la convergenza del narrato della [OSCURATO:PERSONA], della p.c. [OSCURATO:PERSONA] e delle pp.00.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; hanno escluso che dalle ricostruzioni dei dichiaranti siano emersi atteggiamenti di acrimonia o riferimenti intesi ad accentuare l'accusa nei confronti del prevenuto (pag. 9), negando che possano valere ad inficiare l'attendibilità della [OSCURATO:PERSONA] le dichiarazioni di alcuni testi della difesa che ne hanno delineato il "cattivo carattere"; hanno evocato le identiche ed illecite modalità operative poste in essere in diversi punti vendita in cui operava lo stesso prevenuto; hanno richiamato a conforto della prospettazione accusatoria gli esiti della consulenza del Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha esaminato la contabilità aziendale con riferimento ai pagamenti delle retribuzioni ai dipendenti, riscontrando che le ricevute per acconti fuori busta, spesso prive di data, non erano riportate in contabilità ed erano relative ad importi complessivamente inferiori alla differenza tra le retribuzioni dovute e i pagamenti riscontrati. 3.1 V'è da aggiungere che l'accertamento effettuato in sede lavoristica, contrariamente a quanto assume il difensore, non vincola l'apprezzamento del giudice penale. La giurisprudenza di legittimità ha al riguardo precisato, con affermazione che il Collegio condivide, che l'utilizzo delle sentenze irrevocabili, acquisite ai fini della prova dei fatti in esse accertati ex art. 238 bis cod. proc. pen., riguarda esclusivamente quelle rese in altro procedimento penale e non anche quelle rese in un procedimento civile, adottando i due ordinamenti processuali criteri asimmetrici nella valutazione della prova; pertanto le sentenze di un giudice diverso da quello penale, pur se definitive, non vincolano quest'ultimo, ma, una volta acquisite, sono dal medesimo liberamente valutabili (Sez. 5, n. 41796 del 17/06/2016, Rv. 268041- 01; n. 14042 del 04/03/2013, Rv. 254981-01; in materia di giudicato contabile, Sez. 6 , n. 1893 del 06/10/2020, dep. 2021, Rv. 280586-01).). Si è ulteriormente chiarito che, secondo il principio generale fissato dall'art. 2 cod. proc. pen., al giudice penale spetta il potere di risolvere autonomamente ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito e che l'unica disposizione che attribuisce espressamente "efficacia di giudicato" nel processo penale a sentenze extra-penali è l'art. 3, comma 4, cod. proc. pen. con riferimento alla "sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza" (in motivazione, Sez. 3, n. 17855 del 19/03/2019, Rv. 275702-01). 4. Anche le censure in tema di riferibilità soggettiva delle condotte e di valutazione della prova relative al capo b) non possono trovare accoglimento in quanto palesemente infondate. In particolare la Corte territoriale (pag. 11) ha dato conto degli elementi che fondano la qualifica di amministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al punto vendita di contrada Matarrocco. Infatti, secondo quanto riferito dalla [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] aveva aperto il punto vendita insieme al [OSCURATO:PERSONA], già alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA], e alla di lui moglie [OSCURATO:PERSONA], che le indagini hanno accertato rivestisse la carica di (39/\ amministratrice della C&C, società gestrice dell'esercizio, di cui era socia anche la moglie del prevenuto. Il teste [OSCURATO:PERSONA] ha dal canto suo dichiarato che il [OSCURATO:PERSONA] si recava spesso presso il negozio, ove effettuava ispezioni ed impartiva disposizioni, esortando i dipendenti ad una maggiore produttività, attività che implicano l'esercizio di funzioni direttive e di carattere gestorio. 4.1 Quanto all'attendibilità del [OSCURATO:PERSONA], il collegio ha confermato la positiva valutazione del primo giudice, rimarcando che a conforto delle dichiarazioni rese si pone la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito in termini perentori che entrambi erano stati vittime di continue minacce di licenziamento ove non avessero rinunziato alle pretese in ordine al pagamento degli emolumenti dovuti e alle ore di straordinario prestate. I giudici d'appello hanno, in dettaglio, escluso che il [OSCURATO:PERSONA] possa essere incorso in errore, non includendo nella retribuzione gli acconti percepiti, avuto riguardo al tenore delle dichiarazioni rese in sede dibattimentale circa la mancata corresponsione degli importi formalmente riportati in busta paga e alla firma di ricevute per importi maggiori di quelli percepiti, e hanno richiamato gli elementi di corroborazione che si traggono dalle identiche modalità operative attuate dal [OSCURATO:PERSONA] negli altri punti vendita a lui riferibili e le emergenze della consulenza tecnica del Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore reitera, dunque, rilievi oggetto di adeguato scrutinio, incorrendo in aspecificità laddove adduce a sospetto la testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] alla luce delle dichiarazioni predibattimentali, trascurando che nel corso del controesame dibattimentale la difesa ha omesso di coltivare detto specifico versante e di saggiare le ragioni del teste (pag. 12). 4.2 Deve aggiungersi che alcun argomento a favore della difesa può trarsi dall'assoluzione del prevenuto dalle condotte ascritte in danno delle pp.00. Sugameli, Prinzivalli, Anastasi e Coppola, trattandosi di soggetti mai assunti a s.i.t in fase di indagine e mai sentiti in dibattimento. Con riguardo all'avvenuta acquisizione in sede di riapertura dell'istruttoria dibattimentale del verbale di conciliazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e la C&C in liquidazione, la Corte territoriale -pur dando atto della diversità della causa petendi -ha prudenzialmente limitato la liquidazione ai soli danni morali, emettendo una condanna generica per i danni patrimoniali. La soluzione transattiva, a differenza di quanto assume la difesa, non si presta ad incidere sul giudizio di attendibilità del [OSCURATO:PERSONA] né a fondare la richiesta di revoca implicita della costituzione ove si tenga conto anche della diversità soggettiva dei destinatari delle richieste del predetto, la C&C in liquidazione srl, società avente autonoma personalità giuridica, nella causa civile, il [OSCURATO:PERSONA] in veste di amministratore di fatto nel processo penale. 11 ,c39A- 5.Ad analoghi esiti deve pervenirsi in relazione all'ottavo motivo che censura la valutazione della prova in relazione al capo f) in quanto il ricorrente mira ad una rilettura delle dichiarazioni accusatorie delle pp.00. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dei cui contenuti la Corte di merito ha dato atto al fine di escludere recisamente che i testi possano essere incorsi in errore circa le denunziate differenze retributive, non tenendo conto degli acconti percepiti. Ha al riguardo richiamato le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], la quale ha riferito di aver ricevuto gli acconti sulla busta paga solo allorché, essendosi rifiutata di sottoscrivere le buste-paga inveritiere e non avendo ricevuto i relativi assegni di minore importo, era stata costretta a ricorrere a delle anticipazioni che le venivano corrisposte in contanti; del [OSCURATO:PERSONA], che non ha fatto cenno ad acconti sulle retribuzioni e, quanto, al [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato che lo stesso, a seguito di contestazioni, ha confermato la ricostruzione conforme all'ipotesi accusatoria riferita in sede investigativa. 5.1 Deve in proposito osservarsi che la Corte di merito nella valutazione dei contenuti delle deposizioni testimoniali ha fatto corretta applicazione del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone che siano state confermate, anche se in termini laconici, vanno recepite e valutate come dichiarazioni rese dal testimone direttamente in sede dibattimentale, poiché l'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. concerne il solo caso di dichiarazioni dibattimentali difformi da quelle contenute nell'atto utilizzato per le contestazioni (Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, Rv. 273455-01; n. 17089 del 28/02/2017, Rv. 270091- 01; n. 13910 del 17/03/2016, Rv. 266445-01). 6. Destituite di giuridico fondamento s'appalesano le censure in punto di sussistenza dell'addebito ex art. 629 cod.pen. le quale reiterano rilievi analiticamente scrutinati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (pagg. 17-18). L'addebito condensato nelle incolpazioni e sottoposto a verifica nel processo concerne ipotesi estorsive consumate nel corso dell'esecuzione del rapporto di lavoro e concretizzatesi nella minaccia della perdita del posto di lavoro per costringere i dipendenti ad accettare un trattamento economico inferiore a quello cui avevano diritto in relazione al contratto stipulato e a sottoscrivere quietanze di pagamento per importi superiori a quelli effettivamente percepiti nonché a firmare note di credito su anticipi dello stipendio, così procurandosi l'ingiusto profitto pari agli importi non corrisposti con relativo danno per i lavoratori. La difesa muove dall'assunto che non sia ravvisabile un danno nei confronti dei dipendenti che hanno deciso "liberamente" di aderire alle condizioni imposte dalla controparte. 6.1 Non ignora il Collegio che la giurisprudenza di legittimità ha in talune pronunzie affermato il principio secondo cui, in tema di estorsione, non integra il reato la condotta del datore di lavoro che, al momento dell'assunzione, prospetti agli aspiranti dipendenti l'alternativa tra la rinunzia a parte della retribuzione e la perdita dell'opportunità di lavoro, in quanto, pur sussistendo un ingiusto profitto per il primo, costituito dal conseguimento di prestazioni d'opera sottopagate, non v'è prova che l'ottenimento di un impiego rechi un danno ai lavoratori rispetto alla preesistente situazione di disoccupazione (Sez. 2 , n. 21789 del 04/10/2018, dep. 2019, Rv. 275783 - 01; Sez. 6, n. 6620 del 03/12/2021, dep. 2022, Rv. 282903-01). Si tratta, tuttavia, di casi sensibilmente differenti da quelli a giudizio in cui la larvata minaccia si pone nella fase dell'assunzione laddove il datore di lavoro condizioni la stessa alla rinunzia a parte della retribuzione dovuta. La sentenza di questa Sezione n. 21789/2018, Rv. 275783 cit. ha precisato in motivazione che il reato di estorsione deve, invece, ritenersi sussistente nel caso in cui il datore di lavoro, nella fase esecutiva del contratto, corrisponda ai lavoratori, sotto minaccia della perdita del posto di lavoro, uno stipendio ridotto rispetto a quanto risultante in busta paga, essendo in tal caso evidente il danno recato ai predetti. Questa Corte con orientamento costante ritiene, infatti, che integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, in particolare consentendo a sottoscrivere buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep, 2015, Rv. 261553 - 01; n.11107 del 1472/2017, Rv. 269905-01; n. 50074 del 27/11/2013, Rv. 257984-01; n.3724 del 29/10/2021, dep.2022, Rv. 282521-01). 7. Inammissibili per manifesta infondatezza s'appalesano i conclusivi motivi concernenti il diniego delle attenuanti genetiche e la misura della pena, avendo la Corte di merito ( pag. 18) adeguatamente argomentato il rigetto dell'istanza difensiva, evocando non solo il precedente che milita a carico del ricorrente, ma segnalando, altresì, la mancata allegazione di elementi atti a giustificare l'invocata mitigazione sanzionatoria a fronte della gravità e della protrazione temporale delle condotte contestate e ritenute. 8. Ad esiti di inammissibilità per manifesta infondatezza deve pervenirsi in relazione al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Infatti i rilievi in punto di valutazione della prova sono stati congruamente scrutinati e motivatamente disattesi dai giudici d'appello sulla scorta di un apparato giustificativo che non presta il fianco a censura per completezza e congruenza logica. La sentenza impugnata ha, in particolare, dato conto degli elementi probatori che accreditano il [OSCURATO:PERSONA] quale gestore del punto vendita di [OSCURATO:PERSONA], smentendo la prospettazione difensiva che lo vorrebbe mero dipendente, soggetto alle direttive del [OSCURATO:PERSONA]; ha escluso, come già in precedenza segnalato, che le pp.00. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siano incorse in errore nel riferire di differenze retributive, specificamente richiamando i passi dichiarativi di rilievo; ha evidenziato quali elementi di conforto alla prospettazione accusatoria le analoghe modalità di gestione dei rapporti di lavoro da parte del [OSCURATO:PERSONA] in altri esercizi e gli esiti della consulenza [OSCURATO:PERSONA]. Le questioni in questa sede riproposte dal difensore (in gran parte sovrapponibili a quelle dedotte nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] e delibate sub par.4) circa il contributo causale alle estorsioni, la pretesa violazione dell'art. 500, comma 2, cod.proc.pen., l'insussistenza dei requisiti costitutivi del delitto ex art. 629 cod.pen. hanno carattere reiterativo e non si rapportano in termini di specificità confutativa con il percorso argomentativo dei giudici di merito, che hanno affrontato e correttamente risolto i profili devoluti. 8.1 Destituite di giuridico fondamento s'appalesano i rilievi in ordine al denegato riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 cod.pen., avendo la Corte territoriale (pag. 21) evidenziato che il contributo causale dell'imputato alla consumazione degli illeciti non si presta ad essere qualificato in termini di trascurabile rilievo, avendo il medesimo agito nell'ambito del punto vendita quale alter ego del [OSCURATO:PERSONA], ricoprendo un ruolo ed esercitando prerogative nei confronti dei dipendenti insuscettibili di essere ricondotte al paradigma di un'efficienza causale pressoché irrilevante nella dinamica delittuosa. 8.2 Le censure in punto di dosimetria della pena sono manifestamente infondate. Premesso che alcuna doglianza risulta formulata in sede d'appello avverso la dosimetria della pena, la sentenza impugnata ha ridotto la pena inflitta in primo grado eliminando parte dell'aumento operato a titolo di continuazione interna. La censura che denunzia il difetto di congruità della riduzione non può trovare concordi ove si consideri che il Tribunale aveva inflitto per il delitto continuato sub f), concernente condotte estorsive in danno di quattro pp.00., riconosciute le attenuanti generiche, la pena di anni tre,mesi sette di reclusione ed euro mille di multa, di cui mesi tre di reclusione ed euro 200,00 di multa ex art. 81, comma 2, cod.pen. In esito alla pronunziata assoluzione per il reato in danno di [OSCURATO:PERSONA], appare, dunque, del tutto proporzionata l'eliminazione di mesi uno di reclusione ed euro 100,00 di multa quale aumento a titolo di continuazione sulla pena complessivamente inflitta. 9. Inammissibile s'appalesa anche il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]. Le censure formulate nel primo motivo in punto di valutazione della prova risultano nella sostanza sovrapponibili a quelle svolte dal [OSCURATO:PERSONA] nel motivo sub 6) sicché, attesa l'identità dei rilievi circa la dedotta violazione degli artt. 238 bis, 500, comma 2, cod.proc.pen., 629 cod.pen. nonchè in ordine all'attendibilità dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e all'asserita revoca tacita della costituzione di p.c. del primo, conviene richiamare le argomentazioni già svolte al riguardo al par. 4 e segg. Deve aggiungersi che la sentenza impugnata ha confermato con specifico riguardo alla posizione del ricorrente il giudizio di piena attendibilità sia del [OSCURATO:PERSONA] che del [OSCURATO:PERSONA], negando dirimente capacità confutativa ai rilievi della difesa, rimarcando la convergenza del narrato dei due dipendenti, il chiaro tenore delle dichiarazioni rese a riscontro dell'ipotesi d'accusa, la coerenza degli elementi riferiti con il complessivo quadro delle emergenze che attingono tutti i punti vendita gestiti dal [OSCURATO:PERSONA] e con gli esiti dell'espletata c.t. La difesa sollecita una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede a fronte di un apparato reiettivo che non mostra aporie o illogicità manifeste. 9.1 I giudici d'appello hanno motivatamente disatteso, con corretti argomenti giuridici, anche le censure relative alla asserita revoca tacita della costituzione di parte civile di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando la diversità della causa petendi, ed hanno ribadito la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto d'estorsione, revocata in dubbio dal difensore. Hanno, inoltre, disatteso la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, evocando in senso ostativo non solo il precedente a carico del prevenuto ma anche le gravi modalità dei fatti a giudizio e la protrazione temporale delle condotte, espressiva di particolare intensità del dolo, esprimendo un giudizio aderente ai parametri di cui all'art. 133 cod.pen. e non suscettibile di rivisitazione in questa sede in quanto adeguatamente giustificato. 10.11 conclusivo motivo che lamenta la mancata riduzione della pena irrogata in primo grado per effetto delle intervenute assoluzioni in relazione alle estorsioni in danno di Sugameli, Prinzivalli ed Anastasi è inammissibile per difetto di interesse. Invero, il Tribunale di Marsala (pag. 18) ha determinato la pena, quantificandola ai minimi edittali, senza effettuare alcun aumento per la continuazione interna ("per il [OSCURATO:PERSONA] appare congrua la pena di anni cinque di reclusione ed euro mille di multa") sicché alcuna frazione di pena era sconnputabile da quella irrogata e alcun concreto interesse può vantare il ricorrente alla doglianza, atteso il computo di favore del trattamento sanzionatorio operato in primo grado. 11. Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarati tutti inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero. Ai prevenuti fanno, altresì, carico le spese di rappresentanza e difese delle costituite parti civili, liquidate come d