CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32975/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FERRARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] DEP05-77-A IN C,.,,NCELL: [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso oi 2 8 LUG 2 3 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 20 febbraio 2023 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Ferrara ha rigettato l'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del 25 luglio 2022 del giudice dell'esecuzione di rigetto della richiesta di sostituzione della quota dell'immobile - già oggetto di sequestro preventivo per equivalente e poi di confisca disposta con la sentenza del 12 luglio 2016 del Tribunale di Ferrara, parzialmente riformata dalla sentenza della Corte di appello di Bologna del 5 dicembre 2017, irrevocabile il 11.10.2018 - con una somma di denaro equivalente al valore residuo dovuto, pari, secondo l'istante, tra C 1731,08 e(10.221,98. È stata rigettata anche la richiesta subordinata di sostituzione della quota dell'immobile con una somma pari all'importo residuo da confiscare. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato rappresentando che con la sentenza n.5735 del 2017, passata in giudicato, la Corte di appello di Bologna ha condannato in via definitiva [OSCURATO:PERSONA] per i reati ex artt. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, in Ferrara dal 2006 al 2010, ed avrebbe ridotto l'entità della confisca di quanto in sequestro di C 100.000 /00 Nel corso delle indagini preliminari al ricorrente fu sequestrata la quota del 40% di un immobile il cui valore fu determinato in C 127.600; tale quota fu, poi, oggetto della confisca per equivalente. Con l'incidente di esecuzione si chiese la sostituzione della confisca della quota dell'immobile con il versamento di C 27.600, ritenuta la quota residua della confisca dovuta dal ricorrente in base al contenuto della sentenza della Corte di appello di Bologna che ne avrebbe effettuato la riduzione di 100.000 euro a seguito della conclusione, da parte del ricorrente, con il fisco dell'accertamento con adesione e del versamento di tale somma in pagamento dell'IRPEF dovuta. Secondo il ricorrente, la somma di C 100.000 avrebbe dovuto essere decurtata dal valore del bene confiscato e la determinazione dell'importo da confiscare, pari ad C 27.600, sarebbe sproporzionato rispetto al valore della quota dell'immobile. 2.1. Dopo aver ricostruito l'iter del procedimento e sintetizzato il contenuto del provvedimento impugnato, con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione per l'omessa risposta ai motivi dell'opposizione sui poteri del giudice dell'esecuzione nell'interpretazione del giudicato. La Corte di appello di Bologna avrebbe esplicitamente ridotto, nel dispositivo, di 100.000 euro la confisca dei beni sequestrati al condannato; in motivazione, avrebbe ritenuto che, pur non sussistendo i presupposti per la revoca della confisca )/J dei beni sequestrati, la confisca per equivalente inflitta al ricorrente debba essere ridotta di euro 100.000. La riduzione della confisca avrebbe dovuto essere operata a partire dal valore dei beni sequestrati al ricorrente, ossia sul valore della quota dell'immobile in sequestro, tenuto conto, altresì, della natura sanzionatoria della confisca. La Corte territoriale avrebbe fatto esplicito riferimento alla natura sanzionatoria della confisca per equivalente: il principio solidaristico, affermato sulla confisca diretta, si applicherebbe a quella per equivalente solo nel caso in cui non sia concretamente individuabile il profitto percepito da ciascun concorrente e ciò renderebbe tale confisca più aderente ai principi costituzionali di personalità della responsabilità, di proporzionalità e di finalità rieducativa della pena. Il giudice dell'esecuzione non si sarebbe confrontato con tali argomenti ma si sarebbe limitato a confermare il provvedimento opposto fondato sull'applicabilità del principio solidaristico anche alla confisca per equivalente; in tal modo, avrebbe applicato, erroneamente, nella fase esecutiva, la norma secondo un orientamento giurisprudenziale diverso da quello adottato dal giudice della cognizione. Nell'ordinanza impugnata vi sarebbe un erroneo riferimento alla doppia conforme perché le due sentenze di merito concorderebbero sulla diversità tra l'imposta IRPEF evasa dal ricorrente e l'IRES evasa da [OSCURATO:PERSONA] mediante i reati ex artt. 2 d.lgs. n. 74 del 2000. La riforma della sentenza di primo grado avrebbe riguardato non la revoca della confisca ma il riconoscimento degli effetti dei versamenti effettuati dal ricorrente sulla confisca per equivalente. La sussistenza della responsabilità concorsuale sarebbe irrilevante perché la questione dedotta era, esclusivamente, l'individuazione della somma su cui operare la riduzione della confisca che la Corte di appello avrebbe individuato essere quella sui beni effettivamente sequestrati al ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione: il giudice dell'esecuzione non avrebbe risposto ai motivi dell'atto di opposizione sul contenuto della sentenza di appello e sull'incidenza del pagamento sui beni in sequestro, come già indicato nel motivo precedente, che non lascerebbe spazio a dubbi. La motivazione sarebbe contraddittoria perché si fonderebbe sull'intangibilità del giudicato ma non avrebbe applicato la sentenza di appello sulla riduzione del valore dei beni in sequestro, sul comportamento resipiscente del ricorrente rispetto ai coimputati, sulla natura sanzionatoria della confisca per equivalente e sugli effetti del pagamento effettuato. Il provvedimento impugnato non terrebbe conto che in fase cautelare furono sequestrati i beni ai correi sicché l'esecuzione della confisca per intero sui beni del ricorrente duplicherebbe la misura ablativa. ()! Il giudice dell'esecuzione avrebbe ritenuto che l'importo confiscabile al ricorrente, pari a € 313.445, sia superiore a quello determinato dalla difesa, richiamando la prima ordinanza di rigetto, ciò in contrasto con il decreto di sequestro preventivo, come indicato nei motivi di opposizione. La motivazione sarebbe in contrasto anche con l'esecuzione del sequestro preventivo che sarebbe stata effettuata pro quota (cfr. pag. 17 del ricorso). Mancherebbe, poi, la risposta al motivo 2 di opposizione con cui si lamentava che non potesse essere confiscato un importo superiore all'entità del profitto, non essende prova agli atti di quanto fosse stato sequestrato e confiscato in precedenza a tutti gli imputati. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli art. 240 e 322-ter cod. pen. per l'applicazione del principio solidaristico alla confisca per equivalente che, invece, sarebbe applicabile solo ove non fosse possibile individuare i beni da apprendere. In caso di sequestro preventivo su determinati beni, la confisca dovrebbe essere eseguita solo sui beni individuati dal Pubblico ministero nell'esecuzione del decreto di sequestro preventivo; solo ad essi si dovrebbe fare riferimento nella loro determinazione e nel loro ammontare. Si ribadiscono, poi, le tesi sul rapporto tra la confisca per equivalente ed il principio solidaristico, richiamando la giurisprudenza già citata, sul rapporto con il decreto di sequestro preventivo, sul divieto di procedere a letture diverse da quelle effettuate dai giudici di merito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nel senso che segue. 1.1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza del 5 dicembre 2017, irrevocabile il 11 ottobre 2018, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara del 12 luglio 2016; in parziale riforma di tale sentenza ha ridotto le pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ha, infine, ridotto «... di 100.000,00 euro la confisca dei beni sequestrati a [OSCURATO:PERSONA]» (così il dispositivo). Gli imputati sono stati condannati, in concorso tra loro, per i reati ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 commessi per i periodi di imposta dal 2007 al 2011, con evasione dell'IRES dovuta dalla società [OSCURATO:PERSONA]; il profitto complessivo dei reati è stato determinato in euro 313.445;00 Tenuto conto del fallimento di tale società, di cui dà atto la Corte di appello nella sentenza di merito, è stata disposta nei confronti degli imputati la sola confisca per equivalente del profitto.1.2. Il Tribunale di Ferrara, nel giudizio di merito, ha ritenuto che il pagamento di 100.000 euro da parte del ricorrente, a titolo di IRPEF, a seguito di accertamento con adesione, pur essendo tale imposta collegata all'evasione dell'IRES da parte di [OSCURATO:PERSONA], non incidesse sull'entità del profitto, trattandosi di imposte diverse. 1.3. La Corte di appello di Bologna, cfr. pag. 43, ha ritenuto di dover tener conto «del fatto che il Gambolati risulta aver aderito all'accertamento fiscale ... per gli anni di imposta dal 2006 al 2010 in relazione ai redditi di partecipazione (ovvero per non aver egli esposto, nella propria dichiarazione a fini IRPEF, gli utili extracontabili derivanti dall'evasione IRES di MED, ossia le somme da lui ottenute - previa spartizione con i correi - in relazione al risparmio conseguente all'evasione dell'imposta dovuta dalla società) ...». La Corte di appello, pur dando atto che il versamento effettuato non incida sull'IRES evasa ma solo sull'IRPEF ha, però, rilevato che il ricorrente «ha provveduto al versamento del risparmio di imposta da lui ottenuto, per le suddette annualità, proprio in seguito all'evasione dell'imposta da parte della società». La Corte territoriale ha, quindi, ritenuto che non vi fossero i presupposti per la revoca della confisca dei beni sequestrati a [OSCURATO:PERSONA], «ma che la stessa debba essere ridotta di 100.000 euro (tenendo conto di quanto da lui versato a titolo di imposte, sanzioni ed interessi, quale risultante dalla documentazione in atti), onde tenere conto della natura sanzionatoria della confisca ...». 1.4. Dalla sentenza di merito passata in giudicato risulta in modo chiaro che la Corte di appello ha ritenuto, così come il Tribunale, che il pagamento della somma di euro 100.000 a titolo di IRPEF non abbia inciso sull'entità del profitto dei reati; fa ratio della decisione, non impugnata e passata in giudicato anche su tale punto, è che l'accertamento con adesione ed il relativo pagamento della somma a titolo di IRPEF riducano la quota di confisca per equivalente relativa al ricorrente. La Corte territoriale, preso atto della natura sanzionatoria della confisca per equivalente, ha individuato il profitto concretamente percepito dal ricorrente, quale conseguenza dell'evasione dell'IRES da parte della società, negli «... utili extracontabili derivanti dall'evasione IRES di MED, ossia le somme da lui ottenute - previa spartizione con i correi - in relazione al risparmio conseguente all'evasione dell'imposta dovuta dalla società». In sostanza, richiamando la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, ha ritenuto che la confisca per equivalente del profitto debba ripartirsi pro quota tra gli imputati, come emerge anche dal riferimento alla spartizione «con i correi», e che la quota a carico del ricorrente debba essere ridotta per effetto del pagamento. 1.5. Il criterio giuridico della divisione pro quota è stato adottato anche in sede di esecuzione del sequestro preventivo, come risulta dal verbale della Guardia di Finanza di Ferrara del 4 ottobre 2013 allegato al ricorso per cassazione. Da quanto è riportato in tale verbale, sono stati sottoposti a sequestro preventivo i beni dei tre indagati per un valore pari ad un terzo del profitto complessivo. In primo grado è stata disposta la «... confisca e vendita dei beni o quote di beni oggetto di sequestro preventivo per equivalente». 1.6. In concreto, la Corte di appello, pur non richiamandolo, ha applicato il principio espresso da Sez. 6, n. 4727 del 20/01/2021, Russo, Rv. 280596 - 01, in tema di corruzione, secondo cui la confisca per equivalente prevista dall'art. 322- ter, comma secondo, cod. pen., avendo natura sanzionatoria, non può coinvolgere indifferentemente ciascuno dei concorrenti del reato per l'intera entità del profitto accertato, ma deve essere commisurata al grado di partecipazione di ciascun concorrente al profitto, che può essere desunta, in assenza di elementi diversi, anche da criteri sintomatici idonei a corroborare il giudizio di responsabilità, fermo restando che, ove non risulti possibile utilizzare un criterio attendibile di riparto, è legittima la suddivisione dell'importo pro-quota (fattispecie in cui, a fronte del versamento al pubblico ufficiale della complessiva somma di trentamila euro da parte di due imputati, separatamente giudicati, la confisca è stata limitata all'importo da ciascuno esborsato). Da ultimo, nello stesso senso, Sez. 6, n. 33757 del 10/06/2022, Primitivo, Rv. 283828 - 01, secondo cui, in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, la misura cautelare può essere disposta indifferentemente nei confronti di ciascuno dei concorrenti nel reato anche per l'intera entità del profitto accertato, quantunque senza duplicazioni e nel rispetto dei canoni della solidarietà interna, solo nel caso in cui la natura della fattispecie concreta ed i rapporti economici ad essa sottostanti non consentano d'individuare, allo stato degli atti, la quota di profitto in concreto conseguita dai singoli concorrenti. Su tale punto, la sentenza non è stata impugnata dall'accusa ed è passata in giudicato. 1.7. Il ricorso è fondato perché il giudice dell'esecuzione non può applicare alla sentenza definitiva principi di diritto non accolti da tale provvedimento, come invece è avvenuto, avendo il giudice dell'esecuzione, in sede di opposizione, confermato la correttezza del primo provvedimento di rigetto in applicazione del principio solidaristico non adottato dalla sentenza di merito passata in giudicato.1.8. Inoltre, deve rilevarsi che ai fini dell'esecuzione della confisca per equivalente deve necessariamente tenersi conto del valore dei beni confiscati ai coimputati, non potendo incidere la confisca per un valore superiore al profitto. Dalla stessa sentenza definitiva della Corte di appello risulta che al condannato [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 42) è stato confiscato un immobile. Al sequestro preventivo eseguito anche sui beni dei coimputati fa esplicito riferimento il verbale allegato al ricorso. Il provvedimento di rigetto, invece, fa riferimento al principio solidaristico ed ai rapporti interni, mentre le sentenze di merito hanno disposto la confisca «... dei beni o quote di beni oggetto di sequestro preventivo per equivalente»: in concreto, la confisca per equivalente dei beni in sequestro preventivo, effettuati già pro quota sui beni degli imputati, come risulta dal verbale di esecuzione della Guardia di Finanza allegato al ricorso, può rendere del tutto superfluo il riferimento al principio solidaristico, per essere già stata effettuata la divisione pro quota e raggiunto il valore del profitto confiscabile. A maggior ragione, dunque, il pagamento della somma di C 100.000 può incidere sulla sola quota di profitto confiscabile per equivalente. Anche ove si voglia applicare il principio solidaristico, va ricordato che l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel quantum l'ammontare complessivo del profitto (Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239926). 2. Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, sussistendo il vizio di violazione di legge dedotto con il primo motivo. Nel giudizio di rinvio le questioni dedotte dall'istante dovranno essere rivalutate alla luce della corretta ratio della sentenza definitiva a cui si deve dare esecuzione, come prima individuata, con la concreta ed effettiva verifica dei beni ogg