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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 2026

Cassazione n. 13410/2026

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l Direttore generalepro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale delloStato– ricorrente –[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] delforo di Palermo, giusta procura speciale in atti- controricorrente–udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA]:1.

Con l’ordinanza n. 32240/2024, pubblicata il 18.12.2024, questa Corte,in accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate RiscossioneNumero registro generale 25595/2023Numero sezionale 3393/2026Numero di raccolta generale 13410/2026Data pubblicazione 09/05/2026avverso la sentenza della Corte di Giustizia di II grado della Regione Sicilian. 8545/2023, cassava la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,rigettava l’originario ricorso del contribuente; condannava la partericorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio dilegittimità, liquidate in euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito.2.

La cancelleria ha segnalato in data 21.2.2025 l’esistenza di un erroremateriale nel dispositivo della predetta ordinanza, ove è indicata l’Agenziadelle Entrate anziché l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.3.

All’udienza fissata per la correzione, questa Corte, riscontrato unulteriore errore materiale, ha rinviato a nuovo ruolo.4.

Per la correzione del provvedimento è indi stata fissata l’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].5.

Le parti non hanno svolto attività difensiva.[OSCURATO:PERSONA]:1.

La novellata previsione di cui all’art. 391-bis, primo comma, cod. proc.civ., prevede che la correzione del provvedimento della Corte dicassazione può essere chiesta dalla parte interessata e può essere ancherilevata d’ufficio dalla Corte in qualsiasi tempo.2.

Il decreto di fissazione dell’udienza risulta comunicato ad entrambe leparti.3.

Esaminato il provvedimento oggetto di correzione, la Corte ravvisa neldispositivo, oltre all’errata indicazione dell’Agenzia delle Entrate in luogodell’Agenzia delle Entrate Riscossione, un secondo errore materiale, attesoche la parte ricorrente (l’Agenzia delle Entrate Riscossione, vittoriosa) èstata condannata al pagamento delle spese processuali in luogo dellaparte controricorrente ([OSCURATO:PERSONA], soccombente);4.

Si può quindi senz’altro provvedere con ordinanza alla correzione deipredetti errori materiali.5.

Nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione dellaspeciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cuiNumero registro generale 25595/2023Numero sezionale 3393/2026Numero di raccolta generale 13410/2026Data pubblicazione 09/05/2026non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente(v.

Cass. n. 12184/2020; Cass. n. 14/2016; Cass. n. 21213/2013).La Corte dispone che nel dispositivo dell’ordinanza n. 32240/2024,pubblicata il 18.12.2024, dopo la parola “condanna” la parola “ricorrente”sia sostituita dalla parola “controricorrente” e che le parole “Agenzia delleEntrate” siano sostituite dalle parole “Agenzia delle Entrate Riscossione”.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.Così deciso, in Roma, il 21.4.2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Direttore generalepro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale delloStato– ricorrente –[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] delforo di Palermo, giusta procura speciale in atti- controricorrente–udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA]:1. Con l’ordinanza n. 32240/2024, pubblicata il 18.12.2024, questa Corte,in accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate RiscossioneNumero registro generale 25595/2023Numero sezionale 3393/2026Numero di raccolta generale 13410/2026Data pubblicazione 09/05/2026avverso la sentenza della Corte di Giustizia di II grado della Regione Sicilian. 8545/2023, cassava la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,rigettava l’originario ricorso del contribuente; condannava la partericorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio dilegittimità, liquidate in euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito.2. La cancelleria ha segnalato in data 21.2.2025 l’esistenza di un erroremateriale nel dispositivo della predetta ordinanza, ove è indicata l’Agenziadelle Entrate anziché l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.3. All’udienza fissata per la correzione, questa Corte, riscontrato unulteriore errore materiale, ha rinviato a nuovo ruolo.4. Per la correzione del provvedimento è indi stata fissata l’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].5. Le parti non hanno svolto attività difensiva.[OSCURATO:PERSONA]:1. La novellata previsione di cui all’art. 391-bis, primo comma, cod. proc.civ., prevede che la correzione del provvedimento della Corte dicassazione può essere chiesta dalla parte interessata e può essere ancherilevata d’ufficio dalla Corte in qualsiasi tempo.2. Il decreto di fissazione dell’udienza risulta comunicato ad entrambe leparti.3. Esaminato il provvedimento oggetto di correzione, la Corte ravvisa neldispositivo, oltre all’errata indicazione dell’Agenzia delle Entrate in luogodell’Agenzia delle Entrate Riscossione, un secondo errore materiale, attesoche la parte ricorrente (l’Agenzia delle Entrate Riscossione, vittoriosa) èstata condannata al pagamento delle spese processuali in luogo dellaparte controricorrente ([OSCURATO:PERSONA], soccombente);4. Si può quindi senz’altro provvedere con ordinanza alla correzione deipredetti errori materiali.5. Nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione dellaspeciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cuiNumero registro generale 25595/2023Numero sezionale 3393/2026Numero di raccolta generale 13410/2026Data pubblicazione 09/05/2026non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente(v. Cass. n. 12184/2020; Cass. n. 14/2016; Cass. n. 21213/2013).La Corte dispone che nel dispositivo dell’ordinanza n. 32240/2024,pubblicata il 18.12.2024, dopo la parola “condanna” la parola “ricorrente”sia sostituita dalla parola “controricorrente” e che le parole “Agenzia delleEntrate” siano sostituite dalle parole “Agenzia delle Entrate Riscossione”.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.Così deciso, in Roma, il 21.4.2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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